REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE TOSCANA
In composizione monocratica in
funzione di Giudice unico delle pensioni, nella persona del Magistrato Dott.
Rinieri FERONE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Sentenza 827/2005)
Nel
giudizio iscritto al n. 50949 P.C. del registro di segreteria, promosso con
ricorso del sig. D.F. Giovanni, elettivamente domiciliato in Firenze, via Della
Robbia, presso lo studio dell'Avv. M.Caro e rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Cristina Cattani e Davide Gagetti, contro il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Centro servizi amministrativi per la
Provincia di Massa Carrara - e contro l'I.N.P.D.A.P. sede di Massa per
l'annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto di pensione n. xxx,
del 3.5.2001 e del provvedimento n.xxx95 del 9.7.2001, di recupero degli
indebiti previdenziali;
FATTO E
DIRITTO
Al
ricorrente, già ausiliario di ruolo in servizio nella scuola media statale “P.T.”
di Carrara, cessato dal servizio per inabilità permanente ed assoluta dal
18.7.1995, con decreto provveditorale n.620 del 1.4.1998 è stato concesso
trattamento pensionistico con separato computo dell'indennità integrativa
speciale, ai sensi dell'art. 2 - comma 20 - della legge 335/1995, in quanto
l'Amministrazione di appartenenza aveva ritenuto che alla data del 1.1.1995
fosse in corso il procedimento di dispensa dal servizio per inabilità, avendo
il sig. D.F. presentato domanda di dispensa il 15.12.1994.
In sede
di registrazione del provvedimento di pensione, la Corte dei Conti ha eccepito
che il procedimento per la verifica dell'inabilità ai fini della dispensa dal
servizio ha inizio con la visita medica (avvenuta il 13.6.1995), in quanto
detto procedimento ha natura autoritativa, per cui la data della domanda non ha
alcun rilievo, conseguentemente il trattamento di pensione doveva includere
l'indennità integrativa speciale nella minor misura dovuta in base agli anni di
servizio prestati.
Il
Provveditorato adeguandosi al rilievo dell'Organo di controllo, ha annullato il
precedente decreto sostituendolo con quello n. xxx/2001, notificato il
14.7.2001, qui impugnato.
L'I.N.P.D.A.P.
in applicazione del nuovo decreto di pensione, rilevava l'indebita corresponsione
di somme in più pari a £.18.104.685 e ne chiedeva la restituzione al
ricorrente.
In via
precauzionale l'I.N.P.D.A.P. disponeva una trattenuta mensile di £. 301.745,
con decorrenza 1.8.2001.
Il sig.
D.F. si duole dei provvedimenti appena ricordati, eccependo l'illegittimità dei
medesimi.
Il
primo, ossia il provvedimento di pensione sostitutivo di quello del 1998, in
quanto non è sostenibile che il procedimento di dispensa dal servizio inizi con
la visita medica e, quand'anche si volesse accedere a questa tesi, il
ritardo della visita medica rispetto all'istanza, che era stata
tempestiva, è da imputarsi ad inefficienza della P.A. e non a sua indolenza.
Il
secondo, ovvero il provvedimento di recupero, è illegittimo per causa derivata,
trattandosi di una conseguenza pedissequa dell'applicazione del nuovo decreto
di pensione.
L'istanza
cautelare di sospensione è stata parzialmente accolta con ordinanza 276/2001
che ha disposto l'inefficacia provvisoria, fino alla decisione del merito, del
provvedimento di recupero.
Si è
costituita l'Amministrazione della Pubblica istruzione che alle ragioni
avverse ha opposto la legittimità del suo operato, in quanto conformato al
rilievo dell'Organo di controllo per cui chiede il rigetto del ricorso.
Il
ricorso è fondato.
Ed
invero l'art. 2 - comma 20 - della legge 335/1995, al fine di salvaguardare
talune posizioni giuridiche sostanzialmente maturate in costanza del previgente
ordinamento in materia di computo dell'indennità integrativa speciale, ma il
cui esercizio veniva precluso dal regime di blocco in tema di pensioni di
anzianità che ha coinvolto il periodo precedente la riforma generale, disponeva
che per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche ed altre categorie di
lavoratori che, anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano
esercitato la facoltà di trattenimento in servizio o che avevano in corso il
procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuavano a trovare
applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'art.
2 della legge 27.5.1959, n.324 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel
dare applicazione a questa disposizione l'I.N.P.D.A.P. aveva diramato
direttive interpretative (circ. 21 del 29.3.1996) secondo le quali l'ambito di
operatività di tali favorevoli disposizioni, doveva essere limitato alle
posizioni giuridiche già maturate in costanza del previgente regime in materia
di computo dell'indennità integrativa speciale, così che, per l'ipotesi del
trattenimento in servizio, rilevava la data di inizio del periodo di
trattenimento che doveva cadere in un momento antecedente alla data del
1.1.1995, a prescindere dalla data della richiesta.
Tale
orientamento non era stato condiviso dalla Corte dei Conti che aveva ammesso a
registrazione provvedimenti di pensione applicativi della disposizione di cui
all'art. 2 - comma 20 - della legge 335/1995, per casi di trattenimento in
servizio iniziati dopo la data del 1.1.1995 ma la cui istanza era stata
antecedente a detta data.
In
situazioni simili aveva ritenuto la Corte che il legislatore, al fine di porre
un temperamento, per situazioni particolari e transitorie, a quanto disposto
dalla legge finanziaria per il 1995, relativamente alle modalità di calcolo del
trattamento pensionistico, aveva stabilito che le più favorevoli norme, in base
alle quali l'indennità integrativa speciale veniva ad essere interamente
corrisposta anziché conglobata nella base stipendiale, continuava a trovare
applicazione in favore di coloro che alla data del 1.1.1995 avevano avviato,
per quanto di interesse in questa sede, il procedimento di dispensa dal
servizio per inabilità (Corte Conti Sez. Contr. 5.6.1998, n. 70).
L'avvio
del procedimento, considera questo giudice, non può essere fissato alla data
dell'accertamento medico che, come giustamente ha osservato parte attrice,
costituisce un evento interno al procedimento. L'avvio di tale procedimento,
quando lo stesso è finalizzato ad accertare la sussistenza, o meno, delle
condizioni di abilità fisica, ben può risalire all'iniziativa dell'interessato,
consistendo nel partecipare all'Amministrazione di appartenenza una causa di
impedimento all'esatta prestazione lavorativa, sulla cui entità
l'Amministrazione è chiamata a svolgere gli accertamenti e a stabilire le
conseguenze che da tale accertamento discendono.
L'autoritatività
va intesa, per questa fattispecie, nel senso che l'impiegato non può sottrarsi
agli accertamenti previsti dalla legge, ma il procedimento, nella sua
consistenza ontologica deve necessariamente avere un momento di iniziativa che
radica la legge del tempo, ai fini della verifica del fatto e dell'adozione
dell'atto. Così come, nell'ipotesi di dispensa dal servizio per insufficiente
rendimento, l'iniziativa, in questo caso risalente esclusivamente
all'Amministrazione che intende far valere il diritto ad una corretta, completa
ed efficace prestazione, l'avvio del procedimento non può coincidere con il
momento in cui sono esaurite le fasi che tutelano il contraddittorio, ossia con
lo spirare del termine assegnato per le proprie giustificazioni, ma, più
verosimilmente, con il momento in cui si contestano le inadempienze.
Nel
caso oggetto del presente giudizio, appare più conforme ai principi di diritto
ritenere che l'istanza presentata dal sig. D.F. il 15.12.1994, intesa ad ottenere
la dispensa dal servizio per una condizione di inabilità, che sostanzialmente
esisteva già alla data della domanda, pur considerando che la stessa non è
formalmente necessaria, potendo tener luogo della medesima l'iniziativa che
l'Amministrazione ha l'obbligo di assumere laddove venga a conoscenza della
necessità di tali accertamenti, costituisce il momento di identificazione
dell'avvio dello specifico procedimento e, quindi, che il trattamento
pensionistico sia determinato in conformità a quanto dispone l'art. 2 - comma
20 - della legge 335/1995, non inglobando l'indennità integrativa speciale.
P.
Q. M.
Il
Giudice unico presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della
Corte dei Conti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe
proposto dal sig. D.F. Giovanni e, per l'effetto, dichiara il diritto dello
stesso alla rideterminazione del trattamento pensionistico senza l'inglobamento
dell'indennità integrativa speciale, che andrà, invece, corrisposta ai sensi
del combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 324/1959 e 2 - comma 20 -
della legge 335/1995 a far data dal 9 luglio 2001, ripristinando lo stesso
trattamento previdenziale di cui al decreto di pensione n. 620 del 20.4.1998
ricordato in motivazione.
Sulle
somme arretrate sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria,
quest'ultima solo nella eventuale misura necessaria ad integrare il tasso
percentuale degli interessi legali, fino a renderlo pari, ove dovesse essere
inferiore, a quello dell'indice di svalutazione, da calcolarsi con riferimento
all'indice annuale ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., ciò in
applicazione dell'art. 429 - comma 3 - c.p.c., cui rinvia l'art.5 della l. 21
luglio 2000, n. 205, conformemente ai principi di diritto affermati dalle
Sezioni Riunite nella sentenza 10/QM del 18 ottobre 2002.
Spese
di giudizio compensate.
Così
deciso in Firenze nell'udienza del 12 ottobre 2005.
IL GIUDICE
f.to Rinieri FERONE
Depositata in Segreteria il 27
dicembre 2005
p. IL DIRIGENTE
il Funzionario di Segreteria
f.to dott.ssa Paola Altini