REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione prima giurisdizionale centrale di appello
composta dai seguenti magistrati:
dott. Tullio SIMONETTI Presidente
dott. Antonio VETRO Consigliere
dott. Davide MORGANTE Consigliere
dott. Rocco DI PASSIO Consigliere relatore
d.ssa Piera MAGGI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 179/2005)
nel giudizio di appello, iscritto al n. 20632 del registro di segreteria, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze (già Ministero del tesoro);
avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione PUGLIA n. 335 dell'8.4.2003 , depositata il 24.4.2003, e nei confronti della sig.ra A.A., rappresentata e difesa dal avv. D.B.;
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 22 marzo 2005, il consigliere relatore, il difensore dell'appellata e la rappresentante dell'Amministrazione appellante d.ssa Annamaria ALIMANDI;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza, in accoglimento del ricorso dell'interessato, è stata dichiarata la dipendenza da fatto bellico, esclusa dall'amministrazione con il provvedimento impugnato, dell'infermità in causa (“sordomutismo”), con diritto a trattamento pensionistico di guerra di prima categ. tab A a decorrere dalla data della domanda pensionistica in sede amministrativa, con interessi e rivalutazione monetaria; con le spese per onorari di difesa e C.T.U. di ufficio a carico dell'Amministrazione.
L'appellante ritiene che la sentenza sia affetta da violazione e falsa applicazione degli artt. 16 comma 6 legge n. 421/1991, 45 comma 6 legge n. 448/1998, 429 comma 3 c.p.c., concernenti la spettanza del diritto e la rivalutazione monetaria che, nella specie, trattandosi di risarcimento danni, deve essere richiesta e deve dimostrarsi il maggior danno subito; dell'art. 91 c.p.c., concernente la condanna del soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, non applicabile ai giudizi pensionistici di guerra, in cui vige il principio della gratuità.
La resistente, con la memoria di costituzione depositata il 6.7.2004, ha sostenuto la spettanza cumulativa degli interessi e della rivalutazione monetaria, come affermato dal primo Giudice.
Nell'udienza di discussione, le parti hanno ribadito le argomentazioni e le richieste formulate negli atti scritti e, richiamando, al riguardo, giurisprudenza di questa Sezione, ha chiesto che la sentenza, motivata con richiama esclusivo al CTU di ufficio, sia annullata.
MOTIVAZIONE
L'interessata ha proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo con cui è stato negato trattamento pensionistico di guerra perché le infermità, riscontrate alla v.c. presso la C.M.P.G. del 28.8.1965, sono state ritenute non dipendenti né aggravate da causa di fatto di guerra (il sordomutismo, insorto in epoca preverbale, non può essere ritenuto dipendente dal bombardamento avvenuto a distanza di chilometri dall'abitazione dell'interessata, ma coevo alla nascita), parere condiviso dal C.M.L., nella seduta del 27.5.1983 e dall'Ufficio medico-legale del Ministero della sanità del 28.6.1993, in contraddittorio con il parere del consulente tecnico di parte del 23.9.1986.
Il primo Giudice ha nominato C.T.U. di ufficio un professionista che ha ritenuto l'infermità dipendente da fatto bellico, con iscrizione alla categoria di cui sopra.
In tal senso, si è pronunciato il primo Giudice il quale, inoltre, ha posto a carico dell'amministrazione le spese di giudizio per onorari di difesa e consulenza tecnica di ufficio, “in forza del principio per cui le spese seguono la soccombenza in giudizio”.
L'ordinamento giuridico vigente, prevede che, nei giudizi pensionistici, il Giudice Corte dei conti deve avvalersi, per consulenze tecniche di ufficio, di organismi medico-legali pubblici: art. 2 comma 2 della legge 8.10.1984 n. 658, espressamente richiamata dall'art. 1 della legge n. 19 del 14.1.1994, modificata dalla legge 20.12.1996 n. 639, secondo cui, nei giudizi pensionistici, le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti “possono richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti”.
L'art. 11 della legge 11.3.1926 n. 416, modificato dal d.P.R. 18.11.1965 n. 1485, sostituito dall'art. 1 della legge 22.12.1980 n. 913, ha istituito il Collegio medico legale (C.M.L.) presso il Ministero della difesa “articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti”.
Il C.M.L. “dovrà dare pareri medico-legali ed eseguirà visite dirette ordinate dalla Procura generale presso la Corte dei conti e dalla Corte dei conti stessa” (art. 12 cit. legge n. 416/1926).
“Il parere previsto dall'art. 12 può essere reso, su richiesta delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, sempre che la emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità, da una Sezione speciale del collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti” (art. 2 legge 20.12.1961 n. 1345).
“La Procura generale presso la Corte dei conti, la Sezione IV della Corte stessa dovranno esclusivamente rivolgersi al C.M.L., istituito con il precedente art. 11, qualora reputasse necessario un ulteriore parere medico legale o una ulteriore visita diretta” (art. 13 cit. legge n. 416/1926).
Il d.P.R. 29.10.2001 n. 461, posteriore alla legge n. 205/2000, nell'abrogare la legge n. 416/1926, ha “fatto salvo” i citati articoli (art. 20).
L'ammissibilità del ricorso giurisdizionale in materia di pensioni di guerra, quando il provvedimento impugnato concerne l'aggravamento negato in conformità ai pareri delle C.M.P.G. e della C.M.S., presuppone che “la pretesa di diverso giudizio sanitario risulti documentata da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche” (art. 6 comma 9 legge 14.1.1994 n. 19).
Dalla disciplina citata, discende che, nel processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, nel caso in cui il Giudice ritenga, ai sensi degli artt. 61 comma 1 e 424 c.p.c., di doversi avvalere del consulente tecnico, deve utilizzare, in deroga alla disciplina vigente, le “strutture sanitarie pubbliche”, espressamente individuate: “ospedali militari o civili, aventi sede nella regione” (cit. art. 2 comma 2 legge n. 658/1984), C.M.L. (artt. 12 e 13 cit. legge n. 416/1926), Sezione speciale del C.M.L. presso la Corte dei conti (artt. 11 legge n. 416/1926, 2 legge n. 1345/1961).
Nella specie, il primo Giudice si è determinato in difformità ai pareri dei consulenti tecnici pubblici espressamente indicati dalla legge e in conformità a quello del consulente privato; di per sé, la valutazione del Giudice, basata sul suo libero, ma motivato (come nella specie), convincimento non può essere, nel merito, oggetto di censura, sotto il profilo della legittimità; nella specie, non è in questione questo profilo, ma quello dell'incidenza determinante della consulenza di soggetto non legittimato, per legge, in questo processo, ad essere officiato come C.T.U.
Di conseguenza, la consulenza deve ritenersi “quam non esset” e, pertanto, improduttiva di effetti nel processo, con la conseguenza che la sentenza deve ritenersi affetta da mancanza assoluta di motivazione, in relazione ai pareri medico-legali pubblici, acquisiti in atti e disattesi.
Circa l'attribuzione delle spese di difesa all'amministrazione soccombente, il Collegio osserva che, in linea di principio, nel processo pensionistico, come conformata dalla legge 14.1.1994 n. 19 e dall'art. 5 della legge n. 205/2000, sono applicabili gli artt. 91 ss. c.p.c., 152 disposiz. att. c.p.c.
Tuttavia, per annosa e costante giurisprudenza di questa Corte (Sezione I centrale, sent. 8.7.2003 n. 328, 26.10.2001 n. 389), si ritiene che non vi debba essere pronuncia per le spese (ovvero, per giurisprudenza minoritaria, compensazione delle spese), in forza di giusti motivi.
Fondamento di questa giurisprudenza è la considerazione che, nella pensionistica di guerra, l'accesso alla tutela giurisdizionale del diritto è gratuito per il soggetto potenzialmente leso (Sez. I, cit. sent. n. 389/2001), come è dimostrato anche dal fatto che il giudizio può essere introdotto e che in esso si può stare senza tutela del difensore.
D'altro canto, per quanto riguarda l'Amministrazione, va ricordato che il provvedimento impugnato è, nella generalità dei casi, emanato all'esito di un procedimento amministrativo rigidamente conformato dalla legge nel quale intervengono, con effetti decisori, organi tecnico-giuridici connotati da terzietà e tutela neutrale degli interessi coinvolti, ai cui pareri l'Amministrazione deve conformarsi.
Queste ragioni hanno fatto riaffermare, anche nel processo pensionistico come disciplinato dalla legge 21.7.2000 n. 205, la gratuità del processo pensionistico di guerra, con il conseguente uso della formula “nulla per le spese” o di altra equivalente.
I giusti motivi di compensazione delle spese processuali non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, potendo sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa (Cassaz. civ., Sez. III, 23.4.2001, n. 5976).
Pertanto, l'appello deve ritenersi meritevole di accoglimento, con conseguenziale annullamento della sentenza appellata e rinvio al primo Giudice affinché, in diversa composizione, si pronunci in merito. Sussistono giusti motivi per non far luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, in accoglimento dell'appello indicato in epigrafe, annulla la sentenza impugnata e rinvia al primo Giudice, come in motivazione.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 giugno 2004.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Rocco Di Passio f.to Tullio Simonetti
Depositata in Segreteria il24/05/2005
IL DIRIGENTE
f.to Maria Fioramonti