REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
nella persona della Dott.ssa Rosalba Di Giulio
visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche;
visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;
visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431 c.p.c., nonché l'art. 26 del Reg. proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038;
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
chiamata la causa alla pubblica udienza del 27 maggio 2008, con l'assistenza del segretario d'udienza Dr. ssa Maria Cassadonte, ha emanato la seguente
SENTENZA
Numero 495/2008
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 18649, del registro di Segreteria, promosso con ricorso depositato da S.F., nato a Ravenna il 18 gennaio 1928 e residente a Mezzano in via Reale n. 214 contro l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Alberoni n.37
per
l'accertamento del diritto al ricalcolo dei contributi di ricongiunzione chiesta ex art. 2 della L. n. 29/79 in relazione al livello stipendiale posseduto alla data della prima domanda del 4 maggio 1983 anziché della seconda domanda del 5 ottobre 1984.
Ritenuto in
Con ricorso depositato l'8 luglio 1986, il ricorrente indicato in epigrafe, ex dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in servizio presso la Sezione Frazionale del lavoro di Mezzano in qualità di collocatore principale, deduceva di aver chiesto la ricongiunzione di un periodo contributivo di anni 7, mesi 2 e giorni 4 già maturato presso l'INPS e di averla ottenuta con il gravato provvedimento n.184 del 14 marzo 1985.
Lamentava tuttavia che gli oneri di ricongiunzione fossero stati calcolati con -non corretto a suo dire- riferimento al livello stipendiale da lui posseduto al 5 ottobre 1984 - data di presentazione della seconda domanda di ricongiunzione - anziché al 4 maggio 1983 - data presentazione della prima domanda- erroneamente trasmessa alla Direzione Istituti di Previdenza e concludeva chiedendone la rideterminazione in tale più favorevole senso.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, trasmettendo documentazione e, previamente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, chiedeva la reiezione della domanda.
All'udienza odierna, presente la Dr.ssa Stefania Carmela Prencipe per la parte convenuta ed assente e non rappresentata la parte ricorrente, il giudizio è stato deciso come da dispositivo in calce pubblicamente letto ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 e depositato in allegato al relativo verbale a disposizione delle parti ad ogni effetto di legge.
Considerato in
In via pregiudiziale occorre affermare la sussistenza della giurisdizione di questa Corte, respingendo per infondatezza l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, poiché rientrano nella cognizione esclusiva e piena di questo giudice anche le controversie aventi ad oggetto la sola determinazione dell'entità degli oneri di ricongiunzione, in cui non sia controversa l'estensione del periodo da ricongiungere.
Ciò in quanto trattasi di questione comunque concernente il rapporto pensionistico del pubblico dipendente, mentre residua la giurisdizione del giudice ordinario nel solo caso in cui il petitum riguardi la richiesta di restituzione di contributi privati non suscettibili di essere ricongiunti presso la gestione statale ai fini della pensione pagata con danaro pubblico.
Nel merito la domanda è infondata, poiché il ricorrente ha ammesso di aver inoltrato lui stesso “erroneamente” la prima domanda del 4.5.83 al Ministero del Tesoro- Direzione Istituti di Previdenza anziché all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Ravenna, come poi correttamente fatto riguardo alla seconda, identica, domanda del 5.10.84.
La prima domanda veniva trasmessa dal Ministero del Tesoro, con nota del 29 maggio 1986, al Ministero del Lavoro, che la faceva pervenire all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Ravenna soltanto in data 24 giugno 1986, ossia in epoca comunque successiva al provvedimento n.184 del 14 marzo 1985 con cui gli veniva riconosciuta la ricongiunzione in accoglimento della seconda domanda.
Il ricorrente lamenta che il ritardo di oltre tre anni relativo alla trasmissione della prima domanda non possa essere posto a suo carico e sia da imputare alla sola inerzia della amministrazione che era stata erroneamente prima destinataria dell'istanza, ossia del Ministero del Tesoro. Ma non chiarisce come mai egli abbia atteso tutto questo tempo senza sollecitare l'esito della prima domanda ed anzi ne abbia presentato alla giusta amministrazione una seconda di identico contenuto, senza neppure richiamare nel corpo della stessa la prima domanda.
La prima -ed a quanto consta dagli atti unica- richiesta effettuata all'amministrazione competente (Ufficio Prov.le del Lavoro e della Massima Occupazione di Ravenna) dal ricorrente di riconoscere effetto -ai fini della determinazione dell'onere di ricongiunzione- alla prima domanda amministrativa è del 18 giugno 1986, ossia ben successiva alla stessa notificazione del gravato decreto, avvenuta il 26 maggio 1986.
La trasmissione d'ufficio di domanda amministrativa indirizzata ad organo incompetente era inoltre all'epoca eccezione che doveva essere oggetto di espressa previsione (cfr., in materia tributaria, l'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in forza del quale "le istanze o i ricorsi rivolti, nel termine previsto dalla legge, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione centrale, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità per scadenza del termine" in quanto "sono trasmessi d'ufficio all'organo competente", o -per i ricorsi gerarchici- l'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 1971 n. 1199: “I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente”).
Considerati pertanto sia il modus agendi del ricorrente, sia l'insussistenza all'epoca di un generale obbligo di trasmissione delle istanze amministrative dalle pubbliche amministrazioni erroneamente destinatarie delle stesse e quelle effettivamente tali, il ricorso non può essere accolto.
Sussistono apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 28 febbraio 2008.
(Dott.ssa Rosalba Di Giulio)
f.to Rosalba Di Giulio
Depositata in Segreteria il 13.6.2008
Il Direttore della Segreteria
f.to dr.ssa Valeria Sama