REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dal Sigg.ri Magistrati

dott. Claudio De Rose

Presidente

dott. Nicola Mastropasqua

Consigliere

dott. Antonio Vetro

Consigliere

dott. Davide Morgante

Consigliere

dott.ssa Piera Maggi

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Sentenza 249/2005)

nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 21402 del registro di Segreteria, proposto dal Ministero delle Finanze, Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro avverso la sentenza n. 1725 del 9 luglio 2003 - 25 settembre 2003, resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 24 maggio 2005, il relatore Consigliere dott.ssa Piera Maggi, costituiti parte appellante a mezzo del rappresentante del Ministero dell'Economia e Finanze dott.ssa Anna Maria Alimandi e parte appellata a mezzo dell' avvocato Marco Venturino in sostituzione dell'avvocato Francesco Benzi come da atto depositato nell'udienza medesima.

FATTO:

Il Ministero dell' Economia e delle Finanze, Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, rappresentato dalla dott.ssa F.F. funzionario delegato legalmente domiciliato presso i propri uffici, siti in Roma, ha proposto appello avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte in composizione monocratica n. 1725/03 del 9 luglio 2003 depositata il 25 settembre 2003.

Con la citata sentenza, è stato accolto il ricorso n. 16160/G proposto, avverso la determinazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Provinciale dei Servizi vari di Asti - n. 7247 del 28 giugno 2002, da F.F., nata il 1°.07.1922 ad Asti ed ivi residente in Via Tetrarca n. 30, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Rita BRUNO e Francesco BENZI.

Con il provvedimento giudicato in prima istanza dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha negato il ripristino del trattamento pensionistico di guerra alla ricorrente, quale vedova risposata di P.B., in quanto la domanda prodotta in data 13 maggio 2002 risultava intempestiva ai sensi degli artt. 100, 128 e 133 del DPR n. 915/78, poiché nessun atto era intervenuto ad interrompere il termine di prescrizione di cinque anni dalla data in cui si erano verificate tutte le condizioni previste per conseguire trattamento pensionistico.

L'Amministrazione appellante osserva che la Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte con la sentenza impugnata avrebbe erroneamente accolto il ricorso, riconoscendo il diritto della ricorrente al ripristino del trattamento pensionistico di guerra a decorrere dalla domanda, salvo la prescrizione dei ratei, oltre alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge.

L'Amministrazione chiede l'annullamento della sentenza n. 1725/03 per errore di diritto per i seguenti motivi:

Violazione art. 42, 1° comma, e artt. 100, 128 e 133 del DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e art. 2934 e 55. c.c;

L'impugnata sentenza ha accolto il ricorso in base alla considerazione che la domanda della ricorrente di ripristino della pensione, prodotta nel 2002, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 20-26 luglio 1993 (che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma, di cui all'art. 42, sopra citata nella parte in cui non consente al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando abbia contratto un nuovo matrimonio e il coniuge fruisca di un reddito superiore ai limiti di legge), deve considerarsi tempestiva e, quindi, ammissibile. A tale proposito il Giudice monocratico sostiene che la reiezione dell'istanza di ripristino è illegittima in quanto la pensione di guerra "ha natura di diritto risarcitorio che si acquisisce iure proprio dalla vedova di guerra e, come tale, è imprescrittibile".

Le conclusioni cui arriva il giudice di primo grado, tuttavia, non sono condivise da parte appellante, atteso che, come più volte sostenuto dall'Amministrazione, il dovere di adempimento della prestazione da parte della Pubblica Amministrazione deve sempre trovare fondamento giuridico: l'obbligo di liquidare le prestazioni successive alla rimozione dell'articolo di legge trarrebbe fondamento non più nella struttura dell'istituto pensionistico, bensì nella sentenza della Corte Costituzionale alla quale si attribuirebbe implicitamente la portata di ius superveniens in contrasto con l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale.

D'altronde, anche la Suprema Corte, in alcune pronunce relative alla materia pensionistica, ha affermato il principio secondo cui "il vizio d'illegittimità costituzionale, non determinando un impedimento legale all'esercizio del diritto dalla norma incostituzionale disconosciuto, ma ponendo in essere una mera difficoltà di fatto, non incide sulla decorrenza della prescrizione che, pertanto, ha inizio dal giorno in cui il diritto stesso poteva essere fatto valere e non dalla data della declaratoria d'incostituzionalità della norma" (Cass. 11.2.85, n. 1165; Cass. Sezione Lavoro 5.6.98, n. 5577 e 21.1.98, n. 536).

Di conseguenza, alla luce di quanto precedentemente detto, l'impugnata sentenza risulta disporre in contrasto con la disciplina generale della prescrizione di cui agli artt. 2934 e ss. c.c. e sui termini prescrizionali di cui all'art. 100 del citato DPR 915/78.

Nella fattispecie considerata, all'interessata era stato liquidato, con decreto della DPT di Asti n. 1705 del 24.5.1963, il capitale vedovile ai sensi dell'art. 59 della legge 648/50 a seguito della cessazione della pensione di guerra, tab. G, per passaggio a nuove nozze avvenuto 1'8.12.1962. Si osserva che il diritto a trattamento pensionistico di guerra, stante la sua natura risarcitoria e non previdenziale, è soggetto a prescrizione che, ove non ricorrano le ipotesi di prescrizione breve di cui agli articoli 99 e 100 del D.P.R. n. 915/78, è quella ordinaria di durata decennale. Ora, poiché il trattamento pensionistico era stato già concesso dall'Amministrazione, non ricorre la prescrizione breve di cui all'art. 100 DPR 915/78, ma è comunque decorso il termine prescrizionale ordinario il cui dies a quo va fissato nella data di conoscenza del provvedimento di sospensione dell'Amministrazione negatorio del diritto (cfr. sent. Sez. Centr. App. n. 330/2003/A del 20.6.2003).

Per i motivi esposti, l'Amministrazione chiede che la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte venga riformata con declaratoria di rigetto del ricorso n. 16160/G, proposto da F.F. avverso la determinazione della DPSV di Asti n. 7247 del 28.6.2002, siccome giuridicamente infondato.

Parte appellata, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Benzi e, come da atto depositato all'udienza, anche dall'avvocato Marco Venturino, ha presentato memoria in cui, ripercorsa la storia della ricorrente, ha fatto presente che il diritto pensionistico è imprescrittibile stante che lo status di vedova non è soggetto a prescrizione e stante anche il disposto dell'art. 1 del D.P.R. n. 915/1978 che prevede il principio di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato.

Alla pubblica udienza l'Amministrazione appellante ha ribadito la richiesta scritta osservando che la corte costituzionale non si è pronunciata sui termini prescrizionali cui sono soggetti tutti i diritti. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello nella considerazione che la sentenza ha esattamente ritenuto imprescrittibile il diritto della vedova in quanto attinente ad uno status ed ha inoltre rilevato che l'eccezione di prescrizione non sarebbe stata sollevata nelle debite sedi in quanto si è dapprima eccepita la prescrizione breve e, successivamente, in sede di appello, la prescrizione decennale. In replica la rappresentante dell'Amministrazione ha fatto presente che non si è prodotta eccezione nuova, ma si sono sviluppate le argomentazioni difensive già svolte.

DIRITTO:

Infondata è l'eccezione di parte appellata in ordine alla mancata eccezione di prescrizione in quanto l'originario provvedimento impugnato verteva proprio sulla intempestività della domanda e, comunque, in primo grado, è stata riproposta l'eccezione di prescrizione per la conferma del provvedimento impugnato.

Le argomentazioni svolte in appello ampliano i motivi già opposti, ma ha sempre fatto parte del "thema decidendum" la questione della prescrizione del diritto a pensione della ricorrente (Sez. Lav., sent. n. 5470 del 13-05-1993). Comunque, le diverse argomentazioni sono irrilevanti nel caso di specie avuto riguardo alla data di presentazione della domanda di pensione che è stata avanzata nel 2002 e, quindi, ben oltre ogni termine di prescrizione di cui si dirà.

La questione attiene agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 361/1993.

Ai sensi dell'art. 136 cost. le sentenze della Corte costituzionale dichiarative della illegittimità costituzionale di una norma fanno cessare l'efficacia della norma stessa del giorno successivo alla loro pubblicazione, con la precisazione contenuta nell'art. 30, comma 3, della l. n. 87/1953 che da quel giorno la norma non può più avere applicazione.

Di conseguenza la perdita di efficacia della norma non vale soltanto per il futuro, ma opera anche retroattivamente nei confronti di fatti o di rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente ed esercitava efficacia. In questo sta la differenza fra dichiarazione di illegittimità costituzionale e abrogazione, istituto quest'ultimo, che produce effetti soltanto sui fatti e rapporti visti successivamente all'abrogazione.

Come è stato affermato, l'art. 136 cost. pur non vietando la possibilità di effetti retroattivi non è di per sé solo idoneo a produrli. A ciò ha provveduto altra norma integrativa, e cioè l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948. Quest'ultimo infatti, scegliendo la via del ricorso incidentale nello stabilire che la questione di costituzionalità deve manifestarsi nel corso di un giudizio, ha quale conseguenza che la sentenza sia retroattiva almeno per il giudizio nel quale la questione è insorta.

Da questa constatazione si deve trarre la conseguenza che la perdita di efficacia si deve estendere - almeno entro certi limiti - anche agli altri casi verificatisi in passato sotto l'imperio della legge incostituzionale. Altrimenti tutti i soggetti interessati al sindacato della legge dovrebbero riproporre la questione, per vedere ogni volta riconfermata la dichiarazione di incostituzionalità già emessa. Pertanto la sentenza della Corte costituzionale di incostituzionalità di una norma ha portata generale e vale erga omnes ed ha effetti non soltanto per il futuro ma anche per il passato ed in tal senso è conforme a costituzione l'art. 30 l. n. 87/1953.

Ma, mentre per il futuro non si presenta alcun problema perché la norma perde senz'altro la funzione regolatrice dei casi che potrebbero verificarsi, quanto al passato si tratta di determinare, con criteri di carattere uniforme, i limiti alla portata generale della sentenza. Problema questo che si radica nel fatto che la norma è entrata in vigore e si è imposta nell'ordinamento con la forza che le è propria e che sulla sua base si sono svolti i rapporti della vita sociale.

Il problema si riflette sulla natura e sugli effetti delle sentenze dichiarative di incostituzionalità, senza ripercorrere il dibattito dottrinale, eccedente i limiti della presente pronuncia, la dottrina prevalente ritiene che le pronunce della Corte Costituzionale siano di accertamento costitutivo, mentre altra dottrina ritiene costitutiva la sentenza per gli aspetti ex nunc e dichiarativa per gli effetti ex tunc, ovvero ancora propugna la nullità assoluta della norma incostituzionale e non la sua invalidità, attribuendo ad essa nel periodo della vigenza l'efficacia data dalla esecutorietà, ma escludendone la obbligatorietà.

In ogni caso, seppure attraverso diversi approcci, la gran parte della dottrina e la pressoché massima giurisprudenza ritengono che la pronuncia di incostituzionalità reagisce nei confronti dei rapporti instauratisi in passato che siano tuttora in corso di svolgimento, e non già sui rapporti esauriti.

Sottostante a tale affermazione è la necessità di conciliare due esigenze, determinate l'una dal fatto che la norma è stata in vigore ed ha operato in modo imperativo mediante la forza sua propria nell'ambito della collettività, l'altra dalla circostanza che essa, per la sua incostituzionalità, ha potuto ledere le posizioni giuridiche di determinati soggetti.

La conciliazione viene appunto realizzata mediante il criterio della preservazione dei rapporti definitivamente conclusi e della caducazione di quelli correnti.

Sul piano giuridico trova così fondamento la tesi della invalidità e non della nullità - inesistenza, radicata peraltro nella formulazione dell'art. 136 cost., la quale esprime l'intendimento del nostro sistema di preservare gli effetti prodotti dalla legge incostituzionale nel periodo della sua vigenza quando l'efficacia dell'atto legislativo si è concretizzata in forme che non possono essere più rimosse.

Il che però apre il problema di determinare le ipotesi nelle quali i rapporti debbono considerarsi esauriti o conclusi. In generale può affermarsi che debbono essere considerati esauriti i rapporti per i quali non è più possibile una pronuncia di merito da parte del giudice ovvero sia estinta la situazione giuridica di vantaggio ad essi sottostante, così com'è per l'intervenuta prescrizione ex art. 2934 c.c..

Descrittivamente viene generalmente usata la formula secondo cui devono considerarsi “esauriti” i rapporti dei quali non sia possibile ottenere in giudizio una modificazione o estinzione sulla base della pronuncia della Corte costituzionale.

Ad opposta soluzione si perviene invece per tutte quelle fattispecie che possono o debbono essere ancora regolate in via giurisdizionale o amministrativa, e, cioè, che non siano state oggetto di giudicato, per i provvedimenti amministrativi non divenuti inoppugnabili, per gli status che possono essere messi in discussione, per le prestazioni non ancora eseguite o in via di esecuzione nei rapporti continuativi.

Solo in questi limiti, per una precisa scelta del legislatore costituente, si dispiega l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale (v. art. 136 cost. art. 1 c.1 l. a n. 1/48).

Si deve, pertanto, escludere che le sentenze della Corte costituzionale possano far rivivere diritti o situazioni giuridiche ormai estinte.

In questi termini trova fondamento la giurisprudenza, in particolare della Corte di Cassazione, secondo la quale il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale e, pertanto, impedisce il decorso della prescrizione dal momento in cui (sotto ogni altro profilo) sussistono i presupposti per l'esercizio del medesimo diritto.

In sostanza la norma dichiarata incostituzionale è idonea, per la sua forza giuridica e per la sua efficacia, a regolare i rapporti giuridici sino alla decisione della Corte costituzionale (cfr. art. 136 cost. che fissa la perdita di efficacia della norma incostituzionale al giorno successivo alla pubblicazione della decisione). Questo principio combinandosi con il principio di irreversibilità delle situazioni giuridiche ormai definite (principio non derogato da alcuna norma costituzionale) fa conseguire la inapplicabilità delle decisioni della Corte costituzionale ai rapporti estinti ed ormai non più giuridicamente contestabili, rapporti che non rivivono in forza della decisione della Corte Costituzionale (cfr. in termini SS.RR. n. 16/2003/QM del 17 luglio 2003).

Va a questo punto verificato come gli esposti principi hanno applicazione nel caso concreto all'esame di questo giudice.

La disposizione di cui all'art. 107 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (così come sostituito dall'art. 25 della legge 9 novembre 1961 n. 1240) nonché dell'art. 88 della legge 18 marzo 1968, n. 313, consentendo la presentazione delle domande per conseguire trattamento pensionistico di guerra senza limiti di tempo, rendevano imprescrittibile il diritto ad ottenere detto trattamento.

L'imprescrittibilità, peraltro, si fondava su norme positive che la consentivano e non sulla natura del diritto, dal momento che il trattamento pensionistico di guerra ha natura riparatoria ed è legato all'accertamento dei fatti e degli eventi cui va collegata la lesione che dà luogo alla forma riparatoria del danno (cfr. Corte cost. n. 125/1985).

Di conseguenza, dopo la entrata in vigore dell'art. 99 del t.u. approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915 il diritto a trattamento pensionistico di guerra è sottoposto a prescrizione, in ogni caso decorrente dalla data di entrata in vigore del t.u. e salve le norme di diritto intertemporale.

Pertanto, per non far decorrere il termine prescrizionale, l'interessata avrebbe dovuto proporre domanda (o, se aveva già presentato domanda, reiterarla) entro il quinquennio dall'entrata in vigore del DPR n. 915/1978, stanti i ricordati limiti degli effetti delle pronunce di incostituzionalità (cfr. sent. n. 400/2003 e n. 91/2004 di questa Sezione).

L'interessata, invece, ha presentato domanda in data 13 maggio 2002 e, cioè, oltre il termine prescrizionale di cui all'art. 99 del t.u. 915/1978.

L'appello va, pertanto, accolto.

Ratione materiae non è luogo a pronunzia di condanna alle spese per soccombenza lite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

ACCOGLIE:

l' appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe e, per l'effetto, la annulla.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2005.

L'Estensore                                             Il Presidente

       f.to Piera Maggi    Claudio de Rose

Depositata in Segreteria il       01/08/2005

Il Dirigente

f.to Maria Fioramonti

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