REPUBBLICA ITALIANA  324/08

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dr. Gaetano PELLEGRINO                        Presidente

Dr. Luigi DI MURRO                                  Consigliere

Dr. Enzo ROTOLO                                       Consigliere

Dr. Luciano CALAMARO                           Consigliere

Dr. Eugenio Francesco SCHLITZER           Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al n. 27108 del registro di Segreteria proposto dal prof. G. G. rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Lombardi e con lui domiciliato presso l’Avv Francesco Guarracino in via di Villa Fonseca n.1 Roma

CONTRO

l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) ed il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica (Dipartimento per l’istruzione, Direzione Generale per il personale della scuola) nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

AVVERSO

la sentenza n. omissis della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania depositata in data omissis.

VISTA la sentenza appellata resa tra le parti del presente giudizio;

VISTO l’atto di appello ritualmente notificato e tempestivamente depositato;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 16.01.2008, il consigliere relatore Eugenio Francesco Schlitzer e la dott.ssa Patrizia Miceli per l’appellata I.N.P.D.A.P.

Ritenuto in

FATTO

Con decreto n. omissis del Direttore generale del Ministero dell’Istruzione era stato annullato il precedente D.M. omissis n. del 15.3.96 che aveva rideterminato la pensione privilegiata ordinaria prof. G. G. in relazione ad una nuova base pensionabile, e l’I.N.P.D.A.P., con nota del 17 novembre 2004, accertata in base al predetto provvedimento ministeriale, un’indebita erogazione di € 8474.59, aveva reso noto che avrebbe provveduto all’accantonamento mensile sulla pensione di € 302.66 e ripristinato, a decorrere dal 1.12.2004 l’erogazione della pensione nella misura precedente al D.M. annullato. Con successivo provvedimento di recupero dell’indebito pensionistico, del gennaio 2005, ulteriormente gravato da ricorso per illegittimità derivata, l’I.N.P.D.A.P., intimava di rifondere in un’unica soluzione la somma di € 8474,36 nel termine di 30 giorni.

La sentenza n omissis. il primo Giudice, ha parzialmente accolto, previa riunione i ricorsi n omissis.,  avverso i predetti provvedimenti, ed ha dichiarato che l’odierno appellante non è tenuto alla restituzione delle somme, individuate nel provvedimento impugnato, perché indebitamente percepite ma in buona fede, e che gli vanno restituite le somme già ritenute a tale titolo.

L’appellante, in riforma della citata sentenza, ritenuta affetta da violazione e falsa applicazione sia dell’art. 112 c.p.c. che del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, chiede in primo luogo l’accertamento e il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria di I categoria nella misura stabilita dal D.D. n.  omissis del 15.03.1996. Il tutto con espressa statuizione di conseguente ripristino dell’erogazione della pensione goduta dall’appellante nella misura precedente agli atti impugnati del Ministero e dell’Inpdap con condanna di quest’ultimo al pagamento degli arretrati non corrisposti, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come espressamente stabilito dalla legge (artt. 429 e 442 c.p.c.).

Con atto depositato il 21 dicembre 2007, si è costituito l’INPDAP essenzialmente per rimarcare il proprio ruolo, essenzialmente esecutivo, di ordinatore secondario della spesa.

DIRITTO

Osserva il collegio che emerge con chiarezza degli atti di causa che il ricorso proposto innanzi alla corte territoriale, l’odierno appellante aveva agito in primo luogo per l’accertamento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria di la categoria nella misura stabilita con D.D. n. omissis del 15.3.1996 che gli era stata ridotta con i provvedimenti impugnati, deducendo solo in via subordinata il diritto alla ritenzione dei ratei percepiti in buona fede.

Come emerge dalla parte motiva della gravata sentenza, il Giudice di prime cure si è limitato all’esame della sola questione dell’irripetibilità delle somme riscosse in buona fede dal ricorrente, omettendo di esaminare la domanda principale che aveva ad oggetto l’accertamento del diritto del prof. G. alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria di prima categoria.

Tale giudice si limitava, nella parte motiva, ad esaminare esclusivamente la questione dell’irripetibilità delle somme, accogliendo i ricorsi in base al principio della inammissibilità del recupero delle somme corrisposte in conseguenza di provvedimento pensionistico definitivo, ex art. 206 d.P.R. 9.12.1973, n. 1092, “con assorbimento dei restanti motivi”. In tal modo la sentenza ha a pronunciato soltanto su una parte della domanda, per di più proposta in via subordinata, mentre il ricorrente aveva chiesto, in primo luogo, per il riconoscimento del diritto negatogli dall’amministrazione.

Con tale sentenza, quindi, il Giudice di primo grado ha disatteso l’obbligo, ex art. 112 c.p.c., di “pronunciare su tutta la domanda”.

Ritiene a questo punto il collegio che il giudizio vada rimesso al primo giudice per la decisione nel merito.

Il collegio è ben consapevole che la legge 21 luglio 2000, n. 205 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa", all’articolo 10, 3° comma, ha abrogato l’articolo 105, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933.

Residua così solo il primo comma dell’art. 105 cit. che reca “Quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni …” .

Occorre quindi capire se il comma in questione si applica anche al caso in esame.

Il collegio ritiene che il comma superstite vada interpretato a mente anche di quello ora soppresso che cosi prevedeva. “ Quando invece in prima istanza la sezione si sia pronunciata anche sul merito, le sezioni riunite possono conoscere di questo, oppure rinviare la causa al primo giudice”

Emerge cioè un sistema che al primo comma impediva al giudice d’appello di trattenere per la decisione di merito una controversia che gli giungesse solo per questioni processuali o formali ed al secondo ribadiva il principio dandogli la facoltà (ma non l’obbligo) di trattenere la decisione purchè il giudice di primo grado avesse comunque conosciuto anche il merito.

Orbene con la soppressione del comma è questa facoltà che viene meno, nell’evidente intento di accelerare i processi, impedendo che il giudice d’appello si limiti, come spesso avveniva, al solo giudizio rescindente e salvando, tuttavia, il principio della doppia valutazione della controversia.

In sostanza oggi il giudice investito di sole questioni a carattere pregiudiziale non deve decidere il merito perché salterebbe un grado di giurisdizione; al contrario, investito congiuntamente di questioni pregiudiziali e del merito, non può spogliarsi di parte della causa ma, nel rispetto del principio del doppio grado, deve deciderla completamente.

Il sistema che si delinea è così equilibrato, garantista ma più snello di prima.

In questo contesto, tuttavia, non ritiene il collegio corretto interpretare l’espressione “ questioni di carattere pregiudiziale” in modo da rendere possibile conoscere esclusivamente in secondo grado una controversia in cui il merito non sia stato nel precedente grado del giudizio neppure delibato. Il dato letterale va cioè interpretato in coerenza con la ricostruzione sistematica del nuovo quadro normativo di riferimento, appena descritto, e non in modo da introdurre un caso eccezionale di cognizione di una controversia in unico grado per effetto ad esempio della reiezione di un’eccezione di prescrizione accolta in primo grado o di pura e semplice completa pretermissione della cognizione nel merito di una parte del tutto autonoma della controversia, specie essa si ponga come questione centrale della stessa.

Inoltre tale interpretazione sarebbe in contrasto con il dettato costituzionale, non per quanto attiene al mancato rispetto del doppio grado di giurisdizione che, com’è noto non ha copertura costituzionale, ma per violazione degli articoli 3 e 24, 2 comma, della Costituzione in quanto si finirebbe per attribuire garanzie giurisdizionali diverse ai cittadini a fronte di situazioni sostanzialmente identiche e si limiterebbero le garanzie della difesa del ricorrente che verrebbe a perdere un grado di giudizio.

Pertanto ritiene il collegio sistematicamente e costituzionalmente corretto interpretare l’art. 105 cit. nel senso che esso si applichi tutti le volte che il primo giudice si sia limitato ad esaminare e decidere questioni diverse dal merito della controversia o non abbia esaminato tutto il merito della stessa.

La controversia va quindi rimessa al primo giudice perché essa venga compiutamente esaminata e decisa nel merito.

Le spese del presente giudizio possono essere riservate al definitivo.

PER QUESTI MOTIVI

accoglie l’epigrafato atto di appello e rinvia al primo giudice perché, in diversa composizione, si pronunci sull’intera domanda del prof. G. G., relativa all’accertamento del suo eventuale diritto alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria di prima categoria nella misura già stabilita con D.M. n. omissis del 15.3.96 con conseguente ripristino dell’erogazione del trattamento pensionistico in tale maggior importo e spettanza degli arretrati medio tempore non corrisposti.

Spese riservate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008.

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

F.to Eugenio Francesco Schlitzer                              F.to Gaetano  Pellegrino

Depositata in segreteria il 22 ottobre 2008

LA DIRIGERNTE

            F.to Maria Vittoria Puppo