REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale per la regione Lazio

Il Giudice Unico per le pensioni – Dott. Consigliere Mauro OREFICE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

(Sentenza 1455/2004)

 

Sul ricorso iscritto al n° 56047 del registro di Segreteria, proposto dal Sig. L.R. avverso la nota provvedimento n° 66502 in data 15/12/2000 del Provveditorato agli Studi di Roma.

 

Uditi, nella pubblica udienza del 1° aprile 2004 il relatore consigliere Mauro Orefice e l’Avv. Massimo Cassiano, difensore del ricorrente.

 

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa

 

Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO

 

Il ricorso ha ad oggetto la nota – provvedimento n. 66592 del 15/12/2000 con la quale il Provveditorato agli Studi di Roma, div. III, ha respinto la domanda del Sig. L.R. volta ad ottenere il trattamento di reversibilità della pensione di cui era titolare la ex moglie Sig.ra F.C.

A seguito del decedo della Prof. F.C., avvenuto in data 17 maggio 2000, il Provveditorato agli Studi di Roma, con decreto 33202 del 26 maggio 2000, ha risolto il rapporto di lavoro che la stessa prestava in qualità di insegnante, riconoscendo i benefici di cui all’art. 2 c. 12 della legge 335/95 in favore degli aventi diritto al trattamento di reversibilità.

Il ricorrente, civilmente divorziato dalla Prof. F.C. con sentenza 255/99 (che nulla ha disposto in ordine alla corresponsione dell’assegno divorzile), ha quindi chiesto, con istanza in data 10/8/2000, che fosse attribuito in suo favore, quale ex coniuge superstite, il trattamento pensionistico di reversibilità.

L’Amministrazione, peraltro, nel provvedere negativamente alla sua richiesta, ha fondato il proprio provvedimento di rigetto sulla mancanza del requisito della titolarità dell’assegno divorzile, come previsto dalla circolare 234 del 25 agosto 1995.

La questione appare, in punto di diritto, assai controversa.

La giurisprudenza che si è, infatti, occupata del caso si manifesta alquanto ondivaga, così come d’altra parte dimostrato dalla stessa sentenza 457/2000 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, prodotta dalla difesa del convenuto.

La giurisprudenza della Suprema Corte, dopo qualche iniziale oscillazione, si è infatti attestata sull’interpretazione secondo la quale l’espressione obbligato alla somministrazione dell’assegno doveva intendersi riferita a colui il quale, in astratto, gravava l’obbligo dell’assegno, con la conseguenza che il giudice poteva attribuire in tutto od in parte la pensione di reversibilità al coniuge divorziato indipendentemente dal fatto che il suddetto obbligo sia divenuto concreto ed attuale per effetto di una pronuncia di liquidazione e condanna al pagamento dell’assegno di divorzio (cfr. Cassazione nn. 754/79; 2911/83; 10/85; 9309/90; 9528/94).

Successivamente la Suprema Corte ha mutato indirizzo, affermando che il diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità postula l’effettiva titolarità dell’assegno di divorzio dalla data della morte e pertanto deve essere negato in difetto di godimento dell’assegno medesimo (cfr. Cassazione nn. 4041/91; 8335/93; 8634/93; 5674/95; 412/96; 75/97).

La stessa giurisprudenza della Corte dei Conti non sembra avere, inoltre, trovato una interpretazione conforme della fattispecie. Se infatti la Sezione Giurisdizionale Toscana, con la sentenza 335/96, si è mostrata conforme alla posizione della Cassazione di cui alle Sentenze 9309/90 e 9528/94, la stessa Sezione, con sentenza n. 63 del 21/1/2000 ha affermato che va escluso il diritto alla pensione di reversibilità nei confronti dell’ex coniuge che non sia titolare dell’assegno di divorzio previsto dall’articolo 9 della legge 898/70.

La Sezione Giurisdizionale Campania ha inoltre ha inoltre affermato (sent. 1158/01) che il riconoscimento della pensione di reversibilità ex art. 13 della legge 6/3/87 n. 74, presuppone la concreta titolarità e fruizione dell’assegno di divorzio, per cui a tal fine non possono acquisire rilievo erogazioni sporadiche o anche continuative intervenute, di fatto o anche in foraz di convenzioni fra gli ex coniugi, la cui efficacia deve ritenersi circoscritta ai rapporti fra le parti.

Va inoltre ricordato poi che la Corte Costituzionale, investita della uestione di costituzionalità dell’articolo 9 citato, ne ha escluso l’incostituzionalità, affermando, tra l’altro (sentenza 777/88) che poiché il trattamento di reversibilità presuppone essenzialmente che l’avente diritto beneficiasse indirettamente, per il proprio sostentamento, della pensione di cui il dante causa era titolare, non contrasta con l’art. 3 Cost. l’art. 9, secondo comma, della legge 898/70, novellato dall’art. 13 della legge 6/3/1987 n. 74, nella parte in cui limita il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge divorziato che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5 della legge medesima.

L’insegnamento del Giudice delle leggi sembrerebbe essere dirimente ai fini dell’esame della fattispecie.

Se è vero infatti che, da un lato, la norma giuridica deve essere interpretata letteralmente, ma che lo stesso interprete deve farsi carico di cercarne un significato diverso laddove essa si appalesi, nei suoi effetti letterali, abnorme (come nel caso di chi, versando in condizioni di indisponibilità di mezzi adeguati, on sa stato in condizione di richiedere l’assegno), dall’altro la Corte Costituzionale ravvisa legittima la diversità di trattamento dell’ex coniuge superstite a seconda che sia titolare o no dell’assegno di divorzio, facendo riferimento alla configurazione del trattamento di reversibilità come prosecuzione della funzione di sostentamento del superstite in precedenza indirettamente adempiuta dalla pensione goduta dal dante causa e quindi con riguardo ai requisiti che a tale configurazione sono connaturati (v. anche Corte Costituzionale 87/1995).

La giurisprudenza costituzionale, con la possibilità di attribuire al coniuge divorziato del coniuge defunto una quota della pensione di reversibilità, o un assegn o alimentare a  carico dell’eredità (art. 9 e 9 bis della legge 898/1970, come novellati dalla legge 436/78) ritiene, quindi attuato il trasferimento sul coniuge superstite o sugli eredi del defunto dell’obbligo che fosse stato imposto al de cuius di corrispondere l’assegno di divorzio all’ex coniuge, non costituendosi a favore di questo dei nuovi ed autonomi diritti, nascenti dalla cessazione e dall’estinzione del diritto, di carattere prettamente personale, all’assegno di divorzio, sulla base di presupposti e di condizioni non coincidenti con quelli che giustificavano quest’ultimo.

In tal senso, quindi, appare difficile sostenere che l’intento del legislatore della novella del 1987 in materia previdenziale sia stato quello di fornire una tutela al tempo stesso più raida e più completa: se veramente fosse stata questa la ratio legis in quell’occasione, così come in altre successive, sarebbe stato più facile modificare la lettera della norma eliminando il requisito de quo dalle condizioni dettate per l’ottenimento della pensione di reversibilità.

Peraltro, non può ignorarsi che altri principi costituzionali vengono in gioco nell’esame della materia. Non vi è chi non veda come l’interpretazione letterale delle norme conduca al crearsi di inique disparità di trattamento fra chi non sia stato in condizione di richiedere l’assegno, che gli sarebbe stato pressoché certamente riconosciuto (come nel caso di specie) – il che può avvenire per i motivi più vari – e chi invece tale possibilità abbia avuto.

D’altra parte, lo stato di bisogno del ricorrente appare in tutta la sua evidenza: licenziato dal lavoro, privo di trattamento pensionistico, penalmente perseguito per i reati commessi e privato della libertà personale, ha usufruito degli aiuti economici della ex moglie per l’ordinario sostentamento, e ciò sino alla scomparsa della Sig.ra F.C. che rappresentava quindi la principale fonte di sostentamento.

Lo stesso Provveditore agli Studi di Roma, con proprio decreto 33202 del 26/6/2000, nel risolvre per decesso il rapporto di lavoro con la Dr.ssa F.C. ha d’altra parte riconosciuto i benefici di cui all’art. 2 c. 12 della legge 335/95 in favore degli aventi diritto al trattamento di reversibilità.

Per quanto precede, pur nella controversa giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e di questa Corte in materia, questo Giudice, anche sulla scorta di una recente pronuncia della sezione giurisdizionale di appello per la regione Sicilia di questa Corte (n. 158/2003 – l’affermazione del diritto a pensione di reversibilità a favore del coniuge divorziato superstite non presuppone necessariamente l’effettiva attribuzione allo stesso dell’assegno divorzile di cui all’art. 5 della legge 898/70, ma solo la sussistenza dei requisiti e delle condizioni specifiche che la legge prevede per l’attribuzione dell’assegno stesso) ritiene per i motivi espressi, di non condividere l’orientamento restrittivo secondo cui unica condizione possibile per l’attribuzione della pensione di reversibilità sarebbe un provvedimento giudiziale, passato in giudicato, che abbia determinato l’an ed il quantum dell’assegno divorziale. Tal requisito rileva, infatti, al solo fine della automaticità del trattamento previdenziale; ma questa  cioè l’attribuzione  ope legis della reversibilità, non preclude l’attribuzione ope judicis ove sia stato accertato, come nel caso di specie, che la mancanza di mezzi adeguati, qule presupposto dell’assegno, si era verificata prima della morte del dante causa.

Il ricorso va pertanto accolto e per gli effetti va riconosciuto il diritto del Sig. L.R. alla pensione di reversibilità dalla data del decesso dell’ex coniuge F.L., con accessori di legge.

Nulla per le spese.

 

P.Q.M.

 

Vista le legge 21 luglio  2000 n. 205

 

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio – Giudice Unico per le pensioni – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso iscritto al n. 56047 del registro di segreteria e proposto dal Sig. L.R.

 

Nulla per le spese.

 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

 

Così deciso in Roma al termine dell’udienza del 1° aprile 2004-07-11

 

Il Giudice Unico per le pensioni.

 

 

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