Deliberazione n 111/2011/PAR
REPUBBLICA ITALIANA la
Corte dei conti
Sezione regionale del controllo
Presidente Consigliere Consigliere Referendario Referendario
per l’Emilia - Romagna
composta dai Magistrati Mario Donno;
Massimo Romano;
Ugo Marchetti;
Benedetta Cossu (relatore);
Riccardo Patumi.
visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni
ed integrazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 recanti
disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei
conti;
visto l’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data
16 giugno 2000 e successive modifiche;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
visto l’articolo 17, comma 31, D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;
vista la legge della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 9 ottobre 2009,
istitutiva del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre
2009;
vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr;
viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;
vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Mirandola (MO) in data 8 settembre 2011;
visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle Autonomie Locali;
vista l’ordinanza presidenziale 26 del 4 novembre 2011, con la quale la
questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;
udito nella Camera di consiglio il magistrato relatore, referendario Benedetta Cossu;
Premesso
Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Mirandola ha
inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della
legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante la
possibilità di applicare l’articolo 19, comma 6 quater, d.lgs.
165/2001, così come introdotto dall’articolo 1 d.lgs. 141/2011, anche
agli incarichi dirigenziali a contratto conferiti ai sensi
dell’articolo 110, comma 1, d.lgs. 267/2000 da parte di un ente locale
non soggetto al patto di stabilità interno, quale è l’Unione di
Comuni.
Nella richiesta di parere si rappresenta che l’Unione Comuni modenesi
Area Nord –di cui il Comune di Mirandola fa parte e per conto del quale
svolge l’attività di gestione amministrativa, contabile e
previdenziale del personale in forza di apposita convenzione stipulata
il 30.12.2008- ha assunto, in data 1 gennaio 2007, con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, d.lgs.
267/2000, il dirigente responsabile dell’Area Entrate.
Il Comune istante, tenuto conto che tale contratto scadrà il 23
dicembre 2011, intende conoscere se l’Unione puo’ procedere alla
stipula di un nuovo contratto con le medesime caratteristiche.
Espone, inoltre, il Comune che la dotazione organica dirigenziale a
tempo indeterminato dell’Unione ha tre posti; pertanto, ove si
ritenesse applicabile la percentuale (18%) prevista nell’articolo 19,
comma 6 quater, d.lgs. 165/2001, il rinnovo del contratto del
responsabile dell’Area Entrate avverrebbe nel pieno rispetto della
disciplina ivi prevista.
Ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di
parere.
Preliminarmente la Sezione è chiamata a valutare la sussistenza dei
requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di
parere, tenuto conto che l’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003
- disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione
consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte
dei Conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il
Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni,
Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte
dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva,
consistente nella verifica della legittimazione in capo al soggetto che
formula il quesito, si osserva in primo luogo che la richiesta di
parere è stata inoltrata a questa Sezione tramite il Consiglio delle
Autonomie locali istituito con legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 ed
insediatosi il 17 dicembre 2009.
In relazione al soggetto legittimato a rivolgere alla Sezione richiesta
di parere - che deve essere individuato nell’organo di vertice
dell’ente che, per il Comune, ai sensi dell’articolo 50, II Comma,
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è il Sindaco - la richiesta di parere
in esame è, sotto tale profilo ammissibile, in quanto sottoscritta da
tale organo.
La valutazione della sussistenza dei presupposti di ammissibilità
oggettiva è volta a stabilire l’inerenza del quesito proposto con le
materie di contabilità pubblica; la rilevanza generale della questione
proposta; la mancanza di una diretta funzionalità della richiesta di
parere rispetto all’adozione di concreti atti di gestione e l’assenza
di valutazione su comportamenti amministrativi già compiuti o su
provvedimenti già adottati; l’assenza di interferenze con la funzioni
giurisdizionale intestata alla Corte dei Conti o ad altre
giurisdizioni, né con procedimenti in corso presso la Procura della
Corte dei Conti.
In relazione al primo presupposto la Sezione osserva che l’ambito di
estensione della nozione di contabilità pubblica strumentale
all’esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni
regionali della Corte dei Conti era stato inizialmente
delimitato dalla Sezione delle Autonomie nel documento approvato
nell’adunanza del 27 aprile 2004 e nelle successive deliberazioni n.5
del 17 febbraio 2006 e 9 del 4 giugno 2009. Nelle predette
deliberazioni si affermava che la funzione consultiva esercitabile
dalle Sezioni regionali doveva essere riferibile esclusivamente
“all’attività finanziaria che precede o che segue i distinti
interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei
bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate,
l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio,
la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i
relativi controlli”.
Su tale assetto è successivamente intervenuto il legislatore con le
previsioni di cui all’art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009,
convertito in legge 3 agosto 2009, n.102, il quale ha assegnato alle
Sezioni riunite della Corte dei conti un potere di indirizzo
interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo
competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e ciò
con la finalità di garantire la coerenza dell’unitaria attività
svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in
materia di coordinamento della finanza pubblica.
La citata norma prevede infatti che, nella materia di coordinamento
della finanza pubblica, al fine di garantire un’uniformità di
indirizzo da parte della Corte dei Conti, su rimessione del Presidente
della Corte medesima, le Sezioni Riunite possono adottare “pronunce di
orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle
sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una
questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni
regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento
generale adottate dalle sezioni riunite”.
Tra le pronunce di orientamento generale delle Sezioni Riunite
in sede di controllo di recente intervenute si segnala la deliberazione
n. 54 del 17 novembre 2010. In tale deliberazione è stata
ulteriormente precisata, rispetto alla deliberazione della Sezione
delle autonomie n. 5 del 17 febbraio 2006, la nozione di contabilità
pubblica “strumentale” all’esercizio dell’attività consultiva, nel cui
ambito devono essere ricomprese, oltre alle questioni tradizionalmente
riconducibili al concetto di contabilità pubblica, inteso come sistema
di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale
dello Stato e degli enti pubblici, anche i “quesiti che risultino
connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro
di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi
di coordinamento della finanza pubblica (....), contenuti nelle leggi
finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione
finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”. In tale
delibera le Sezioni Riunite hanno, in particolare, precisato che
ulteriori materie (quali ad esempio quelle relative ad alcuni aspetti
della disciplina in tema di personale), estranee, nel loro nucleo
originario, alla contabilità pubblica- in una visione dinamica
dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto
della “gestione del bilancio” a quello inerente i “relativi equilibri”
- possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della
particolare considerazione riservata dal legislatore, nell’ambito della
funzione di coordinamento della finanza pubblica. Ciò limitatamente,
tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative
inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e
divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di
contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione
finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di bilancio.
Ciò premesso, la Sezione ritiene che la richiesta di parere
formulata dal Comune di Mirandola rientri nell’ambito della
contabilità pubblica trattandosi di interpretazione di norme che,
attenendo ai limiti percentuali e ai vincoli finanziari degli incarichi
dirigenziali, possono incidere direttamente sul bilancio dell’Ente (in
particolare sul versante della spesa del personale) nonché
ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sulla tenuta
dei relativi equilibri di bilancio.
In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità
oggettiva la Sezione ritiene che la richiesta di parere in esame
presenta il carattere della generalità nei limiti in cui la Sezione
potrà pronunciarsi mediante l’indicazione di principi che possano
essere utilizzati anche da parte di altri enti qualora insorgesse la
medesima questione interpretativa (applicabilità dell’articolo 19,
comma 6 quater, d.lgs n.165/2001 alle Unioni di Comuni o ad enti locali
non tenuti al rispetto del patto di stabilità); non interferisce con
funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura
contabile e neppure con un giudizio civile o amministrativo pendente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di parere in
esame risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo e
può essere esaminata nel
MERITO
1. Il quesito posto dal Sindaco di Mirandola è volto a
conoscere il parere della Sezione in merito alla possibilità di
applicare la disposizione di cui all’articolo 19, comma 6 quater, d.lgs
30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dall’articolo 1 d.lgs. 1
agosto 2011, n. 141, agli incarichi dirigenziali a contratto conferiti,
ai sensi dell’articolo 110, comma 1, d.lgs. 267/2000, da parte di un
ente locale non soggetto al patto di stabilità interno, quale è
l’Unione di Comuni.
2. L’articolo 19, comma 6 quater, d.lgs. cit. stabilisce, testualmente,
che “Per gli enti locali, che risultano collocati nella classe di
virtuosità di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo
articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella
dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo
110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può
in ogni caso superare la percentuale del diciotto percento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.
Si applica quanto previsto dal comma 6 bis”.
L’interpretazione e la concreta applicazione della predetta
disposizione è strettamente correlata alla disposizione normativa cui
essa stessa rinvia espressamente costituita dall’articolo 20 d.l.
98/2011.
Tale ultima disposizione- contenuta nella prima manovra di finanza
pubblica per il 2012- ha introdotto una nuova disciplina del patto di
stabilità interno prevedendo, a decorrere dal 2012, un modello
convenzionale di patto tra Stato, Regioni e Province autonome, previo
accordo concluso in sede di Consiglio delle Autonomie locali o, se non
istituito, con i rappresentanti dell’A.N.C.I. e dell’U.P.I. regionali,
fondato, tra gli altri (saldi, riferibilità delle regole a criteri
europei con riferimento all’individuazione delle entrate e delle spese
valide per il patto), su parametri di virtuosità nell’ambito dei quali
gli enti saranno classificati sulla base di un decreto ministeriale
(comma 1, 2, 4).
Tra le modifiche al decreto n. 150/2009 in tema di incarichi
dirigenziali a tempo determinato introdotte dal decreto legislativo 1
agosto 2011, n. 141 (cd. correttivo del Decreto Brunetta), entrato in
vigore a decorrere dal 6 settembre 2011, all’articolo 19 d.lgs. 165 del
2001, è stato aggiunto il comma 6 quater che attribuisce agli enti
locali “virtuosi” un regime di favore ai predetti fini, stabilendo che
il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato può
essere disposto nei limiti della percentuale (più favorevole rispetto
alla quota percentuale ordinariamente applicabile ai sensi
dell’articolo 19, comma 6, d.lgs. 165/2001, come interpretato dalle
SS.RR. con deliberazione 12/CONTR/2011) del 18% della dotazione
organica dei dirigenti a tempo indeterminato.
Osserva la Sezione in proposito che l’articolo 19, comma 6 quater,
d.lgs. cit., oltre a doversi ritenere applicabile esclusivamente agli
enti sottoposti al patto di stabilità interno in considerazione della
circostanza che l’articolo 20 d.l. 98/2011 (cui essa rinvia
espressamente) contiene la nuova disciplina del patto di stabilità
interno non applicabile né agli enti locali con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti, né alle Unioni di Comuni, pur essendo già in
vigore (dal 6 settembre 2011 data di entrata in vigore del d.lgs.
n.141/2011), non è comunque applicabile neanche agli enti assoggettati
al patto di stabilità sino a quando non sarà adottato il decreto
ministeriale di classificazione degli enti locali sulla base dei
parametri di virtuosità.
Ne consegue, pertanto, che le Unioni di Comuni, enti non assoggettati
alle regole del patto di stabilità interno, anche a seguito
dell’adozione del predetto decreto ministeriale, potranno procedere al
conferimento di incarichi dirigenziali ex articolo 110, comma 1, TUEL
nei limiti della percentuale dell’8% prevista dall’articolo 19, comma
6, d.lgs. 165/2001 (cfr. SS.RR. 12 e 13 del 2011).
P.Q.M.
La Sezione Regionale di controllo
della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna esprime il proprio parere
sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.
ORDINA
Alla Segreteria di procedere
all’immediata trasmissione di copia conforme alla presente
deliberazione al Sindaco del Comune di Mirandola ed al Presidente del
Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 novembre 2011. IL PRESIDENTE
f.to (Mario Donno)
IL RELATORE
f.to (Benedetta Cossu)
Depositata in segreteria il 10 novembre 2011. Il Direttore di segreteria
f.to ( Rossella Broccoli)