sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. 43615 del registro di segreteria, depositato in data 28.04.2010, proposto da
· D.S. A., nato a omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo
Cassiano, giusta procura a margine del ricorso, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’avv. Ignazio Caramanna in Palermo,
p.le Ungheria n. 73;
contro
· Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Sentito, nella pubblica udienza del 22.09.2011, l’avv. Benedetto
Caramanna per delega dell’avv. Massimo Cassiano procuratore del
ricorrente, per mandato in atti; non rappresentato il Ministero della
Difesa.
Ritenuto in
Il ricorrente, dopo essere stato giudicato idoneo al servizio, è chiamato alle armi l’11.11.1993 e ammesso alla leva prolungata biennale il 21.06.1994; è inviato, il 21.08.1995, all’Ospedale Militare di Messina che pone la diagnosi di “lievi note d’ansia”, concedendo dieci giorni di convalescenza; è, nuovamente, ricoverato il 18.10.1995 con diagnosi di “note ansiose reattive” e usufruisce di venti giorni di convalescenza, non riprendendo più il servizio; è riformato l’08.01.1996.
Il sig. D.S. inoltra, in data 20.01.1999, domanda tesa ad ottenere la pensione privilegiata.
Il dirigente del Servizio sanitario del reparto Comando e supporti
tattici “Aosta”, nella nota prot. n. 93 del 24.01.2001, esprime parere
favorevole circa la dipendenza da causa di servizio della “infermità
mentale”; la C.M.O. di Messina, nel verbale n. 1588 del 31.05.2002,
pone la diagnosi di “marcato disturbo ansioso depressivo verosimilmente
endoreattivo con labilità emotiva in trattamento psicofarmacologico”,
ritenendola ascrivibile, se dipendente da causa di servizio, alla VII
ctg. tab. “A”; il Comitato di Verifica, nell’adunanza n. 300 del
05.10.2004, giudica la patologia di cui sopra non dipendente da causa
di servizio “in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca
con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi,
scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di
frequente, su personalità predisposta”, aggiungendo di non rinvenire
“nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al
servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo”.
L’attore, con il libello introduttivo del presente giudizio, dopo avere
descritto le vicende relative all’insorgenza della patologia in
questione ed avere citato precedenti giurisprudenziali in materia di
riconoscimento della causa di servizio per le infermità mentali, pone
l’attenzione sul giudizio di idoneità espresso, positivamente, al
momento della visita di leva, e chiede il riconoscimento del diritto
“alla pensione privilegiata di 7^ cat. vitalizia come valutato dalla
C.M.O. distaccata di Messina in data 15.04.2002”, con interessi legali
e rivalutazione monetaria sulle spettanze arretrate; in subordine,
chiede l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio.
Il Ministero della Difesa, nella memoria depositata in data 20.10.2010,
dopo avere riferito che il decreto impugnato è stato emesso sulla base
dei pareri degli organi sanitari, chiede il rigetto del ricorso; in
subordine, chiede l’applicazione dei criteri enunciati nella sentenza
n. 6/2008/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte per la liquidazione
degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle spettanze
arretrate.
Il decidente, con ordinanza n. 421/2010, ha chiesto alla Commissione
Medico Legale istituita presso questa Corte, quale consulente di
fiducia, di accertare, sulla base della documentazione amministrativa e
sanitaria agli atti, nonché di ulteriori verifiche specialistiche
ritenute necessarie, previa occorrendo visita diretta dell’interessato,
se la patologia “marcato disturbo ansioso depressivo verosimilmente
endoreattivo con labilità emotiva in trattamento psicofarmacologico”
potesse ritenersi dipendente da causa di servizio, tenuto conto delle
modalità di svolgimento dello stesso, come rigorosamente documentate in
atti, nonché la categoria pensionistica di ascrivibilità alla data
dell’01.01.1996 e del 20.01.1999.
Il citato consulente, nel parere depositato in data 03.03.2011, ha
ritenuto dipendente da causa di servizio la patologia di cui sopra, e
l’ha ascritta all’VIII ctg. tab. “A” per anni tre alla data
dell’01.01.1996 e alla VII ctg. tab. “A” per il massimo della
rinnovabilità, alla data del 20.01.1999, indi, per constatato
aggravamento alla VI ctg. vitalizia.
Il sig. Di Stefano, nella memoria depositata in data 01.04.2011, dopo
avere ricostruito la vicenda in esame, ha aderito alle conclusioni del
consulente tecnico d’ufficio, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Previa camera di consiglio il Giudicante ha dato lettura, al termine dell’udienza, del dispositivo della presente decisione.
Considerato in
1. L’art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973, quale norma di carattere generale per la concessione della pensione “per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio”, stabilisce, al comma 3, che tale dipendenza sussiste solo quando tali fatti di servizio “ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”; il successivo art. 67, al comma 1, prevede un trattamento di favore per i militari, sia di ruolo che di leva, per la concessione della relativa pensione, prevedendo che “al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da causa di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge n.18 marzo 1969, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”, senza necessità, a differenza degli impiegati civili, che sussista l’ulteriore requisito della inabilità al servizio.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il
nesso di causalità si configura ogni qualvolta il processo genetico o
evolutivo della infermità sia influenzato anche da elementi, soggettivi
o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato. Ciò significa che
l’eventuale carattere endogeno-costituzionale dell’infermità o comunque
la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima non
sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto a pensione
qualora sia provato che l’attività svolta, nella sua globalità ovvero
in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia determinato
l’insorgenza della malattia o il suo aggravamento.
Aggiungasi che la relazione di idoneità tra la patologia insorta e il
servizio militare prestato deve essere accertata non già con criteri
astratti ed assoluti bensì con riguardo, in concreto, alle condizioni
soggettive dell’interessato ed a quelle oggettive in cui il servizio è
stato svolto, sulla base di valide prove documentali in ordine alla
loro incidenza, sotto il profilo medico-legale, sulle infermità di cui
è causa. Il servizio, per porsi in termini anche di fattore concausale
oltre che causale, deve rivestire un ruolo, sul piano qualitativo e/o
quantitativo, tale per cui, senza di esso, l’infermità non sarebbe
potuta insorgere e/o aggravarsi (cosiddetto “rischio specifico”) e
avere inciso in maniera specifica e determinante, non essendo
sufficiente che esso si ponga in termini di mera occasionalità
(cosiddetto “rischio generico”).
In ultimo, ai fini dell’accertamento del nesso di causa di una
determinata infermità con il servizio espletato, non possono non
acquistare rilevanza anche eventuali errori, ritardi o omissioni negli
accertamenti diagnostici svolti dall’Amministrazione, purché supportati
da valutazioni medico-legali, che possono avere svolto un ruolo
concausale, efficiente e determinante, nella sua insorgenza.
2. Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ai fini della decisione acquista rilevanza il parere reso dal
consulente d’ufficio che, a seguito di accurate indagini diagnostiche,
di attento esame della documentazione in atti ha, ritenuto la patologia
“marcato disturbo ansioso depressivo verosimilmente endoreattivo con
labilità emotiva in trattamento psicofarmacologico” in nesso concausale
efficiente e determinante con il servizio espletato ed ascrivibile,
alla data di inoltro della domanda amministrativa del 20.01.1999, alla
VII ctag. tab. “A” vitalizia.
Il citato parere, in toto condivisibile, si presenta basato su
attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni
logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico,
adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto ivi
menzionate.
Nello stesso si legge che l’infermità in questione, pur presentando una
substrato endogeno costituzionale, deve essere valutata anche in
relazione alle capacità di “resistenza psico-fisica del singolo
individuo, potendo lo stesso evento essere privo di effetti nocivi su
soggetti sani ed invece essere foriero di conseguenze, anche gravi, in
persone che presentano caratteristiche di labilità o di
predisposizione”, quale il sig. D.S. A.; questi, infatti, è stato,
dapprima, valutato erroneamente idoneo al servizio militare dalla
stessa Amministrazione che, neanche dopo il primo ricovero per “note
d’ansia”, avvenuto il 21.08.1995 presso la C.M.O. di Messina, si è resa
conto della sua scarsa attitudine alla vita militare, tanto che,
inopinatamente, l’ha ritenuto, alla fine della convalescenza, ancora
idoneo, prima dell’ulteriore ricovero, avvenuto il 18.10.1995 presso la
C.M.O. di Messina, a seguito del quale è stato definitivamente
riformato (“l’azione concausale efficiente e determinante del servizio,
ancorché normale, va ulteriormente evidenziata allorché - come nel caso
in questione - per errore, omissione e/o ritardo diagnostico imputabile
all’Amministrazione non si individua la scarsa attitudine di un
soggetto alla vita militare o non si provvede ad adottare un tempestivo
provvedimento di riforma”).
In conclusione, il ricorrente ha diritto alla pensione vitalizia di VII
ctg., alla data del 20.01.1999, sia perché eventuali aggravamenti
sopravvenuti in corso di causa (quale quello accertato dal consulente
d’ufficio in epoca successiva al 20.01.1999) non possono essere presi
in considerazione, giusta il consolidato orientamento giurisprudenziale
di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite n. 2/2002/QM; I Sezione
Centrale d’Appello n. 224/2006; II Sezione Centrale d’Appello n.
168/2008 e n. 91/2008; III Sezione Centrale d’Appello n. 145/2008 e n.
54/2008), sia perché il consulente ha effettuato una valutazione di
propria iniziativa, senza che vi fosse un’apposita richiesta di questo
decidente (tra l’altro la valutazione è stata effettuata “secondo un
criterio di equivalenza”, non avendo il ricorrente prodotto la
documentazione richiesta dallo stesso consulente, come si legge a
pagina 3 della perizia; la valutazione è, quindi, di per sé
inattendibile).
3. Occorre adesso esaminare la domanda relativa alla liquidazione degli
interessi e della rivalutazione sulle maggiori spettanze pensionistiche
arretrate.
Sulla questione sono intervenute le Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM.
L’organo di nomofilachia, nella prima, di tali statuizioni ha sostenuto
che l’art. 5 della legge n. 205/2000, nella parte in cui richiama
l’art. 429 c.p.c., è norma avente natura processuale e sostanziale, e,
pertanto, deve essere applicata a tutti i giudizi in corso, riguardanti
le pensioni ordinarie, privilegiate, tabellari e di guerra, con
riferimento anche ai rapporti creditori maturati antecedentemente alla
data di entrata in vigore (10.08.2000); ha, altresì, puntualizzato che
la citata disposizione legislativa, pur avendo travolto la precedente
normativa (rinvio recettizio), quale dettata dai combinati disposti
dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, dell’art. 22, comma 36,
della legge n. 724/1994, del decreto del Ministro del Tesoro n.
352/1998 e dell’art. 45, comma 6, della legge n. 449/1998, non ha
comportato il riconoscimento del principio del cumulo “integrale” tra
interessi e rivalutazione monetaria, quale matematica sommatoria
dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico
liquidato con ritardo, bensì “parziale”, quale possibile integrazione
degli interessi legali, ove l’indice di svalutazione, determinato
secondo gli indici .i.s.t.a.t di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c.,
avesse ecceduto la misura dei primi; in tal modo ha valorizzato il
disposto letterale dell’art. 429, comma 3, c.p.c. che parla di “maggior
danno” con riferimento proprio alla svalutazione monetaria; ha,
inoltre, stabilito che tali accessori debbano essere liquidati
d’ufficio, prescindendo dall’istanza di parte, dalla costituzione in
mora e dalla prova del danno.
Le citate Sezioni Riunite, nella sentenza n. 6/2008/QM, hanno
puntualizzato, in parte modificando il precedente orientamento, che il
disposto dell’art. 429, comma 3, c.p.c., nel testo risultante a seguito
della modifica di cui agli artt. 16, comma 16, della legge n. 412/1991,
art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 e dell’art. 45, comma 6,
della legge n. 448/1998, come richiamato dall’art. 5 della legge n.
205/2000 (rinvio dinamico), opera anche in materia di trattamento
pensionistico di guerra e tabellare-militare, con riferimento ai
giudizi in corso, ma limitatamente ai ratei scaduti dopo la data di
entrata in vigore (10.08.2000); per i ratei maturati prima, invece,
hanno sostenuto che continuano a trovare applicazione i principi
affermati nelle sentenze n. 525-A/1987, n. 84-C/1990, n. 97-C/1993, n.
17-QM/1995 e n. 4-QM/1998.
Ne consegue che la domanda di condanna alla corresponsione della
rivalutazione monetaria e degli interessi legali, riguardante i ratei
maturati prima del 10.08.2000, debba essere valutata accertando la
sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1224 c.c. ai fini della
liquidazione del maggior danno.
La giurisprudenza ha dedotto che la sussistenza del suddetto maggior
danno può essere dimostrata con ogni mezzo di prova e il giudice, in
mancanza di altre specifiche prove, può utilizzare il fatto notorio
acquisito dalla comune esperienza nonché presunzioni fondate su
condizioni e qualità personali del creditore, come il titolare di
pensione, e sulle modalità di impiego del denaro coerenti con tali
elementi; anche l'appartenenza del creditore ad una delle categorie
economiche socialmente significative (modesto consumatore) consente il
ricorso ad elementi presuntivi ai fini delle prova del danno da
svalutazione e della conseguente liquidazione di esso; in particolare,
ha ritenuto che la svalutazione, quale fatto notorio, non necessiti di
una prova specifica, data la destinazione del credito alle comuni
esigenze della vita, ed incida sul patrimonio del creditore in misura
corrispondente al tasso di inflazione desumibile dagli indici i.s.t.a.t
sul costo della vita, salva la prova, a carico del creditore stesso o
del debitore di un maggiore o minore danno. In virtù di tale principio
la rivalutazione monetaria spetta solo nell’ipotesi in cui l’importo
della stessa superi quello degli interessi legali.
Alla luce di quanto argomentato, in disparte le diverse considerazioni
giuridiche di cui sopra, le citate sentenze delle Sezioni Riunite, dal
punto di vista pratico, non comportano soluzioni differenti giacché la
svalutazione monetaria, computata sempre secondo gli indici i.s.t.a.t,
di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c., deve essere liquidata solo ove
di importo superiore a quello degli interessi legali, non essendo
ammissibile il cumulo “integrale”, bensì quello “parziale”, e ciò sia
per i ratei maturati prima dell’entrata in vigore della legge n.
205/2000, che per quelli maturati successivamente.
4. Stante l’integrale soccombenza del Ministero della Difesa, il
ricorrente ha diritto alla liquidazione delle spese legali,
quantificate in € 1.600,00, di cui € 1.050.00,00 per onorari, €
550.00,00 per diritti, oltre 12,50% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara che
l’istante ha diritto a percepite il trattamento pensionistico di VII
ctg. dal 20.01.1999, per l’infermità “marcato disturbo ansioso
depressivo verosimilmente endoreattivo con labilità emotiva in
trattamento psicofarmacologico”;
- sugli arretrati pensionistici deve essere riconosciuto, dalle singole
scadenze al saldo, il diritto dell’istante agli interessi legali
rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di
svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo
differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice
i.s.t.a.t. relativo all'anno di riferimento (ex art. 150 disp. att.
cod. proc. civ.);
- condanna il Ministero della Difesa alla liquidazione a parte
ricorrente delle spese legali, quantificate in € 1.600,00, di cui €
1.050.00,00 per onorari, € 550.00,00 per diritti, oltre 12,50% per
spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 settembre 2011.
Il Giudice
F.to Cons. Giuseppe Colavecchio
Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 12 ottobre 2011
Il funzionario amministrativo
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora