REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZ. III GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai signori
magistrati :
|
Dott. Giovanni Vincenti |
Presidente |
|
Dott.
Silvio Aulisi |
Consigliere |
|
Dott. Giorgio
Capone |
Consigliere rel. |
|
Dott.
Enzo Rotolo |
Consigliere |
|
Dott. Amedeo
Rozera |
Consigliere |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero
755/2005)
nel giudizio
d'appello iscritto al n.20358 del
registro di segreteria
ad istanza
di Ministero dell'Interno assistito dall'Avvocatura
generale dello Stato
avverso
la sentenza n.919\03 del
5\11\2002 pubblicata il 9\4\2003
pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte
e
nei confronti
di A.P.M. assistito dagli avvocati Stefano
Betti e Benito Panariti
Visto l'atto d'appello;
Esaminati tutti gli altri
documenti di causa;
Udita, alla
udienza del giorno 25 novembre 2005
, la relazione del Consigliere
dott. Giorgio CAPONE, udito altresì l'avvocato Benito Panariti, assente parte
appellante
Ritenuto in
FATTO
Con
l'appellata sentenza la sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte ha accolto il ricorso di A.P.M.
avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno del 10\2\1998 e per
l'effetto gli ha riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico ivi
negato con decorrenza dal 15 febbraio 1996.
Il primo
giudice , che ha richiamato l'art.17 comma 1 della legge 23 dicembre 1994 n 724
relativa alle aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, ha ritenuto applicabile l'art. 8 del D.P.R. n
1092 del 1973 e gli ha riconosciuto parziale computabilità del periodo di
sospensione cautelare dal servizio cui era stato sottoposto con decorrenza dal 28 marzo 1996 all'8
febbraio 1997..
La pronuncia è stata
impugnata dal Ministero dell'Interno assistito dall'Avvocatura generale dello Stato che nel gravame si duole del fatto che
il giudice appellato non abbia
considerato che l'interessato oltre a
presentare l'istanza del 15\2\1996 (ritenuta rilevante ) aveva chiesto il
pensionamento (sempre con decorrenza 15\2\1996) anche con domanda del 5
dicembre 1997 e si chiede quale sia il criterio secondo il quale è stato
stabilito l'8 febbraio 1997 come ultimo giorno della sospensione .
Osserva inoltre che in
ogni caso il periodo trascorso in custodia cautelare (28\31996-1\4\1996) non
doveva essere valutato ai fini pensionistici e precisa che in fattispecie non
poteva applicarsi l'art. 8 del DPR n 1092 del 1973 avente come destinatari i
dipendenti militari
In considerazione del
nuovo status di dipendenti civili dei
funzionari di PS ex lege n 121 del 1981.
Da qui la richiesta di
riforma della sentenza con conseguente disconoscimento del diritto del signor A.P.M.
al trattamento di pensione.
Resiste il signor A.P.M.
con il patrocinio degli avvocati Stefano Betti e Benito Panariti adducendo
nella comparsa inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi
soprattutto per quanto attiene la data di pensionamento riconosciuta dal
giudice.
Nel merito parte privata
afferma che il periodo di custodia cautelare non è stato calcolato come periodo
utile al pensionamento e che correttamente il giudice appellato ha fatto
applicazione dell'art. 8 del DPR n 1092 del 1973 che riconosce come periodo
pensionabile al 50% quello trascorso durante la sospensione dal servizio.
Conclude con la richiesta
di conferma della pronuncia e con l'ulteriore richiesta che l'amministrazione
venga condannata al risarcimento del
danno morale ed esistenziale ex
art. 96 c.p.c.
CONSIDERATO in
DIRITTO
L'appello è infondato e, come
tale, và respinto.
Innanzitutto, và rilevato,
in adesione a quanto affermato sul punto dalla controparte, che le considerazioni di parte pubblica su un
eventuale errore del giudice sulla decorrenza del trattamento pensionistico
sono prive di pregio.
Rammenta il Collegio che oggetto del giudizio è la
pronuncia del giudice che ha
riconosciuto, in base a legge, che sussisteva in capo al ricorrente il diritto
al trattamento pensionistico in quanto andava calcolato il periodo di
sospensione della pena.Ogni considerazione
circa la domanda pensionistica esula dal
presente giudizio.
Inoltre manca
l'indicazione dei “motivi specifici
dell'impugnazione” (art.342 cpc)
essendosi limitata parte pubblica a censurare i criteri usati dal giudice senza
però formulare alcuna diversa soluzione alternativa.
La censura, rileva il
Collegio, in sede di appello, non deve limitarsi ad una mera denuncia di
incongruità della soluzione adottata ma deve specificare il vizio della pronuncia con conseguente proposta di
riforma.
Ciò posto, resta da esaminare la sola
questione di diritto avanzata con
l'appello riguardante la legge
applicabile nel caso all'esame.
Per parte appellante”
l'art. 8 del T.U. n 1092 del 1973, nel disporre, all'ultimo comma, che il periodo trascorso dal “militare”
durante la sospensione dall'impiego debba essere computato in ragione della
metà, dispone altresì alla lettera B del 3 comma che non si tiene conto del tempo trascorso dal personale civile
durante la sospensione dalla qualifica”. Rammenta poi che “ la legge n 121 del
1\04\1981 ha disposto che l'amministrazione della pubblica sicurezza è civile
ed ha un ordinamento speciale “ per cui
andrebbe applicata la norma di sfavore di cui alla lettera B) e non quella di
favore di cui all'ultimo comma dell'art.
8.
IL collegio, non ritiene
di condividere siffatta considerazione in quanto, come osserva il giudice
appellato, alla “smilitarizzazione “del corpo di polizia di Stato non ha fatto
seguito una privatizzazione del relativo rapporto al punto da escludere la
piena vigenza dell'art. 8 ultimo comma della legge n 1092 del 1973.
Non può anche essere
sottaciuto che la giurisprudenza di questa Corte nella considerazione del carattere provvisorio e della finalità meramente cautelare della sospensione è ormai
del parere di considerarlo periodo utile al fine del calcolo del trattamento
pensionistico. (così Sezione III pensioni civili n 61509 del 9\12\1987 e
n.68139 del 16 febbraio 1992).
Conclusivamente va confermato il principio di parziale
commutabilità (50%)del periodo trascorso durante la sospensione cautelare dal
servizio(28\3\1996-8\2\1997) (con esclusione solo del periodo di custodia
cautelare) e riconosciuta la spettanza del trattamento pensionistico dal 15\2\1996 in favore di Pier Mario A.P.M..
Và esaminata la richiesta
della controparte rivolta ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 96 cpc
che così recita” se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave il
giudice, su istanza dell'altra parte, condanna oltre alle spese anche al
risarcimento del danno…”.
La richiesta non può
essere accolta non ravvisandosi nel comportamento dell'Amministrazione una volontà preconcetta diretta a danneggiare
la controparte .
L'Amministrazione, attraverso
l'Avvocatura generale ha espresso alcune
doglianze in punto di diritto ( l'erronea applicazione dell'art. 8 del DPR 1092
del 1973) che indicano che ha esercitato
in buona fede il proprio diritto di impugnativa.
Conclusivamente l'appello
va respinto.
In base alle considerazioni
che precedono sussistono equi motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti Sezione
III giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando respinge
l'appello avverso la sentenza in epigrafe.
Spese compensate..
Data in Roma, nella Camera di Consiglio del 25\11\2005
|
IL RELATORE |
IL PRESIDENTE |
|
f.to Giorgio Capone |
f.to Giovanni Vincenti |
Depositata nella
segreteria della Sezione il 16 dicembre 2005
IL
DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
IL DIRIGENTE
f.to Antonio
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