REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE
CENTRALE
Composta
dai seguenti Magistrati:
dr.Antonio
Mazziotti Gomez De Teran Presidente
dr.Gabriele
De Sanctis Consigliere
dr.Mario
Casaccia Consigliere
dr.Camillo
Longoni Consigliere Relatore
dr.Giovanni
Piscitelli Consigliere
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel
giudizio pensionistico iscritto al n. 16457 del Registro di Segreteria e
promosso, con atto d'appello depositato il 16.10.2002, dal sig. M. U. A.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Cassiano e Massimo Cassiano, avverso
la sentenza n.1153/01 del 13.7/23.11.2001 della Sezione giurisdizionale per la
Calabria e contro il Ministero della Difesa;
Visto
il predetto atto d'appello;
Vista
la sentenza impugnata;
Visti
gli altri atti e documenti di causa;
Uditi
all'udienza pubblica del 14 aprile 2005, il relatore consigliere Camillo
Longoni, e l'avv. Massimo Cassiano; assente non costituita, l'Amministrazione
appellata;
FATTO
Con
sentenza n. 1153/2001 del 13.7/23.11.2001 la Sezione giurisdizionale per la
Calabria respingeva il ricorso proposto dal sig. M. U. A. avverso il decreto n.
78 del 10.02.1995 con cui il Ministero della Difesa aveva escluso la dipendenza
da causa di servizio dell'infermità "turbe nevrotiche in tratti di
personalità labile" da lui asseritamene contratta durante la leva
militare.
La
decisione reiettiva si basa sul parere espresso dall'U.M.L. presso il Ministero
della Sanità, in sede istruttoria officiato per più completa informazione sulla
eziopatogenesi del caso.
Avverso
la menzionata sentenza il M., patrocinato dagli avv.ti Mario e Massimo
Cassiano, ha proposto appello con atto depositato il 16.10.2002 per i seguenti
motivi:
1-
illogicità e inadeguatezza della motivazione. Tale motivazione, afferma
l'appellante, lungi dall'esporre il contesto logico per il quale il giudice è
pervenuto al proprio convincimento denota come il giudice abbia considerato
esclusivamente la tesi del C.T.U. completamente trascurando la tesi della parte
ricorrente, che neppure risulta enunciata.
2-
eccesso di potere sotto il profilo dell'"error in procedendo". Non vi
è stato, in buona sostanza, un contraddittorio. Le argomentazioni medico-legali
del ricorrente, ivi comprese quelle contenute nella relazione peritale della
prof.ssa Castrica, sono servite soltanto ad esser trasferite, con ordinanza
istruttoria, al C.T.U., che peraltro nel parere reso non le menziona affatto e
tanto meno si sofferma a confutarle. Ne deriva non soltanto una mancanza di
obiettività del parere espresso dall'U.M.L., ma un vero e proprio "error
in iudicando" perché il giudice si è adeguato a tale parere in modo del
tutto acritico.
3-Reiterate
violazioni con il principio della parità della difesa. Ricorda l'appellante che
il giudizio pensionistico è ormai ad ogni effetto un giudizio paritetico. Si
sottolinea, peraltro, che la C.M.O., al contrario dell'U.M.L., ha sottoposto a
visita diretta il M., riscontrandolo affetto da turbe nevrotiche, valutabili
alla 8 ctg.. Sicché il ricorrente, in via subordinata, aveva chiesto che fosse
disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, previa visita diretta e
alla presenza di uno specialista in materia. Ma tutto inutilmente: il giudice
neppure ha dato atto di tale richiesta, né ha motivato il suo mancato
accoglimento.
4-Travisamento
dei fatti su un punto essenziale della controversia. In contrasto con le
conclusioni dell'U.M.L., si fa rilevare che, già due mesi dopo l'arruolamento,
il M. veniva riscontrato dall'O.M. di Padova portatore di una
"somatizzazione cardiaca" e che si erano poi susseguiti i numerosi
ricoveri ospedalieri e le tante licenze di convalescenza. L'indagine relativa
alla dipendenza da causa di servizio deve essere condotta in relazione alla
capacità di resistenza fisica di ciascun individuo, atteso che uno stesso
evento che risulta del tutto innocuo per i sani può, invece determinare gravi
conseguenze nei soggetti psichicamente labili.
In
conclusione, l'appellante chiede che la sentenza impugnata sia annullata e che
l'infermità de qua sia riconosciuta dipendente e/o aggravata a causa del
servizio militare e meritevole di essere ascritta alla 7^ o 8^ ctg. vitalizia,
oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata si chiede che lo stesso
trattamento sia conferito ai sensi della legge 280/1991 dalla domanda o dalla
data di entrata in vigore della suddetta legge.
Alla
odierna udienza dibattimentale, è intervenuto l'avv Cassiano, il quale ha
reiterato i motivi d'appello, ribadendo, in particolare, che la sentenza
impugnata ha ignorato le argomentazione della difesa.
Considerato in
DIRITTO
L'appello
è ammissibile in rito.
L'appellante
deduce in gravame l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata,
ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c. considerato - per giurisprudenza consolidata
- applicabile in questa sede (cfr. SS.RR., n. 10/98/QM del 1.4.1998).
La
censura appare fondata.
Invero,
nel contrasto dei paperi espressi in termini negativi dalla C.M.O. e
dall'U.M.L. della Sanità quale consulente tecnico officiato in sede istruttoria,
da un lato e, in termini favorevoli al ricorrente, dalla perizia privata,
dall'altra, il giudice di prime cure si è limitato a far proprio l'orientamento
contrario al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
infermità nevrotica in controversia. La sentenza impugnata non indica i motivi
per i quali le argomentazioni della perizia di parte, presentata per
contrastare le conclusioni del parere manifestato dal consulente tecnico,
andavano disattese. Deve sottolinearsi, al riguardo, che la relazione di
consulenza della dr.ssa Castrica rappresenta la testata d'angolo della difesa
del Poli. Sicché di tale relazione peritale il giudice di prime cure era tenuto
ad esaminare espressamente e adeguatamente le controdeduzioni, la cui
infondatezza non poteva egli sommariamente e implicitamente ritenere sulla base
dell'adesione "per relationem" al parere del consulente tecnico. Non
avendo il giudice di primo grado proceduto a siffatto esame, risulta, in buona
sostanza, vanificato il diritto alla difesa del ricorrente, le cui
argomentazioni sono rimaste formalmente senza risposta da parte dell'organo
deputato a rendere giustizia (cfr. Sez. II centr. n. 6/01 del 3.01.2001).
L'iter
logico seguito dalla sentenza de qua appare, pertanto, chiaramente claudicante
e insufficiente.
Nella
logica delle considerazioni suesposte, il Collegio ritiene, quindi, che la
sentenza impugnata debba essere posta nel nulla e che gli atti di causa siano
rimessi, ai sensi degli artt. 383 e 384 c.p.c., al giudice di primo grado
affinché questi proceda - previa acquisizione di altro parere medico legale -
ad una completa e più analitica motivazione della decisione sul punto della
dipendenza dell'infermità nevrotica in parola da causa di servizio e
dell'eventuale classificazione della patologia stessa ai fini di pensione.
La
materia del contendere non dà luogo a pronuncia sulle spese.
P. Q. M.
La Corte dei Conti, Sez. II giurisdizionale
centrale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta,dichiara
ammissibile l'appello proposto dal sig. M. U. A. avverso la sentenza n. 1153/01
del 134.7/23.11.2001 della Sezione giurisdizionale per la Calabria e, per
l'effetto, in parziale accoglimento dello stesso, annulla la sentenza predetta
e rimette gli atti al giudice di primo grado perché in diversa composizione
provveda così come indicato in motivazione.
Nulla per le spese.
Così
deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2005.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTEF.to Camillo Longoni F.to Antonio Mazziotti Gomez de Teran
Depositata
in Segreteria il 03 GEN. 2006
Il
Direttore della Segreteria
F.to
Mario Francioni