REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
In composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, nella persona del Magistrato Dott. Rinieri FERONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Sentenza 74/2005)
Nel giudizio iscritto al n. 12479/PC del registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra A.S., rappresentata dal Patronato INCA presso il quale ha eletto domicilio, contro l'INPDAP sede di Firenze ed avverso la determinazione n. FI 011998000177 del 25.3.1998.
FATTO E DIRITTO
Alla ricorrente, collocata a riposo con decorrenza dal 10.7.1994 per dimissioni volontarie dalla ex U.S.L. 10/E di Firenze, è stato attribuito un trattamento provvisorio di pensione con l'indennità integrativa speciale in misura di 28/40.
Con il provvedimento impugnato l'indennità integrativa speciale è stata attribuita in misura di 27/40 in quanto l'amministrazione ha arrotondato per difetto: sia il servizio effettivo (23 anni 2 mesi e 9 giorni), che il servizio ricongiunto (4 anni, 4 mesi e 11 giorni) computando, così, un servizio utile in 27 anni e 6 mesi, a fronte di un servizio di 27 anni 6 mesi e 20 giorni. Di ciò si duole la ricorrente che, invocando le disposizioni di legge che regolano i criteri di calcolo dell'anzianità di servizio utile a pensione, chiede che sia riconosciuto il periodo di servizio utile a pensione in 28 anni, così come in sede di trattamento provvisorio e, conseguentemente, che sia annullato il provvedimento di ripetizione delle somme indebitamente percepite, secondo l'amministrazione resistente, pari a € 526,65 (£. 1.019.750).
Il ricorso è fondato.
Al riguardo è sufficiente richiamare, come ha giustamente fatto la ricorrente, l'art. 35 del R.D. 680/1938, il quale dispone che “ai fini del servizio utile e dell'età per il diritto a pensione la frazione superiore a mesi sei si arrotonda ad un anno”.
Disposizione di identico tenore è dettata nell'art. 40 del d.P.R. 1092/1973, per le pensioni del personale dipendente dalle Amministrazioni statali.
La concreta applicazione di tali disposizioni va operata tenendo conto del complessivo servizio utile a pensione, quale calcolato dopo la ricostruzione complessiva dei servizi effettivi ed utili, ma non sulle singole frazioni di servizio computabili.
Laddove il legislatore ha voluto escludere l'applicazione di questo criterio di calcolo, lo ha fatto espressamente, così come nel comma 3 del soprarichiamato art. 40.
Dove non c'è tale limite è intuitivo che gli arrotondamenti si operano sul dato definitivo e non su quello parziale.
In ragione di quanto innanzi alla ricorrente deve essere rideterminata la quota di indennità integrativa speciale calcolandola su 28/40, così come originariamente previsto nel trattamento provvisorio.
Conseguentemente deve ritenersi improduttivo di effetti il provvedimento di determinazione dell'indebito.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, riconosce il diritto della sig.ra Angioletti alla rideterminazione della quota di indennità integrativa speciale calcolandola su 28/40.
Sulle somme arretrate è dovuta la maggior somma tra interessi o rivalutazione monetaria con divieto di cumulo dei suddetti accessori.
Compensa le spese.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Firenze nella pubblica udienza del 26 gennaio 2005.
IL GIUDICE
f.to Rinieri FERONE
Depositata in Segreteria il 25 febbraio 2005
IL DIRIGENTE
f.to G. Badame