La Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale centrale d’Appello

composta dai seguenti magistrati:

................................omissis..............................

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

9/2006

sul ricorso in appello iscritto al n. 21295 del registro di Segreteria proposto dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) rappresentato e difeso dall’Avvocato Flavio Urso;

CONTRO

la Signora B.D., rappresentata e difesa dall’Avvocato Calogero Bellia;

AVVERSO

la sentenza n. 1587/04 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio depositata in data 25.05.2004;

VISTA la sentenza appellata resa tra le parti del presente giudizio;

VISTO l’atto di appello notificato il 04.09.2004 e depositato il 22.09.2004;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO alla pubblica udienza del 16 dicembre 2005, con l’assistenza del Segretario Signora Gerarda Calabrese, il consigliere relatore Silvio Aulisi, assenti le parti.

Ritenuto in

FATTO

Con l’appellata sentenza la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Sig.ra B.D., dipendente del comparto della scuola, cessata dal servizio dal 01.09.1996, ha riconosciuto il diritto della stessa a beneficiare tanto di tutti gli incrementi stipendiali di cui al CCNL 1996-1997 (e, quindi anche di quello con decorrenza 01.07.1997, a suo tempo attribuito dal Provveditorato agli Studi, ma poi "sostituito" dall’INPDAP con il beneficio della perequazione automatica ritenuto più favorevole) quanto, proprio, di detta perequazione automatica di cui all’articolo 11 del DLgs n. 503 del 1992. A tale pronuncia il primo Giudice è pervenuto avendo ritenuto che i due benefici (quello connesso alle tranche contrattuali e quello connesso alla perequazione automatica) dovevano ritenersi istituti distinti con proprie differenti finalità.

La sentenza è stata appellata dall’INPDAP che ritiene erronea la sentenza per aver ritenuto cumulabili i due incrementi, senza considerare che l’adeguamento delle pensioni, ai fini del mantenimento del loro potere d’acquisto, può essere realizzato o mediante la riliquidazione sulla base dei benefici contrattuali estesi al personale in quiescenza o mediante il meccanismo delle perequazione automatica. Affermato, quindi, che i due sistemi sono stati considerati, per costante giurisprudenza, alternativi tra di loro onde evitare una inammissibile duplicazione, parte appellante ha concluso per l’annullamento della sentenza ed il riconoscimento del corretto operare dell’Istituto.

Parte appellata si è costituita in giudizio con memoria depositata il chiedendo il rigetto dell’atto di appello, dovendosi, di contro, ritenere che i due benefici hanno finalità diverse in quanto "la perequazione risponde alla necessità di garantire a tutti i pensionati un meccanismo di adeguamento delle pensioni al variare del costo della vita, mentre gli aumenti contrattuali costituiscono benefici di natura retributiva".

All’odierna pubblica udienza, assenti i difensori delle parti, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L’atto di appello merita accoglimento.

E merita accoglimento proprio per le considerazioni svolte dall’Istituto appellante, peraltro sempre condivise da questa stessa Terza Sezione Giurisdizionale in numerose precedenti pronunce.

Per tutte si ricorda la sentenza n. 496 del 2003 (proprio quella cui fa riferimento l’atto di appello) nella quale - dopo aver ricordato che i due meccanismi mirano esattamente allo stesso risultato costituito dall’esigenza di paralizzare l’aumento del costo della vita, nella più ampia ottica di attuare un’efficace protezione previdenziale delle varie categorie di pensionati, compatibilmente con gli equilibri generali della finanza pubblica - si è dovuto riconoscere che consentire il cumulo tra i vantaggi che sarebbero derivati con l’applicazione di tranche contrattuali avente decorrenza successiva al pensionamento e quelli connessi con la perequazione automatica, si sarebbe risolta in una non consentita duplicazione di benefici, assolutamente incompatibile, sia sul piano logico che su quello giuridico, con l’articolato meccanismo delle perequazione dei trattamenti di pensione.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale, definitivamente pronunciando, accoglie l’atto di appello proposto dall’INPDAP avverso la sentenza in epigrafe e, per l’effetto, riconosce la piena legittimità del provvedimento dell’Istituto stesso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2005. Depositata in Segreteria il giorno 4 gennaio 2006