REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la
regione Lazio
Il Giudice Unico per le pensioni –
Dott. Consigliere Mauro OREFICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Sentenza 1455/2004)
Sul ricorso iscritto al n° 56047 del registro di
Segreteria, proposto dal Sig. L.R. avverso la nota provvedimento n° 66502 in
data 15/12/2000 del Provveditorato agli Studi di Roma.
Uditi, nella pubblica udienza del 1° aprile 2004 il
relatore consigliere Mauro Orefice e l’Avv. Massimo Cassiano, difensore del
ricorrente.
Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa
Ritenuto in FATTO e considerato in
DIRITTO
Il ricorso ha ad oggetto la nota – provvedimento n. 66592
del 15/12/2000 con la quale il Provveditorato agli Studi di Roma, div. III, ha
respinto la domanda del Sig. L.R. volta ad ottenere il trattamento di
reversibilità della pensione di cui era titolare la ex moglie Sig.ra F.C.
A seguito del decedo della Prof. F.C., avvenuto in data 17
maggio 2000, il Provveditorato agli Studi di Roma, con decreto 33202 del 26
maggio 2000, ha risolto il rapporto di lavoro che la stessa prestava in qualità
di insegnante, riconoscendo i benefici di cui all’art. 2 c. 12 della legge
335/95 in favore degli aventi diritto al trattamento di reversibilità.
Il ricorrente, civilmente divorziato dalla Prof. F.C. con
sentenza 255/99 (che nulla ha disposto in ordine alla corresponsione
dell’assegno divorzile), ha quindi chiesto, con istanza in data 10/8/2000, che
fosse attribuito in suo favore, quale ex coniuge superstite, il trattamento
pensionistico di reversibilità.
L’Amministrazione, peraltro, nel provvedere negativamente
alla sua richiesta, ha fondato il proprio provvedimento di rigetto sulla
mancanza del requisito della titolarità dell’assegno divorzile, come previsto
dalla circolare 234 del 25 agosto 1995.
La questione appare, in punto di diritto, assai
controversa.
La giurisprudenza che si è, infatti, occupata del caso si
manifesta alquanto ondivaga, così come d’altra parte dimostrato dalla stessa
sentenza 457/2000 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, prodotta dalla
difesa del convenuto.
La giurisprudenza della Suprema Corte, dopo qualche
iniziale oscillazione, si è infatti attestata sull’interpretazione secondo la
quale l’espressione obbligato alla
somministrazione dell’assegno doveva intendersi riferita a colui il quale,
in astratto, gravava l’obbligo dell’assegno, con la conseguenza che il giudice
poteva attribuire in tutto od in parte la pensione di reversibilità al coniuge
divorziato indipendentemente dal fatto
che il suddetto obbligo sia divenuto concreto ed attuale per effetto di una
pronuncia di liquidazione e condanna al pagamento dell’assegno di divorzio
(cfr. Cassazione nn. 754/79; 2911/83; 10/85; 9309/90; 9528/94).
Successivamente la Suprema Corte ha mutato indirizzo,
affermando che il diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità postula l’effettiva titolarità dell’assegno
di divorzio dalla data della morte e pertanto deve essere negato in difetto di
godimento dell’assegno medesimo (cfr. Cassazione nn. 4041/91; 8335/93;
8634/93; 5674/95; 412/96; 75/97).
La stessa giurisprudenza della Corte dei Conti non sembra
avere, inoltre, trovato una interpretazione conforme della fattispecie. Se
infatti la Sezione Giurisdizionale Toscana, con la sentenza 335/96, si è
mostrata conforme alla posizione della Cassazione di cui alle Sentenze 9309/90
e 9528/94, la stessa Sezione, con sentenza n. 63 del 21/1/2000 ha affermato che
va escluso il diritto alla pensione di
reversibilità nei confronti dell’ex coniuge che non sia titolare dell’assegno
di divorzio previsto dall’articolo 9 della legge 898/70.
La Sezione Giurisdizionale Campania ha inoltre ha inoltre
affermato (sent. 1158/01) che il
riconoscimento della pensione di reversibilità ex art. 13 della legge 6/3/87 n.
74, presuppone la concreta titolarità e fruizione dell’assegno di divorzio, per
cui a tal fine non possono acquisire rilievo erogazioni sporadiche o anche
continuative intervenute, di fatto o anche in foraz di convenzioni fra gli ex
coniugi, la cui efficacia deve ritenersi circoscritta ai rapporti fra le parti.
Va inoltre ricordato poi che la Corte Costituzionale,
investita della uestione di costituzionalità dell’articolo 9 citato, ne ha
escluso l’incostituzionalità, affermando, tra l’altro (sentenza 777/88) che poiché il trattamento di reversibilità
presuppone essenzialmente che l’avente diritto beneficiasse indirettamente, per
il proprio sostentamento, della pensione di cui il dante causa era titolare,
non contrasta con l’art. 3 Cost. l’art. 9, secondo comma, della legge 898/70,
novellato dall’art. 13 della legge 6/3/1987 n. 74, nella parte in cui limita il
diritto alla pensione di reversibilità al coniuge divorziato che sia titolare
di assegno ai sensi dell’art. 5 della legge medesima.
L’insegnamento del Giudice delle leggi sembrerebbe essere
dirimente ai fini dell’esame della fattispecie.
Se è vero infatti che, da un lato, la norma giuridica deve
essere interpretata letteralmente, ma che lo stesso interprete deve farsi carico
di cercarne un significato diverso laddove essa si appalesi, nei suoi effetti
letterali, abnorme (come nel caso di chi, versando in condizioni di
indisponibilità di mezzi adeguati, on sa stato in condizione di richiedere
l’assegno), dall’altro la Corte Costituzionale ravvisa legittima la diversità
di trattamento dell’ex coniuge superstite a seconda che sia titolare o no
dell’assegno di divorzio, facendo riferimento alla configurazione del
trattamento di reversibilità come prosecuzione della funzione di sostentamento
del superstite in precedenza indirettamente adempiuta dalla pensione goduta dal
dante causa e quindi con riguardo ai requisiti che a tale configurazione sono
connaturati (v. anche Corte Costituzionale 87/1995).
La giurisprudenza costituzionale, con la possibilità di
attribuire al coniuge divorziato del coniuge defunto una quota della pensione
di reversibilità, o un assegn o alimentare a
carico dell’eredità (art. 9 e 9 bis della legge 898/1970, come novellati
dalla legge 436/78) ritiene, quindi attuato il trasferimento sul coniuge
superstite o sugli eredi del defunto dell’obbligo che fosse stato imposto al de
cuius di corrispondere l’assegno di divorzio all’ex coniuge, non costituendosi
a favore di questo dei nuovi ed autonomi diritti, nascenti dalla cessazione e
dall’estinzione del diritto, di carattere prettamente personale, all’assegno di
divorzio, sulla base di presupposti e di condizioni non coincidenti con quelli
che giustificavano quest’ultimo.
In tal senso, quindi, appare difficile sostenere che
l’intento del legislatore della novella del 1987 in materia previdenziale sia
stato quello di fornire una tutela al tempo stesso più raida e più completa: se
veramente fosse stata questa la ratio
legis in quell’occasione, così come in altre successive, sarebbe stato più
facile modificare la lettera della norma eliminando il requisito de quo dalle
condizioni dettate per l’ottenimento della pensione di reversibilità.
Peraltro, non può ignorarsi che altri principi
costituzionali vengono in gioco nell’esame della materia. Non vi è chi non veda
come l’interpretazione letterale delle norme conduca al crearsi di inique
disparità di trattamento fra chi non sia stato in condizione di richiedere
l’assegno, che gli sarebbe stato pressoché certamente riconosciuto (come nel
caso di specie) – il che può avvenire per i motivi più vari – e chi invece tale
possibilità abbia avuto.
D’altra parte, lo stato di bisogno del ricorrente appare
in tutta la sua evidenza: licenziato dal lavoro, privo di trattamento
pensionistico, penalmente perseguito per i reati commessi e privato della
libertà personale, ha usufruito degli aiuti economici della ex moglie per
l’ordinario sostentamento, e ciò sino alla scomparsa della Sig.ra F.C. che
rappresentava quindi la principale fonte di sostentamento.
Lo stesso Provveditore agli Studi di Roma, con proprio
decreto 33202 del 26/6/2000, nel risolvre per decesso il rapporto di lavoro con
la Dr.ssa F.C. ha d’altra parte riconosciuto i benefici di cui all’art. 2 c. 12
della legge 335/95 in favore degli aventi diritto al trattamento di
reversibilità.
Per quanto precede, pur nella controversa giurisprudenza
della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e di questa Corte in
materia, questo Giudice, anche sulla scorta di una recente pronuncia della
sezione giurisdizionale di appello per la regione Sicilia di questa Corte (n.
158/2003 – l’affermazione del diritto a
pensione di reversibilità a favore del coniuge divorziato superstite non
presuppone necessariamente l’effettiva attribuzione allo stesso dell’assegno
divorzile di cui all’art. 5 della legge 898/70, ma solo la sussistenza dei
requisiti e delle condizioni specifiche che la legge prevede per l’attribuzione
dell’assegno stesso) ritiene per i motivi espressi, di non condividere
l’orientamento restrittivo secondo cui unica condizione possibile per
l’attribuzione della pensione di reversibilità sarebbe un provvedimento
giudiziale, passato in giudicato, che abbia determinato l’an ed il quantum
dell’assegno divorziale. Tal requisito rileva, infatti, al solo fine della
automaticità del trattamento previdenziale; ma questa cioè l’attribuzione ope legis della
reversibilità, non preclude l’attribuzione ope
judicis ove sia stato accertato, come nel caso di specie, che la mancanza
di mezzi adeguati, qule presupposto dell’assegno, si era verificata prima della
morte del dante causa.
Il ricorso va pertanto accolto e per gli effetti va
riconosciuto il diritto del Sig. L.R. alla pensione di reversibilità dalla data
del decesso dell’ex coniuge F.L., con accessori di legge.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Vista le legge 21 luglio
2000 n. 205
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio –
Giudice Unico per le pensioni – definitivamente pronunciando, accoglie il
ricorso iscritto al n. 56047 del registro di segreteria e proposto dal Sig.
L.R.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma al termine dell’udienza del 1° aprile
2004-07-11
Il Giudice Unico per le pensioni.