REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE  LAZIO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

nella persona del Consigliere Pina M. A. LA CAVA, ha pronunciato, nella pubblica udienza del 4 maggio 2007,

S E N T E N Z A

Numero 951/2008

nel giudizio pensionistico iscritto al n. xxxx del registro di Segreteria,  promosso congiuntamente diversi ricorrenti tutti generalizzati in atti e rappresentati e difesi dall'avv. Pierangelo Ladogana del Foro di Bari, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vincenzo Dragone del Foro di Roma;

avverso

il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per il riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato con il trattamento spettante;

non rappresentati, alla odierna pubblica udienza, i ricorrenti, né le Amministrazioni convenute;

esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

            considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue;

F A T T O

Con il proposto gravame i ricorrenti, appartenenti all'Arma Aeronautica, Marina e Carabinieri, hanno rappresentato di avere inoltrato alle Amministrazioni in epigrafe, con lettere raccomandate a.r. (del 17 maggio 2003, 23 giugno 2003 e 29 luglio 2003), apposito quesito concernente l'esistenza o meno, in capo agli stessi, del diritto acquisito al 31 dicembre 1997 a poter transitare in quiescenza e “…a poter percepire la pensione sulla base dei conteggi degli anni di anzianità contributiva maturata a tutt'oggi”. Più precisamente, gli interessati, con la richiesta in argomento, invitavano testualmente il Ministero interpellato “….a considerare detta istanza come mero quesito proposto dagli istanti ed in tal senso, si chiede a codesta Amministrazione di intervenire con una risposta  che tenga in debito conto i requisiti minimi previsti dal D. Lgs. n. 503/92 (anni 19 mesi 6 e giorni 1) e maturati dagli istanti al 31.12.1997 con relativo riconoscimento dei diritti acquisiti sempre alla data del 31/12/1997 per il transito in quiescenza  secondo l'ancora vigente sistema previdenziale e antecedente al cosiddetto “blocco delle pensioni” introdotto dalla legge 335/95 (legge Dini) e dal  D. Lgs. 165/97”. Ribadivano, infine, che “l'istanza NON COSTITUISCE affatto domanda di collocamento anticipato in pensione”.

I ricorrenti rappresentano, altresì, che la predetta istanza non ha avuto riscontro e, ritenendo maturato il “silenzio rigetto”, denunciano in questa sede giurisdizionale l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 503 del 1992; dell'art. 13, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; dell'art. 8 del D. Lgs. n. 165 del 1997; del D.M. 30 marzo 1998; del D.L. n. 375 del 1997 e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché delle circolari del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e dell'I.N.P.D.A.P., intervenute in materia.

            Nel gravame, previa richiesta di acquisizione della necessaria documentazione amministrativa da cui si evinca l'anzianità contributiva degli interessati e di dichiarazione di illegittimità e annullamento delle citate circolari della Guardia di Finanza, si formulano, in sostanza, le seguenti domande:

-accertare e dichiarare l'acquisizione alla data del 31.12.1997 delle condizioni e dei requisiti dai quali sarebbe sorto per essi il diritto al pensionamento anticipato;

-dichiarare il diritto “ad essere collocati in congedo a domanda, con trattamento di quiescenza da corrispondersi secondo l'anzianità contributiva maturata dai medesimi a tutt'oggi”.          

Il Ministero della Difesa, con memoria difensiva prodotta per l'odierna trattazione, ha controdedotto alle pretese attoree, chiedendone il rigetto per infondatezza e argomentando sulla corretta applicazione della normativa di riferimento. L'Amministrazione, nel rilevare la circostanza che i ricorrenti non sono cessati dal servizio, ha anche eccepito che, contrariamente a quanto indicato nel ricorso (pag. 6), i suddetti non hanno presentato alcuna specifica istanza di collocamento in congedo.

D I R I T T O

Con il presente ricorso, gli interessati chiedono l'accertamento e la declaratoria dell'acquisizione, alla data del 31 dicembre 1997, “delle condizioni e dei requisiti dai quali è sorto il diritto a pensionamento anticipato”, nonché del “diritto ad essere collocati in congedo, a domanda, con trattamento di quiescenza da corrispondersi secondo l'anzianità contributiva maturata dai medesimi a tutt'oggi”.

La domanda è palesemente inammissibile.

Devesi, preliminarmente, rilevare sul punto che l'art. 13 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, fra le attribuzioni della Corte dei Conti, annovera, in generale, il giudizio sui ricorsi in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri Enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo. L'art. 62, comma 2, dello stesso R.D. attribuisce alla Corte anche la cognizione “delle istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità”. Lo stesso principio è affermato dall'art. 154 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, laddove prevede, al comma 1, nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, la liquidazione del trattamento di quiescenza in base ad una sentenza della Corte dei Conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento.

Le citate disposizioni postulano, in ogni caso, che, a fronte di una esplicita richiesta di collocamento a riposo, l'Amministrazione sia rimasta inerte e non abbia adottato il relativo provvedimento. In tale ipotesi, soccorre la Corte dei Conti con una propria sentenza.

Nel caso in esame, invece, i ricorrenti non hanno mai prodotto alcuna esplicita domanda di collocamento a riposo e la evidenziata circostanza è inequivocabilmente confermata dalla puntualizzazione esplicita contenuta nelle istanze prodotte in sede amministrativa, nelle quali, viene espressamente sottolineato che ciascuna di esse “NON COSTITUISCE affatto domanda di collocamento anticipato in pensione”.

Emerge, pertanto, con chiarezza che nessun provvedimento di collocamento a riposo è stato richiesto e conseguentemente adottato o rifiutato dall'Amministrazione, sicché, nel caso in esame, ricorre la inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 71, lett. b) del citato R.D. n. 1038 del 1933, versandosi in fattispecie di proposizione di domanda in ordine alla quale non si è provveduto in sede amministrativa.

Va anche soggiunto che le “istanze-quesito” dirette all'amministrazione, proprio perché non costituiscono domande di collocamento in pensione, sono inidonee a determinare l'interesse ad agire richiesto per proporre ricorso giurisdizionale (art. 100 c.p.c.).

D'altra parte, dette istanze, ove venissero considerate come domande, essendo state proposte nel 2003, sarebbero, comunque, inidonee, in ragione del principio del “tempus regit actum”, a far conseguire il riconoscimento, ora per allora, della sussistenza dei requisiti sanciti da una normativa non più in vigore. In sostanza la pretesa degli attuali ricorrenti si baserebbe su una inammissibile facoltà del dipendente pubblico di cristallizzare il proprio diritto a pensione sulla base di una specifica normativa, sottraendosi alle successive disposizioni che hanno disciplinato la materia pensionistica.

Giova aggiungere che l'inammissibilità del gravame assorbe ogni contestazione sulla asserita illegittimità delle circolari ministeriali che avrebbero indotto taluni dipendenti a non produrre domanda di pensione, in ragione del paventato pericolo di essere collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza; parimenti rimane assorbita ogni altra eccezione o deduzione delle parti in causa.

Quanto sopra esposto è conforme alla condivisa giurisprudenza di questa Corte intervenuta, in casi del tutto analoghi, nel senso dell'inammissibilità del ricorso o dell'infondatezza dello stesso nel merito (cfr. Sez. Giur. Molise n. 50/004; Sez. Giur. Lombardia n. 330/2004 e n. 571/2006; Sez. Giur. Valle d'Aosta n. 9/2004; Sez. Giur. Trento n. 68/2005; Sez. Giur. Veneto n. 646/2006; Sez. Giur. Abruzzo n. 608/2005, n. 63/2006 e n. 383/2005; Sez. Giur. Marche n. 413/2006; Sez. Giur. Toscana n. 570/2006; Sez. Giur. Sicilia n. 88/2006 e n. 1207/2006; Sez. Giur. di Appello per la Regione Siciliana n. 244/2005 e n. 25/2006), alle cui ulteriori argomentazioni questo Giudice rinvia per economicità di giudizio.

Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

l'inammissibilità del ricorso. Compensa le spese di giudizio.

            Così deciso, in Roma,  il 4 maggio 2007.                                                                                                          IL GIUDICE

                                                                       (F.to Pina M. A. LA CAVA)

 

Depositata in Segreteria il 04/06/2008