REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE
CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
Dr. Gaetano
PELLEGRINO
Presidente
Dr.
Silvio
AULISI
Consigliere relatore
Dr.
Giorgio
CAPONE
Consigliere
Dr. Luciano
CALAMARO
Consigliere
Dr. Eugenio
SCHLITZER
Consigliere
ha pronunciato la seguente
sul ricorso in appello iscritto al n. 22245 del registro
di Segreteria proposto dalla Signora B.A.M.,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico Bonaiuti;
l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.);
la sentenza n. 397/C/04 della Sezione Giurisdizionale per
la Regione Umbria, depositata in data 20.09.2004.
VISTA la sentenza appellata resa tra le
parti del presente giudizio;
VISTO l'atto di appello notificato il 27.12.2004
e depositato il 12.01.2005;
VISTI gli altri atti e documenti di
causa;
UDITI alla pubblica udienza del
02.12.2005, con l'assistenza del Segretario dottoressa Guidi Anna Maria, il
consigliere relatore Silvio Aulisi, l'Avvocato Domenico Bonaiuti per parte
appellante e la dottoressa M. Laura Carcascio per l'I.N.P.D.A.P.
Ritenuto in
Con sentenza n. 61695 del 21.12.1987 la Terza Sezione
Giurisdizionale per le pensioni civili, pronunciandosi sul ricorso proposto
dalla Signora B.A.M. avverso il decreto n. 807 del 05.02.1985, riconosceva il
diritto della ricorrente a vedersi attribuire trattamento di riversibilità
quale orfana di B.A.M. Giuseppe deceduto il 02.07.1971.
A seguito di detta sentenza il l'Amministrazione
provvedeva a liquidare, con decreto n. 7280 del 17.07.1989 e con decorrenza dal
03.07.1971, trattamento di riversibilità a favore della Signora B.A.M., ma
nello stesso tempo, assumendo che la stessa aveva, successivamente, superato i
limiti di reddito come indicati dal D.P.R. n. 1092 del 1973, revocava il detto
trattamento con effetto dal 01.01.1975.
Con ulteriore sentenza n. 21/PC/94 del 08.06.1994 la
Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, pronunciandosi sul ricorso
proposto dalla Signora B.A.M. avverso il decreto n. 7280 - correttamente
ricordato che ai fini dell'individuazione della c.d. nullatenenza occorreva
fare riferimento ad un reddito depurato della capitalizzazione delle detrazioni
di imposta e delle quote esenti - riconosceva il diritto della stessa ad
ottenere il suddetto trattamento di riversibilità anche per gli anni successivi
dal 1975.
Con riferimento all'ulteriore sentenza n. 48/PC/95 della
stessa Sezione Giurisdizionale, l'Amministrazione, nel mentre concedeva il
riconosciuto trattamento di riversibilità per gli anni dal 1975 al 1979,
riteneva revocato il suddetto beneficio con decorrenza dal 01.01.1980 stante il
superamento del reddito per percepire il beneficio relativamente allo stesso
anno 1980 statuito in sentenza.
Con successiva istanza la Signora B.A.M., dopo aver dato
atto che il proprio reddito si era riattestato, dal 1981, su importi di gran
lunga inferiori ai limiti di legge, invocava il ripristino del trattamento di
riversibilità con decorrenza dal 1981.
Con Nota del 30.01.2001 l'I.N.P.D.A.P. comunicava alla
Signora B.A.M. di non poter dar seguito alle sue domande in quanto il decreto
che aveva concesso il trattamento dopo il 1975 era stato emesso in esecuzione
di una sentenza giurisdizionale.
Di qui il ricorso, alla stessa Sezione Giurisdizionale per
la Regione Umbria, della Signora B.A.M. che eccepiva l'illegittimità del
mancato ripristino del trattamento in questione quantomeno dal 1981.
Con la sentenza ora appellata, la predetta Sezione
Giurisdizionale per la Regione Umbria, fatto riferimento a quel filone
giurisprudenziale secondo il quale una volta superato il limite reddituale il
trattamento veniva definitivamente perso, ha respinto il ricorso.
La Signora B.A.M., con il patrocinio dell'Avvocato
Bonaiuti, ha appellato la sentenza (la n. 397/C/04 indicata in epigrafe) per
“violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 86 del D.P.R. n. 1092 del 1973
assumendo al riguardo che, incontestata la presenza (dal 1981) della c.d.
“nullatenenza”, il trattamento doveva essere ripristinato.
E a tal fine il difensore di appellante ha fatto
riferimento alla sentenza di questa stessa Terza Sezione Giurisdizionale (n.
103/99 del 26.05.1999) secondo la quale “come l'obbligo del mantenimento che
fa carico al genitore non cessa mai irreversibilmente, anche la pensione di
riversibilità non si estingue mai irreversibilmente, ma possa sempre essere
riattivata ove lo stato di bisogno indotto dalla morte del genitore abbia a
ripresentarsi”. Parte appellante ha chiesto, pertanto, che questo Giudice
di appello riconosca il suo diritto a vedersi ripristinato il trattamento di
riversibilità con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L'Amministrazione appellata si è costituita in giudizio
con memoria depositata in data 11.11.2005 chiedendo il rigetto dell'atto di
appello nell'assunto che il venir meno del requisito della nullatenenza
comporta la perdita del diritto alla pensione di riversibilità.
Con memoria depositata il 01.12.2005 l'Avvocato Bonaiuti,
dopo aver sottolineato che la revoca della pensione nel 1980 per superamento
del reddito era da ascrivere ad una erronea imputazione (in conto cassa e non
già in conto competenza) del T.F.R. connesso alla cessazione di qualsiasi
attività lavorativa e dopo aver nuovamente richiamato la giurisprudenza
favorevole, ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
All'odierna pubblica udienza l'Avvocato Bonaiuti, dopo
aver ricordato che il principio della “riattivazione” di un trattamento di
riversibilità temporaneamente sospeso per superamento dei limiti reddituali è
pacifico nella giurisprudenza della Corte dei Conti, e dopo aver sottolineato
che, a partire dal 1986 il limite di reddito previsto per la concessione del
trattamento di riversibilità stabilito dal D.P.R. n. 1092 del 1973 è quello
previsto per la concessione della pensione agli invalidi civili totali, ha dato
atto, sulla base di appositi tabulati dello stesso I.N.P.S., che la Signora B.A.M.,
quale titolare di trattamento minimo INPS, non aveva più superato, dal 1981 in
poi, i redditi come sopra da individuare.
La dottoressa Carcascio, non contestati i limiti di
reddito come sopra richiamati ed indicati dal difensore di parte appellante, ha
ribadito le conclusioni rasse0gnate con l'atto scritto dovendosi ritenere che
in caso di superamento del limiti di reddito anche per una sola annualità, il
diritto veniva definitivamente perso.
Considerato in
L'atto di appello merita di essere accolto.
E deve essere accolto in quanto - tenuto conto che la
“questione” in contestazione riguarda il principio della “perdita definitiva”
o della “mera sospensione” del diritto al trattamento di riversibilità
in ipotesi di superamento, in un determinato anno, dei limiti di reddito - il
Collegio ritiene di seguire sul “punto” la giurisprudenza di questa Terza
Sezione Giurisdizionale Centrale secondo la quale, come ricordato dal difensore
di parte appellante che ha richiamato la sentenza n. 103/99 del 1999, “la
pensione di riversibilità può essere sempre riattivata ove lo stato di bisogno (leggasi:
importo reddituale inferiore al minimo) indotto dalla morte del dante causa
abbia a ripresentarsi” (in termini anche sentenza 67 del 28.03.2001 sempre
di questa Terza Sezione Centrale, ed ancora: Sez. Campania n. 88 del 1999;
Sez. Friuli Venezia Giulia n. 1 del 17.01.2000; Sez. Veneto n. 35 del
03.05.1994; Sez. Sardegna n. 1324 del 13.10.1997).
L'accoglimento dell'atto di appello sul “principio” in
contestazione importa, in presenza, peraltro, della dimostrazione di parte
appellante della propria situazione reddituale dal 1981, che il diritto vantato
le debba essere riconosciuto.
Sulle somme dovute vanno corrisposti rivalutazione
monetaria ed interessi legali secondo la legislazione vigente al momento.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate.
la Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale
Centrale, definitivamente pronunciando, accoglie l'atto di appello proposto
dalla Signora B.A.M. avverso la sentenza in epigrafe e, per l'effetto,
riconosce il diritto della stessa a vedersi riattribuire, dal 1981, il trattamento
di riversibilità già precedentemente in godimento.
Con rivalutazione monetaria ed interessi legali come in
motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02
dicembre 2005.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Silvio
Aulisi
f.to Gaetano Pellegrino
Depositata in Segreteria il
giorno 7 dicembre 2005
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Di Virgilio