REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

In composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, nella persona del Magistrato Dott. Rinieri FERONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Sentenza 827/2005)

Nel giudizio iscritto al n. 50949 P.C. del registro di segreteria, promosso con ricorso del sig. D.F. Giovanni, elettivamente domiciliato in Firenze, via Della Robbia, presso lo studio dell'Avv. M.Caro e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristina Cattani e Davide Gagetti, contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Centro servizi amministrativi per la Provincia di Massa Carrara - e contro l'I.N.P.D.A.P. sede di Massa per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto di pensione n. xxx, del 3.5.2001 e del provvedimento n.xxx95 del 9.7.2001, di recupero degli indebiti previdenziali;

FATTO E DIRITTO

Al ricorrente, già ausiliario di ruolo in servizio nella scuola media statale “P.T.” di Carrara, cessato dal servizio per inabilità permanente ed assoluta dal 18.7.1995, con decreto provveditorale n.620 del 1.4.1998 è stato concesso trattamento pensionistico con separato computo dell'indennità integrativa speciale, ai sensi dell'art. 2 - comma 20 - della legge 335/1995, in quanto l'Amministrazione di appartenenza aveva ritenuto che alla data del 1.1.1995 fosse in corso il procedimento di dispensa dal servizio per inabilità, avendo il sig. D.F. presentato domanda di dispensa il 15.12.1994.

In sede di registrazione del provvedimento di pensione, la Corte dei Conti ha eccepito che il procedimento per la verifica dell'inabilità ai fini della dispensa dal servizio ha inizio con la visita medica (avvenuta il 13.6.1995), in quanto detto procedimento ha natura autoritativa, per cui la data della domanda non ha alcun rilievo, conseguentemente il trattamento di pensione doveva includere l'indennità integrativa speciale nella minor misura dovuta in base agli anni di servizio prestati.

Il Provveditorato adeguandosi al rilievo dell'Organo di controllo, ha annullato il precedente decreto sostituendolo con quello n. xxx/2001, notificato il 14.7.2001, qui impugnato.

L'I.N.P.D.A.P. in applicazione del nuovo decreto di pensione, rilevava l'indebita corresponsione di somme in più pari a £.18.104.685 e ne chiedeva la restituzione al ricorrente.

In via precauzionale l'I.N.P.D.A.P. disponeva una trattenuta mensile di £. 301.745, con decorrenza 1.8.2001.

Il sig. D.F. si duole dei provvedimenti appena ricordati, eccependo l'illegittimità dei medesimi.

Il primo, ossia il provvedimento di pensione sostitutivo di quello del 1998, in quanto non è sostenibile che il procedimento di dispensa dal servizio inizi con la visita medica e, quand'anche si volesse accedere a questa tesi, il  ritardo della visita medica rispetto all'istanza,  che era stata  tempestiva, è da imputarsi ad inefficienza della P.A. e non a sua indolenza.

Il secondo, ovvero il provvedimento di recupero, è illegittimo per causa derivata, trattandosi di una conseguenza pedissequa dell'applicazione del nuovo decreto di pensione.

L'istanza cautelare di sospensione è stata parzialmente accolta con ordinanza 276/2001 che ha disposto l'inefficacia provvisoria, fino alla decisione del merito, del provvedimento di recupero.

Si è costituita l'Amministrazione della Pubblica istruzione che  alle ragioni avverse ha opposto la legittimità del suo operato, in quanto conformato al rilievo dell'Organo di controllo per cui chiede il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Ed invero l'art. 2 - comma 20 - della legge 335/1995, al fine di salvaguardare talune posizioni giuridiche sostanzialmente maturate in costanza del previgente ordinamento in materia di computo dell'indennità integrativa speciale, ma il cui esercizio veniva precluso dal regime di blocco in tema di pensioni di anzianità che ha coinvolto il periodo precedente la riforma generale, disponeva che per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche ed altre categorie di lavoratori che, anteriormente  alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio o che avevano in corso il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuavano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2  della legge 27.5.1959, n.324 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel dare applicazione a questa disposizione l'I.N.P.D.A.P.  aveva diramato direttive interpretative (circ. 21 del 29.3.1996) secondo le quali l'ambito di operatività di tali favorevoli disposizioni, doveva essere limitato alle posizioni giuridiche già maturate in costanza del previgente regime in materia di computo dell'indennità integrativa speciale, così che, per l'ipotesi del trattenimento in servizio, rilevava la data di inizio del periodo di trattenimento che doveva cadere in un momento antecedente alla data del 1.1.1995, a prescindere dalla data della richiesta.

Tale orientamento non era stato condiviso dalla Corte dei Conti che aveva ammesso a registrazione provvedimenti di pensione applicativi della disposizione di cui all'art. 2 - comma 20 - della legge 335/1995, per casi di trattenimento in servizio iniziati dopo la data del 1.1.1995 ma la cui istanza era stata antecedente a detta data.

In situazioni simili aveva ritenuto la Corte che il legislatore, al fine di porre un temperamento, per situazioni particolari e transitorie, a quanto disposto dalla legge finanziaria per il 1995, relativamente alle modalità di calcolo del trattamento pensionistico, aveva stabilito che le più favorevoli norme, in base alle quali l'indennità integrativa speciale veniva ad essere interamente corrisposta anziché conglobata nella base stipendiale, continuava a trovare applicazione in favore di coloro che alla data del 1.1.1995 avevano avviato, per quanto di interesse in questa sede, il procedimento di dispensa dal servizio per inabilità (Corte Conti Sez. Contr. 5.6.1998, n. 70).

L'avvio del procedimento, considera questo giudice, non può essere fissato alla data dell'accertamento medico che, come giustamente ha osservato parte attrice, costituisce un evento interno al procedimento. L'avvio di tale procedimento, quando lo stesso è finalizzato ad accertare la sussistenza, o meno, delle condizioni di abilità fisica, ben può risalire all'iniziativa dell'interessato, consistendo nel partecipare all'Amministrazione di appartenenza una causa di impedimento all'esatta prestazione lavorativa, sulla cui entità l'Amministrazione è chiamata a svolgere gli accertamenti e a stabilire le conseguenze che da tale accertamento discendono.

L'autoritatività va intesa, per questa fattispecie, nel senso che l'impiegato non può sottrarsi agli accertamenti previsti dalla legge, ma il procedimento, nella sua consistenza ontologica deve necessariamente avere un momento di iniziativa che radica la legge del tempo, ai fini della verifica del fatto e dell'adozione dell'atto. Così come, nell'ipotesi di dispensa dal servizio per insufficiente rendimento, l'iniziativa, in questo caso risalente esclusivamente  all'Amministrazione che intende far valere il diritto ad una corretta, completa ed efficace prestazione, l'avvio del procedimento non può coincidere con il momento in cui sono esaurite le fasi che tutelano il contraddittorio, ossia con lo spirare del termine assegnato per le proprie giustificazioni, ma, più verosimilmente, con il momento in cui si contestano le inadempienze.

Nel caso oggetto del presente giudizio, appare più conforme ai principi di diritto ritenere che l'istanza presentata dal sig. D.F. il 15.12.1994, intesa ad ottenere la dispensa dal servizio per una condizione di inabilità, che sostanzialmente esisteva già alla data della domanda, pur considerando che la stessa non è formalmente necessaria, potendo tener luogo della medesima l'iniziativa che l'Amministrazione ha l'obbligo di assumere laddove venga a conoscenza della necessità di tali accertamenti, costituisce il momento di identificazione dell'avvio dello specifico procedimento e, quindi, che il trattamento pensionistico sia determinato in conformità a quanto dispone l'art. 2 - comma 20 - della legge 335/1995, non inglobando l'indennità integrativa speciale.

P.   Q.   M.

Il Giudice unico presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei Conti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto dal sig. D.F. Giovanni e, per l'effetto, dichiara il diritto dello stesso alla rideterminazione del trattamento pensionistico senza l'inglobamento dell'indennità integrativa speciale, che andrà, invece, corrisposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 324/1959 e 2 - comma 20 - della legge 335/1995 a far data dal 9 luglio 2001, ripristinando lo stesso trattamento previdenziale di cui al decreto di pensione n. 620 del 20.4.1998 ricordato in motivazione.

Sulle somme arretrate sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria, quest'ultima solo nella eventuale misura necessaria ad integrare il tasso percentuale degli interessi legali, fino a renderlo pari, ove dovesse essere inferiore, a quello dell'indice di svalutazione, da calcolarsi con riferimento all'indice annuale ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., ciò in applicazione dell'art. 429 - comma 3 - c.p.c., cui rinvia l'art.5 della l. 21 luglio 2000, n. 205, conformemente ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Riunite nella sentenza 10/QM del 18 ottobre 2002.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Firenze nell'udienza del  12 ottobre 2005.

                                                                                              IL GIUDICE

                                                                                  f.to Rinieri FERONE

Depositata in Segreteria il 27 dicembre 2005

                                                                                  p. IL DIRIGENTE

                                                                       il Funzionario di Segreteria

                                                                       f.to dott.ssa Paola Altini