REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello - composta dai Magistrati:

DOTT. TULLIO SIMONETTI                                       PRESIDENTE

DOTT. NICOLA MASTROPASQUA                              CONSIGLIERE REL.

DOTT. ANTONIO VETRO                                          CONSIGLIERE

DOTT. ROCCO DI PASSIO                                        CONSIGLIERE

DOTT. PIERA MAGGI                                               CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

(7 luglio 2004 n° 257)

 

nel giudizio di appello, iscritto al n. 18045 del registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale Regione Veneto n. 1239/02 del 18 dicembre 2002 e nei confronti di Luigia Zita Fior.

 

         Visti gli atti e documenti di causa;

         Uditi alla pubblica udienza del 21 maggio 2004 il relatore Consigliere Nicola Mastropasqua e per l'Amministrazione la Dott.ssa Anna Maria Alimandi.

         Ritenuto in

FATTO

 

         Con atto depositato in data 26 giugno 2003 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto appello avverso la sentenza n.1239/02 del 18 dicembre 2002, della Sezione Giurisdizionale per il Veneto, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso determinazione del Ministero del Tesoro- Direzione Generale delle Pensioni di Guerra del 16 ottobre da Fior Luigia Zita.

         Con il provvedimento amministrativo impugnato al Ministero del Tesoro aveva respinto l'istanza del 25.8.1983 di trattamento pensionistico di guerra nei confronti della ricorrente, quale collaterale di Fior Giovanni, pensionato di guerra.

         L'Amministrazione chiede l'annullamento della sentenza impugnata per errore di diritto per i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 57 del DPR 23 dicembre 1978, n. 915 ed art. 5 della Legge 6 ottobre 1986, n. 656.

         Nella sentenza di primo grado il Giudice ha ritenuto di accogliere il ricorso, riconoscendo la reversibilità  – sulla base del parere del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, che nella seduta del 30.7.2002 esprimeva il parere che il decesso del pensionato Fior Giovanni fosse direttamente ricollegabile alle ferite di guerra. In tal caso come previsto dall'art. 57 al collaterale spetterebbe trattamento pensionistico di Tab. M e non come indicato in sentenza trattamento pensionistico di reversibilità, tabella A.

         Inoltre la tabella “M”, con riferimento alla data di decorrenza stabilita in sentenza, e cioè al 16.10.1986, risulta soppressa ai  sensi dell'art. 5 della Legge 656/1986, che stabilisce con l'entrata in vigore della legge stessa l'abrogazione della concessione di pensione, a titolo di assegno alimentare nei confronti dei collaterali, che, quindi, a tale data non sono più soggetti di diritto.

         In subordine l'Amministrazione deduce che la violazione artt. 58 e 65 del DPR n. 915/78.

         Con i citati articoli vengono previste le condizioni economiche (art. 58)  e lo stato di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (art. 65) perché possa essere attribuito trattamento pensionistico di guerra ai collaterali maggiorenni che con la morte del militare o del civile hanno perso i necessari mezzi di sussistenza.

         Poiché nella sentenza nulla stabilisce il Giudice circa le condizioni, cui deve essere sottoposta la concessione della pensione, l'Amministrazione non può comunque provvedere alla eventuale liquidazione senza procedere all'accertamento di dette condizioni, che in ogni caso per il combinato disposto degli artt. 68 e 100 del già citato DPR dovrebbe essere riferita alla data della domanda.

         Considerato in

DIRITTO

 

         L'Amministrazione deduce come primo motivo di gravame la intervenuta abrogazione a decorrere dal 16 ottobre 1986, come disposto dall'art. 5 della L. n. 656/1986, del diritto a pensione in favore dei collaterali di militari morti per ragioni di guerra. Di conseguenza chiede l'annullamento della sentenza impugnata la quale ha disposto la corresponsione dell'assegno pensionistico a decorrere proprio del 16 ottobre 1986 in favore di Luigia Zita Fior.

         In proposito va rilevato che per evidente errore materiale il giudice di primo grado ha fissato la decorrenza del trattamento pensionistico alla data di emanazione del provvedimento amministrativo negativo anziché a quella prevista per legge della domanda dell'interessata (25 agosto 1983), epoca  nella quale non era ancora in vigore l'art. 5 della l. n. 656/1986, che non ha effetti retroattivi.

         L'errore materiale è evidente tenendo presente che il giudice a quo come risulta dal testo della sentenza impugnata ha voluto correttamente fissare alla data di emanazione del provvedimento negativo la decorrenza degli interessi sui ratei di pensione dovuti.

         Esattamente l'Amministrazione rileva però, che ai collaterali non spetta il trattamento pensionistico di cui alla tabella A, ma quello di cui  alla tabella  M.

         Va pertanto, rispetto al primo motivo di gravame, affermato che il trattamento pensionistico a favore del collaterale sig.ra Luigia Zita Fior non è precluso dall'art. 5 della l. n. 656/1986, non ancora vigente al momento della domanda dalla quale decorre il beneficio (25 agosto 1983) e che nella specie è applicabile la tabella M.

         In ordine al secondo motivo di gravame va affermato che la concessione del trattamento pensionistico ai collaterali di pensionati di guerra è subordinato anche all'accertamento dei requisiti relativi alla situazione reddituale ed alla inabilità a proficuo lavoro del richiedente. Su tali elementi il giudice di primo grado non ha svolto accertamenti, né si è pronunciato sulla loro esistenza, pur non essendosi verificata nessuna acquiescenza dell'Amministrazione in ordine ad essi.

         Va a questo punto stabilito se questo giudice di appello possa definire la causa nel merito dopo la intervenuta abrogazione dell'art. 105, comma secondo, del regolamento di procedura n. 1038/1933. In proposito va ricordato che ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della l. n. 19/1994 l'appello in materia di pensione è consentito per soli motivi di diritto, mentre costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

         In relazione a questa norma è stato fissato l'ambito cognitorio del giudice di appello che è pieno per i motivi di diritto ed è limitato quanto alle questioni di fatto (alle quali sono legislativamente equiparate le questioni comunque relative alla dipendenza da causa di guerra ed alla classifica) alla sola violazione dell'art. 111 Costituzione, nonché degli artt. 22 e 22 R.D. n. 1038/1933 (cfr. SS.RR. n. 10/2000/QM e Corte Costituzionale n. 84/2003/ord del 27 marzo 2003).

         La norma ha in tal modo stabilito una ripartizione della competenza tra giudice di primo grado e giudice di appello, attribuendo al  primo in via esclusiva la cognizione delle questioni medico-legali e di quelle ad esse equiparate sulle quali il giudice d'appello non può pronunciarsi. In tali sensi è da escludersi che l'appello possa avere effetto devolutivo pieno, dovendosi nell'ambito delle questioni di fatto il giudice d'appello limitare ad accertare se sussistono ragioni fondate sull'art. 111 Cost. per annullare la sentenza impugnata.

         Gli esiti della pronuncia di annullamento, alla luce dei delineati limiti di cognizione del giudice di appello, vanno dedotti dall'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c. quando sia rilevata una nullità che investe questioni di fatto od accertamenti medico-legali e dal primo comma dell'art. 384 c.p.c. nella ipotesi in cui si verta su questioni di diritto e possa pervenirsi a pronuncia di merito senza che siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

         Le norme richiamate danno, infatti, nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei Conti soluzioni coerenti con le attribuzioni di competenza fissate dall'art. 1 comma quinto, della l. n. 19/1994.

         Conclusivamente va rigettato l'appello in punto di possibilità di concessione del trattamento pensionistico e va accolto il gravame relativamente al mancato accertamento dei requisiti reddituali e di inabilità a proficuo lavoro nonché di tabella applicabile con annullamento nei termini della sentenza impugnata e con rinvio della causa alla Sezione Giurisdizionale Regione Veneto, innanzi alla quale dovrà essere riassunta ai fini dell'accertamento del requisito reddituale e di quello fisico nonché in ordine al provvedimento.

 

         Ratione materiae non è luogo a pronuncia per le spese.

 

P. Q. M.

 

         La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello annulla nei limiti di cui in motivazione la sentenza in epigrafe con rimessione della causa alla Sezione Giurisdizionale Regione Veneto in diversa composizione rigettando nel resto il gravame.

 

         Nulla per le spese.

         Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2004.

 

 

L'ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE

Fto Nicola Mastropasqua                                       F.to Tullio Simonetti

 

Depositata in Segreteria il 07 luglio 2004

 

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