REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA

(Sentenza numero 523/2004)

In persona del

GIUDICE UNICO

Cons. Tommaso Salamone

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 728, ex n. 1216/PG, del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra S.A., nata il 26.10.1927, in qualità di orfana di S.C., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Sergi del Foro di La Spezia, contro il Ministero del tesoro (ora Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di La Spezia), avverso il decreto del Ministero del Tesoro n 032143 RI-GE  del 18 luglio 1983.

Uditi, nella pubblica udienza del 6 maggio 2004, l’avv. R.L. del Foro di La Spezia ed il dott. F.D.C. per l’Amministrazione;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Con il provvedimento suindicato il Ministero del tesoro, ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la determinazione n. 2638974-Z del 14 maggio 1979, negando alla signora S.A. trattamento pensionistico di guerra, in qualità di orfana di S.C., perché non inabile a proficuo lavoro, in conformità del parere negativo espresso dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Genova, che aveva sottoposto l’interessata alla v. c. del 21 dicembre 1976 (domanda del 23.7.1979), e del parere negativo reso nella seduta del 12.4.1977 dalla Commissione medica superiore.

Avverso il suindicato provvedimento l’interessata ha proposto ricorso, assumendo di possedere tutti i requisiti di legge sia sotto il profilo tecnico sanitario che economico sociale in relazione all’età (all’epoca della proposizione del ricorso, di 56 anni).

 A sostegno della propria condizione di invalidità ha allegato, oltre a cartella clinica del ricovero del 3.2.1991 - per asportazione di lipoma nella regione dorsale - e numerosi referti di esami di laboratorio e radiologici, parere medico legale del dott. C.C. specialista in medicina legale e delle assicurazioni del 15 giugno 1995.

Il predetto consulente di parte esprime l’avviso che la signora S.A. sia “permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro” a causa delle seguenti infermità: sindrome postflebitica agli arti inferiori; vasculiti allergiche recidivanti; rachialgie diffuse e gonalgia in poliartrosi; ipertensione arteriosa; sindrome depressivo ansiosa con note ipocondriache.

Pervenuto il fascicolo processuale a questa Sezione, divenuta competente per territorio, a seguito del decentramento della giurisdizione della Corte dei conti, disposto con il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, la parte ricorrente ha prodotto rituale istanza di prosecuzione del giudizio, ai sensi dell’art. 6 del medesimo testo normativo.

Nella fase contenziosa l’interessata è stata sottoposta in data 12.7.1995, a visita diretta dal Collegio medico legale, che  nella seduta dell’1 marzo 1996 ha espresso l’avviso che la medesima non fosse inabile a proficuo lavoro alla visita pensionistica di riferimento del 21.12.1976, ma che tale inabilità potesse essere configurata “con larga approssimazione e in considerazione dell’avanzare dell’età”  dal gennaio 1994.

Discussa la causa all’udienza del 7 novembre 2001, tenuto conto delle censure mosse dalla parte ricorrente di scarsa motivazione del parere del C.M.L. e di contraddittorietà dello  stesso “nella parte in cui riconosce l’inabilità in capo alla signora Sergi solo da un’epoca abbastanza recente, senza però allegare alcun elemento discretivo apprezzabile dal punto di vista medico legale”, la Sezione disponeva ulteriore consulenza tecnica di ufficio da rendere sulla base delle visite eseguite nel 1976 e nel 1995, trasmettendo, tra l’altro, la documentazione medica intervenuta nella vicenda, tra cui i verbali, contenenti l’analitica descrizione degli esami clinici, specialistici e strumentali eseguiti e degli esiti relativi.

Il Consulente interpellato ha fatto pervenire parere del 17 dicembre 2003 nel quale ha espresso l’avviso che le patologie diagnosticate alla ricorrente non fossero tali da determinare in concreto l’inidoneità della stessa a svolgere un’attività effettivamente remunerativa, né alla data della domanda né successivamente.

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha presentato memoria con cui contesta i risultati della consulenza tecnica acquisita per essere stata effettuata senza rispettare il principio del contraddittorio, per non avere preso in esame le considerazioni medico legali contenute nella relazione del dott.  C.C.  del 15.6.1995 e per essere stata resa con riferimento allo stato di salute attuale senza sottoporla a nuova visita diretta.

All’odierna udienza, l’avv. R.L. per la ricorrente ha insistito come in atti, mentre il rappresentante dell’Amministrazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in conformità del parere reso dall’Ufficio medico legale presso il Ministero della salute.

La causa è stata quindi decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data immediata lettura, ai sensi dell’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Considerato in

DIRITTO

Ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.P.R.  23 dicembre 1978, n. 915, perché il diritto dell’orfano maggiorenne inabile al trattamento pensionistico indiretto sia ammesso è necessario che sussistano i due requisiti dell’inabilità a proficuo lavoro e delle condizioni economiche previste dal successivo art. 70.

Nella fattispecie in esame l’Ufficio medico legale presso il Ministero della salute interpellato ha espresso parere negativo  in ordine alla sussistenza del requisito di inabilità in capo alla ricorrente.

Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni sollevate dalla  difesa in relazione alle modalità con cui è stata resa la Consulenza dall’Ufficio medico legale: la stessa sarebbe effettuata, infatti, in assenza di visita diretta della ricorrente e con violazione del principio del contraddittorio per non essere stata la ricorrente posta in grado di partecipare alle relative operazioni attraverso un consulente di parte .

Al riguardo, si premette che la Sezione non ha ritenuto utile disporre una nuova visita medica, in considerazione della correttezza e compiutezza di quella effettuata dal C.M.L. nel 1995, con l’intervento di specialisti e con il ricorso ad approfonditi esami clinici e strumentali, tenuto anche conto che non sono stati dedotti né, tanto meno, documentati aggravamenti successivi al 1995.

Per quanto concerne, in particolare, la lamentata violazione del principio del contraddittorio, si osserva che la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 131 del 9-16 aprile 1998, ha chiarito che le norme che disciplinano il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, pur consentendo i mezzi istruttori previsti dalle leggi di procedura civile (artt. 15, primo comma, e 26 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; art. 73 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), tra cui la consulenza tecnica d’ufficio, disciplinata dal codice di rito, lasciano tuttora alla Corte dei conti la possibilità di avvalersi degli ospedali militari o civili aventi sede nella regione, nonché la possibilità di ricorrere alle consulenze dei massimi organi della sanità militare (Collegio medico legale del Ministero della difesa) e del Ministero della sanità (Ufficio medico legale), secondo la specifica normativa di settore (art. 12 della legge 11 marzo 1926 n° 416, relativo al Collegio medico legale del Ministero della difesa, nonché art. 2 della legge 20 dicembre 1961 n° 1345, relativo alla Sezione di tale Collegio presso la sede centrale di questa Corte in Roma e cfr. art. 178 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n° 1092 per quanto concerne l'Ufficio medico legale del Ministero della sanità).

Ciò premesso, nel caso di specie, avendo la Sezione disposto  l'acquisizione di un parere medico-legale presso l'Ufficio medico legale del Ministero della salute, al fine di valutare la portata invalidante delle infermità riscontrate dalla C.M.P.G. e dal C.M.L.,  al consulente interpellato non è stato richiesto il compimento di vere e proprie operazioni tecniche  per le quali è previsto l’intervento delle parti, ma lo svolgimento di un’attività meramente valutativa in relazione a documentazione medica già versata in giudizio, con riferimento alla quale non ricorrono esigenze di contraddittorio (Cfr. Cass. Sez. I, 9 agosto 1973, n. 2297).

 E’, infatti, noto in merito l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale “la consulenza tecnica quando non sia rivolta all’accertamento di fatti materiali, ma consista in un’indagine essenzialmente critica e valutativa, non costituisce un vero e proprio mezzo di prova, ma serve solo a fornire al giudice argomento alle proprie valutazioni” (Cass. Sez. lav., 29 gennaio 1993, n. 115).

 D’altro canto, attesa la natura meramente ausiliaria e non vincolante della consulenza tecnica, il giudice deve comunque valutarne le risultanze con procedimento logico - anche alla luce delle eventuali osservazioni critiche di carattere tecnico formulate dal ricorrente - ben potendo con adeguata motivazione discostarsi dalle conclusioni del perito, sicché, sotto tale profilo, la consulenza non sfugge al principio del contraddittorio ai fini della pronuncia giurisdizionale (Sez. giur. Campania, sent. n. 619 del 11.4.2001).

In proposito, va anche rimarcato che il ricorrente non ha depositato relazione medico legale di parte in funzione controdeduttiva, né ha  prospettato specifiche censure di carattere sostanziale che possano indurre questo giudice a disattendere le conclusioni dell’U.M.L. o a disporre una nuova visita: la relazione medico legale di parte del 1995 non contraddice le risultanze delle visite agli atti, ma si limita a prospettare in maniera essenzialmente assertiva la permanente inabilità a proficuo lavoro della signora S.A.

Nel merito, questo giudice ritiene di dover condividere detto parere, in quanto lo stesso, oltre ad essere privo di vizi logico-argomentativi, risulta adottato sulla base di un approfondito esame dell’intera documentazione medica agli atti.

Ed infatti, il Consulente ha preso in esame le patologie riscontrate nelle visite del 1976 presso la Commissione medica per le pensioni di guerra e del 1995 presso il Collegio medico legale del Ministero della difesa, escludendo sulla base di adeguate e condivisibili considerazioni il valore inabilitante delle stesse sia considerate singolarmente che nel complesso.

Di conseguenza, appare manifestamente infondata la lamentata carenza di motivazione di detto parere, che ha giudicato le infermità, assunte dal Consulente di parte come causa di inabilità a proficuo lavoro, compatibili con l’età del soggetto  e, comunque, di scarsa importanza medico legale.

 Più specificamente, per quanto attiene alla sindrome postflebitica agli arti inferiori ed alle vasculiti allergiche, sono state riscontrate unicamente delle discromie cutanee fino al terzo distale della gambe non accompagnate da consistenti alterazioni del sistema venoso e deficit vascolare obiettivamente rilevabile; le rachialgie diffuse e la gonalgia in poliartrosi, sulla base degli esami clinici e strumentali eseguiti, sono risultate prive di deficit neurologico e/o di grave limitazione funzionale; la sindrome depressivo-ansiosa con note di ipocondria, lamentata sin dal 1976 allorché l’interessata aveva appena 46 anni, ha conservato invariata nel tempo la caratteristica di modesta depressione dell’umore con note astenico-ansiose; quanto infine alla ipertensione arteriosa, la stessa, la quale non è di per sé una malattia, ma un semplice fattore di rischio di malattie cardiovascolari, è risultata essere modestissima (150/90), se non fisiologica attesa l’età, in soggetto il cui ECG è nei limiti della norma.

La relazione dell’Ufficio medico legale consente di superare, anche se non nel senso auspicato dalla ricorrente, la contraddittorietà del parere reso dal C.M.L., che, senza allegare alcun elemento discretivo apprezzabile, aveva ritenuto l’interessata abile a proficuo lavoro alla visita pensionistica di riferimento del 21.12.1976, e poi “inabile” “con larga approssimazione e in considerazione dell’avanzare dell’età”  dal gennaio 1994.

In realtà, sotto il profilo medico legale le infermità da cui la signora S. risulta affetta non hanno subito nel tempo aggravamenti tali da renderla inabile a proficuo lavoro, ma è stato solo in considerazione dell’età che il C.M.L. l’ha ritenuta inabile a decorrere dal gennaio 1995.

Di conseguenza, posto che l’art. 6 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 ha abrogato le norme che consideravano presunta l’invalidità al compimento del 65° anno d’età, senza fissare un più elevato limite d’età, stabilendo, anzi, che l’inabilità deve essere accertata effettivamente dagli organi sanitari competenti, questo giudice ritiene non riscontrabile nella specie la sussistenza del requisito in questione neppure dal 1995. L’età isolatamente considerata, in assenza di patologie di un certo rilievo medico legale e di un contesto socio economico, nella specie dedotto solo genericamente ed in astratto, non appare sufficiente ad integrare il richiesto presupposto di inabilità.

D’altra parte, la stessa interessata dichiarava, in sede di ricorso gerarchico del 1979, di essere “coadiuvante del fratello nel di lui bar”, sia pure per “l’appagamento delle più indispensabili esigenze di vita”,  e veniva indicata di professione “commerciante” nella cartella clinica dell’11.2.1991 dell’Ospedale di Carrara.

Per le su espresse considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale della Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Genova, il 6 maggio 2004.

                                                            IL GIUDICE

                                                  (Tommaso Salamone)

 Deposito in Segreteria il 24/5/2004

 

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