La Corte dei
conti - Sezione Terza Giurisdizionale centrale d’Appello
composta dai seguenti
magistrati:
................................omissis..............................
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
9/2006
sul ricorso in
appello iscritto al n. 21295 del registro di Segreteria proposto dall’Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)
rappresentato e difeso dall’Avvocato Flavio Urso;
CONTRO
la Signora B.D.,
rappresentata e difesa dall’Avvocato Calogero Bellia;
AVVERSO
la sentenza n.
1587/04 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio depositata in data
25.05.2004;
VISTA la sentenza
appellata resa tra le parti del presente giudizio;
VISTO l’atto di
appello notificato il 04.09.2004 e depositato il 22.09.2004;
VISTI gli altri atti
e documenti di causa;
UDITO alla pubblica
udienza del 16 dicembre 2005, con l’assistenza del Segretario Signora Gerarda
Calabrese, il consigliere relatore Silvio Aulisi, assenti le parti.
Ritenuto in
FATTO
Con l’appellata sentenza
la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, pronunciandosi sul ricorso
proposto dalla Sig.ra B.D., dipendente del comparto della scuola, cessata dal
servizio dal 01.09.1996, ha riconosciuto il diritto della stessa a beneficiare
tanto di tutti gli incrementi stipendiali di cui al CCNL 1996-1997 (e, quindi
anche di quello con decorrenza 01.07.1997, a suo tempo attribuito dal
Provveditorato agli Studi, ma poi "sostituito" dall’INPDAP con il
beneficio della perequazione automatica ritenuto più favorevole) quanto,
proprio, di detta perequazione automatica di cui all’articolo 11 del DLgs n.
503 del 1992. A tale pronuncia il primo Giudice è pervenuto avendo ritenuto che
i due benefici (quello connesso alle tranche contrattuali e quello connesso
alla perequazione automatica) dovevano ritenersi istituti distinti con proprie
differenti finalità.
La sentenza è stata
appellata dall’INPDAP che ritiene erronea la sentenza per aver ritenuto
cumulabili i due incrementi, senza considerare che l’adeguamento delle pensioni,
ai fini del mantenimento del loro potere d’acquisto, può essere realizzato o
mediante la riliquidazione sulla base dei benefici contrattuali estesi al
personale in quiescenza o mediante il meccanismo delle perequazione automatica.
Affermato, quindi, che i due sistemi sono stati considerati, per costante
giurisprudenza, alternativi tra di loro onde evitare una inammissibile
duplicazione, parte appellante ha concluso per l’annullamento della sentenza ed
il riconoscimento del corretto operare dell’Istituto.
Parte appellata si è
costituita in giudizio con memoria depositata il chiedendo il rigetto dell’atto
di appello, dovendosi, di contro, ritenere che i due benefici hanno finalità
diverse in quanto "la perequazione risponde alla necessità di garantire a
tutti i pensionati un meccanismo di adeguamento delle pensioni al variare del
costo della vita, mentre gli aumenti contrattuali costituiscono benefici di
natura retributiva".
All’odierna pubblica
udienza, assenti i difensori delle parti, il giudizio è stato posto in
decisione.
Considerato in
DIRITTO
L’atto di appello
merita accoglimento.
E merita accoglimento
proprio per le considerazioni svolte dall’Istituto appellante, peraltro sempre
condivise da questa stessa Terza Sezione Giurisdizionale in numerose precedenti
pronunce.
Per tutte si ricorda
la sentenza n. 496 del 2003 (proprio quella cui fa riferimento l’atto di
appello) nella quale - dopo aver ricordato che i due meccanismi mirano
esattamente allo stesso risultato costituito dall’esigenza di paralizzare
l’aumento del costo della vita, nella più ampia ottica di attuare un’efficace
protezione previdenziale delle varie categorie di pensionati, compatibilmente
con gli equilibri generali della finanza pubblica - si è dovuto riconoscere che
consentire il cumulo tra i vantaggi che sarebbero derivati con l’applicazione
di tranche contrattuali avente decorrenza successiva al pensionamento e quelli
connessi con la perequazione automatica, si sarebbe risolta in una non
consentita duplicazione di benefici, assolutamente incompatibile, sia sul piano
logico che su quello giuridico, con l’articolato meccanismo delle perequazione
dei trattamenti di pensione.
Le spese del presente
giudizio possono essere compensate.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti,
Terza Sezione Giurisdizionale Centrale, definitivamente pronunciando, accoglie
l’atto di appello proposto dall’INPDAP avverso la sentenza in epigrafe e, per
l’effetto, riconosce la piena legittimità del provvedimento dell’Istituto
stesso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma,
nella camera di consiglio del 16 dicembre 2005. Depositata in Segreteria il
giorno 4 gennaio 2006