REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER L'EMILIA – ROMAGNA
in composizione monocratica, ex art. 5 della legge n. 205/2000, in persona del Presidente Dott. Giovanni D'Antino Settevendemmie ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(numero 516/2005)
nel giudizio instaurato con ricorso n. 19517C R.C. presentato dal Sig. Bascucci Armando, nato a Rimini, il 14/05/1918 e residente a in Rimini - via Derna 13 ;
contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
Uditi nella pubblica udienza fissata per oggi 09/02/2005, con l'assistenza del segretario dott.ssa Maria Cassadonte, la dott.ssa Principe Stefania Carmela in rappresentanza dell'Amministrazione;
Assente e non rappresentata la parte;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
Con il ricorso in epigrafe, il sig. B.A. già dipendente del Ministero del Lavoro, cessato dal servizio dall'1/1/1978 con la qualifica di 1° Dirigente, chiede che il suo trattamento pensionistico sia riliquidato alla luce dei miglioramenti retributivi recati dalla legge emanata successivamente alla liquidazione della sua pensione, ai pari grado in attività di servizio con la stessa anzianità. Adduce, a sostegno della sua pretesa, i principi elaborati dalla Corte Costituzionale in ordine alla necessità che il trattamento pensionistico dei lavoratori sia sempre proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, atteso che la pensione è un prolungamento della retribuzione ai fini previdenziali e quindi retribuzione differita, argomentando dagli artt. 3,32,36,38,e 98 della Costituzione e richiamando, a supporto, una decisione della Sez. III Giurisdizionale ordinario della Corte dei conti n. 49970 del 28/11/82.
Chiede altresì che sugli adeguamenti spettanti siano corrisposti gli interessi legali e rivalutazione monetaria, con affermazione, altresì, del principio per il futuro dell'aggancio automatico della sua pensione ai futuri miglioramenti che saranno concessi, per l'avvenire si dipendenti in servizio di pari grado e anzianità.
Si è costituito in giudizio il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della Risorse Umane e Affari Generale con memoria di prot. n. 095283 pervenuta alla Segreteria della Sezione in data 2 novembre 2004, con la quale si chiede il rigetto del gravame con richiamo a sentenza della Corte dei conti nonché all'orientamento consolidato della Corte Costituzionale che, in precisate occasioni, ha avuto modo di affermare l'inesistenza, nell'ordinamento giuridico vigente, del principio dell'aggancio automatico delle pensioni alle retribuzioni (n.99/95;26/80;173/86;409/95;).
Motivi della decisione
Sostiene il ricorrente che, sulla base dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con numerose sentenze nonché sulla scorta di una decisione (n. 49970 del 28/1182) della soppressa Sez. III giurisdizionale ordinaria di questa Corte dei conti, si debba riconoscere la vigenza, nel nostro ordinamento giuridico vigente, del principio nel cosiddetto “aggancio automatico” delle pensioni alle retribuzioni dei pari grado ancora in servizio e di stessa anzianità di servizio, così da assicurare, per il futuro, il costante automatico adeguamento tra pensioni e retribuzioni.
La pretesa è infondata e va respinta.
Invero, consolidata è la giurisprudenza di questa Corte dei conti nel senso contrario all'assunto del ricorrente. Infatti, è notoria la giurisprudenza costante di questo giudice pensionistico nonché la giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale in materia secondo cui non esiste nell'ordinamento giuridico italiano un principio di adeguamento automatico delle pensioni alle retribuzioni del personale in servizio in quanto è ancora vigente il criterio dettati dall'art. 43 DPR n. 1092/73, come sostituito dall'art. 15 della legge n. 177/76 secondo cui la pensione deve essere liquidata sulla base dell'ultimo stipendio o retribuzione effettivamente corrisposta al dipendente, salvo espressa disposizione normativa.
Esiste invece il principio di perequazione automatica di rivalutazione delle pensioni disciplinate però da leggi specifiche come la già ricordata legge n. 176/77 nonché da leggi successive, da ultima la legge n. 59/91 (conf. Corte Cost. e pluribus , sent. n. 409/95 e n. 62/99, nonché questa Sezione n. 1723 del 21/6/2001; n. 1658 del 10/10/01; n. 1749 del 24/5/2001; n. 1750 del 24/5/2001; n. 984 del 20/03/2003; n. 1053 del 17/09/2004) conclusivamente il ricorso è da rigettare.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in composizione monocratica ex art. 5 della legge n.205/2000, nella persona del Suo Presidente, Dott. Giovanni D'Antino Settevendemmie, definitivamente pronunciando,
RESPINGE
Il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna il 9 febbraio 2005.
Il Presidente giudice unico
F.to Giovanni D'Antino Settevendemmie
Depositata in Segreteria il giorno 26/04/2005
Il Direttore della Segreteria
F.to Dott.ssa Valeria Sama