R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
(Sentenza numero 802/2004)
nel
giudizio di pensione iscritto al n.27111 del registro di segreteria promosso ad
istanza di Antonia LONGO BOTTARI, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso
Teramo, nei confronti dell'Università degli studi di Messina.
Visto
l'atto introduttivo del giudizio depositato il 22 luglio 2002.
Visti gli
atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Udito alla
pubblica udienza del 5 febbraio 2004 l'avv. Nicola Giudice, su delega dell'avv.
Alfonso Teramo, per il ricorrente; costituita ma non rappresentata l'Università
degli studi di Messina.
La
signora Antonia LONGO BOTTARI, già funzionario di biblioteca e direttore della
biblioteca centralizzata della facoltà di ingegneria dell'Università degli
studi di Messina, con decreto n.184/bibl. del direttore amministrativo
dell'Università degli studi di Messina dell'11 dicembre 1998 veniva dichiarata
decaduta dal servizio con decorrenza dal 26 settembre 1998 per l'avvenuto
superamento del periodo di conservazione del posto ai sensi dell'art.26, comma
1, del C.C.N.L. del comparto Università, essendosi assentata dal servizio per
malattia per un periodo superiore a diciotto mesi.
Con
istanza del 24 aprile 1998, però, la predetta dipendente aveva richiesto
all'Università il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell'infermità “sindrome ansioso-depressiva di natura reattiva” che l'aveva
costretta ad assentarsi dal servizio e la competente commissione
medico-ospedaliera incaricata di eseguire l'accertamento, da parte
dell'Università, in data 9 novembre 1999 dichiarava la dipendenza da causa di
servizio dell'infermità denunciata e la sua inidoneità al servizio ed a
qualsiasi lavoro all'atto del collocamento a riposo, ascrivendo l'infermità a
fini di pensione alla tab. “A”, 3^ ctg., a vita.
Con comunicazione del 17 maggio 2002
n.21669 il direttore amministrativo dell'Università degli studi di Messina la
signora LONGO BOTTARI veniva informata di essere stata collocata a riposo con
decorrenza dal 26 settembre 1998 con diritto alla pensione privilegiata dal 26
febbraio 2001, primo giorno successivo a quello della presentazione della
domanda.
Avverso
il suddetto provvedimento é stato proposto ricorso giurisdizionale con atto
depositato il 22 luglio 2002, chiedendo che la decorrenza del trattamento
privilegiato avesse corso dalla data dell'originario collocamento a riposo.
L'Università
degli studi di Messina si è costituita in giudizio, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura dello Stato, con atto depositato il 4 novembre 2002 ed ha
chiesto il rigetto del ricorso, domanda confermata con l'ulteriore memoria
depositata il 25 novembre 2003.
La difesa della ricorrente in data 15
marzo 1999 ha depositato 23 gennaio 2004 ha depositato un'ulteriore memoria a
sostegno della domanda.
Alla
pubblica udienza di trattazione del 5 febbraio 2004, non rappresentata
l'Università degli studi di Palermo, l'avv. Nicola Giudice, su delega dell'avv.
Alfonso Teramo, per la ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del gravame.
Costituisce dato non controverso tra le
parti che l'odierna ricorrente abbai presentato in data 24 aprile 1998 istanza
di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità “sindrome
ansioso-depressiva di natura reattiva” per la quale, successivamente, le è
stato attribuito il trattamento di quiescenza privilegiato ordinario a seguito
di specifica domanda presentata il 25 giugno 2001.
Del pari risulta provato in atti che la
signora LONGO BOTTARI è cessata dal servizio con decorrenza dal 26 settembre
1998, come da provvedimento e relativa comunicazione dell'Università degli
studi di Messina n.21669 del 23 maggio 2002, retrodatazione fissata con
riferimento allo spirare del termine massimo di assenza dal servizio e
conseguente dichiarazione di decadenza.
Nessuna prova è stata fornita, invece,
dell'esistenza di una domanda di pensione del 6 aprile 2000 che, sebbene citata
nell'atto introduttivo del giudizio, non risulta riversata in atti.
Ne consegue, quindi, che l'unica
domanda di pensione, della quale è prova in atti, risulta essere quella del 25
giugno 2001, cioè oltre un biennio dalla data di cessazione dal servizio, con
attribuzione della decorrenza della pensione privilegiata dal giorno
successivo.
L'attribuzione di quest'ultima
decorrenza, della quale l'interessata con il ricorso oggetto dell'odierno
giudizio si duole, scaturirebbe, secondo l'Amministrazione, dall'applicazione
dell'art.191 del D.P.R. n.1092 del 29 dicembre 1973, il quale, dopo avere
stabilito che la pensione diretta decorre dalla data di cessazione dal servizio
stabilita nel relativo provvedimento, al comma 3 statuisce che per le
liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni
dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o
dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda.
La
soluzione alla problematica agitata nel presente giudizio, se, cioè, la
ricorrente abbia o meno diritto a percepire la pensione privilegiata dalla data
di cessazione dal servizio o dal giorno successivo a quello della proposizione
della domanda, non può prescindere dall'accertamento dell'effettiva sussistenza
a suo carico dell'onere di presentazione della domanda e dall'applicazione di
alcuni orientamenti giurisprudenziali ormai pacifici, il primo dei quali è
proprio quello che la domanda prodotta dal dipendente in attività, volta al
riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, non può
intendersi - neppure in via presuntiva - come diretta al riconoscimento del
diritto al conferimento della pensione privilegiata (Corte dei Conti, Sez.
Giur. Lazio, 14/11/1995, n.1094).
Se
si dovesse, pertanto, fare applicazione solo di questo principio e sussistesse
l'onere della domanda per la liquidazione, ne deriverebbe che, senza ombra di
dubbio, l'interessata avrebbe presentato la domanda oltre il biennio dalla
cessazione dal servizio, fissata giuridicamente al 26 settembre 1998, con le
previste conseguenze di legge in ordine alla decorrenza del relativo
trattamento.
Devesi
rilevare, tuttavia, come ai sensi dell'art.167 del citato T.U. n.1092/93, il
trattamento privilegiato debba essere liquidato d'ufficio nei confronti del
dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti
da fatti di servizio.
Né
può essere considerato dirimente, ad avviso di questo Giudice, la circostanza
che sotto un profilo puramente formale la cessazione sia stata disposta
dall'Amministrazione ad altro titolo, peraltro in epoca anteriore a quella
dell'effettiva conoscenza di fatti e circostanze desumibili solo a seguito
degli accertamenti medico-legali disposti in conseguenza della tempestiva
richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità
medesima, laddove, come nel caso di specie, la cessazione sia stata comunque
disposta per ragioni riconducibili al sussistere dello stato morboso (protratta
assenza dal servizio).
Ciò
che rileva in campo pensionistico, trattandosi di tutela di diritti e non si
semplici interessi legittimi, è il reale atteggiarsi di fatti e condizioni in
se legittimanti la posizione giuridica azionata, così come accertati dalla
stessa P.A.
E
non è revocabile in dubbio che nella fattispecie la dipendente, sottoposta a
visita dalla C.M.O. di Messina il 9 novembre 1999, sia stata riconosciuta non
idonea al servizio ed a qualsiasi proficuo lavoro all'atto del collocamento a
riposo, e proprio sulla base di tali valutazioni medico-legali le sia stato
liquidato, a domanda, il successivo trattamento di quiescenza privilegiato
ordinario.
La
dipendente, pertanto, deve considerarsi cessata dal servizio per inabilità,
situazione prevalente ed assorbente, sotto il profilo logico-giuridico, di ogni
altro titolo di cessazione, anche se coevamente attivabile ed effettivamente
attivato, atteso che il riconoscimento dell'inidoneità al servizio ed a
qualsiasi proficuo lavoro, in quanto di maggior vantaggio e tutela per il
lavoratore, ed indipendente dalla volontà di quest'ultimo, deve intendersi
preclusivo, per l'amministrazione, di ogni altra forma di cessazione dal
servizio, in assenza di eventuale espresso assenso da parte dell'interessato.
Ne
consegue che la P.A., ritenuto, come ha fatto in concreto, di dovere accedere
alla valutazione di inabilità al servizio della LONGO BOTTARI, unica
circostanza che per il dipendente civile statale, il quale per infermità o
lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità
personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge
18 marzo 1968, n. 313, fa scaturire il diritto alla pensione privilegiata, non
poteva non assumere comportamenti del tutto conseguenti sul piano degli
obblighi giuridici a suo carico posti dall'ordinamento e, quindi, avrebbe
dovuto avviare d'ufficio la liquidazione della pensione privilegiata ordinaria.
All'istanza
dell'odierna ricorrente, in conclusione, non può essere riconosciuta se non una
semplice valenza sollecitatoria a carico dell'Università per l'espletamento
della prefata attività che, in realtà, costituiva atto dovuto senza che, in
effetti, per l'interessata sussistesse alcun onere di domanda per ottenere la
liquidazione del trattamento di quiescenza.
Ne
consegue che il ricorso proposto appare fondato e deve essere accolto, con la
declaratoria del diritto alla pensione privilegiata ordinaria a decorrere dalla
data di cessazione dal servizio e la condanna dell'amministrazione alla
corresponsione dei ratei arretrati, oltre accessori di legge.
Sussistono giusti motivi per
l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
La
Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in
motivazione con decorrenza del diritto alla pensione privilegiata ordinaria dal
26 settembre 1998.
Condanna
l'Università degli studi di Messina al pagamento dei ratei arretrati oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei termini e limiti di cui alla
sentenza n.10/2002/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte del 18 ottobre
2002, sino al soddisfo. Spese compensate.
Così
deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2004.
IL
GIUDICE UNICO – F.to Cons. Pino Zingale
Depositata
in segreteria nei modi di legge
Palermo,
18 Marzo 2004.