Corte dei Conti


Sezione II centrale d'appello


Sentenza 20-28 settembre 2011, n. 445


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE DEI CONTI


SEZ. II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO


composta dagli ill.mi signori magistrati :

Dott. Enzo Rotolo Presidente rel. est.

Dott. Stefano Imperiali Consigliere

Dott. Mario Pischedda Consigliere

Dott. Maria Fratocchi Consigliere

Dott. Angela Silveri Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nel giudizio d’appello in materia pensionistica - iscritto al n. 22.405 del registro di segreteria –


ad istanza


di F. F.R., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Cassiano e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, via F. Civinini n. 12,


avverso


la sentenza n. 83/94 del 4.2.2004 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria e


nei confronti


del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12.


Visto l’atto d’appello;


Esaminati tutti gli altri documenti di causa;


Udita, alla pubblica udienza del giorno 20.9.2011, la relazione del Presidente Enzo Rotolo ed udito, altresì, nell’interesse dell’appellante, l’avv. Cassiano nonché, per l’amministrazione appellata, il dott. Adele Pergolizi, munito di apposita delega.


Ritenuto in


FATTO


Con l’impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Calabria, in parziale accoglimento della pretesa a trattamento di privilegio azionata dall’ex militare F. F.R. per l’infermità varici agli arti inferiri, ha riconosciuto tale infermità dipendente da causa di servizio alla stregua di un parere reso dal CML presso il Ministero della Difesa e, convenendo nel parere stesso anche in relazione all’ascrivibilità, alla data del congedo, dell’allegata infermità (già chirurgicamente trattata), l’ha ritenuta equamente indennizzabile con indennità una tantum di tab B per quattro anni, oltre oneri accessori a decorrere dalla domanda.

Avverso tale pronuncia ha interposto appello il F., come innanzi rappresentato, deducendo tre motivi di gravame:

1- difetto di motivazione o motivazione apparente. Sostiene a tale riguardo il ricorrente che il primo giudice si sarebbe limitato a trascrivere il parere del CML aderendo acriticamente alle relative considerazioni medico-legali senza fare chiarezza sulla ratio del suo decisum, mentre non dovrebbe dubitarsi, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, della insufficienza, ai fini di una motivazione adeguata, della mera indicazione delle fonti di convincimento, senza che siano palesi le ragioni di una tesi anziché di un’altra. In particolare non si comprenderebbe perché l’adìta Sezione territoriale avrebbe seguito anche in punto di classifica il richiamato parere senza neppure considerarne l’inconciliabilità con precise disposizioni normative.

2 – Violazione dei diritti della difesa e della effettiva terzietà del consulente.

La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe tenuto conto delle relazioni medico-legali di parte e sarebbe stato perciò violato il principio della pariteticità che, deve informare il giudizio pensionistico in funzione di pari garanzie di difesa per l’amministrazione e per il privato cittadino.

3 – Immotivato rigetto di richiesta istruttoria. Nulla dice, infine, la sentenza sulle ragioni del mancato accoglimento della richiesta di un supplemento istruttorio, pur risultando un’oggettiva difformità di giudizi medico-legali e pur non essendo state convenientemente superate evidenti incongruenze valutative sull’infermità denunciata.

Conclude per l’accoglimento dell’appello e per il riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato di 7^ o, in subordine, di 8^ categoria vitalizia; in ulteriore subordine per la remissione degli atti al primo giudice per il rinnovo della CTU.

Il ricorrente ha prodotto anche una memoria aggiunta con la quale ha meglio puntualizzato i motivi di appello ed ha fra l’altro posto in rilievo, richiamando il contenuto di una sentenza di questa stessa Sezione, che l’appello, pur involgendo una questione di classifica, lamenta nella sostanza un errore di diritto nell’applicazione delle tabelle pensionistiche annesse alla legge di riferimento; sì che il gravame dovrebbe considerarsi ammissibile.

Ha quindi insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Il Ministero della Difesa si è costituito mediante deposito, in limine litis, di una breve memoria con la quale ha essenzialmente sostenuto l’inammissibilità dell’appello, siccome vertente su questioni di fatto.

All’odierna pubblica udienza l’avv. Cassiano ha motivatamente insistito per l’accoglimento delle formulate richieste conclusive, mentre il dott. Pergolizi, nell’interesse dell’amministrazione appellata, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del gravame, assumendone l’inerenza a questioni di fatto.

Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO


Come riferito in narrativa, l'appellante si è gravato avverso la sentenza in epigrafe lamentandone l’erroneità soprattutto in relazione al profilo motivazionale, assertivamente del tutto carente in punto di classifica dell’infermità denunciata sia con riguardo alle ragioni di condivisione del parere del CML che con riguardo al tacito rigetto, sintomatico di non pari garanzie difensive, della insistita richiesta di un supplemento istruttorio.


In proposito, fermo restando che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di giurisdizione pensionistica (art.1, comma 5, D.L. 15 novembre 1993 n. 453 convertito, con modificazioni, nella L. 14 gennaio 1994 n. 19, nella dizione sostituita dall'art. 1 D.L. 23 ottobre 1996 n. 543 convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1996 n. 639), l’appello è consentito per soli motivi di diritto, mentre resta escluso per questioni di fatto, nelle quali devono tra l'altro farsi rientrare, per espresso dettato legislativo, " quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni", è da stabilire, alla stregua di quanto deciso dalle SSRR con sentenza n. 10/QM/2000, se nel caso all’esame ricorra, come sostenuto dall’avv. Cassiano, un’ipotesi di difetto assoluto di motivazione (o di motivazione solo apparente) tale da consentire, pur in presenza di una questione astrattamente sussumibile nelle surrichiamate fattispecie legali, una revisio prioris instantiae ovvero se la sentenza impugnata sia immune dal vizio lamentato e debba pertanto ritenersi precluso il rimedio impugnatorio.


In proposito, posto che la totale mancanza della motivazione concreta l’inosservanza dell’obbligo, imposto al giudice, di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione (Cass. 25 maggio 19999 n. 289), è agevole osservare che detto obbligo deve ritenersi soddisfatto quando il complesso delle argomentazioni che sorreggono il dispositivo non impedisca un controllo sul procedimento logico seguito nell’adozione della pronuncia resa; e della verificabilità di tale procedimento logico danno ad avviso del Collegio adeguatamente conto, in questo caso, le enunciazioni formali contenute nella sentenza con le quali, dopo aver riportato l’articolato parere del CML, il primo giudice ha ritenuto le relative valutazioni sufficientemente ponderate e giustificate, tenuto conto dei risultati dell’esame medico (supportato dalla documentazione in atti) in base al quale l’infermità è stata ritenuta ascrivibile a tab. B per quattro anni.


Del resto, quello appena riferito integra un giudizio che è espressione di un’attività discrezionale di natura tecnica, sulla quale qualunque sindacato giudiziale è di tipo “debole” (Cons. Stato Sez. VI, sent. 2.3.2004 n. 926), sì che una valutazione che vi si sovrapponga in termini adesivi non richiede specifiche puntualizzazioni.


Non può allora condividersi la pretesa inidoneità della motivazione svolta ad individuare l’essenza e l’effettiva portata di una ratio decidendi, avendo la Corte territoriale esplicitato le ragioni del proprio convincimento con elementi che si inseriscono con sostanziale coerenza logica nell’ambito delle globali valutazioni poste a fondamento della decisione gravata.


Né può assumere significativo rilievo che non siano state esternate le ragioni del denegato supplemento istruttorio, essendo ben noto che il giudice non è tenuto a prendere espressamente in considerazione tutte le allegazioni di parte quando abbia indicato gli elementi in base ai quali ha raggiunto la certezza sulla sussistenza o meno del diritto in contestazione.


Non ha fondamento, pertanto, l’assunto dell’appellante secondo il quale, lungi dall’operare un giudizio di prevalenza di talune allegazioni su altre, la Corte catanzarese avrebbe dovuto motivare sulla ininfluenza di altro materiale probatorio.


Escluso pure, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorrere di una ipotesi di violazione della pari garanzie di difesa per le parti, deve negarsi la pretesa sussistenza di un vizio di motivazione.


Sicchè, vertendosi in una delle fattispecie tipiche de iure inquadrabili nel novero di quelle involgenti mere questioni di fatto, non può che affermarsi il ricorrere dei presupposti per dichiarare l’inammissibilità dell’appello.


Le spese legali, liquidate forfetariamente nella misura di € 300,00, vanno poste a carico del ricorrente che dovrà rimborsarle al Ministero appellato.


Non è luogo a pronuncia sulle spese di giustizia.


P.Q.M.


disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, dichiara inammissibile l’appello in epigrafe.


Condanna l’appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per il giudizio, che si liquidano in € 300,00.


Non luogo a provvedere sulle spese di giustizia.


Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20.9.2011.


Il Presidente estensore


(Enzo Rotolo)


F.to Enzo Rotolo


Depositata nella segreteria della Sezione il 28 SET. 2011


IL DIRIGENTE


(Dott.ssa Daniela D’AMARO)


F.to Daniela D’Amaro