REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA

In persona del

GIUDICE UNICO

Cons. Tommaso Salamone

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Sentenza numero 524)

sul ricorso iscritto al n. 1567, ex n. 1469PC, del registro di segreteria, proposto dal sig. Romeo Giuseppe, nato l’1.5.1927, contro il Ministero del tesoro (ora Ministero dell’economia e delle finanze), e avverso il decreto n. 24821/bis del 13.11.1995 con cui è stato riliquidato il trattamento di quiescenza del ricorrente.

Sentito, alla pubblica udienza del 21 maggio 2004, il dott. Francesco Di Cristina per l’Amministrazione; non rappresentato il ricorrente;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Considerato in

FATTO

Il ricorrente, già dirigente superiore delle ex Direzioni provinciali del tesoro, collocato a riposo a decorrere dal 1°.1.1980, ha proposto ricorso avverso la Determinazione n. 9037 del 9.3.1988, con cui il Ministero del tesoro ha riliquidato il proprio trattamento di quiescenza, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987, n. 468.

Con il ricorso l’interessato, cui all’atto del collocamento a riposo è stata conferita la qualifica di dirigente generale, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, della legge 24.5.1970, n. 336, lamenta che l’Amministrazione nel rideterminare il trattamento economico ai fini della riliquidazione della pensione, in applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 379 del 1987, convertito nella legge n. 468 del 1987, ha omesso l’attribuzione del beneficio di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 27.9.1982, n. 681, convertito dalla L. 20.11.1982, n. 869, il quale prevede in caso di passaggio alla qualifica superiore che lo stipendio iniziale della nuova posizione sia aumentato deLla metà dell’incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio con memoria del 28 aprile 2004, deduce di aver legittimamente operato, in adesione alle direttive impartite dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 11 del 22.2.1988 ed ai principi interpretativi posti dalla Sezione del controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 2017 del 10.11.1988.

La suindicata circolare della Ragioneria generale dello Stato precisa, infatti, che nei confronti dei dirigenti dello Stato, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1983 non è applicabile il beneficio previsto dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 681 del 1982, in considerazione del fatto che l’art. 6 bis dello stesso provvedimento normativo non include tra i destinatari del beneficio in questione il personale collocato a riposo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1982.

Con l’atto introduttivo del giudizio e con successiva memoria, presentata in prossimità dell’udienza, il ricorrente sostiene che con l’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. n. 379 del 1987 - il quale stabilisce che la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti deve avvenire sulla base degli stipendi derivanti dall’applicazione di tutte le norme contenute negli atti normativi dallo stesso espressamente richiamati, tra cui il D.L. n. 681 del 1982, conv. nella  legge n. 869 del 1982 – l’art. 6 bis del D.L. 681/1982 deve considerarsi  superato, non essendo stato escluso dall’estensione delle norme richiamate l’art. 4, comma 1, della legge n. 869 del 1982.

All’odierna pubblica udienza, non rappresentato il ricorrente, il funzionario dell’Amministrazione intervenuto si è richiamato alla memoria presentata, insistendo per il rigetto del ricorso.

La causa è stata quindi decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data immediata lettura, ai sensi dell’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Considerato in

DIRITTO

Il thema decidendum del presente giudizio consiste nello stabilire se in sede di riliquidazione, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 379 del 1987, conv. dalla L. n. 468 del 1987, della pensione dei dirigenti cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1983, la base pensionabile debba tener conto o no di uno stipendio determinato secondo l’art. 4, comma 1, del D.L. 27.9.1982, n. 681, convertito dalla L. 20.11.1982, n. 869, il quale prevede in caso di nomina alla qualifica superiore la maggiorazione dello stipendio iniziale della nuova qualifica della metà dell’incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.

Nella specie, peraltro, la qualifica superiore  era stata attribuita all’interessato all’atto del pensionamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, secondo comma, della L. n. 336/1970.

In merito, come sottolineato dall’Amministrazione nella propria memoria, la Sezione del controllo della Corte dei conti, con deliberazione n. 2017 del 10 novembre 1988, ha stabilito che nei confronti dei dirigenti dello Stato, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1983 non è applicabile il beneficio previsto dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 681 del 1982; ciò  in considerazione del fatto che, avendo il medesimo testo normativo stabilito all’art. 6 bis che nei confronti dei dirigenti cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1982, tornano applicabili, ai soli fini del trattamento di quiescenza, soltanto gli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 869 del 1982, senza menzionare l’art. 4, appare evidente la volontà del legislatore di non estendere il beneficio in questione ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1982 e, quindi, “a fortori” ai dirigenti, come il ricorrente, che sono cessati in epoca più remota, allorquando il diritto non era ancora sorto.

Questo giudice, ritiene ineccepibile tale soluzione ermeneutica, rilevando la non condivisibilità della tesi del ricorrente, secondo cui l’art. 6 bis del D.L. 681/1982 deve considerarsi  superato per non essere  stato l’art. 4, comma 1, della legge n. 869 del 1982 escluso dalle norme, di cui l’art. 3 del D.L. n. 379 del 1987 ha stabilito l’estensione ai dirigenti collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1983.  Il predetto art. 3 ha, infatti, disposto l’applicazione dell’intero D.L. 681/1982, ivi compreso, quindi, l’art. 6 bis, che limita l’estensione del beneficio in argomento.

Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale della Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Genova, il 21 maggio 2004.

IL GIUDICE

(Tommaso Salamone)

 

Deposito in Segreteria il 24/5/2004

 

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