REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI

SEZ.  III GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai signori magistrati :

Dott.  Silvio   Aulisi

Presidente

Dott.  Giorgio Capone

Consigliere rel.

Dott.  Enzo    Rotolo

Consigliere

Dott.  Eugenio Schlitzer

Consigliere

Dott.  Salvatore Nicolella

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Numero 286/2005

nel giudizio di revocazione iscritto al n. 16727 del registro di segreteria

ad istanza

di Majolini Maria Rosaria

avverso

la sentenza n. 137\2002 di questa Sezione pubblicata il 2 maggio 2002    

e

nei confronti

dell'INPDAP

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli altri documenti di causa;

Udita,  alla pubblica udienza del giorno  4\3\2005,  con l'assistenza del segretario signora Lucia Bianco,  la relazione del Consigliere dott.  Giorgio CAPONE ed udito,  altresì,  nell'interesse dell'appellante,  l'avv.  Antonio Fonzi su delega dell'avvocato Giuseppe Scioscia  e la dottoressa Maria Laura Carcascio per l'INPDAP

Ritenuto in

F A T T O

La signora Majolini Maria Rosaria, assistita dall'avvocato Giuseppe Scioscia  ha proposto istanza di revocazione della sentenza di questa Sezione n 137\2002  con la quale veniva confermata la pronuncia n. 194 del 2001  emessa in prime cure dalla sezione regionale per la Puglia . Con detta pronuncia  era stato respinto il ricorso dell'interessata  avverso il decreto del Ministero del Tesoro con cui detta amministrazione, nel dare esecuzione ad una precedente sentenza della Sezione III pensioni civili (n 64414 del 1990), le aveva limitato la concessione del trattamento di reversibilità, quale orfana di pensionata CPDEL, al 31 dicembre 1978, per insussistenza dal 1 gennaio 1979, del requisito della nullatenenza.

Questa Sezione  con la sentenza n 137\2002   ha richiamato la normativa attinente la cognizione del giudice d'appello  (art. 1 d. l.  n 543 del 1996 convertito nella legge n 639 del 1996) e sottolineato che l'accertamento dell'esistenza del requisito della nullatenenza  rientrava nelle questioni di fatto precluse al giudice dell'impugnativa  ha  rigettato l'appello.

Con l'istanza di revocazione,  l'interessata ha affermato che il giudice d'appello è caduto in “errore di fatto” avendo ritenuto che la materia del contendere riguardasse le sollevate questioni di legittimità costituzionale o l'avvenuto superamento del limite della soglia reddituale  stabilita dalla legge per conservare la pensione. Invece oppone l'istante era stato censurato il mancato esame della questione di diritto cioè quella della possibilità di ripristino della pensione una volta che la pensionata aveva    riacquistato la condizione di nullatenenza.

Nessuna obiezione era stata posta invece sulle questioni che il giudice di primo grado e quello d'appello avevano deciso sfavorevolmente per la Majolini  (soprattutto quella riguardante la condizione di nullatenenza  riferita al 1979).

In sostanza afferma la difesa nessuna risposta il giudice (di primo e di secondo grado) hanno dato sull'unica effettiva pretesa avanzata e cioè il diritto al ripristino della pensione sospesa dal Ministero del Tesoro dal 1 gennaio 1979.  

Conclude, pertanto, con la richiesta che la sentenza venga revocata ed affermato il diritto al ripristino della pensione dal 1980.

L'INPDAP costituitosi in giudizio  ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile perché introduce questioni  di fatto;  in via subordinata nel  caso in cui l'istanza venga ritenuta ammissibile   ha proposto  che il ricorso venga respinto nel merito perché infondato.

All'odierna udienza le parti hanno esposto le argomentazioni a sostegno dei rispettivi atti scritti.  

Considerato in

DIRITTO

Và considerato in primis se il ricorso sia ammissibile.

L'errore di fatto che dà luogo alla revocazione della sentenza ex articolo 395 n 4 cpc consiste in una erronea percezione  degli atti di causa da parte del giudice.

Tale errore presuppone una divergenza che appaia “ictu oculi “ fra pronuncia e realtà costituita dalle risultanze processuali. (Cass.  S. U.  n 3187   del 3 luglio 1989).

Il fatto su cui cade l'errore non deve però avere  costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

 Su quest'ultimo punto va affermato che, In fattispecie,   effettivamente il giudice d'appello non  si è pronunciato sul punto introdotto  con l'istanza di revisione e cioè sul diritto al ripristino della pensione, mentre il giudice di primo grado si è limitato a dire che mancava una apposita  domanda amministrativa al riguardo.

Dalla lettura della sentenza d'appello emerge con chiarezza che il giudice ha supposto che ancora una volta fosse  portata al suo esame la questione della sussistenza o meno del requisito della nullatenenza  che il Ministero del tesoro aveva  escluso  a decorrere dal 1 gennaio 1979.

Questa erronea rappresentazione della realtà documentale lo ha indotto a declinare la competenza per difetto di cognizione, ma, in realtà  non era quello supposto (la nullatenenza)il thema decidendum bensì quello ben diverso  attinente il preteso diritto della Majolini al ripristino della pensione.

In realtà sul limite reddituale così come stabilito dal Ministero, l'istante non aveva fatto alcuna  obiezione riconoscendo la fondatezza della soluzione data,  mentre il giudice ritenendo  che su tale punto vertesse il gravame ne ha affermato l'inammissibilità.     

  Ritiene il Collegio che il giudice d'appello sia caduto in errore di fatto così come previsto dall'articolo 395 n 4 e che pertanto la sentenza  n 137\2002 debba essere revocata  e, per l'effetto, il ricorso debba essere dichiarato ammissibile.

Ritiene il Collegio inoltre che possa entro certi limiti decidersi anche nel merito (giudizio rescissorio).

La questione posta infatti riguarda esclusivamente se possa in una fattispecie così come descritta dall'istante ritenersi che una pensionata che si sia vista sospendere la pensione per superamento del limite reddituale, possa ottenerne  il ripristino una volta rientrata nelle condizioni economiche previste dalla legge.

La risposta è positiva.

Come ha statuito questa stessa Sezione con pronuncia n 67 del 28 marzo 2001, le cui conclusioni si condividono, ”la reversibilità pensionistica in favore di orfano maggiorenne inabile è suscettibile di ripristino a seguito del riacquisto, dopo la revoca, delle condizioni di legge. ”

Spetta, tuttavia all'amministrazione accertare se dal 1 gennaio 1980 la signora Majolini sia stata in possesso dei limiti reddituali che le consentano di acquisire la pensione.         

Conclusivamente la sentenza d'appello  va revocata  e va affermato il diritto della signora Majolini Maria Rosaria, ove sussistano le condizioni reddituali previste dalla legge, ad ottenere il ripristino della pensione dal 1 gennaio 1980.

Sussistono  equi motivi per compensare le spese.

                                               P. Q. M

 La Corte dei conti Sezione III giurisdizionale centrale d'appello  accoglie l'istanza di revocazione  proposta dalla signora Majolini Maria Rosaria, revoca la sentenza n 137\2002 di questa Sezione   e per l'effetto riconosce alla medesima, ove sussistano le condizioni reddituali previsti  dalla  legge, ad  ottenere il ripristino della pensione di reversibilità dal 1 gennaio 1980.

Spese compensate.

Data in Roma,  nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2005

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

     f. to Giorgio Capone

   f. to  Silvio Aulisi

Depositata nella segreteria della Sezione il  16 maggio 2005

                                         IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

IL DIRIGENTE

f. to Antonio Di Virgilio

 

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