REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La
Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello
- composta dai Magistrati:
DOTT. TULLIO SIMONETTI PRESIDENTE
DOTT. NICOLA MASTROPASQUA CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO VETRO CONSIGLIERE
DOTT. ROCCO DI PASSIO CONSIGLIERE
DOTT. PIERA MAGGI CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(7 luglio 2004 n° 257)
nel giudizio di appello, iscritto al
n. 18045 del registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale Regione Veneto
n. 1239/02 del 18 dicembre 2002 e nei confronti di Luigia Zita Fior.
Visti gli atti e documenti di causa;
Uditi alla pubblica
udienza del 21 maggio 2004 il relatore Consigliere Nicola Mastropasqua
e per l'Amministrazione la Dott.ssa Anna Maria Alimandi.
Ritenuto in
FATTO
Con atto
depositato in data 26 giugno 2003 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto appello avverso la sentenza n.1239/02
del 18 dicembre 2002, della Sezione Giurisdizionale per il Veneto, con la quale
è stato accolto il ricorso proposto avverso determinazione del Ministero del
Tesoro- Direzione Generale delle Pensioni di Guerra del 16 ottobre da Fior
Luigia Zita.
Con il
provvedimento amministrativo impugnato al Ministero del Tesoro aveva respinto
l'istanza del 25.8.1983 di trattamento pensionistico
di guerra nei confronti della ricorrente, quale collaterale di Fior Giovanni,
pensionato di guerra.
L'Amministrazione
chiede l'annullamento della sentenza impugnata per errore di diritto per i
seguenti motivi:
- violazione dell'art. 57 del DPR
23 dicembre 1978, n. 915 ed art. 5 della Legge 6 ottobre 1986, n. 656.
Nella
sentenza di primo grado il Giudice ha ritenuto di accogliere il ricorso,
riconoscendo la reversibilità – sulla
base del parere del Collegio Medico Legale del Ministero
della Difesa, che nella seduta del 30.7.2002 esprimeva il parere che il decesso
del pensionato Fior Giovanni fosse direttamente ricollegabile alle ferite di
guerra. In tal caso come previsto dall'art. 57 al collaterale spetterebbe
trattamento pensionistico di Tab.
M e non come indicato in sentenza trattamento pensionistico di reversibilità,
tabella A.
Inoltre la
tabella “M”, con riferimento alla data di decorrenza stabilita in sentenza, e cioè al 16.10.1986, risulta soppressa ai sensi dell'art. 5 della Legge 656/1986, che
stabilisce con l'entrata in vigore della legge stessa l'abrogazione della
concessione di pensione, a titolo di assegno alimentare nei confronti dei
collaterali, che, quindi, a tale data non sono più soggetti di diritto.
In subordine
l'Amministrazione deduce che la violazione artt. 58 e 65 del DPR n. 915/78.
Con i citati
articoli vengono previste le condizioni economiche
(art. 58) e lo stato di inabilità a
qualsiasi proficuo lavoro (art. 65) perché possa essere attribuito trattamento
pensionistico di guerra ai collaterali maggiorenni che con la morte del
militare o del civile hanno perso i necessari mezzi di sussistenza.
Poiché nella
sentenza nulla stabilisce il Giudice circa le condizioni, cui deve essere
sottoposta la concessione della pensione, l'Amministrazione non può comunque provvedere alla eventuale liquidazione senza
procedere all'accertamento di dette condizioni, che in ogni caso per il
combinato disposto degli artt. 68 e 100 del già
citato DPR dovrebbe essere riferita alla data della domanda.
Considerato in
DIRITTO
L'Amministrazione
deduce come primo motivo di gravame la intervenuta
abrogazione a decorrere dal 16 ottobre 1986, come disposto dall'art. 5 della L. n. 656/1986, del diritto a pensione in
favore dei collaterali di militari morti per ragioni di guerra. Di
conseguenza chiede l'annullamento della sentenza impugnata la quale ha disposto
la corresponsione dell'assegno pensionistico a
decorrere proprio del 16 ottobre 1986 in favore di Luigia Zita Fior.
In proposito
va rilevato che per evidente errore materiale il giudice di primo grado ha
fissato la decorrenza del trattamento pensionistico
alla data di emanazione del provvedimento amministrativo negativo anziché a
quella prevista per legge della domanda dell'interessata (25 agosto 1983),
epoca nella quale non era ancora in
vigore l'art. 5 della l. n. 656/1986, che non ha effetti retroattivi.
L'errore
materiale è evidente tenendo presente che il giudice a quo come risulta dal testo della sentenza impugnata ha voluto
correttamente fissare alla data di emanazione del provvedimento negativo la
decorrenza degli interessi sui ratei di pensione dovuti.
Esattamente
l'Amministrazione rileva però, che ai collaterali non spetta il trattamento pensionistico di cui alla tabella A, ma quello di cui alla tabella
M.
Va pertanto,
rispetto al primo motivo di gravame, affermato che il trattamento pensionistico a favore del collaterale sig.ra Luigia Zita
Fior non è precluso dall'art. 5 della l. n. 656/1986, non ancora vigente al
momento della domanda dalla quale decorre il beneficio (25 agosto 1983) e che
nella specie è applicabile la tabella M.
In ordine al secondo motivo di gravame va affermato che la
concessione del trattamento pensionistico ai collaterali di pensionati di guerra
è subordinato anche all'accertamento dei requisiti relativi alla situazione reddituale ed alla inabilità a proficuo lavoro del
richiedente. Su tali elementi il giudice di primo grado non ha svolto
accertamenti, né si è pronunciato sulla loro esistenza, pur non essendosi
verificata nessuna acquiescenza dell'Amministrazione
in ordine ad essi.
Va a questo
punto stabilito se questo giudice di appello possa
definire la causa nel merito dopo la intervenuta abrogazione dell'art. 105,
comma secondo, del regolamento di procedura n. 1038/1933. In proposito va
ricordato che ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della l. n. 19/1994 l'appello
in materia di pensione è consentito per soli motivi di diritto, mentre
costituiscono questioni di fatto quelle relative alla
dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di guerra e quelle relative
alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.
In relazione a questa norma è stato fissato l'ambito cognitorio del giudice di appello che è pieno per i motivi
di diritto ed è limitato quanto alle questioni di fatto (alle quali sono legislativamente equiparate le questioni comunque relative
alla dipendenza da causa di guerra ed alla classifica) alla sola violazione
dell'art. 111 Costituzione, nonché degli artt. 22 e
22 R.D. n. 1038/1933 (cfr. SS.RR.
n. 10/2000/QM e Corte Costituzionale n. 84/2003/ord
del 27 marzo 2003).
La norma ha
in tal modo stabilito una ripartizione della competenza tra giudice di primo
grado e giudice di appello, attribuendo al primo in via esclusiva la cognizione delle
questioni medico-legali e di quelle ad esse
equiparate sulle quali il giudice d'appello non può pronunciarsi. In tali sensi
è da escludersi che l'appello possa avere effetto devolutivo
pieno, dovendosi nell'ambito delle questioni di fatto il giudice d'appello
limitare ad accertare se sussistono ragioni fondate sull'art. 111 Cost. per
annullare la sentenza impugnata.
Gli esiti
della pronuncia di annullamento, alla luce dei
delineati limiti di cognizione del giudice di appello, vanno dedotti
dall'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c. quando sia
rilevata una nullità che investe questioni di fatto od accertamenti medico-legali e dal primo comma dell'art. 384 c.p.c. nella ipotesi in cui si verta su questioni di
diritto e possa pervenirsi a pronuncia di merito senza che siano necessari
ulteriori accertamenti di fatto.
Le norme
richiamate danno, infatti, nel giudizio pensionistico
innanzi alla Corte dei Conti soluzioni coerenti con le attribuzioni di
competenza fissate dall'art. 1 comma quinto, della l. n. 19/1994.
Conclusivamente
va rigettato l'appello in punto di possibilità di concessione del trattamento pensionistico e va accolto il gravame relativamente al
mancato accertamento dei requisiti reddituali e di
inabilità a proficuo lavoro nonché di tabella applicabile con annullamento nei
termini della sentenza impugnata e con rinvio della causa alla Sezione
Giurisdizionale Regione Veneto, innanzi alla quale dovrà essere riassunta ai
fini dell'accertamento del requisito reddituale e di
quello fisico nonché in ordine al provvedimento.
Ratione materiae non è luogo a pronuncia per le spese.
P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione Prima
Giurisdizionale Centrale di Appello annulla nei limiti
di cui in motivazione la sentenza in epigrafe con rimessione
della causa alla Sezione Giurisdizionale Regione Veneto in diversa composizione
rigettando nel resto il gravame.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma
nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2004.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fto Nicola Mastropasqua
F.to Tullio Simonetti
Depositata
in Segreteria il 07 luglio 2004