REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta
dai seguenti Magistrati:
Tommaso
De Pascalis Presidente
Mario
Casaccia Consigliere
Relatore
Camillo
Longoni Consigliere
Giovanni
Piscitelli Consigliere
Stefano
Imperiali Consigliere
ha
pronunciato la seguente
S E N T E N
Z A
(Numero 8/2005)
sull'appello,
iscritto al n. 14728 del Registro di Segreteria, proposto dal Sig. M.M.,
avverso la sentenza n. 1249/00 emessa dalla Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale Regione Veneto, depositata il 24.10.2000.
Visti
gli atti e i documenti di causa; uditi nella P.U. del 28 settembre 2004 il
Consigliere Relatore Mario Casaccia, nonché l'Avv. Domenico Bonaiuti in difesa
e rappresentanza dell'appellante.
F A T T O
Con
la sentenza impugnata è stata respinta la domanda dell'interessato appellante
intesa ad ottenere il trattamento privilegiato pensionistico in relazione
all'infermità denunciata, vale a dire “atrofia muscolare scapola omerale sinistra
prossimale giovanile” in quanto non ritenuta dipendente da causa di servizio ma
dovuta a fattori endogeni costituzionali.
In
particolare, il militare di leva M.M. ha esposto che nel partecipare ad una
marcia durante il servizio militare scivolò sulla roccia cadendo violentemente
a terra e riportando contusioni alla spalla sinistra e distorsione al piede
sinistro.
La
distorsione al piede sinistro venne a guarigione, mentre la contusione alla
spalla comportò una sequela di ricoveri presso il Centro Ortopedico
Traumatologico di Padova per sopraggiunta paralisi del nervo sovrascapolare di
sinistra.
Il
M.M.a questo punto ritenne che l'infermità dipendesse da causa di servizio e
chiese pertanto il trattamento privilegiato ordinario, ma la Commissione medico
ospedaliera di Padova nel 1986 giudicò tale infermità non dipendente da causa
di servizio.
L'Avvocato
difensore nell'impugnare la sentenza che ha rigettato la domanda
dell'interessato ha prospettato che il giudice di primo grado si è limitato ad
una affermazione apodittica in merito alla non dipendenza della causa di
servizio dell'infermità di cui si è chiesto il trattamento privilegiato,
affermazione, a giudizio dell'Avvocato, del tutto smentita dalla storia clinica
successiva al congedo del militare; inoltre, lo stesso Avvocato ha esposto che
il giudice di prime cure ha evitato di fare qualsiasi riferimento alla perizia
medico legale del perito di fiducia Dott. Bevilacqua, con la quale è stato
contestato il parere della Commissione medico ospedaliera sopra citato,
concludendo, di contro, per la sussistenza della contusione anche in data
recente.
L'appellante
di conseguenza ha chiesto che la sentenza venga annullata con il riconoscimento
del trattamento privilegiato di VII^ categoria Tabella A a vita oltre la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
A
seguito di ordinanza istruttoria è stato acquisito il fascicolo amministrativo
da cui risulta soltanto il parere della Commissione medico ospedaliera di
Padova la quale, ricordati i vari ricoveri, evidenzia la diagnosi di atrofia
muscolare neurale prossimale giovanile, precisando tuttavia che non risulta
documentato l'evento traumatico prospettato, connesso con un fatto specifico di
servizio. Si conclude quindi per una diagnosi di infermità dovuta a fattori
endogeni costituzionali.
Nella
pubblica udienza odierna è intervenuto l'Avv. Bonaiuti, il quale nel riportarsi
agli atti scritti insiste nelle conclusioni, prospetta la mancanza di
presupposti per un giudizio congruo sull'infermità denunciata e, pertanto,
chiede oltre l'accoglimento nel merito anche il rinvio al primo giudice per
ulteriori accertamenti istruttori.
D I R I T T O
La
sentenza impugnata è giuridicamente corretta e compiutamente motivata sotto
ogni profilo con la conseguenza
rilevante che l'appello è inammissibile perché coinvolge
questioni di mero fatto e non già di diritto, precluse a questo giudice che,
come è noto, è e rimane giudice competente a conoscere soltanto questioni di
mero diritto.
Infatti,
il giudice di primo grado evidenzia che non risulta documentato alcun evento
traumatico alla spalla sinistra connesso a fatti di servizio. L'infermità
“postumi di contusione alla spalla sinistra consistenti in paralisi del nervo
sovrascapolare sinistro con atrofia marcata dei muscoli sopra e sotto spinato e
segni di denervazione acuta completa” risulta diversa da quella documentata,
secondo il giudice di primo grado, per cui il trauma alla spalla sinistra non è
da ritenere dipendente da causa di servizio. Del resto, aggiunge lo stesso
giudice, il ricorrente non ha fornito alcun elemento a sostegno della pretesa.
Peraltro,
il fatto che, secondo l'Avvocato difensore, all'atto dell'incorporamento del
giovane militare questi non era stato trovato affetto da alcuna menomazione a carico della spalla e che i successivi
interventi chirurgici intanto furono possibili in quanto trattavasi di
contusione di data recente, rimane sempre un elemento medico-legale riservato
all'esclusiva competenza del giudice di prime cure, rispetto al quale egli non
ha ritenuto di dover acquisire un ulteriore parere istruttorio.
E' evidente a questo punto che a fronte della motivazione della sentenza impugnata che coinvolge questioni medico legali, le quali, secondo anche l'ultimo orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Riunite di questa Corte, non rientrano in quei vizi che possono dar luogo ad una impugnazione di seconde cure in materia pensionistica, trattandosi di mere questioni di fatto, l'attuale gravame non può che essere dichiarato inammissibile ai sensi del D.L. n. 543 del 1996, convertito con legge n. 639 del 1996. Al riguardo giova ricordare che da ultimo la stessa Corte Costituzionale con decisione n. 84 del 17.3.2003 ha riconosciuto legittima la nuova normativa che limita l'appello ai soli motivi di diritto, nonché, nel definire questioni di fatto quelle relative alla dipendenza dell'infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, ha, altresì, riconosciuto che il nuovo sistema è pienamente ragionevole senza che sia necessario il doppio grado di giurisdizione, salvo che si tratti di difetto assoluto di motivazione (Corte dei Conti - Sezioni Riunite n. 10/Q.M. del 2000).
P. Q. M.
definitivamente
pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto dal Sig. M.M., indicato
in epigrafe.
Nulla
per le spese.
Così
deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 settembre 2004.
Il
Consigliere Relatore Il
Presidente
F.to
Mario Casaccia F.to Tommaso De Pascalis
Il
Direttore della Segreteria
F.to
Mario Francioni