REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DEI CONTI


SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE


Composta dai seguenti magistrati:


Dott. Vito MINERVA Presidente


Dott.ssa Piera MAGGI Consigliere


Dott. Maria FRATOCCHI Consigliere


Dott. Rita LORETO Consigliere relatore


Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere


ha pronunziato la seguente


SENTENZA

Numero 519/a


nel giudizio sugli appelli iscritti ai nn. 27129, 27682, 27698, 27699 e 27709 del Registro di Segreteria, proposti rispettivamente:


• dal Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Friuli-Venezia Giulia e dagli appellanti incidentali:


• xxx Giacomo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Borgna e Andrea Manzi, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via F. Confalonieri n. 5;


• xxx Iginio, rappresentato e difeso dall’Avv. Furio Stradella ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Andrea Antonelli in Roma, Via Nievo n. 62;


• xxx Mara, rappresentata e difesa dall’Avv. Furio Stradella ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Andrea Antonelli in Roma, Via Nievo n. 62;


• xxx Pietro, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Logozzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Rocco Agostino in Roma, Viale delle Milizie n. 34;


avverso la sentenza n. 418/06 emessa in data 22.06.2006 – 04.08.2006 dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia;


Visti gli atti di appello e i documenti della causa;


Uditi, nella pubblica udienza del 20 maggio 2008, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l’Avvocato Furio Stradella per xxx e xxx, l’Avv. Di Mattia su delega dell’Avv. Andrea Manzi per xxx, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Amedeo Federici;


Ritenuto in


FATTO


Con atto depositato in data 10 gennaio 2006 il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Friuli Venezia Giulia citava in giudizio il signori: Piero xxx, Giacomo xxx, Iginio xxx, Mara xxx e Francesco SPANIO per sentirli condannare al pagamento, a favore del Consorzio Universitario I.M.A. – International Maritime Academy – di Trieste, della somma complessiva di euro 125.360,40 (ripartita come segue: xxx euro 9.368,13, xxx euro 33.794,73, xxx euro 28.885,52, xxx euro 29.312,02 e SPANIO euro 24.000,00) con rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, per l’indebita corresponsione di emolumenti e spese al Comandante Giancarlo Bonetti, che da anni prestava la propria attività quale consulente esterno dell’Accademia.


Nel corso delle indagini istruttorie era emerso che il predetto aveva svolto attività di consulenza per l’I.M.A. Sin dal 2000 in base a due contratti; tuttavia dai registri contabili dell’Accademia risultavano ingenti spese a favore del professionista per le annualità 2000, 2001 e 2002, a fronte delle quali non esisteva un rapporto contrattuale che ne regolasse l’attività in seno all’Ente, rapporto che era stato formalizzato solo agli inizi del 2003, o più precisamente dal 20.12.2002, data della prima lettera rinvenuta, con cui si proponeva al Comandante Bonetti un contratto di prestazione professionale, nonostante fossero già state corrisposte al medesimo, per gli anni 2000-2002, compensi per complessivi euro 18.736,26.


Si accertava quindi dal Procuratore Regionale che il primo contratto formalmente stipulato di “prestazione professionale occasionale resa da soggetto privato” in data 20.12.2002 era stato firmato per l’I.M.A. Dalla Dott.ssa Mara xxx; riguardava il periodo 1.1.2002 – 31.12.2002 ed aveva ad oggetto una serie di prestazioni inerenti l’attività progettuale dell’I.M.A., previo corrispettivo di euro 49.291,93 oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, per complessivi euro 58.624,04.


Il secondo contratto, deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 19.11.2004 e stipulato il 22.11.2004, era definito “contratto di collaborazione coordinata e continuativa”, riguardava il periodo dal 22.11.2004 al 31.12.2004 ed aveva ad oggetto la gestione tecnica del progetto “Eumedis 217 Medchartnet”, curato dall’I.M.A. In esecuzione di un contratto stipulato con l’Unione Europea, per il corrispettivo complessivo di euro 8.000,00; era prevista inoltre una retribuzione, fissata in euro 40.000,00 lordi, per un’attività svolta senza copertura contrattuale dopo la naturale scadenza del primo contratto, cioè a partire dal 1.1.2004.


A fronte di detti fatti la Procura Regionale riteneva:


• che per il periodo antecedente al 2003 emergessero delle erogazioni di denaro a favore del Bonetti da parte dell’I.M.A. Prive di una causa giustificativa, ovvero di un contratto formale che ne costituisse la base (euro 1.921,35 per il 2000; euro 7.486,44 per il 2001; euro 9.328,47 per il 2002);


• che il primo contratto fosse nullo perchè posto in essere dalla dott.ssa Mara xxx, non legittimata a stipulare per l’I.M.A. In quanto semplice consulente esterna, ed avesse comportato l’ illegittimo esborso della somma di euro 58.624,04;


• che il secondo contratto avesse illegittimamente disposto la remunerazione di un’attività svolta dal Bonetti precedentemente alla stipula, con illegittimo esborso della somma di euro 40.000,00, oltre ad euro 8.000,00 per i rimborsi spese relativi all’intera annualità 2004.


Le erogazioni al Bonetti, pertanto, nel loro importo complessivo di euro 125.360,00 costituivano secondo la Procura attrice danno erariale, che veniva addebitato ai Direttori e Presidenti dell’I.M.A., anche di fatto, succedutisi nel periodo preso in considerazione, i primi per aver disposto spese per l’ente non sorrette da idonea causa giustificativa o comunque in carenza di legittimazione; i secondi, cui spettava la vigilanza sull’attività dei Direttori, per aver tollerato o disposto consulenze mai deliberate dall’organo di amministrazione o per aver deliberatamente sottoscritto spese non dovute per mancanza di un titolo valido. Il danno erariale veniva dalla Procura così ripartito:


• quanto ad euro 18.736,26 corrisposti al Bonetti per il periodo 2000/2002: al Presidente prof. xxx ed al Direttore dr. xxx, in quote uguali;


• quanto ad euro 58.624,04 corrisposti al consulente nell’anno 2003: ai Presidenti xxx e xxx (da novembre 2003) ed al Direttore dott.ssa xxx , in quote uguali;


• quanto alla somma di euro 48.000,00 (compensi e spese arretrate) corrisposta nel 2004, pro quota al Presidente xxx ed al Direttore SPANIO.


La Sezione giurisdizionale territoriale, dopo aver verificato la regolarità della notifica della citazione effettuata nei confronti di xxx Pietro, ne pronunciava la contumacia; dichiarava quindi inammissibile l’atto di citazione nei confronti dei convenuti xxx e xxx, per tardività della emissione, non ritenendo applicabile la sospensione feriale dei termini processuali al termine assegnato dal P.M. All’invitato per le proprie controdeduzioni. Assolveva quindi il convenuto SPANIO, affermando che egli non era in ogni caso affidatario di compiti di direzione amministrativa dell’Accademia e condannava:


• per le annualità 2000/2002 (senza contratto), rideterminato il danno in euro 16.000,00 incluso rivalutazione, il Direttore Amministrativo pro-tempore Pietro xxx, per una quota pari al 70% (euro 11.200,00) ed il Presidente pro-tempore Giacomo xxx per il restante 30% in ragione del minor apporto causale (pari ad euro 4.800,00);


• per l’annualità 2003 (1° contratto), preso atto della inammissibilità per tardività della citazione del Presidente xxx e del Direttore p.t. xxx (nei cui confronti la Sezione territoriale aveva già accertato, anche con riferimento a precedenti giudizi – sentenza n. 32 del 3.02.2006 – lo svolgimento di funzioni di Direttore Amministrativo in via di fatto) il Collegio di prime cure si pronunciava solo sulla condanna al dr. xxx, Presidente dell’Ente da gennaio a ottobre 2003, limitatamente, però, al 30% della somma (equitativamente rideterminata in euro 16.000,00) erogata a titolo di illegittimi rimborsi delle spese di taxi nei dieci mesi di presidenza, pari ad euro 400,00, nonché al pagamento degli interessi legali. Il Collegio non riteneva invece fonte di danno erariale gli esborsi sostenuti nel 2003 per l’attività del consulente Bonetti, “per l’indiscutibile utilità che dalla consulenza era derivata all’Ente”.


• quanto all’anno 2004, nessuna condanna emetteva la Sezione territoriale, in quanto i responsabili indicati dalla Procura erano il Presidente xxx, la cui citazione in giudizio veniva dichiarata inammissibile, ed il Direttore SPANIO, che pure veniva assolto perchè a parere dei primi giudici ricopriva solo la carica di Direttore per gli aspetti generali tecnico-scientifici, mentre responsabile amministrativa dell’istituto era l’xxx.


Avverso la citata sentenza ha proposto appello il Procuratore Regionale, eccependo i seguenti motivi di diritto:


1. Inammissibilità dell’atto di citazione nei confronti dei convenuti xxx e xxx – Il P.M. Rileva che la Sezione territoriale è addivenuta alla declaratoria di inammissibilità per tardività, non essendosi ritenuta applicabile, nella specie, la sospensione feriale al termine concesso per le controdeduzioni all’invito; tale tesi, tuttavia, appare irrilevante, ricadendo entrambe le date di scadenza per fornire le deduzioni entro il termine del periodo feriale (1 agosto – 15 settembre) per cui il dies a quo per emettere l’atto di citazione risulta essere il 16 settembre 2005, come da pacifica giurisprudenza in materia; cosicchè, scadendo il termine di 120 giorni per emettere l’atto il 13 gennaio 2006, la citazione depositata il 10 gennaio 2006 rientra ancora nel termine fissato di 120 giorni.


2. Assoluzione del xxx, per il 2003, per i compensi erogati al Bonetti e condanna limitata alle sole spese di taxi – L’appellante Procuratore Regionale rileva in primo luogo, che la riduzione operata dal Collegio di prime cure, in via equitativa, della quota di danno imputabile a spese di taxi, portandola da euro 1.891,40 ad euro 1.600,00 in considerazione del fatto che “presuntivamente….in qualche sporadico caso possa essersi trattato di un giustificato utilizzo del taxi” costituisce statuizione sfornita di alcuna prova o indizio, che peraltro si pone in contrasto con l’affermazione contenuta in sentenza (pag. 47) secondo cui il rimborso per spese di taxi “è ammesso solo in presenza di comprovate circostanze occasionali” .


3. Assoluzione del xxx per i compensi erogati al Bonetti a titolo di consulenza nel 2003 - In secondo luogo il xxx, rileva il Procuratore Regionale, è stato assolto dalla richiesta di risarcimento degli emolumenti per consulenze erogati dal Consorzio al Bonetti nel corso del 2003, nella considerazione che la collaborazione sarebbe risultata “di “imprescindibile utilità per l’ente”; tuttavia il Collegio avrebbe dovuto verificare innanzitutto se l’ente si fosse “arricchito” dall’attività del consulente: in proposito nessuna prova, né documentale né testimoniale, è stata fornita dalle parti; e ciò tanto più rileva se si considera che la presenza di vantaggi per l’ente danneggiato va provata dal presunto responsabile che li invochi in giudizio, trattandosi di eccezione in senso proprio e, quindi, non rilevabile d’ufficio.


4. Assoluzione dell’Amm. SPANIO per il danno conseguente alla stipula del secondo contratto (22.11.2004) – In proposito il Procuratore Regionale ribadisce di aver fornito in primo grado numerose prove per sostenere che lo Spanio svolgesse, all’epoca, non solo funzioni di Direttore tecnico ma anche, ancorché di fatto, funzioni di Direttore dell’Ente; che ciò sarebbe comprovato ulteriormente dalla affermazione, non confutata dal primo giudice, circa il fatto che lo SPANIO risultava aver predisposto anche una bozza di pianta organica per il 2004, che certamente non rientra fra i compiti “tecnico scientifici” che l’interessato sosteneva di svolgere. Menziona inoltre documentazione ulteriore, dalla quale risulta che lo SPANIO svolse funzioni tipiche del Direttore Amministrativo e chiede la condanna per tali esborsi effettuati in totale assenza di impegno contrattuale.


Il Procuratore chiede conclusivamente:


• l’annullamento della statuizione relativa all’inammissibilità della citazione nei confronti di xxx e xxx ed il rinvio al primo giudice perché, in diversa composizione, valuti nel merito le posizioni dei due convenuti;


• la condanna del xxx per l’importo delle spese di taxi rimborsate al Bonetti per l’anno 2003, nella misura del 30% dell’importo complessivo indicato in citazione, di euro 1.891,40;


• la condanna del xxx per la quota del 30% della somma erogata nel corso del 2003 a titolo di emolumenti;


• la condanna dello SPANIO per la quota del 70% della somma (euro 48.000,00) erogata nell’anno 2004.


°°°°


Avverso la citata sentenza della Corte territoriale hanno proposto appello incidentale tutti i convenuti tranne SPANIO, segnalando i seguenti motivi:


APPELLO xxx (Avv. Stradella):


1. Carenza di giurisdizione della Corte dei conti, stante la asserita natura di ente privato no profit dell’I.M.A., agente in regime privatistico e posto che non è stata portata a compimento la procedura prevista dalla legge (art. 61 T.U. n. 1592/’33) e che sola avrebbe fatto assurgere il Consorzio alla veste di ente pubblico;


2. Con appello incidentale condizionato, il xxx rileva, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello principale del P.R., l’esistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito da ogni addebito per mancanza di danno e colpa grave;


3. In subordine, applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, posto che il vantaggio acquisito dall’Accademia era stato certamente pari all’asserito danno consistito nelle erogazioni economiche effettuate dall’I.M.A. In favore del professionista;


4. In ulteriore subordine, riduzione dell’eventuale danno in via equitativa.


APPELLO xxx (Avv. Stradella):


1. Carenza di giurisdizione della Corte dei conti.


2. Con appello incidentale condizionato l’xxx rileva, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello principale del P.R., l’esistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito da ogni addebito per mancanza di danno e colpa grave;


3. In subordine, applicazione del principio della compensatio lucri cum damno;


4. In ulteriore subordine, riduzione dell’eventuale danno in via equitativa.


APPELLO xxx (Avv.ti Logozzo e Agostino):


1. Difetto di giurisdizione della Corte dei conti.


2. Nullità della notifica dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in quanto le preventive notifiche non andate a buon fine alla residenza anagrafica sarebbero solo frutto di un errore materiale nella indicazione del civico dell’indirizzo;


3. Nullità dell’atto di citazione per inosservanza dei termine per comparire ex art. 163 bis c.p.c. (90 giorni);


4. Inammissibilità della citazione per nullità della notificazione dell’invito a dedurre;


5. Assenza di dolo o colpa grave nella condotta del xxx, avendo agli sempre agito per il bene dell’ente.


6. Esercizio del potere riduttivo dell’addebito, stante il disordine gestionale nel quale si inseriva la prassi, prolungata per anni, dell’esborso di somme a favore del Comandante Bonetti.


APPELLO xxx (Avv.ti Borgna e Magni):


1. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rilevato la colpa grave della condotta posta in essere dal Presidente del Consorzio - In particolare l’appellante rileva che l’iniziativa del contratto di prestazione d’opera a favore del Bonetti fu assunta in via autonoma dell’xxx; che la Sezione di primo grado non ha chiarito quale fosse il regime contrattuale delle consulenze applicabile al Consorzio; che il Presidente dell’Ente ha sempre ritenuto in buona fede del tutto legittima un’attività svolta a favore dell’Ente i cui costi gravavano sulle entrate derivanti dai progetti; che quanto ai rimborsi spese e taxi, essi erano la prassi ordinaria per i funzionari di più alto livello dell’Amministrazione.


2. Erroneità della sentenza in punto di legittimazione passiva – La sentenza appellata ha distinto, del tutto erroneamente, tra la posizione del Presidente del Consorzio e quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione; a parere dell’appellante, pur non potendosi ravvisare un litisconsorzio necessario, ragioni di opportunità e di pienezza di cognizione avrebbero imposto la chiamata in giudizio di detti soggetti, oltre che dei componenti del Collegio dei revisori.


3. Erroneità per affermazione della colpa grave – L’appellante inoltre invoca la mancanza di colpa grave, avendo sempre agito con grande diligenza nell’interesse del Consorzio. Osserva al riguardo che, non essendo esperto in materie giuridiche ha sempre confidato nella regolarità e legittimità dell’attività di consulenza svolta dal Bonetti. Ha eccepito, infine, l’incertezza sulla disciplina dei contratti del Consorzio.


4. Erronea ripartizione dell’addebito – Il xxx invoca la erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto in adeguata considerazione, ai fini della ripartizione dell’addebito, il diverso ruolo funzionale del Presidente e del Direttore Amministrativo (xxx) effettivo autore della condotta illecita e delle numerose irregolarità gestionali. Ha chiesto l’esibizione dei mandati di pagamento recanti la propria firma.


Con atti conclusionali scritti il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto degli appelli incidentali, rilevando in particolare:


• Sul difetto di giurisdizione (xxx, xxx e xxx): Per quel che attiene alla presunta natura privata dell’I.M.A., il Procuratore ha precisato che l’International Marittime Academy di Trieste è ente strumentale dei consorziati enti pubblici Università degli Studi di Trieste, Provincia di Trieste, Autorità Portuale di Trieste e Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste, costituito per realizzare finalità di interesse pubblico, utilizzando in via ordinaria pubbliche risorse.


• Inammissibilità delle eccezioni difensive prospettate da xxx ed xxx con appello incidentale condizionato (mancanza di danno e di colpa grave) – Il Procuratore Generale rileva l’inammissibilità per difetto di interesse delle eccezioni di merito prospettate dagli appellanti xxx ed xxx per l’ipotesi di accoglimento dell’appello principale del P.R., avendo il Procuratore Regionale chiesto nei loro confronti il solo annullamento delle statuizioni concernenti l’inammissibilità della citazione con rimessione del giudizio al giudice di primo grado.


In via di estremo subordine, il P.G. Precisa che le stesse doglianze di merito appaiono infondate in quanto inidonee a contrastare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria del P.R. Come delineati nell’atto di citazione in giudizio, al cui contenuto il requirente fa integrale risarcimento.


• Sulla eccezione di nullità dell’atto di citazione notificato al xxx ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (xxx) – La notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. Deve considerarsi validamente effettuata, avendo la Procura attrice correttamente adempiuto tutti gli oneri di ordinaria diligenza posti a suo carico.


• Sulla nullità della citazione notificata al xxx nel mancato rispetto dei termini di comparizione (xxx) - Per quanto riguarda la presunta nullità della citazione per mancata concessione del termine minimo di 90 giorni previsto dalla nuova formulazione dell’art. 163 bis il Procuratore Generale assume che detto vizio, ove sussistente, non determinerebbe comunque una ipotesi di nullità della citazione e neppure una regressione della causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c. , stante la tassatività delle ipotesi ivi previste; cita a proposito giurisprudenza della Cassazione ( sent. n. 448/2007) e rileva che, nella specie, l’appellante ha pienamente potuto svolgere il proprio diritto di difesa in fase d’appello non limitandosi ad eccepire la nullità della citazione ma entrando nel merito della sentenza.


• Sulla nullità della notifica dell’invito a dedurre – Valgono le considerazioni già svolte sulla validità della notifica della citazione introduttiva ex art. 143 c.p.c.


• Assenza di dolo o colpa grave del xxx – Sostiene il Procuratore Generale che nella specie non rileva l’errore di diritto invocato dall’appellante e determinato dalla asserita mancata consapevolezza di dover rispettare le norme di diritto pubblico, per cui del tutto correttamente in primo grado è stata individuata la colpa grave nei confronti del Direttore Amministrativo.


• Assenza di colpa grave del xxx - Allo stesso modo non può escludersi la responsabilità del xxx in relazione alle due poste di danno per le quali è stato condannato in primo grado, trattandosi di esborsi palesemente privi di qualsiasi causa di giustificazione (erogazioni 2000/2002 senza contratto; rimborsi per spese taxi riferibili al 2003).


°°°


Con memoria datata 28 aprile 2008 il dr. xxx, con il patrocinio degli Avvocati Giovanni Borgna ed Andrea Manzi, ha depositato perizia calligrafica di parte già esibita nel corso di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Trieste per reati di peculato e malversazione a danno dello Stato relativi a fatti di gestione dell’I.M.A., dalla quale si evince che sottoscrizioni riferibili all’appellante erano state contraffatte in numerosi documenti dell’Accademia che ordinavano spese.


Alla pubblica udienza del 20 maggio 2008, il Collegio ha preliminarmente respinto una richiesta di rinvio del giudizio per riunione ad altra causa già iscritta a ruolo relativa agli appellanti, trattandosi comunque di cause diverse oggettivamente.


Ha preso quindi la parola il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dr. Amedeo Federici, il quale – ritenuta la irrilevanza degli appelli incidentali condizionati – ha chiesto che venga accolto l’appello del P.R. Per le posizioni di xxx e xxx, con rinvio al primo giudice e annullamento della sentenza in parte qua. Esclusa quindi la sussistenza di litisconsorzio necessario, ha chiesto l’accoglimento dell’appello del P.R. Per le posizioni di xxx, xxx e SPANIO, con conseguente modifica delle relative poste di danno presenti nella sentenza impugnata.


Gli Avv.ti Stradella per xxx e xxx, nonché l’Avv. Di Mattia per xxx, hanno insistito per il rigetto dell’appello del P.R. E l’accoglimento degli appelli incidentali.


Ritenuto in


D I R I T T O


Gli appelli vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti tutti avverso la medesima sentenza.


1. Difetto di giurisdizione – Il Collegio è chiamato a pronunciarsi innanzitutto sul problema della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, che il primo giudice ha risolto positivamente nel preminente rilievo della utilizzazione, da parte dell’ente, di risorse economiche erariali e della destinazione a pubbliche finalità.


Gli appellanti incidentali sostengono invece che la sfera di operatività del Consorzio sia completamente avulsa da compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale e, come tale, sia da ritenerne, in ogni caso, esclusa la qualifica di “ente pubblico”.


La tesi non merita accoglimento, e devesi sul punto condividere quanto correttamente osservato dalla Sezione territoriale, che ha ampiamente motivato il rigetto della relativa eccezione, osservando che “l’International Maritime Academy “ di Trieste, anche per espressa declaratoria statutaria (art. 2) è ente strumentale dei consorziati enti pubblici Università degli Studi di Trieste, Provincia di Trieste, Autorità Portuale di Trieste e Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste”.


“E stato costituito per realizzare finalità di interesse pubblico (v. art. 2 dello Statuto: “opera nel pubblico interesse”) ritenute di rilievo dagli enti consorziati (v. art. 4: prevalentemente corsi di formazione per marittimi, ma anche “attività di ricerca nel settore dei trasporti nella sua accezione più ampia, promozione e sviluppo delle scienze e delle tecniche della navigazione”)”.


Né può accogliersi la tesi degli appellanti incidentali, che hanno negato rilievo ai riferimenti allo Statuto, perché lo stesso venne redatto ai fini del successivo riconoscimento quale consorzio universitario, procedura poi non perfezionata: in realtà dallo statuto dell’ente non può prescindersi, dal momento che l’I.M.A. Ha comunque operato sulla base del suo atto istitutivo.


Al riguardo non può non ribadirsi quanto già affermato, con riferimento alla giurisdizione sull’I.M.A., da queste Sezioni di appello (Sez. III Centrale, 9 novembre 2005 n. 682), le quali hanno in particolare precisato come, “analizzando la disciplina legale e statutaria che ha configurato ed improntato l’attività dell’ente, appare in verità non contestabile la natura pubblica dell’ente, per essere:


• pubblici tutti gli enti che hanno partecipato, anche tramite conferimenti, alla sua istituzione e funzionamento, in stretto rapporto di ausiliarietà e con integrale coincidenza degli scopi e dell’attività dell’Accademia con i fini e le attività della pubblica amministrazione;


• pubblici gli scopi e i fini individuati e da perseguire, consistenti in integrazione di attività statuale per provvedere a bisogni del settore dei trasporti marittimi;


• pubbliche le risorse umane professionali impiegate per l’ordinario funzionamento (art. 6 della convenzione istitutiva, nonché gli artt. 20 e 22 dello statuto, anche con riferimento alla figura del Direttore, tratto dai ruoli dirigenziali della consorziata Provincia di Trieste);


• pubbliche le risorse reali e le risorse finanziarie messe a disposizione dell’I.M.A.: si veda l’assegnazione a disposizione di immobili in comodato d’uso, nonché le contribuzioni annue erogate da ciascun ente conferente, quali mezzi finanziari che nulla hanno a che vedere con eventuali corrispettivi per servizi prestati dall’ente o con entrate derivanti da gestione puramente economica (v. art. 11 statuto);


• pubblica la gestione, non essendo l’Accademia ente destinato ad esercitare attività di produzione di beni e servizi, analoga a quella di un comune imprenditore, con criteri di economicità, deducibili dall’almeno tendenziale equivalenza dei ricavi rispetto ai costi”.


In disparte ciò, come ha esattamente rilevato la Procura generale nelle conclusioni scritte depositate, l’eccezione non tiene conto dell’evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, che sin dal 2004 pragmaticamente ha fatto leva, ai fini della giurisdizione contabile, sulla natura pubblica delle risorse impiegate e dei fini perseguiti dall’ente.


Sul punto vanno quindi rigettati gli appelli incidentali.


Risolto positivamente il problema della giurisdizione, vanno esaminate le ulteriori doglianze di carattere procedurale preliminare.


2. Inammissibilità per tardività dell’atto di citazione – La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’atto di citazione nei confronti dei signori xxx e xxx, non ritenendo applicabile al termine fissato all’invitato per le proprie deduzioni l’ordinaria sospensione feriale dei termini processuali. Avverso tale statuizione si è gravato il Procuratore Regionale, osservando che, così statuendo, i primi giudici hanno ritenuto inapplicabile la sospensione feriale al termine di 120 giorni per emettere l’atto di citazione, e ciò sarebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia oltre che con l’affermazione contenuta a pag. 30 della sentenza in questione, in ordine al fatto che “la sospensione feriale dei termini indiscutibilmente si applica proprio al termine di 120 giorni…”


La doglianza è fondata.


Secondo la prevalente giurisprudenza, confermata dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 7/QM del 20 marzo 2003, l’espressione “termini processuali” contenuta nella legge n. 742 del 1969 sulla sospensione dei termini stessi nel periodo feriale ( 1° agosto – 15 settembre ) non si riferisce ai soli termini che incidono sulla dinamica del processo, ma include nel suo novero anche quelli stabiliti a pena di decadenza per la proposizione dell’azione, in quanto comunque destinati a produrre i loro effetti sul processo.


In tal senso, pertanto, non rileva la incontestata natura preprocessuale dell’invito a dedurre e il fatto che il rapporto processuale vero e proprio si instauri solo con la notifica dell’atto di citazione, dovendo ritenersi – in conformità con la giurisprudenza sopra menzionata, conforme agli orientamenti reiteratamente manifestati in materia dalla Corte Costituzionale (cf. sentenza n. 268 del 1993) che nel concetto di termini processuali vadano ricompresi anche quelli cosiddetti preprocessuali, in quanto finalizzati alla proposizione dell’azione e, quindi, alla instaurazione del processo.


Osserva peraltro il Collegio – pur non rilevando tale aspetto nel caso di specie – che le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 1/QM del 15 febbraio 2007, hanno affermato che la sospensione feriale prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine assegnato dal Procuratore regionale al presunto responsabile per depositare deduzioni, documenti e richiesta di audizione.


Ciò premesso, è noto che, per effetto della sospensione dell’ attività processuale durante il periodo feriale, quando un termine inizia a decorrere prima del 1° agosto, il rimanente periodo riprende a decorrere dallo stesso 16 settembre; se, invece, inizia a decorrere tra il 1° agosto ed il 15 settembre, il periodo tra detto inizio ed il 15 settembre non si computa. Ed è proprio in tale ultimo caso che si colloca la fattispecie in esame.


Risulta infatti che l’invito a dedurre è stato notificato al xxx il 6 luglio 2005 ed all’xxx il 13 luglio 2005 e che il termine di 60 giorni per fornire le deduzioni alla Procura contabile è quindi scaduto per il xxx il 4 settembre 2005 e per l’xxx l’11 settembre 2005.


Ebbene, è evidente che il termine di 120 giorni per emettere la citazione, iniziando a decorrere per entrambi i convenuti nel periodo feriale, non si computa ed il relativo dies a quo decorre dal primo giorno utile dopo la scadenza del periodo feriale, vale a dire dal 16 settembre 2005.


Pertanto, scadendo il termine di 120 giorni per emettere l’atto il 14 gennaio 2006, la citazione depositata il 10 gennaio 2006 rientra ancora nel termine fissato di 120 giorni.


In definitiva, valendo nel caso di specie la sospensione dei termini feriali, deve escludersi che si sia verificata una soluzione di continuità tra la notifica degli inviti a dedurre al xxx ed all’xxx e l’emissione dell’atto di citazione; dal che consegue che va dichiarata la tempestività dell’azione proposta dal Procuratore Regionale anche nei confronti di detti convenuti.


Ciò posto, poiché risulta che il Primo Giudice, per la preclusione dell’esame di merito indotta dalla ritenuta declaratoria di inammissibilità dell’azione nei confronti di Mara xxx e di Iginio xxx, ha potuto rendere, al riguardo, pronuncia soltanto sulle posizioni dei restanti convenuti, la sentenza va annullata limitatamente a tale specifico profilo e rimessa la causa al Primo giudice per la pronuncia nei confronti delle posizioni dei convenuti xxx e xxx, con accoglimento dell’appello del Procuratore Regionale.


3. Appelli incidentali condizionati di xxx e xxx – Come già precisato dal Procuratore Generale nell’atto conclusionale, il Collegio osserva che i motivi posti a fondamento dell’appello incidentale condizionato dei signori xxx e xxx (mancanza di danno e colpa grave; applicazione del principio della compensatio lucri cum damno; riduzione dell’eventuale danno) non costituiscono, in realtà, doglianze su statuizioni contenute nella sentenza ex sé lesive della posizione dei due appellanti, ma rappresentano una linea di difesa nel merito a fronte dell’eventuale accoglimento dell’appello principale del P.R., tendente a travolgere il capo inerente all’ammissibilità della citazione.


Poiché il Procuratore Regionale ha chiesto nel suo appello, nei confronti di xxx e xxx, il solo annullamento delle statuizioni concernenti l’inammissibilità della citazione con rimessione dei giudizio al giudice di primo grado, ritiene questo Giudicante che dette doglianze, avanzate nella forma dell’appello incidentale condizionato, siano inammissibili per difetto di interesse in questa sede.


4. Nullità della notificazione della citazione a Pietro xxx ex art. 143 c.p.c. – L’appellante xxx ha eccepito la nullità della notificazione della citazione eseguita nei suoi confronti ex art. 143 c.p.c., sussistendo a suo parere un ragionevole dubbio in ordine all’esatto indirizzo (Via Rossetti n. 23/1 o Via Rossetti n. 23) presso cui è stata effettuata la prima notificazione; ciò non ha consentito all’appellante – unitamente alla nullità, per il medesimo difetto di notifica, dell’invito a dedurre – di venire a conoscenza del giudizio, tanto da rimanere contumace in primo grado, e conseguentemente di poter esercitare il diritto di difesa.


La doglianza appare priva di pregio.


Affinchè possa essere invocata la nullità della notifica prevista per le persone irreperibili il giudice deve accertare, in base alla prove dedotte, se il notificante era in grado di conoscere, adottando la comune diligenza, il luogo in cui poteva essere effettuata la notificazione (Cass. Sent. n. 8955 del 18.04.2006).


Nella specie, l’erroneità dell’indicazione del frazionamento del civico di residenza (23/1 anziché 23), contenuta nella prima notificazione, non ha impedito al Procuratore Regionale di rinnovare, infruttuosamente, la procedura di notifica presso la residenza anagrafica (Via Rossetti n. 23), con esito negativo anche in tale sede, poiché l’interessato, pur conservando la residenza anagrafica, risultava sloggiato; con ciò dimostrando di aver pienamente adempiuto agli oneri di ordinaria diligenza posti a suo carico.


5. Nullità della notificazione dell’invito a dedurre – Per le medesime considerazioni già espresse nel punto che precede deve ritenersi correttamente eseguita anche la notifica dell’invito a dedurre, con conseguente declaratoria di insussistenza del dedotto vizio di nullità della notificazione e della conseguente inammissibilità della citazione.


6. Nullità per mancato rispetto del termine di comparizione – L’appellante xxx ha pure sostenuto la nullità della citazione nei suoi confronti per inosservanza del termine a comparire di 90 giorni, previsto dall’art. 163 bis, così come introdotto a seguito della modifica di cui al comma 1 dell’art. 2 della L. 28.12.2005 n. 263, entrata in vigore il 1° marzo 2006.


Il Collegio osserva che, sul punto, merita conferma quanto già sostenuto dal primo giudice, che ha così motivato: “tra la data nella quale, ai sensi dell’art. 143 u.c. Del c.p.c., la notificazione deve ritenersi per eseguita (ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte), vale a dire, nel caso di specie, l’8 marzo 2006, e la data della presente udienza sono trascorsi i 60 giorni prescritti dall’art. 163 del c.p.c. Prima della modifica di cui al comma 1 dell’art. 2 della L. 28.12.2005 n. 263, entrata in vigore il 1° marzo 2006 e non applicabile ai procedimenti, come il presente, instaurati precedentemente a tale data di entrata in vigore”.


Si deve rilevare, infatti, che, quanto alla conventio in ius, il regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, si discosta dal sistema del codice di rito, che prevede la citazione ad udienza fissa scelta dall’attore, ma ha mantenuto la previgente disciplina incentrata sull’istanza di fissazione di udienza al Presidente della Sezione e sulla notifica del pedissequo decreto di fissazione alla parte convenuta.


Ne consegue che il giudizio di responsabilità amministrativa è istituito ad istanza del P.M., istanza proposta mediante atto di citazione a comparire davanti la Sezione competente (art. 43 reg. proc.).


La proposizione della domanda si perfeziona con il deposito in segreteria, che realizza, con l’adizione del giudice, il rapporto processuale, mentre la sua notifica, unitamente al decreto di fissazione di udienza, costituisce un momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio (Cass. Civ., Sez. I, 16 luglio 1996, n. 6432).


poiché il giudizio di responsabilità si instaura con il deposito dell’atto di citazione nella segreteria, nel caso di specie il rapporto processuale si era già perfezionato alla data del 10 gennaio 2006, in cui l’atto di citazione è stato depositato presso la segreteria della sezione territoriale; dunque al relativo giudizio, instauratosi prima del 1° marzo 2006, non si applica la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 163 bis sulla modifica dei termini a comparire.


Il motivo di appello va pertanto respinto.


7 Assenza di colpa grave del xxx – Passando al merito, l’appellante xxx invoca la mancanza di colpa grave nel proprio comportamento, determinata dalla mancata consapevolezza di dover rispettare norme di diritto pubblico.


La doglianza è infondata, poiché il xxx, in qualità di Direttore amministrativo dell’ente, era tenuto ad operare con diligenza a prescindere dallo statuto pubblicistico o privatistico dell’attività di gestione amministrativo-contabile che, comunque, doveva essere rivolta a garantire il raggiungimento dei fini istituzionali con il minor impiego di risorse.


Correttamente, pertanto, i primi giudici hanno, nella fattispecie, individuato la colpa grave prevalente del Direttore amministrativo, che ha predisposto i mandati di pagamento a favore del Bonetti.


8. Erroneità della sentenza per mancanza di colpa grave del xxx – Con il primo ed il terzo motivo d’appello, in parte collegati, il xxx invoca la mancanza di responsabilità per carenza dell’antigiuridicità della condotta (motivo 1) e per carenza di colpa grave (motivo 3).


Entrambi i motivi sono infondati.


Rammenta il Collegio che la responsabilità del xxx è stata riconosciuta dai primi giudici in relazione a due distinte fattispecie:


• attività presuntivamente svolta dal Bonetti prima dell’anno 2003, in assenza totale di contratto e di documenti giustificativi, comportante un esborso di euro 18.736,26, ridotti equitativamente dalla Sezione territoriale ad euro 16.000,00.


A fronte di detti pagamenti privi di giustificazione e della documentazione idonea a provare lo svolgimento, da parte del consulente, di attività utile per il Consorzio, i primi giudici hanno affermato la responsabilità del presidente p.t. xxx nella misura del 30%, quale ordinatore di spesa, e responsabile dell’amministrazione dell’ente (euro 4.800,00) e del xxx per il restante 70% (euro 11.200,00).


• quanto al danno concernente l’attività svolta dal BONETTI nell’anno 2003, il xxx è stato condannato limitatamente all’abnorme esborso sopportato dall’ente per rimborso spese di taxi ( euro 1.891,40 portate equitativamente ad euro 1.600,00), nella misura del 30% (euro 400,00), mentre per gli altri corresponsabili, il direttore xxx ed il Presidente xxx, vi è stata declaratoria di non luogo a deliberare, avendo i primi giudici erroneamente ritenuto inammissibile per tardività la citazione emessa nei loro confronti.


Ritiene il Collegio che in relazione a tali poste di danno appare evidente, come già precisato dal Procuratore Generale, che il xxx non possa invocare la legittimità della condotta posta in essere e la mancanza di colpa, trattandosi nell’uno e nell’altro caso di esborsi palesemente privi di qualsiasi causa di giustificazione e comunque esorbitanti, in relazione ai quali una condotta mediamente diligente avrebbe preteso idonea giustificazione prima di sottoscrivere i mandati di pagamento.


9. Né, al riguardo, al fine di limitare o escludere la responsabilità, possono valere le doglianze di cui al secondo motivo di appello del xxx, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’ente e del Collegio dei revisori, avendo sul punto la Sezione territoriale ampiamente motivato la non opportunità di detta integrazione in relazione ai fatti posti a fondamento della responsabilità, consistenti nello svolgimento di compiti e prerogative proprie del Presidente.


10: Il danno: la ripartizione dell’addebito fra xxx e xxx per le spese indebite per consulenze sostenute fino all’anno 2002 –


E’ da respingere la doglianza relativa alla erronea ripartizione dell’addebito fra il xxx ed il xxx.


Anche in questo caso la Sezione ha fatto corretto uso del potere/dovere di porre a carico di ciascun corresponsabile il danno in relazione al concorso causale dato alla sua produzione, ponendo a carico del xxx, in qualità di Direttore amministrativo, la quota di maggior consistenza (70%) rispetto a quella del Presidente (30%).


Sul punto vanno pertanto rigettati gli appelli incidentali del xxx e del xxx, con conferma della sentenza impugnata quanto alla statuizione di condanna, per le spese indebitamente erogate al Bonetti fino a tutto il 2002 (equitativamente rideterminate dal primo giudice in euro 16.000,00), nell’importo di euro 11.200,00 per il xxx (70%) e di euro 4.800,00 (30%) per il xxx.


11. Il danno: il rimborso delle spese di taxi nel 2003 – Con specifico riferimento alle spese di taxi, deve ritenersi fondato il motivo di appello del Procuratore Regionale. Non può, infatti, essere riconosciuta la legittimità della erogazione di spese relative al taxi, in quanto non autorizzate né giustificabili in relazione a particolari motivi di urgenza o necessità, che non risultano comprovati.


In maniera del tutto contraddittoria, peraltro, il Collegio di prime cure, malgrado l’affermazione che il rimborso per spese di taxi “è ammesso solo in presenza di comprovate circostanze eccezionali”, ha poi affermato, del tutto ingiustificatamente e in assenza di alcuna prova fornita dalle parti, che “presuntivamente …in qualche sporadico caso possa essersi trattato di un giustificato utilizzo di taxi”.


Riconosciuta la natura indebita di tale erogazione, la relativa somma, nell’importo complessivamente determinato in citazione di euro 1891,40, deve essere addebitata al xxx nella misura del 30%, riferita ai 10 mesi di presidenza dell’ente, pari a ( 30% di euro 1.891,40 = e. 568,00 : 12 = e. 47,28 x 10 mesi =) euro 473,00.


Le correlate responsabilità riferite alle posizioni di xxx, presidente pro-tempore per due mesi nel 2003, e del Direttore amministrativo xxx, dovranno essere esaminate dal collegio di primo grado, in sede di rinvio, non essendo ipotizzabile, nella specie, un litisconsorzio necessario, posta la rilevata diversità dei comportamenti, il diverso ambito temporale nel quale i soggetti hanno agito ed il distinto titolo di responsabilità per il quale sono stati evocati in giudizio dal Procuratore Regionale: la qual cosa conduce, in sostanza, a ritenere che la posizione di ciascun appellante incidentale (e appellato) nella produzione del danno sia autonoma.


Sul punto viene pertanto accolto l’appello del Procuratore Regionale.


12. Il danno: gli emolumenti per consulenze erogati nel 2003 – La Procura ha pure citato in giudizio il xxx (unitamente ad xxx e xxx) per il danno scaturito dai compensi corrisposti al Bonetti nel 2003, per consulenze e correlati rimborsi spese, in quanto scaturiti da contratto nullo per essere stato sottoscritto da persona – l’xxx – non legittimata a stipulare per l’I.M.A..


La Sezione li ha mandati assolti sostenendo che siffatti emolumenti rispondessero ad una imprescindibile utilità per l’ente.


Il Procuratore appellante ha chiesto sul punto la riforma della sentenza, ritenendo siffatta motivazione totalmente infondata, in assenza di qualsiasi prova delle utilità conseguite e, perfino, di specifica eccezione di controparte, così che il Collegio si sarebbe indotto a pronunciarsi in maniera del tutto illogica e contraddittoria rispetto a quelle che erano state le prospettazioni accusatorie della Procura. Ha chiesto pertanto la condanna del xxx per la quota del 30% della somma erogata nel corso del 2003 a titolo di emolumenti.


La doglianza è fondata.


Risulta infatti in motivazione che il Collegio di primo grado ha ammesso che “è evidente e sostanzialmente fuori discussione che tale contratto non è conforme alla normativa contrattuale pubblicistica”; tuttavia, “anche data per scontata la nullità o illegittimità pubblicistica dell’atto”, ha ritenuto non ricollegabile ad esso alcun danno (fatta eccezione per i rimborsi spese di taxi) “vista l’utilità delle acquisite prestazioni”.


Questo Giudicante ritiene del tutto condivisibili le argomentazioni espresse, al riguardo, nell’atto di appello del Procuratore Regionale, che ha correttamente evidenziato come, accertata la nullità o illegittimità pubblicistica dell’atto, il primo Giudice avrebbe dovuto concretamente verificare innanzitutto se l’ente si fosse “arricchito” dell’attività del consulente, mentre in proposito nessuna prova, né documentale né testimoniale era stata fornita dalle parti. Anzi, le memorie difensive allegavano una partecipazione del Bonetti ad un progetto – l’EUMEDIS – per il quale era già prevista la consulenza dell’Ammiraglio SPANIO e di cui non era stata fornita alcuna documentazione.


In sostanza, come rilevato dal Procuratore appellante, “non è stato preso in considerazione dal Giudice l’effettivo apporto dato dal consulente al progetto in parola, ed è proprio questo apporto che doveva essere valutato per stabilire l’eventuale arricchimento dell’ente.


Nel caso in cui i convenuti avessero eccepito la piena e totale utilità di detto apporto, e ne avessero dato puntuale prova, solo allora si sarebbe potuto applicare il principio della compensatio lucri cum damno”.


L’iter logico seguito in proposito dal primo giudice appare in realtà del tutto astratto, essendosi limitato il Collegio alla verifica “ex ante della compresenza o meno dei presupposti che di regola autorizzano una pubblica amministrazione ad acquisire una collaborazione professionale esterna” ed a prendere atto che il Bonetti aveva collaborato, nel periodo in questione, allo sviluppo del programma EUMEDIS, senza dimostrare la necessità di affiancare il Bonetti allo SPANIO nella realizzazione del medesimo progetto, fino a concludere che “non è affermabile, vista l’utilità delle acquisite prestazioni, che sia derivato dal contestato contratto un danno finanziario per l’IMA”.


In definitiva, in assenza di concreta prova – da fornirsi a carico del presunto responsabile – dei vantaggi derivati all’ente danneggiato dall’attività illecita, questo Collegio reputa del tutto inaccettabile la conclusione cui sono addivenuti i primi giudici, di affermare l’inesistenza di qualsiasi danno derivante da contratto stipulato da un terzo estraneo, privo di qualsiasi legittimazione e al di fuori di qualsiasi coinvolgimento del C.d.A., a fronte di utilità solo apoditticamente affermate ma mai provate.


Irrilevante appare, ai fini dell’esonero da responsabilità, la documentazione prodotta dal xxx con memoria del 28 aprile 2008, mirante a dimostrare che alcune sue firme erano state contraffatte. Ciò in quanto la asserita contraffazione di alcune firme del xxx non risulta essere stata eccepita in primo grado, né ha costituito specifico motivo di appello, e pertanto si connota come fatto nuovo che non può trovare ingresso in questa sede.


Anche per tale punto va quindi accolto l’appello del Procuratore Regionale, con condanna del xxx al 30% delle somme erogate dall’I.M.A., nel 2003, al Bonetti a titolo di compensi per consulenze (euro 49.291,93), mentre le correlate responsabilità riferite alle posizioni di xxx, presidente pro-tempore per due mesi nel 2003, e del Direttore amministrativo xxx, dovranno essere esaminate dal collegio di primo grado, in sede di rinvio.


13. Il danno: le erogazioni effettuate nel 2004 – La terza posta di danno è stata regolata dal contratto in data 22.11.2004 e riguarda i rimborsi spese (euro 8.000,00) ed i compensi arretrati (euro 40.000,00) corrisposti al Bonetti dall’I.M.A. Per l’attività di collaborazione svolta dal 1.1.2004 al 21.11.2004, senza alcun valido titolo contrattuale. L’addebito è stato ascritto in citazione al xxx, in qualità di Presidente dell’Accademia per l’anno 2004, ed allo SPANIO, quale Direttore amministrativo pro-tempore.


La Sezione di primo grado, non pronunciatasi sulla posizione processuale del xxx per la affermata inammissibilità dell’atto di citazione, ha invece mandato assolto lo SPANIO, ritenendo che quest’ultimo non avesse rivestito, nel periodo in contestazione, le funzioni di Direttore Amministrativo, bensì di Direttore tecnico-scientifico dell’ente. Avverso tale assoluzione si è gravato il Procuratore regionale, dimostrando l’erroneità di quanto asserito in motivazione e chiedendo la condanna dello SPANIO per la quota del 70% della somma complessiva di euro 48.000,00 erogata nel 2004.


Al riguardo deve considerarsi esaurientemente provata, da parte del Procuratore Regionale appellante, la circostanza dello svolgimento da parte dello SPANIO, ancorchè di fatto, delle funzioni di Direttore amministrativo dell’Ente. In particolare, non risulta essere stata confutata, dai primi giudici, l’affermazione dell’appellante in ordine alla accertata predisposizione, da parte dello SPANIO, di una “bozza di pianta organica”, dal medesimo illustrata nel corso del Consiglio di Amministrazione dell’I.M.A. Il 24.02.2004. La circostanza, già di per sé indicativa delle reali funzioni svolte dallo SPANIO, risulta corroborata dalla ulteriore copiosa documentazione illustrata dal procuratore nell’atto di appello, dalla quale si evince che l’interessato era solito dare disposizioni al personale sul servizio mensa, adottare comunicazioni “a tutto il personale” sui giorni di chiusura dell’Accademia, richiedere permessi di accesso di dipendenti in ambito portuale “in qualità di Direttore dell’International Maritime Academy…”, concedere le ferie al personale, controfirmare per accettazione note dirette “alla c.a. Del Direttore Francesco Spanio”.


Dimostrato, sulla base dei molteplici indizi “gravi, precisi e concordanti” offerti dalla Procura appellante, che lo SPANIO ha svolto nel 2004 funzioni di Direttore dell’Ente, deve concordarsi con le argomentazioni del Procuratore in ordine alla mancanza di qualsiasi giustificazione per le spese sostenute nel 2004 a favore del Bonetti, sia a titolo di rimborsi spese di varia natura che a titolo di remunerazione per l’attività svolta per il periodo 1.1.2004 – 21.11.2004 precedente alla stipula del contratto, per un totale di euro 48.000,00.


E’ noto infatti, che nella Pubblica Amministrazione una qualsiasi obbligazione contrattuale può sorgere solo per effetto di un atto scritto, sulla cui base sia stato altresì assunto un valido impegno di spesa; nulla di tutto ciò esiste agli atti dell’Ente, dal momento che il relativo contratto è stato stipulato solo il 22.11.2004. Pertanto – in disparte ogni considerazione sulla pur rilevante assenza di qualunque prova in ordine ad eventuali utilità derivate all’ente dalla consulenza in oggetto – per tutto il periodo antecedente risulta essere stata autorizzata e disposta una remunerazione di un’attività svolta senza alcuna copertura contrattuale.


Ritiene il Collegio che in relazione a tale posta di danno la sentenza impugnata meriti riforma, in accoglimento dell’appello del P.R., con condanna del Direttore pro-tempore Francesco SPANIO al pagamento della somma di euro 33.600,00, pari al 70% della spese (euro 48.000,00) erogate al Bonetti nel 2004 a titolo di rimborsi vari e di remunerazione arretrata della propria attività di consulenza.


Sulla correlata responsabilità del Presidente pro-tempore xxx dovrà pronunciarsi la Sezione di primo grado, in sede di rinvio.


Conclusivamente, ritiene il Collegio di dover parzialmente riformare la sentenza di primo grado, che viene confermata quanto alla statuizione di condanna del signor Pietro xxx al pagamento in favore dell’I.M.A. Della somma di euro 11.200,00 oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, e del signor Giacomo xxx al pagamento di euro 4.800,00 oltre interessi legali, relativa alle spese indebitamente sostenute dall’I.M.A. Per consulenze al Bonetti fino alla fine dell’anno 2002.


Quanto alle spese erogate dall’ente, per la consulenza Bonetti, negli anni 2003 e 2004, in accoglimento dell’appello del Procuratore Regionale viene disposta la condanna del Presidente pro-tempore xxx al pagamento di euro 473,00 quale quota parte (30% riferito a dieci mesi di presidenza) della somma complessivamente erogata nel 2003 per rimborso di spese di taxi, pari ad euro 1.891,40. Viene altresì disposta la condanna del xxx al pagamento di euro 14.788,00 quale quota parte (30%) della somma complessiva di euro 49.291,93 erogata dall’ente nel 2003 a titolo di emolumenti per consulenze del Bonetti, mentre la Sezione di primo grado dovrà pronunciarsi, in sede di rinvio ed in diversa composizione, sulle correlate responsabilità (per spese di taxi e per emolumenti al Bonetti) del Direttore Mara xxx e di Iginio xxx, Presidente per gli ultimi due mesi del 2003.


Viene da ultimo disposta, in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna di Francesco SPANIO al pagamento di euro 33.600,00 quale quota parte (70%) della somma erogata dall’ente nel 2004, pari complessivamente ad euro 48.000,00, per compensi e rimborsi spese corrisposti senza valido impegno contrattuale al Bonetti per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 22 novembre 2004, data di stipula del contratto.


La Sezione dovrà pronunciarsi, in sede di rinvio, sulle correlate responsabilità di Iginio xxx, Presidente pro-tempore nel 2004.


Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.


La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale – definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, in parziale riforma della sentenza impugnata,


• RIGETTA gli appelli incidentali proposti da Mara xxx, Iginio xxx, Giacomo xxx e Pietro xxx avverso la sentenza indicata in epigrafe;


• DICHIARA INAMMISSIBILI per difetto di interesse gli appelli incidentali condizionati proposti avverso la citata sentenza da Mara xxx e da Iginio xxx;


• ACCOGLIE l’appello principale del Procuratore Regionale avverso la medesima sentenza n. 418/2006 pronunciata in data 4 agosto 2006 dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia;


Per l’effetto:


• DICHIARA AMMISSIBILE, in quanto tempestivamente proposto, l’atto di citazione della Procura Regionale nei confronti di Mara xxx e di Iginio xxx;


• CONDANNA Pietro xxx al pagamento in favore dell’I.M.A. Della somma di euro 11.200,00 oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, e condanna Giacomo xxx al pagamento della somma di euro 4.800,00 oltre interessi legali, relativa alle spese indebitamente sostenute dall’I.M.A. Per consulenze al Bonetti fino alla fine dell’anno 2002;


• CONDANNA il Presidente pro-tempore Giacomo xxx al pagamento di euro 473,00 quale quota parte (30% riferito a dieci mesi di presidenza) della somma complessivamente erogata nel 2003 per rimborso di spese di taxi, pari ad euro 1.891,40;


• CONDANNA altresì Giacomo xxx al pagamento di euro 14.788,00 quale quota parte (30%) della somma complessiva di euro 49.291,93 erogata dall’ente nel 2003 a titolo di emolumenti per consulenze del Bonetti;


• CONDANNA Francesco SPANIO al pagamento di euro 33.600,00 quale quota parte (70%) della somma erogata dall’ente nel 2004, pari complessivamente ad euro 48.000,00, per compensi e rimborsi spese corrisposti senza valido impegno contrattuale al Bonetti per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 22 novembre 2004;


• RIMETTE la causa al Primo Giudice perché, in diversa composizione, si pronunci in ordine alle responsabilità, nella vicenda lesiva e con riferimento alle spese erogate indebitamente negli anni 2003 e 2004, dei signori Mara xxx e Iginio xxx;


• CONDANNA inoltre i predetti Mara xxx, Iginio xxx, Giacomo xxx, Pietro xxx e Francesco SPANIO al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.790,45 (duemilasettecentonovanta/45).


• MANDA alla parte più diligente per la riassunzione della causa avanti alla Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia nei termini di legge.


• MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.


Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2008.


L’Estensore Il Presidente


F.to Rita LORETO F.to Vito MINERVA



Depositata in Segreteria il 02/09/2009


IL DIRIGENTE


F.to Maria Fioramonti