nel giudizio d’appello in materia pensionistica - iscritto al n. 22.405 del registro di segreteria –
ad istanza
di F. F.R., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Cassiano e presso
il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, via F. Civinini n. 12,
avverso
la sentenza n. 83/94 del 4.2.2004 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria e
nei confronti
del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello
Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
Visto l’atto d’appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Udita, alla pubblica udienza del giorno 20.9.2011, la relazione del
Presidente Enzo Rotolo ed udito, altresì, nell’interesse
dell’appellante, l’avv. Cassiano nonché, per l’amministrazione
appellata, il dott. Adele Pergolizi, munito di apposita delega.
Ritenuto in
Come riferito in narrativa, l'appellante si è gravato avverso la sentenza in epigrafe lamentandone l’erroneità soprattutto in relazione al profilo motivazionale, assertivamente del tutto carente in punto di classifica dell’infermità denunciata sia con riguardo alle ragioni di condivisione del parere del CML che con riguardo al tacito rigetto, sintomatico di non pari garanzie difensive, della insistita richiesta di un supplemento istruttorio.
In proposito, fermo restando che, ai sensi delle vigenti disposizioni
normative in materia di giurisdizione pensionistica (art.1, comma 5,
D.L. 15 novembre 1993 n. 453 convertito, con modificazioni, nella L. 14
gennaio 1994 n. 19, nella dizione sostituita dall'art. 1 D.L. 23
ottobre 1996 n. 543 convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre
1996 n. 639), l’appello è consentito per soli motivi di diritto, mentre
resta escluso per questioni di fatto, nelle quali devono tra l'altro
farsi rientrare, per espresso dettato legislativo, " quelle relative
alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di
guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di
infermità o lesioni", è da stabilire, alla stregua di quanto deciso
dalle SSRR con sentenza n. 10/QM/2000, se nel caso all’esame ricorra,
come sostenuto dall’avv. Cassiano, un’ipotesi di difetto assoluto di
motivazione (o di motivazione solo apparente) tale da consentire, pur
in presenza di una questione astrattamente sussumibile nelle
surrichiamate fattispecie legali, una revisio prioris instantiae ovvero
se la sentenza impugnata sia immune dal vizio lamentato e debba
pertanto ritenersi precluso il rimedio impugnatorio.
In proposito, posto che la totale mancanza della motivazione concreta
l’inosservanza dell’obbligo, imposto al giudice, di esporre
concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione (Cass. 25
maggio 19999 n. 289), è agevole osservare che detto obbligo deve
ritenersi soddisfatto quando il complesso delle argomentazioni che
sorreggono il dispositivo non impedisca un controllo sul procedimento
logico seguito nell’adozione della pronuncia resa; e della
verificabilità di tale procedimento logico danno ad avviso del Collegio
adeguatamente conto, in questo caso, le enunciazioni formali contenute
nella sentenza con le quali, dopo aver riportato l’articolato parere
del CML, il primo giudice ha ritenuto le relative valutazioni
sufficientemente ponderate e giustificate, tenuto conto dei risultati
dell’esame medico (supportato dalla documentazione in atti) in base al
quale l’infermità è stata ritenuta ascrivibile a tab. B per quattro
anni.
Del resto, quello appena riferito integra un giudizio che è espressione
di un’attività discrezionale di natura tecnica, sulla quale qualunque
sindacato giudiziale è di tipo “debole” (Cons. Stato Sez. VI, sent.
2.3.2004 n. 926), sì che una valutazione che vi si sovrapponga in
termini adesivi non richiede specifiche puntualizzazioni.
Non può allora condividersi la pretesa inidoneità della motivazione
svolta ad individuare l’essenza e l’effettiva portata di una ratio
decidendi, avendo la Corte territoriale esplicitato le ragioni del
proprio convincimento con elementi che si inseriscono con sostanziale
coerenza logica nell’ambito delle globali valutazioni poste a
fondamento della decisione gravata.
Né può assumere significativo rilievo che non siano state esternate le
ragioni del denegato supplemento istruttorio, essendo ben noto che il
giudice non è tenuto a prendere espressamente in considerazione tutte
le allegazioni di parte quando abbia indicato gli elementi in base ai
quali ha raggiunto la certezza sulla sussistenza o meno del diritto in
contestazione.
Non ha fondamento, pertanto, l’assunto dell’appellante secondo il
quale, lungi dall’operare un giudizio di prevalenza di talune
allegazioni su altre, la Corte catanzarese avrebbe dovuto motivare
sulla ininfluenza di altro materiale probatorio.
Escluso pure, alla stregua delle considerazioni che precedono, il
ricorrere di una ipotesi di violazione della pari garanzie di difesa
per le parti, deve negarsi la pretesa sussistenza di un vizio di
motivazione.
Sicchè, vertendosi in una delle fattispecie tipiche de iure
inquadrabili nel novero di quelle involgenti mere questioni di fatto,
non può che affermarsi il ricorrere dei presupposti per dichiarare
l’inammissibilità dell’appello.
Le spese legali, liquidate forfetariamente nella misura di € 300,00,
vanno poste a carico del ricorrente che dovrà rimborsarle al Ministero
appellato.
Non è luogo a pronuncia sulle spese di giustizia.
disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, dichiara inammissibile l’appello in epigrafe.
Condanna l’appellante al rimborso, in favore della parte appellata,
delle spese sostenute per il giudizio, che si liquidano in € 300,00.
Non luogo a provvedere sulle spese di giustizia.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20.9.2011.
Il Presidente estensore
(Enzo Rotolo)
F.to Enzo Rotolo
Depositata nella segreteria della Sezione il 28 SET. 2011
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Daniela D’AMARO)
F.to Daniela D’Amaro