REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dal Sigg.ri Magistrati

dott. Claudio De Rose

 

 

Presidente

 

 

dott. Antonio Vetro

 

 

Consigliere

 

 

dott.ssa M. Teresa Arganelli

 

 

Consigliere

 

 

dott. Davide Morgante

 

 

Consigliere

 

 

dott.ssa Piera Maggi

 

 

Consigliere rel.

 

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 153/2005/A)

nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 20417 del registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra R.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Bonaiuti avverso la sentenza n. 181/03 del 14 febbraio 2003, depositata il giorno 4 marzo 2003 resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche.

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 marzo 2005 , il relatore Consigliere dott.ssa Piera Maggi, parte appellante a mezzo dell' avvocato       Domenico Bonaiuti e parte appellata a mezzo della rappresentante del Ministero omissis dott.ssa Anna Maria Alimandi.

FATTO:

Avverso la sentenza n. 181/03 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, depositata in data 04.03.2003, non notificata è stato proposto appello dalla sig.ra R.T. rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Bonaiuti.

Con istanza del 18.03.1997 la Signora R.T. nei cui confronti era stato liquidato trattamento pensionistico di reversibilità (di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 915 del 1978) quale vedova di A.P. già in godimento di pensione privilegiata di guerra di 1^ ctg con assegno di superinvalidìtà di cui a tabella "E", lettera "B" chiedeva, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n 915 del 1978 (come integrato dall'articolo n. 9 del D.P.R. n. 834 del 30.12.1981 poi sostituito dall'articolo n. 4 della legge n. 656 del 06.10.1986), la corresponsione dell'assegno supplementare (prima fissato nella misura dell'80% della tabella "G° e poi pari al 50% dell'assegno di superinvelidità di cui in vita aveva usufruito il proprio coniuge).

Con decreto n. 23589 del 19.03.2001 la domanda della Signora T. veniva accolta nel senso che le veniva riconosciuto il diritto a percepire, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (e cioè dal 01.04.1997), l'assegno supplementare introdotto, come già ricordato, dall'articolo 9 del D.P.R. n. 834 del 1981 e ridisciplinato dall'articolo 4 della legge n. 656 del 1986.

Ritenuta non corretta la decorrenza fissata per la corresponsione dell'assegno, la Signora T., con lettera del 21.07.2001, chiedeva all'Amministrazione la retrodatazione del beneficio alla data del 01.07.1981, come previsto dall'articolo 31 dello stesso D.P.R. n. 834 del 1981.

Respinta dall'Amministrazione la detta domanda (nell'assunto che il trattamento doveva avere decorrenza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 100 del D.P.R. n. 915 del 1978, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), la Signora T., con due distinti successivi ricorsi, chiedeva che l'assegno supplementare le fosse riconosciuto con decorrenza dal 01.07.1981 (primo ricorso) e che sulle somme arretrate dovute fossero corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Parte appellata si costituiva in giudizio con memoria depositata il 03.02.2003, contestando in via principale il diritto vantato dalla ricorrente e sollevando, in subordine, l'eccezione di prescrizione quinquennale.

Con la sentenza che ora la parte appella, i due ricorsi sono stati parzialmente accolti nel senso che, riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi attribuire l'assegno supplementare a decorrere dal 01.07.1981 e precisato che lo stesso doveva essere liquidato d'ufficio, viene affermata, ai sensi dell'articolo 116 del D.P.R. n. 915 del 1978 (come modificato dall'articolo 25 del D.P.R. n. 834 del 1981), la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio precedente la data della domanda proposta in via amministrativa e viene precisato che i benefici accessori devono rapportarsi alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolata quest'ultima anno per anno con gli indici di cui all'articolo 150 disp. attuaz. del codice civile.

La sentenza n. 181 del 04.03.2003 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche è stata censurata dalla parte appellante relativamente al capo riguardante la prescrizione e il computo dei benefici accessori, per il seguente motivo di diritto:

“violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 116 del D.P.R. n. 915 del 23.12.1978 come sostituito dall'articolo 25 del D.P.R. n. 834 del 30.12.1981; subordinata mancata applicazione dell'articolo 2946 c.c.”.

Il primo Giudice, infatti, nell'accogliere il ricorso proposto dalla Signora T. avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione aveva fissato alla data del 01.04.1997 (primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza) la corresponsione dell'assegno supplementare pur dopo aver correttamente precisato che l'assegno in questione "andava corrisposto d'ufficio", (e ciò tanto con riferimento all'articolo 9 del D.P.R. n. 834 del 1981 quanto con riferimento all'articolo 4 della legge n. 656 del 1986), ha ritenuto di poter fare applicazione dell'articolo 116 del D.P.R n. 915 del 1978 (come sostituito dall'articolo 25 del D.P.R. n. 834 del 1981).

Nel caso di specie la difesa di parte appellante ritiene che sia stata fatta falsa applicazione del principio normativo contenuto nelle disposizioni più volte indicate in quanto in fattispecie non si verterebbe in tema di "tardivo" ricorso avverso un provvedimento di denegato trattamento pensionistico privilegiato di guerra (nel qual caso appare indubbia la conseguente prescrizione del diritto a pensione), bensì si verterebbe, più semplicemente, in tema di ricorso (del tutto tempestivo) avverso un provvedimento che di sicuro non nega (non ha negato) il diritto a trattamento pensionistico, ma, molto più semplicemente, ha ricollegato il riconosciuto diritto ad una data piuttosto che ad un'altra.

In questo caso, pertanto, ove si voglia parlare di prescrizione (e ad avviso della difesa non potrebbe parlarsi di prescrizione in quanto l'attribuzione dell'assegno in questione doveva avvenire d'ufficio), non può che trovare applicazione il principio generale di cui all'articolo 2946 del codice civile, che fissa la prescrizione nel termine decennale.

Non potrebbe, invece, trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 2 della legge n. 428/1985 (ovvero il disposto dell'art. 2948 del c.c.) in quanto, come precisato dalla Corte di Cassazione (ad iniziare dalla sent. n. 670/1987 Sez. Lav.), la prescrizione quinquennale può trovare applicazione solo in caso di ratei liquidati e resi esigibili che il destinatario omette di riscuotere.

Conclusivamente parte appellante chiede che, in accoglimento dell'appello, sia riconosciuto il diritto della sig.ra R.T. a percepire l'assegno supplementare con decorrenza dalla data di istituzione dello stesso (1.7.1981) ovvero, in mero subordine, dalla data del 1.4.1987 (decennio antecedente la domanda) con il beneficio della rivalutazione monetaria e degli interessi legali ai sensi della sentenza n. 10/QM/2002 delle SS.RR.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio in data 15 febbraio 2005 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.

Alla pubblica udienza le parti hanno ribadito le richieste scritte.

DIRITTO:

Sostiene parte appellante che, nel caso di specie, non essendo stato emesso un provvedimento negativo di pensione, ma vertendo il ricorso solo in materia di decorrenza di assegni, non sia applicabile l'art. 116 del d.p.r. n. 915/1978 che prevede la prescrizione quinquennale del diritto a pensione decorrente dalla data di notifica del provvedimento negativo (nel caso inesistente). In subordine, sostiene che sia applicabile la prescrizione decennale con esclusione dell'applicazione della legge n. 428/1985 relativa ai soli ratei esigibili ma non riscossi.

La tesi è destituita da fondamento.

Innanzi tutto la prescrizione quinquennale del diritto a pensione prevista dall'art. 116 del d.p.r. n. 915/1978 nel testo modificato dal D.p.r. n. 834/1981 e dalla legge n. 656/1986, è istituto di carattere generale applicabile al trattamento pensionistico lato sensu inteso e non può sussistere alcuna distinzione tra pensione ed assegni atteso anche che l'art. 1 del medesimo d.p.r. accomuna in un'unica categoria la pensione l'assegno o l'indennità di guerra con ciò eliminando qualsiasi possibilità di operare dei distinguo che non avrebbero ragion d'essere.

Sostiene ancora la parte che, nel caso, non sussiste un provvedimento negativo in quanto un beneficio che doveva corrispondersi d'ufficio è stato invece concesso solo dopo domanda e con decorrenza errata in quanto, anziché dalla data di spettanza, è stato corrisposto dal primo giorno del mese successivo a tale domanda ed il correttivo è derivato dalla sentenza impugnata che, però, ha fatto salvi i ratei prescritti precedenti di un quinquennio la domanda.

Anche nel caso si osserva che la tesi è infondata in quanto la prescrizione quinquennale del diritto a qualsiasi trattamento pensionistico, è come detto, istituto che trova la propria ragion d'essere nelle norme del diritto civile sulla prescrizione medesima per cui i diritti si estinguono con il decorso del tempo per l'esigenza di dare certezza alle situazioni perduranti rendendo la situazione di fatto conforme al diritto.

La mancanza di un provvedimento negativo è, quindi, circostanza accidentale e non determinante al fine della decorrenza della prescrizione quinquennale (positivamente stabilita dal citato d.p.r.). D'altro canto, se l'esistenza di un provvedimento negativo fosse condizione sine qua non di azionabilità della pretesa e, quindi, di attività utile a interrompere la prescrizione, non sussisterebbe nemmeno tutela giurisdizionale di tutte le situazioni omissive da parte dell'Amministrazione.

Se poi parte appellante intendeva riferirsi alla decorrenza del predetto termine prescrizionale che non sarebbe iniziata in mancanza di un provvedimento che doveva essere emesso d'ufficio, si osserva che anche tale tesi è destituita da fondamento poiché dinnanzi ad un comportamento omissivo dell'amministrazione è onere della parte assumere le iniziative idonee al conseguimento di quanto spettante cosicché l'inerzia mantenuta è comunque idonea a far decorrere i termini prescrizionali.

Corretta è, pertanto, la sentenza impugnata che ha riconosciuto il diritto ad una diversa decorrenza del richiesto beneficio ma con salvezza dei termini prescrizionali dei ratei anteriori al quinquennio dalla domanda.

L'appello è, pertanto, infondato.

Ratione materiae non è luogo a pronunzia di condanna alle spese per soccombenza lite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

RIGETTA:

l' appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'8 marzo 2005                                 .

L'Estensore                                             Il Presidente

     F.to Piera MAGGI          F.to Claudio DE ROSE

Depositata in Segreteria il 4/5/2005   

Il Dirigente

                                   F.to Maria FIORAMONTI

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Presidente

                                   F.to Claudio DE ROSE

In esecuzione del Provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.

4/5/2005                            Il Dirigente

                                       F.to Maria FIORAMONTI

 

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