Sentenza n.  563/2008/A

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe         DAVID                                   Presidente

Dott. Davide              MORGANTE                         Consigliere

Dott.ssa Piera          MAGGI                                  Consigliere

Dott.ssa Maria          FRATOCCHI                        Consigliere

Dott. Piergiorgio       DELLA VENTURA              Consigliere relatore

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sull’appello iscritto al n. 27502 del registro di segreteria, proposto dal sig. Domenico DANIELE e, dopo il suo decesso, riassunto dagli eredi sigg.ri Natalina GILLONO, Paola DANIELE e Roberto DANIELE, elettivamente domiciliati in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19, presso avv.ti Sergio Guerrizio e Marco Prosperetti, che li rappresentano e difendono,

a v v e r s o

la sentenza 18.7.2005, n. 220 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la regione Piemonte.

VISTI gli atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 24 ottobre 2008, il consigliere relatore dr. Piergiorgio Della Ventura, l’avv. Sergio Guerrizio per gli appellanti e la dr.ssa Maria Laura Carcascio per la resistente amministrazione.

F A T T O

Il signor Domenico Daniele, con ricorso in data 25 luglio 2003, impugnava il provvedimento n. 1 del 7 febbraio 2003, con il quale l'INPDAP aveva revocato la pensione a suo tempo concessagli, con la motivazione che non avrebbe "maturato l'anzianità contributiva prevista per il diritto a pensione"; il ricorrente chiedeva di accertare l'illegittimità del provvedimento dell'ente previdenziale, il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di anzianità attribuitagli con decreto del Ministro del Tesoro, Direzione generale II.PP. – CPDEL, n. 294185 del 5 maggio 1976, nonchè le somme non corrisposte a decorrere dal giugno 2001, maggiorate di interessi e rivalutazione, ed il risarcimento dei danni.

A sostegno della sua richiesta il geometra Daniele evidenziava di aver prestato servizio in via continuativa presso il Comune di Strambino dall'anno 1953 sino al 31.12.1974 e che al momento del pensionamento gli era stato riconosciuto solo il periodo compreso fra il 1° gennaio 1955 e il 1967, nel corso del quale avrebbe prestato la sua opera continuativa alle dipendenze del Comune.

Con sentenza n. 220 del 2005, la Sezione giurisdizionale per il Piemonte accertava che il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente con il Comune di Strambino era cessato il 31 maggio 1967; circostanza, peraltro, avvalorata dal successivo comportamento delle parti che, perlomeno in base al Regolamento organico del personale ed alle delibere prodotte dallo stesso ricorrente non avevano inteso dar corso ad alcun rapporto di lavoro subordinato, il cui svolgimento potesse essere utilizzato per calcolare l'anzianità necessaria per la pensione CPDEL. In particolare, osservava il primo Giudice la chiara volontà che gli organi competenti (Consiglio comunale e Giunta Comunale), manifestata nelle relative delibere, di non costituire alcun rapporto di lavoro, con l'ulteriore specificazione, contenuta in ciascuna delibera, che il rapporto non avrebbe comportato l'insorgenza di obblighi previdenziali a carico del Comune e l'accettazione di tale situazione da parte del geometra Daniele: per cui, la successiva rivendicazione del trattamento pensionistico da parte del ricorrente (con l'avallo degli stessi amministratori) non può che configurare quella “illiceità della causa” che in base all'art. 2126 cod. civ. esclude ogni forma di tutela per il lavoratore.

Il provvedimento di revoca dell'INPDAP è stato pertanto ravvisato dal Giudice come pienamente legittimo, poiché l'ente previdenziale dopo aver ricevuto dal Comune di Strambino un nuovo “modello 98.1” in sostituzione del precedente, non poteva che verificare se in base alle nuove dichiarazioni dell'Amministrazione il geometra Daniele avesse o meno diritto alla pensione di anzianità.

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Avverso la sentenza interponeva appello l’interessato, il quale ha dedotto di aver prestato un servizio continuativo, senza soluzione, presso il comune di Strambino dall’1.1.1955 al 31.12.1974; in particolare, dal 1.7.1967 al 31.12.1974 – a seguito della soppressione del posto di capo dell’ufficio tecnico, operata dal Regolamento organico del comune - egli espletò l’incarico di tecnico comunale a tempo parziale, ma sempre con carattere di continuatività, con vincolo di subordinazione, stipendio predeterminato mensilmente e regolare versamento di contributi previdenziali da parte dell’ente alla CPDEL.

Si tratterebbe, quindi, di un rapporto di lavoro avente tutte le caratteristiche per la quiescibilità in base alla normativa INPDAP, sulla qualificazione giuridica del quale questa Corte dei conti avrebbe piena giurisdizione.

Sotto altro profilo, viene lamentata l’errata e falsa applicazione dell’art. 2126 c.c., e dei principi in materia di rapporto lavorativo di fatto: per la valorizzabilità in pensione di un determinato periodo, afferma parte appellante, è irrilevante il nomen iuris attribuito dalla parti al rapporto, dovendosi considerare in proposito il concreto atteggiarsi e le caratteristiche del servizio svolto.

Da ultimo, viene dedotta la violazione degli artt. 204 e segg. del T.U. n. 1092/1973 sulla revoca dei provvedimenti di pensione; revoca che non sarebbe stata giustificata nel caso di specie.

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Dopo il decesso dell’appellante, avvenuto il 20.5.2007, il gravame è stato riassunto dagli eredi, sigg.ri Natalina Gillono, Paola e Roberto Daniele.

Con memoria depositata il 1°.10.2008, si è costituito in giudizio l’INPDAP, che ha eccepito, in rito, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine all’esatta qualificazione del rapporto intercorso per il periodo dal 1967 al 1974 tra il comune e il de cuius geom. Daniele. Nel merito, afferma la piena legittimità del provvedimento di revoca della pensione, adottato sulla scorta di quanto stabilito dagli artt. 7 L. n. 379/1955 (sull’anzianità lavorativa minima per il conseguimento del diritto a pensione) e 30 D.L. 28.2.1983, n. 55, sulla rilevanza della certificazione dei servizi da parte dell’amministrazione di provenienza del pensionato CPDEL.

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All’udienza dibattimentale odierna, l’avv. Guerrizio, intervenuto per gli appellanti, ha insistito per l’accoglimento del gravame, riportandosi alle memorie depositate. La dr.ssa Carcascio ha invece ripetuto l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice in ordine al rapporto di lavoro intercorso tra le parti nella fattispecie; in subordine, ha comunque chiesto il rigetto dell’appello.

D I R I T T O

1.         Occorre chiarire, in primo luogo, che l’oggetto del presente giudizio è costituito dalla legittimità, o meno, del provvedimento n. 1 del 7 febbraio 2003, con il quale l'INPDAP ha revocato la pensione a suo tempo concessa al dante causa degli odierni appellanti.

In tali termini, va anche precisato, vengono meno tutti i dubbi e le contestazioni avanzate dal resistente INPDAP in ordine alla sussistenza della giurisdizione di questa Corte dei conti sulla materia del contendere: giurisdizione che non potrebbe essere seriamente posta in discussione (v. art. 62 t.u. n. 1214/1934), facendosi questione relativa al diritto a pensione.

2.         Ciò posto, nel merito l’appello all’esame è fondato e deve essere accolto, con conseguente riforma dell’impugnata sentenza di prime cure, la quale ha erroneamente ritenuto legittima la revoca del primo decreto (definitivo) di pensione, emesso dalla CPDEL.

Dispone l’art. 203 del t.u. n. 1092/1973 che “Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti”. Ai sensi del successivo art. 204, “La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi”.

Orbene, come correttamente lamentato da parte appellante, la CPDEL nel caso di specie non avrebbe potuto in alcun modo ritenere valido, ai fini della revoca poi emessa, il nuovo modello 98.1, correttivo di quello a suo tempo inviato all’Istituto previdenziale, predisposto dal comune di Strambino nel 2003, dopo 17 anni (!) dal primo provvedimento di pensione. Tale documento, infatti, non integra alcuno dei presupposti di cui alla norma sopra riportata, e che soli possono legittimare la revoca in esame: non vi era stato un errore di fatto o un errore nel computo dei servizi; non sono emersi nuovi documenti decisivi dopo l'emissione del primo provvedimento; infine, il decreto del 1976 non fu emesso in base a documenti falsi, giacchè il comune era stato sempre perfettamente a conoscenza della particolare situazione di servizio del dipendente.

Insomma, non ricorre alcuno dei – tassativi – presupposti richiesti dalla legge perché sia possibile far luogo, e per giunta dopo un tempo lunghissimo, alla revoca del decreto già emesso. Ha dunque errato il primo Giudice nel ritenere corretto il su detto provvedimento del quale, al contrario, va dichiarata l’illegittimità.

3.         L’appello proposto va quindi accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata sentenza di prime cure.

Sussistono motivi, ratione materiae, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.

P.   Q.   M.

La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunziando,

ACCOGLIE

l’appello di cui in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza 18.7.2005, n. 220 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la regione Piemonte, con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento n. 1 del 7 febbraio 2003, di revoca della pensione a suo tempo concessa al dante causa sig. Domenico DANIELE.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2008.

L'ESTENSORE

F.to Piergiorgio Della Ventura

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe David

 

 

                        Depositata in Segreteria

                        il 18/12/2008

                                   Il Dirigente

 

                                    F.to Maria FIORAMONTI