REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER  L’EMILIA-ROMAGNA

 

In composizione monocratica, in persona del Consigliere Dott. Massimo De Maria

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

(22 maggio 2004 numero 1086)

 

bel ricorso iscritto al n. 21099/5319/G R.G., proposto da C.E.,

contro il Ministero del Tesoro;

Udito nella pubblica udienza del 28 aprile 2004, il rappresentante dell’Amministrazione Sig. P.B.; non rappresentato il ricorrente;

Visti gli atti di causa;

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato la nota della Direzione Provinciale del Tesoro di Bologna nr. 83979 del 5.1.2001 con la quale gli è stata negata la liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria conseguenti all’accoglimento del suo precedente ricorso per pensione di guerra (sentenza nr. 492/97/G del 13.2-23.10.1997).

Il ricorrente chiede pertanto il riconoscimento del proprio diritto agli interessi legali  e alla rivalutazione monetaria sugli arretrati liquidatigli a seguito della sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 492/97/G del 13.2-23.10.1997 a decorrere dalla data di maturazione del diritto pensionistico e fino al saldo effettivo.

Osserva il ricorrente che, per giurisprudenza ormai consolidata, l’accertamento giurisdizionale del diritto al trattamento pensionistico comporta l’obbligo dell’Amministrazione di reintegrare la posizione del pensionato con la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Sulla spettanza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme pensionistiche  corrisposte in ritardo, la giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata prevalentemente nel senso di affermare che in materia di pensioni di guerra liquidate con provvedimento definitivo, anche al pensionato di guerra,  come al titolare di pensione ordinaria, spettano gli interessi e la rivalutazione sui singoli  ratei del trattamento  pensionistico corrispostogli in ritardo, in  applicazione dell’art. 5 della legge 21/07/2000 n. 205, che richiama l’art.  429 c.p.c. (v. Sez.I^ Centrale 5.9.2001 n. 252/A).

Perciò, in applicazione del citato art. 429 c.p.c., gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. spettano al pensionato dalla data di maturazione dei ratei pensionistici.

In applicazione dello stesso art.429 c.p.c., la rivalutazione monetaria sui ratei di pensione di guerra spettanti deve essere liquidata, anche d’ufficio, senza necessità che sia data  la prova di un maggior danno subito da parte dell’interessato.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna,  in composizione monocratica, ex art. 5 legge n. 205/2000, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei pensionistici e fino al soddisfo, con le modulazioni previste dalle norme ora in vigore sull’alternatività degli emolumenti accessori suddetti.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esecuzione.

Così deciso in Bologna il 28.4.200

Il Giudice Unico

(Dott.. Massimo De Maria)

Depositata in Segreteria il  22.05.2004

        

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