REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA
(Sentenza numero
523/2004)
In persona del
GIUDICE UNICO
Cons. Tommaso Salamone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto
al n. 728, ex n. 1216/PG, del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra S.A., nata il 26.10.1927, in qualità di orfana di S.C., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Sergi del Foro di La Spezia, contro il Ministero del tesoro
(ora Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica di La Spezia), avverso il decreto del Ministero del Tesoro n 032143
RI-GE del 18 luglio 1983.
Uditi, nella pubblica udienza del 6 maggio 2004, l’avv. R.L. del Foro di La Spezia ed il
dott. F.D.C. per
l’Amministrazione;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Ritenuto in
FATTO
Con il provvedimento suindicato il
Ministero del tesoro, ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la
determinazione n. 2638974-Z del 14 maggio 1979, negando alla signora S.A.
trattamento pensionistico di guerra, in qualità di orfana di S.C., perché non
inabile a proficuo lavoro, in conformità del parere negativo espresso dalla
Commissione medica per le pensioni di guerra di Genova, che aveva sottoposto
l’interessata alla v. c. del 21 dicembre 1976 (domanda
del 23.7.1979), e del parere negativo reso nella seduta del 12.4.1977 dalla
Commissione medica superiore.
Avverso il suindicato
provvedimento l’interessata ha proposto ricorso, assumendo di possedere tutti i
requisiti di legge sia sotto il profilo tecnico sanitario che economico sociale
in relazione all’età (all’epoca della proposizione del
ricorso, di 56 anni).
A sostegno della
propria condizione di invalidità ha allegato, oltre a
cartella clinica del ricovero del 3.2.1991 - per asportazione di lipoma nella
regione dorsale - e numerosi referti di esami di laboratorio e radiologici,
parere medico legale del dott. C.C. specialista in
medicina legale e delle assicurazioni del 15 giugno 1995.
Il
predetto consulente di parte esprime l’avviso che la signora S.A. sia “permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro” a
causa delle seguenti infermità: sindrome postflebitica
agli arti inferiori; vasculiti allergiche
recidivanti; rachialgie diffuse e gonalgia in poliartrosi; ipertensione arteriosa; sindrome depressivo
ansiosa con note ipocondriache.
Pervenuto il fascicolo processuale a questa Sezione,
divenuta competente per territorio, a seguito del decentramento della
giurisdizione della Corte dei conti, disposto con il decreto legge 15 novembre
1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, la parte
ricorrente ha prodotto rituale istanza di prosecuzione
del giudizio, ai sensi dell’art. 6 del medesimo testo normativo.
Nella
fase contenziosa l’interessata è stata sottoposta in data 12.7.1995, a visita
diretta dal Collegio medico legale, che
nella seduta dell’1 marzo 1996 ha espresso l’avviso che la medesima non
fosse inabile a proficuo lavoro alla visita pensionistica
di riferimento del 21.12.1976, ma che tale inabilità potesse essere configurata
“con larga approssimazione e in considerazione dell’avanzare dell’età” dal gennaio 1994.
Discussa
la causa all’udienza del 7 novembre 2001, tenuto conto delle censure mosse
dalla parte ricorrente di scarsa motivazione del parere del C.M.L.
e di contraddittorietà dello stesso
“nella parte in cui riconosce l’inabilità in capo alla signora Sergi solo da un’epoca abbastanza recente, senza però
allegare alcun elemento discretivo apprezzabile dal punto di vista medico
legale”, la Sezione disponeva ulteriore consulenza
tecnica di ufficio da rendere sulla base delle visite eseguite nel 1976 e nel
1995, trasmettendo, tra l’altro, la documentazione medica intervenuta nella
vicenda, tra cui i verbali, contenenti l’analitica descrizione degli esami
clinici, specialistici e strumentali eseguiti e degli esiti relativi.
Il Consulente interpellato ha fatto pervenire parere del
17 dicembre 2003 nel quale ha espresso l’avviso che le patologie diagnosticate
alla ricorrente non fossero tali da determinare in concreto l’inidoneità della
stessa a svolgere un’attività effettivamente remunerativa, né alla data della
domanda né successivamente.
In prossimità dell’udienza la ricorrente ha presentato
memoria con cui contesta i risultati della consulenza tecnica acquisita per
essere stata effettuata senza rispettare il principio
del contraddittorio, per non avere preso in esame le considerazioni medico
legali contenute nella relazione del dott.
C.C. del 15.6.1995 e per essere
stata resa con riferimento allo stato di salute attuale senza sottoporla a
nuova visita diretta.
All’odierna
udienza, l’avv. R.L. per la
ricorrente ha insistito come in atti, mentre il rappresentante
dell’Amministrazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in conformità
del parere reso dall’Ufficio medico legale presso il Ministero della salute.
La
causa è stata quindi decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data
immediata lettura, ai sensi dell’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Considerato
in
DIRITTO
Ai sensi degli artt. 44 e 45 del
D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, perché
il diritto dell’orfano maggiorenne inabile al trattamento pensionistico
indiretto sia ammesso è necessario che sussistano i due requisiti
dell’inabilità a proficuo lavoro e delle condizioni economiche previste dal
successivo art. 70.
Nella fattispecie in esame l’Ufficio medico legale presso
il Ministero della salute interpellato ha espresso parere negativo in ordine alla
sussistenza del requisito di inabilità in capo alla ricorrente.
Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni sollevate
dalla difesa in
relazione alle modalità con cui è stata resa la Consulenza dall’Ufficio
medico legale: la stessa sarebbe effettuata, infatti, in assenza di visita diretta
della ricorrente e con violazione del principio del contraddittorio per non
essere stata la ricorrente posta in grado di partecipare alle relative
operazioni attraverso un consulente di parte .
Al
riguardo, si premette che la Sezione non ha ritenuto utile
disporre una nuova visita medica, in considerazione della correttezza e
compiutezza di quella effettuata dal C.M.L. nel 1995,
con l’intervento di specialisti e con il ricorso ad approfonditi esami clinici
e strumentali, tenuto anche conto che non sono stati dedotti né, tanto meno,
documentati aggravamenti successivi al 1995.
Per quanto concerne, in particolare, la lamentata
violazione del principio del contraddittorio, si osserva che la Corte
Costituzionale, con l’ordinanza n. 131 del 9-16 aprile 1998, ha chiarito che le
norme che disciplinano il giudizio pensionistico
innanzi alla Corte dei conti, pur consentendo i mezzi istruttori previsti dalle
leggi di procedura civile (artt. 15, primo comma, e
26 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; art. 73 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214),
tra cui la consulenza tecnica d’ufficio, disciplinata dal codice di rito,
lasciano tuttora alla Corte dei conti la possibilità di avvalersi degli
ospedali militari o civili aventi sede nella regione, nonché
la possibilità di ricorrere alle consulenze dei massimi organi della sanità
militare (Collegio medico legale del Ministero della difesa) e del Ministero
della sanità (Ufficio medico legale), secondo la specifica normativa di settore
(art. 12 della legge 11 marzo 1926 n° 416, relativo
al Collegio medico legale del Ministero della difesa, nonché art. 2 della legge
20 dicembre 1961 n° 1345, relativo alla Sezione di
tale Collegio presso la sede centrale di questa Corte in Roma e cfr. art. 178 del D.P.R. 29
dicembre 1973 n° 1092 per quanto concerne l'Ufficio
medico legale del Ministero della sanità).
Ciò premesso, nel caso di specie,
avendo la Sezione disposto l'acquisizione di un parere medico-legale presso l'Ufficio medico legale del Ministero
della salute, al fine di valutare la portata invalidante delle infermità
riscontrate dalla C.M.P.G. e dal C.M.L., al consulente interpellato non è stato
richiesto il compimento di vere e proprie operazioni tecniche per le quali è previsto l’intervento delle
parti, ma lo svolgimento di un’attività meramente valutativa in relazione a
documentazione medica già versata in giudizio, con riferimento alla quale non
ricorrono esigenze di contraddittorio (Cfr. Cass. Sez. I, 9 agosto 1973, n. 2297).
E’, infatti, noto in
merito l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale “la
consulenza tecnica quando non sia rivolta all’accertamento di fatti materiali,
ma consista in un’indagine essenzialmente critica e valutativa, non costituisce
un vero e proprio mezzo di prova, ma serve solo a fornire al giudice argomento
alle proprie valutazioni” (Cass. Sez. lav., 29 gennaio 1993, n. 115).
D’altro canto,
attesa la natura meramente ausiliaria e non vincolante della consulenza
tecnica, il giudice deve comunque valutarne le
risultanze con procedimento logico - anche alla luce delle eventuali
osservazioni critiche di carattere tecnico formulate dal ricorrente - ben
potendo con adeguata motivazione discostarsi dalle conclusioni del perito,
sicché, sotto tale profilo, la consulenza non sfugge al principio del
contraddittorio ai fini della pronuncia giurisdizionale (Sez.
giur. Campania, sent. n. 619 del 11.4.2001).
In proposito, va anche rimarcato che il ricorrente non ha
depositato relazione medico legale di parte in funzione controdeduttiva,
né ha prospettato specifiche censure di
carattere sostanziale che possano indurre questo
giudice a disattendere le conclusioni dell’U.M.L. o a
disporre una nuova visita: la relazione medico legale di parte del 1995 non
contraddice le risultanze delle visite agli atti, ma si limita a prospettare in
maniera essenzialmente assertiva la permanente inabilità a proficuo lavoro
della signora S.A.
Nel merito, questo giudice ritiene
di dover condividere detto parere, in quanto lo
stesso, oltre ad essere privo di vizi logico-argomentativi, risulta adottato
sulla base di un approfondito esame dell’intera documentazione medica agli
atti.
Ed infatti, il Consulente ha
preso in esame le patologie riscontrate nelle visite del 1976 presso la
Commissione medica per le pensioni di guerra e del 1995 presso il Collegio
medico legale del Ministero della difesa, escludendo sulla base di adeguate e
condivisibili considerazioni il valore inabilitante delle stesse sia
considerate singolarmente che nel complesso.
Di conseguenza, appare manifestamente infondata la
lamentata carenza di motivazione di detto parere, che
ha giudicato le infermità, assunte dal Consulente di parte come causa di
inabilità a proficuo lavoro, compatibili con l’età del soggetto e, comunque, di scarsa importanza medico legale.
Più specificamente,
per quanto attiene alla sindrome postflebitica agli
arti inferiori ed alle vasculiti allergiche, sono
state riscontrate unicamente delle discromie cutanee
fino al terzo distale della gambe non accompagnate da
consistenti alterazioni del sistema venoso e deficit vascolare obiettivamente
rilevabile; le rachialgie diffuse e la gonalgia in poliartrosi, sulla base degli esami clinici e strumentali
eseguiti, sono risultate prive di deficit neurologico e/o di grave limitazione
funzionale; la sindrome depressivo-ansiosa con note
di ipocondria, lamentata sin dal 1976 allorché l’interessata aveva appena 46
anni, ha conservato invariata nel tempo la caratteristica di modesta
depressione dell’umore con note astenico-ansiose;
quanto infine alla ipertensione arteriosa, la stessa, la quale non è di per sé
una malattia, ma un semplice fattore di rischio di malattie cardiovascolari, è
risultata essere modestissima (150/90), se non fisiologica attesa l’età, in
soggetto il cui ECG è nei limiti della norma.
La
relazione dell’Ufficio medico legale consente di superare, anche se non nel
senso auspicato dalla ricorrente, la contraddittorietà del parere reso dal C.M.L., che, senza allegare alcun
elemento discretivo apprezzabile, aveva ritenuto l’interessata abile a proficuo
lavoro alla visita pensionistica di riferimento del 21.12.1976, e poi “inabile”
“con larga approssimazione e in considerazione dell’avanzare dell’età” dal gennaio 1994.
In
realtà, sotto il profilo medico legale le infermità da
cui la signora S. risulta affetta non hanno subito nel tempo aggravamenti tali
da renderla inabile a proficuo lavoro, ma è stato solo in considerazione
dell’età che il C.M.L. l’ha ritenuta inabile a
decorrere dal gennaio 1995.
Di conseguenza, posto che l’art. 6
della legge 6 ottobre 1986, n. 656 ha abrogato le norme che consideravano
presunta l’invalidità al compimento del 65° anno d’età, senza fissare un più
elevato limite d’età, stabilendo, anzi, che l’inabilità deve essere accertata effettivamente
dagli organi sanitari competenti, questo giudice ritiene non riscontrabile
nella specie la sussistenza del requisito in questione neppure dal 1995. L’età
isolatamente considerata, in assenza di patologie di un certo rilievo medico
legale e di un contesto socio economico, nella specie
dedotto solo genericamente ed in astratto, non appare sufficiente ad integrare
il richiesto presupposto di inabilità.
D’altra
parte, la stessa interessata dichiarava, in sede di ricorso gerarchico del
1979, di essere “coadiuvante del fratello nel di lui
bar”, sia pure per “l’appagamento delle più indispensabili esigenze di
vita”, e veniva indicata di professione
“commerciante” nella cartella clinica dell’11.2.1991 dell’Ospedale di
Carrara.
Per
le su espresse considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere
respinto.
Sussistono
giusti motivi per la compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale della Liguria, in
composizione monocratica, definitivamente
pronunciando, respinge il ricorso.
Spese
compensate.
Così deciso in Genova, il 6 maggio
2004.
IL
GIUDICE
(Tommaso
Salamone)
Deposito in Segreteria il
24/5/2004