REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica,

nella persona del Cons. dott.ssa Maria Teresa Docimo,

in funzione di Giudice Unico delle pensioni

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso iscritto al n. 054759/C del registro di Segreteria, presentato da iannuccelli Dario, nato a Roma il 02/08/1945, ivi residente in via Val di Non n. 18, contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali.

All'udienza del giorno 22 gennaio 2008 le parti non sono rappresentate.

Esaminati gli atti.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorrente - dipendente dell'Agenzia delle Dogane a riposo per limiti di età dal 30/09/1999 - chiede il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'inclusione nella c.d. quota “A” di pensione dell' l'indennità di amministrazione di cui all'art 33 del C.C.N.L.1998/2001, quale componente fondamentale, fissa e continuativa del trattamento retributivo fruito durante la prestazione lavorativa esplicata alle dipendenze della P.A.

A sostegno del ricorso, viene argomentato che l'indennità in parola  avrebbe dovuto essere valutata ed inclusa nella quota "A" di pensione, contrariamente a quanto operato dall'amministrazione, in quanto emolumento di carattere fondamentale e non accessorio.

Con nota del 20 luglio 2007 si è costituito l'INPDAP, evidenziando che la legittimazione passiva nel giudizio pensionistico spetta all'amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato, ed ha chiesto a questo Giudice l'estromissione dell'Istituto dal presente giudizio, in quanto mero esecutore delle determinazioni dell'amministrazione di appartenenza della ricorrente.

Con nota del 28/12/2007 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali si è costituito in giudizio, precisando che  - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 - la quota A è stata calcolata soltanto in base all'ultima retribuzione percepita, non comprensiva degli emolumenti accessori - tra cui l'indennità di amministrazione - che, viceversa, avrebbero rilevanza esclusivamente per la determinazione della quota B di pensione.

            La predetta tesi, che considera l'indennità di amministrazione un emolumento accessorio, sarebbe stata confermata anche dalla Sezione di controllo di legittimità degli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato di questa Corte, con deliberazione n. 10 del 7 marzo 2002.

All'odierna pubblica udienza, alla quale le parti non sono rappresentate, la causa viene decisa come da dispositivo letto al termine dell'udienza.

In via preliminare, osserva questo Giudice -con riferimento, innanzitutto, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'INPDAP e in linea con l'orientamento adottato dalle Sezioni d'Appello di questa Corte - che al predetto Istituto previdenziale debba essere riconosciuta una legittimazione passiva concorrente con l'amministrazione che ha provveduto alla liquidazione del trattamento di quiescenza (Corte Conti, sez. III, 4 luglio 2001, n. 175/A).

Nel merito, la pretesa di parte ricorrente volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'inclusione nella quota "A" degli emolumenti corrisposti a titolo di indennità di amministrazione non può essere accolta.

Al riguardo, va evidenziato come, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”), l'art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973, modificato dall'art. 15 della legge n. 177/1976, ha disposto che “ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione, e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18%”. Seguiva l'elenco degli assegni che concorrevano a determinare la base pensionabile e, nell'ultimo comma, ha precisato che “nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

Solo ed esclusivamente gli assegni tassativamente indicati ovvero esplicitamente considerati quiescibili da disposizioni di legge concorrono, pertanto, alla determinazione della base pensionabile.

Con l'entrata in vigore della legge n. 335/1995, dal 1° gennaio 1996, sono stati resi applicabili ai dipendenti statali - ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile - i criteri vigenti per la liquidazione delle pensioni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), in quanto il legislatore ha inteso “armonizzare gli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi” (art. 1, c. 1) e, conseguentemente ha adottato un criterio unico, inverso al precedente, secondo cui sono pensionabili tutti gli elementi della retribuzione, con esclusione di quei soli elementi che siano espressamente dichiarati non quiescibili.

Come osservato dalla Sezione Terza Giurisdizionale d'appello, con sentenza n. 8 dell'8 gennaio 2003, "una completa e definitiva armonizzazione tra i diversi sistemi previdenziali non poteva, peraltro, prescindere dal superamento del divario che, di fatto, continuava a sussistere tra i due ordinamenti (quello statale e quello A.G.O.), in ragione del fatto che la base pensionabile del primo, pur ridotta rispetto a quella del secondo, tuttavia beneficiava della ricordata maggiorazione del 18%: ed è in tale prospettiva che il legislatore ha espressamente stabilito (art. 2 comma 10, l.n.335 cit.) che <la disposizione di cui al comma nono opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n.177…e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n.724 del 1994>: In estrema sintesi, gli elementi retributivi resi pensionabili dal 1 gennaio 1996 sono assoggettati a contribuzione e confluiscono in pensione solo per la parte eccedente la maggiorazione del 18%".

Ciò posto, in base all'art. 13 del d.l.vo n. 503/1992 e all'art. 2, comma 9, della l. n. 335/1995, la pensione dei dipendenti statali risulta costituita dalla somma di due quote:la prima (cd quota A) dev'essere calcolata con riferimento alla retribuzione (stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale e beneficio ex art. 2 L. 336/70) spettante all'atto del collocamento a riposo ed all'anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e viene determinata applicando alla retribuzione goduta dal dipendente alla cessazione (maggiorata del 18% ai sensi dell'art. 15 della legge n. 177/1976) l'aliquota corrispondente all'anzianità maturata a quella data; la seconda quota (quota B) è determinata con riferimento ad una complessa media retributiva (stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale e indennità di amministrazione) dei restanti anni di servizio, alla quale viene applicata la differenza tra l'aliquota corrispondente all'anzianità totale e quella utilizzata per il calcolo della parte A.

A norma dell'art. 2, comma 11, della legge n. 335/1995 cit., gli elementi retributivi resi pensionabili dal 1° gennaio 1996 (tra i quali, appunto, l'indennità di amministrazione di cui trattasi) concorrono alla determinazione "delle sole quote di pensione previste dall'art. 13, comma 1, lettera B, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" e, cioè, sono computabili nella sola quota B determinando, ai sensi del comma 10 dello stesso art. 2 citato, la base contributiva e pensionabile per la sola parte in cui eccedano l'importo del 18% della restante base.

Il CCNL del 16 maggio 1995 ha incluso in allegato B, le voci e le quote di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi  istituti contrattuali (art. 34) ed ha contemplato nel medesimo allegato (B, tab I, co 3°) "le indennità di amministrazione da erogare di norma nelle stesse fattispecie in cui veniva erogato lo stipendio tabellare, ridotte, perciò,  pro quota in caso di tempo parziale orizzontale, ed al 50% in caso di sospensione cautelare ....".

Successivamente, l'art 33 del CCNL 16 febbraio 1999 ha disposto ("allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, a decorrere dal 31.12.1999") un incremento degli importi dell'indennità di amministrazione (di cui all'art. 34, comma 2, lett. a del C.C.N.L. del 16.5.1995) e, con comma aggiunto dall'art. 17 del CCNL integrativo, di cui all'accordo 16 maggio 2001 - Comparto Ministeri - ha previsto la corresponsione della predetta indennità in dodici mensilità, riconoscendole "carattere di generalità" e "natura fissa e ricorrente".

Dall'esame della normativa (così come sopra individuata) e delle disposizioni contrattuali di riferimento, emerge con chiarezza che l'indennità di amministrazione divenuta pensionabile, come trattamento accessorio, in virtù dell'art. 2 L. n. 335 del 1995, non ha trovato un espresso inserimento nella base pensionabile per il calcolo della quota A), né lo stesso può dedursi, implicitamente, in virtù dei caratteri di fissità e continuità attribuiti alla predetta indennità dall'art. 17 CCNL integrativo del 16 maggio 2001.

Questo Giudice condivide, in proposito, l'orientamento espresso dalla Sezione del Controllo della Corte Conti, con deliberazione  5 aprile 2002, n. 10, secondo cui l'art. 17 del C.C.N.L. citato non solo non ha mutato la natura di trattamento accessorio della indennità di  amministrazione (la quale, perciò, rimane non assimilabile allo stipendio o alle voci espressamente e specificamente individuate dal legislatore come retributive), ma ha sostanzialmente riprodotto "le diffuse e analitiche considerazioni della stessa indennità contenute nelle precedenti disposizioni pattizie".

L'indennità di amministrazione rimane, pertanto, un emolumento accessorio, divenuto pensionabile in virtù dell'art. 2, comma 9 e 10, della L. 8.8.1995, n. 335 a decorrere dal 1 gennaio 1996, ma valutabile nella misura prevista dal comma 10 e utilizzabile, ai sensi del comma 11, per la sola quota di pensione prevista dall'art. 13, comma 1 lett. b) del D. lgs 30.12.1992, n. 503, "vale a dire, della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite dopo il primo gennaio 1993 calcolate secondo le norme dello stesso decreto (cd. quota "B")" (Sez. Controllo, 5 aprile 2002 n. 10 e Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, 8 gennaio 2003 n. 8).

Nemmeno può considerarsi rilevante l'argomentazione difensiva che fa riferimento alla retribuzione di posizione dei dirigenti statali, inclusa nella quota A, in quanto trattasi di emolumento previsto direttamente dalla legge per una diversa categoria di personale (ex multis, Sez. III d'appello nn. 8/2003 e 54/2003).

Del resto, le suesposte argomentazioni corrispondono all'orientamento assolutamente prevalente presso le Sezioni Giurisdizionali regionali e univoco presso le Sezioni Centrali d'appello di questa Corte.

Per le suesposte argomentazioni, questo Giudice ritiene che allo stato della normativa vigente non sussistano i presupposti per operare una assimilazione dell'indennità di amministrazione al trattamento stipendiale e che, conseguentemente, la pretesa di parte ricorrente non possa essere accolta.

Sussistono apprezzabili motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

RIGETTA

rigetta il ricorso n. 054759/C presentato da IANNUCCELLI Dario.

Nulla per le spese.

            Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.

IL GIUDICE

M.Teresa Docimo