REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti Magistrati:

dr.Antonio Mazziotti Gomez De Teran Presidente

dr.Gabriele De Sanctis Consigliere

dr.Mario Casaccia Consigliere

dr.Camillo Longoni Consigliere Relatore

dr.Giovanni Piscitelli Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio pensionistico iscritto al n. 16457 del Registro di Segreteria e promosso, con atto d'appello depositato il 16.10.2002, dal sig. M. U. A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Cassiano e Massimo Cassiano, avverso la sentenza n.1153/01 del 13.7/23.11.2001 della Sezione giurisdizionale per la Calabria e contro il Ministero della Difesa;

Visto il predetto atto d'appello;

Vista la sentenza impugnata;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza pubblica del 14 aprile 2005, il relatore consigliere Camillo Longoni, e l'avv. Massimo Cassiano; assente non costituita, l'Amministrazione appellata;

FATTO

Con sentenza n. 1153/2001 del 13.7/23.11.2001 la Sezione giurisdizionale per la Calabria respingeva il ricorso proposto dal sig. M. U. A. avverso il decreto n. 78 del 10.02.1995 con cui il Ministero della Difesa aveva escluso la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "turbe nevrotiche in tratti di personalità labile" da lui asseritamene contratta durante la leva militare.

La decisione reiettiva si basa sul parere espresso dall'U.M.L. presso il Ministero della Sanità, in sede istruttoria officiato per più completa informazione sulla eziopatogenesi del caso.

Avverso la menzionata sentenza il M., patrocinato dagli avv.ti Mario e Massimo Cassiano, ha proposto appello con atto depositato il 16.10.2002 per i seguenti motivi:

1- illogicità e inadeguatezza della motivazione. Tale motivazione, afferma l'appellante, lungi dall'esporre il contesto logico per il quale il giudice è pervenuto al proprio convincimento denota come il giudice abbia considerato esclusivamente la tesi del C.T.U. completamente trascurando la tesi della parte ricorrente, che neppure risulta enunciata.

2- eccesso di potere sotto il profilo dell'"error in procedendo". Non vi è stato, in buona sostanza, un contraddittorio. Le argomentazioni medico-legali del ricorrente, ivi comprese quelle contenute nella relazione peritale della prof.ssa Castrica, sono servite soltanto ad esser trasferite, con ordinanza istruttoria, al C.T.U., che peraltro nel parere reso non le menziona affatto e tanto meno si sofferma a confutarle. Ne deriva non soltanto una mancanza di obiettività del parere espresso dall'U.M.L., ma un vero e proprio "error in iudicando" perché il giudice si è adeguato a tale parere in modo del tutto acritico.

3-Reiterate violazioni con il principio della parità della difesa. Ricorda l'appellante che il giudizio pensionistico è ormai ad ogni effetto un giudizio paritetico. Si sottolinea, peraltro, che la C.M.O., al contrario dell'U.M.L., ha sottoposto a visita diretta il M., riscontrandolo affetto da turbe nevrotiche, valutabili alla 8 ctg.. Sicché il ricorrente, in via subordinata, aveva chiesto che fosse disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, previa visita diretta e alla presenza di uno specialista in materia. Ma tutto inutilmente: il giudice neppure ha dato atto di tale richiesta, né ha motivato il suo mancato accoglimento.

4-Travisamento dei fatti su un punto essenziale della controversia. In contrasto con le conclusioni dell'U.M.L., si fa rilevare che, già due mesi dopo l'arruolamento, il M. veniva riscontrato dall'O.M. di Padova portatore di una "somatizzazione cardiaca" e che si erano poi susseguiti i numerosi ricoveri ospedalieri e le tante licenze di convalescenza. L'indagine relativa alla dipendenza da causa di servizio deve essere condotta in relazione alla capacità di resistenza fisica di ciascun individuo, atteso che uno stesso evento che risulta del tutto innocuo per i sani può, invece determinare gravi conseguenze nei soggetti psichicamente labili.

In conclusione, l'appellante chiede che la sentenza impugnata sia annullata e che l'infermità de qua sia riconosciuta dipendente e/o aggravata a causa del servizio militare e meritevole di essere ascritta alla 7^ o 8^ ctg. vitalizia, oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata si chiede che lo stesso trattamento sia conferito ai sensi della legge 280/1991 dalla domanda o dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Alla odierna udienza dibattimentale, è intervenuto l'avv Cassiano, il quale ha reiterato i motivi d'appello, ribadendo, in particolare, che la sentenza impugnata ha ignorato le argomentazione della difesa.

Considerato in

DIRITTO

L'appello è ammissibile in rito.

L'appellante deduce in gravame l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c. considerato - per giurisprudenza consolidata - applicabile in questa sede (cfr. SS.RR., n. 10/98/QM del 1.4.1998).

La censura appare fondata.

Invero, nel contrasto dei paperi espressi in termini negativi dalla C.M.O. e dall'U.M.L. della Sanità quale consulente tecnico officiato in sede istruttoria, da un lato e, in termini favorevoli al ricorrente, dalla perizia privata, dall'altra, il giudice di prime cure si è limitato a far proprio l'orientamento contrario al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità nevrotica in controversia. La sentenza impugnata non indica i motivi per i quali le argomentazioni della perizia di parte, presentata per contrastare le conclusioni del parere manifestato dal consulente tecnico, andavano disattese. Deve sottolinearsi, al riguardo, che la relazione di consulenza della dr.ssa Castrica rappresenta la testata d'angolo della difesa del Poli. Sicché di tale relazione peritale il giudice di prime cure era tenuto ad esaminare espressamente e adeguatamente le controdeduzioni, la cui infondatezza non poteva egli sommariamente e implicitamente ritenere sulla base dell'adesione "per relationem" al parere del consulente tecnico. Non avendo il giudice di primo grado proceduto a siffatto esame, risulta, in buona sostanza, vanificato il diritto alla difesa del ricorrente, le cui argomentazioni sono rimaste formalmente senza risposta da parte dell'organo deputato a rendere giustizia (cfr. Sez. II centr. n. 6/01 del 3.01.2001).

L'iter logico seguito dalla sentenza de qua appare, pertanto, chiaramente claudicante e insufficiente.

Nella logica delle considerazioni suesposte, il Collegio ritiene, quindi, che la sentenza impugnata debba essere posta nel nulla e che gli atti di causa siano rimessi, ai sensi degli artt. 383 e 384 c.p.c., al giudice di primo grado affinché questi proceda - previa acquisizione di altro parere medico legale - ad una completa e più analitica motivazione della decisione sul punto della dipendenza dell'infermità nevrotica in parola da causa di servizio e dell'eventuale classificazione della patologia stessa ai fini di pensione.

La materia del contendere non dà luogo a pronuncia sulle spese.

P. Q. M.

La Corte dei Conti, Sez. II giurisdizionale centrale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta,dichiara ammissibile l'appello proposto dal sig. M. U. A. avverso la sentenza n. 1153/01 del 134.7/23.11.2001 della Sezione giurisdizionale per la Calabria e, per l'effetto, in parziale accoglimento dello stesso, annulla la sentenza predetta e rimette gli atti al giudice di primo grado perché in diversa composizione provveda così come indicato in motivazione.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2005.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTEF.to Camillo Longoni F.to Antonio Mazziotti Gomez de Teran

Depositata in Segreteria il 03 GEN. 2006

Il Direttore della Segreteria

F.to Mario Francioni