REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

 

 

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Tullio SIMONETTI                Presidente

Dott. Nicola MASTROPASQUA    Consigliere

Dott. Antonio  VETRO                   Consigliere relatore

Dott. Piera MAGGI                        Consigliere

Dott. Rocco DI PASSIO                 Consigliere

Ha pronunziato la seguente

 

 

SENTENZA

(Sentenza 255/2004)

 

sull'appello principale iscritto al n. 18006 del registro di segreteria, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e sull'appello incidentale iscritto al n. 18734 del registro di segreteria, proposto dall'avv. R.R., avverso la sentenza 29\10\2002 n. 3052\02 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio.

Visti gli atti e documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 21\5\2004, il consigliere relatore, l'avv. R.R. e la dott.ssa Annamaria Alimandi per il Ministero.

 

FATTO

 

Con sentenza 29\10\2002 n. 3052\02 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, è stato statuito quanto segue:

“L'avv. R.R., già titolare di pensione a vita di settima ctg. dal I agosto 1955, con istanza 21 giugno 1986 chiese più favorevole trattamento privilegiato di guerra. La domanda venne accolta solo parzialmente con determinazione 19 febbraio 1991 del direttore generale P.G. Ed infatti la CMPG, previa visita diretta del 24 giugno 1988, diagnosticava: 1) esiti di pleurite basale sx; 2)     bronchite cronica con note di enfisema e danno atriale dx EKG accertato e proponeva per il numero 1: già pensionato di ottava categoria, non aggravato; per il numero 2 per aggravamento, sesta categoria a vita. Per il complesso quinta categoria a vita. Nella seduta del 29 settembre 1989 la CMS, esprimendosi sui dati clinico-radiologici di cui alla predetta v.c. del 24 giugno 1988, riteneva: a)   gli esiti di infermità pleurica, già assegnati all'ottava ctg., non aggravati né rivalutabili; b) l'infermità bronchiale aggravata rispetto al passato per la presenza all'ERX di note di enfisema e quindi ascrivibile alla settima ctg a vita. c) il danno atriale DX con ipossia miocardica, espressione di fenomeni degenerativi legati all'età del soggetto e di nessun rapporto etiopatologico con l'infermità pensionata. Conseguentemente, per le prime due infermità indicava nel complesso la sesta categoria a vita e riteneva l'infermità cardiaca non interdipendente con le malattie già pensionate. Conformandosi al parere espresso dalla CMS il Ministero del tesoro emetteva la citata determinazione 12 febbraio 1991, che veniva confermata con decreto 7 settembre 1994 in sede di ricorso gerarchico al Ministro del tesoro. Avverso il decreto stesso l'avv. R.R. presentava ricorso a questa Corte ed a sostegno delle sue richieste allegava una dettagliata relazione medica della dott.ssa Orietta F. redatta in data 10 febbraio 1998. Con ordinanza del 28 marzo 1998 questa Sezione giurisdizionale ha chiesto un motivato parere al CML del Ministero della difesa che si è espresso nella seduta del 10 dicembre 1999 sulla base dei documenti della v.c. del 24 giugno 1988 confermando sostanzialmente il giudizio a suo tempo espresso dalla CMS. A tale riguardo l'avv. R.R. ha presentato una memoria, cui è allegata perizia aggiuntiva in data 31 marzo 2000 della dott.ssa F. nella quale si controdeduce in ordine a quanto espresso nel citato parere del CML. Nella camera di consiglio del 23 maggio 2000 la Sezione ha interpellato nuovamente il CML del Ministero della difesa affinché, previa visita diretta dell'interessato, si pronunciasse in via definitiva sui quesiti posti con la precedente ordinanza del 17 marzo 1998 tenuto conto delle controdeduzioni mosse dall'avv. R.R. nella sua memoria e dalla dott. Orietta F. nella sua perizia aggiuntiva del 31 marzo 2000. Da ultimo in data 26 settembre 2001 è qui pervenuto il richiesto parere in data 21 settembre 2001 del CML che, dopo aver sottoposto l'interessato a visita diretta, ha confermato sia la classifica del complesso delle infermità pleurica e bronchiale (8^ ctg. + 7^ ctg.) così come era stata accertata in sede di visite collegiali dal Ministero del Tesoro, sia l'accertata non interdipendenza dell'infermità cardiaca dalle infermità pensionate. In occasione della visita collegiale, cui è stato sottoposto l'interessato avv. R.R. in data 2.7.2001, il Collegio Medico Legale ha constatato che la patologia bronchiale con enfisema era aggravata a quella data, sicché la medesima sarebbe ascrivibile alla 6^ ctg. a vita ed il complesso delle infermità pleurica e bronchiale (8^ ctg. + 6^ ctg.) diventerebbe ascrivibile alla 5^ ctg. tab. A. … Nel merito della questione trattasi di stabilire se all'epoca della visita collegiale del 24 giugno 1988, le infermità pleurica e bronchiale fossero suscettibili di miglior classifica rispetto all'8^ e 7^ ctg. e per cumulo alla 6^ ctg. tab. A a suo tempo assegnata. Al riguardo, sia le Commissioni Mediche che si sono espresse in sede amministrativa, sia il Collegio Medico Legale chiamato ad esprimersi in due distinte occasioni, nelle sedute del 10 dicembre 1999 e del 21 settembre 2001, si sono pronunciate per il non aggravamento delle infermità pensionate. Inoltre le Commissioni stesse sulla interdipendenza della infermità cardiaca dalle infermità pensionate sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale hanno detto e ribadito che il danno atriale DX con ipossia miocardica è espressione di fenomeni degenerativi legati all'età del soggetto e di nessun rapporto etiopatologico con le infermità pensionate. Gli anzidetti pareri medici appaiono ben motivati e non presentano alcunché che possa far pensare ad un possibile errore. A tali pareri si ritiene di poter aderire. La Sezione accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce che con riferimento alla visita del Collegio Medico Legale in data 2 luglio 2001 la patologia bronchiale con enfisema dell'interessato risulta aggravata per cui la medesima è ascrivibile alla 6^ ctg. a vita. Pertanto il complesso delle infermità pleurica e bronchiale (8^ctg. + 6^ ctg.) diviene ascrivibile alla 5^ ctg. tab. A. Per il resto il ricorso è respinto. Sulle somme arretrate vanno corrisposti gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo l'indice ISTAT della scala mobile per i lavoratori dell'industria ai sensi dell'arti. 150 disp. att. c.p.c. a far data dalle singole scadenze tenuto conto al riguardo che va calcolata prima la rivalutazione monetaria e sull'importo così incrementato vanno calcolati gli interessi legali. Detti importi devono essere però calcolati alla luce del disposto dell'art.16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 secondo l'interpretazione fornita dal legislatore con l'art. 45, comma 6, della legge 23 dicembre 1998 n. 448”.

Con atto di appello “l'Amministrazione chiede la riforma della sentenza n. 3052/02, per errore di diritto, per i seguenti motivi: violazione articolo 429, 3^ comma, c.p.c. e articoli 16, 6^ c., legge 412/91 e art. 45, 6^ c. legge 448/98. Il giudice monocratico dispone in sentenza il criterio di liquidazione degli accessori, cioè vengono concessi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle maggior somme dovute per effetto della sentenza stessa, accessori da liquidarsi dalla scadenza di ciascun rateo nel senso che prima va calcolata la rivalutazione monetaria e sull'importo cosi incrementato vanno calcolati gli interessi legali, tenendo conto del disposto dell'art.16, 6^ c., della legge 412/91 e dell'art 45, 6^ c. della legge 448/98. Le disposizioni del citato articolo 16, comma 6^, legge 412/1991, secondo le quali i gestori degli enti di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere interessi legali sulle prestazioni dovute, interessi che possono essere portati in detrazione sulle somme spettanti per l'eventuale maggior danno subito, non possono certo riferirsi ai crediti nell'ambito pensionistico di guerra. D'altra parte l'ambito di applicazione di detta normativa è espressamente previsto nell'articolo 45, comma 6^, legge 448/98, citato in sentenza, e si riferisce esclusivamente a crediti concernenti prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, nonché pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e pensioni d'invalidità erogate dallo Stato, comunque, assimilabili a crediti di lavoro. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di codesta Corte, i crediti derivanti da trattamenti pensionistici di guerra non sono assimilabili a quelli derivanti da pensione ordinaria, normale o privilegiata e, di conseguenza, non sono assoggettati alla disciplina prevista per i crediti previdenziali, peraltro recentemente innovata. Il riconoscimento della pensione di guerra assolve una funzione a carattere indennitario (C. cost. n. 288/96), non vincolata ad una prestazione lavorativa e, per tali crediti, il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì “parziale” quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi (cfr. Cass. 14.1.98, n. 260 e 8.5.92, n. 5490). Il       calcolo del maggior danno, inteso come “maggior importo” tra interessi e rivalutazione monetaria va operato (art. 429, 3^ comma, c.p.c.) tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'indice ISTAT rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico fino al soddisfo (cfr. SS.RR. n.10/2002/OM del 26.6.02). Per i motivi esposti, si chiede che la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 3052/02, emessa su ricorso n. 04934 proposto da R.R., venga riformata nella parte in cui dispone la corresponsione sulle somme dovute degli interessi legali unitamente alla rivalutazione monetaria”.

Anche l'interessato ha proposto appello contro la stessa sentenza, per i seguenti motivi:

“… Posto che la legge pone una presunzione a favore della interdipendenza, il giudice era chiamato ad esaminare se le prove offerte dall'Amministrazione resistente fossero tali da vincere la presunzione di interdipendenza posta dalla legge in favore del ricorrente. La sentenza impugnata, negando la interdipendenza tra il danno cardiaco e quello polmonare pensionato, difetta totalmente di motivazione ed applica la norma di legge in maniera errata. Il giudice unico, difatti, fonda il suo convincimento esclusivamente sul fatto che le Commissioni Mediche, sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale, hanno affermato che il danno atriale DX con ipossia miocardica è espressione di fenomeni degenerativi legati all'età del soggetto e di nessun rapporto etiopatologico con le infermità pensionate. Tale decisione è gravemente carente di motivazione, sia perché i pareri delle Commissioni posti a suo fondamento difettano sotto l'aspetto logico-giuridico, in quanto in contrasto con il primo vero accertamento clinico che fu effettuato dalla Commissione Medica per le Pensioni di Guerra il 24.6.88, che si pronunciava positivamente, ed a fronte di tale risultato non vi è stato mai alcun altro vero accertamento, per cui tutti i pareri e gli esiti successivi sono stati solo e semplici affermazioni di principio, sia perché essi sono in insanabile contrasto con l'esperienza clinica consolidata. Per quanto, invece, riguarda le prove offerte dal ricorrente, se è vero che il giudice fonda il proprio convincimento sulle prove che ritiene fondate, è altresì vero che, quando le parti offrono ciascuna prove contrastanti, il giudice è tenuto a spiegare il motivo per cui ne ritiene talune prevalenti a dispetto delle altre. Tutto ciò non traspare dalla sentenza impugnata, che valuta semplicemente atti e documenti, cui affida il proprio convincimento, non degnando di considerazione nessun'altra tesi, e neppure tentando di spiegare perché il suo giudizio disattenda le cognizioni mediche che traspaiono nelle relazioni di parte e nell'esperienza consolidata internazionale. Peraltro è appena il caso di osservare come la stessa Corte, in precedenti pronunce, abbia invece deciso per l'interdipendenza tra le malattie in parola, stabilendo il principio, secondo cui “in materia pensionistica di guerra sussiste nesso di interdipendenza tra una infermità polmonare già indennizzata e un cuore polmonare cronico, riscontrato in sede di visita medica, dovendosi, questa ultima infermità, considerare una forma di complicanza della pregressa affezione polmonare” (C. conti pens. guerra, Sez. IV, 16.3.1991 n. 71092). Da quando esposto, si evince come, oltre che carente di motivazione sul tenore e sul modo in cui la presunzione legale di interdipendenza, al di là di semplici affermazioni di principio, sia stata superata dall'Amministrazione resistente, il giudice di l^ grado abbia assunto una decisione in netto contrasto con le pregresse pronunce della Corte sulla materia specifica. 2. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 t.u. 23.12.78 n. 915. La sentenza gravata riconosce l'aggravamento della patologia bronchiale e ascrive alla rispondente categoria il complesso delle infermità, ma con decorrenza dal 2 luglio 2001. La decorrenza riconosciuta in sentenza viola il disposto del 6^ c. dell'art. 24 d.P.R. n. 915 del 23.12.78, che dispone: “in caso di aggravamento la nuova pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda”. La sentenza fa riferimento alla data della visita del Collegio Medico Legale e da tale data fa decorrere l'aggravamento, ma, in presenza della disposizione legislativa suddetta, non motiva minimamente la diversa decorrenza, atteso anche che già in precedenza il morbo era stato accertato nella medesima entità, anche se non correttamente valutato ai fini della assegnazione alla corretta categoria. Il semplice riferimento alla data della visita, senza nessun altro accenno al motivo per cui viene disattesa una precisa disposizione di legge, non può assurgere al rango di motivazione in ordine alla decorrenza degli effetti dell'aggravamento. Risulta, pertanto, palesemente violata una precisa disposizione di legge e la sentenza non offre sui punto alcuna motivazione”.

Con memoria di costituzione nel giudizio d'appello introdotto dal Ministero, l'avv. R.R. ha chiesto che il gravame sia dichiarato inammissibile, improcedibile ed infondato.

Nella pubblica udienza del 21\5\2004 la dott.ssa Alimandi per il Ministero dell'economia e finanze ha confermato i motivi dell'appello principale ed ha eccepito la tardività dell'appello incidentale.

L'avv. R.R., rappresentato e difeso in proprio e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Michelino Luise, ha chiesto che l'appello dell'Amm.ne sia dichiarato inammissibile, in quanto, avendo questa dato esecuzione alla sentenza di I grado, ha implicitamente rinunziato al gravame e comunque respinto nel merito in quanto le tesi ivi sostenute sono errate proprio in base alla giurisprudenza delle SS.RR. citata dalla stessa Amm.ne, che riconosce il diritto agli accessori così come liquidati in sentenza.

L'avv. Luise ha insistito per l'accoglimento dell'appello incidentale, richiamando i motivi ivi contenuti riguardo alla interdipendenza delle infermità cardiaca e polmonare ed alla erroneità della decorrenza del riconosciuto aggravamento.

 

DIRITTO

 

1)L'appello principale è fondato e va accolto.

Come esattamente rilevato dall'Amm.ne, spetta la rivalutazione monetaria nei limiti indicati dalle SS.RR. con sentenza 18\10\2002 n. 10\QM, sugli importi spettanti alle singole scadenze, come possibile integrazione degli interessi legali quando l'indice di svalutazione ISTAT sia superiore al tasso legale degli interessi stessi e sino al soddisfo.

E' appena il caso di osservare che l'affermata e non comprovata esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce affatto rinunzia tacita all'appello, come sostenuto dall'avv. R.R..

2)L'appello incidentale è inammissibile.

Come precisato dalle SS.RR. con sentenza 25 settembre 2000, n. 9 e dalla Sez. III con sentenza 3 febbraio 2000, n. 34, ai sensi del  combinato disposto cui agli  art. 65, 66 e 103 r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, nel  processo contabile  l'appello incidentale deve in ogni caso essere proposto entro il termine  perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, non  essendo peraltro applicabile  l'art.  334  c.p.c.,  in  tema  di  appello  incidentale tardivo.

Orbene, l'appello principale è stato notificato all'avv. R.R. il 26 maggio 2003 ma l'appello incidentale è stato notificato al Ministero solo il 15 ottobre 2003 e quindi oltre i termini di rito, come giustamente eccepito in udienza dalla rappresentante dell'Amm.ne.

Trattasi, comunque, di questione rilevabile d'ufficio.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

La Sezione:

1)Accoglie il ricorso principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce la rivalutazione monetaria nei limiti indicati dalle SS.RR. con sentenza 18\10\2002 n. 10\QM, sugli importi spettanti alle singole scadenze, come possibile integrazione degli interessi legali quando l'indice di svalutazione ISTAT sia superiore al tasso legale degli interessi stessi e sino al soddisfo.

2)Dichiara inammissibile l'appello incidentale, in quanto proposto oltre il termine  perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'appello principale.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21\5\2004.

 

 

IL RELATORE                                                   IL PRESIDENTE

 

f.to Antonio Vetro                                     f.to Tullio Simonetti

 

               

 Depositato in Segreteria il 06/07/2004

 

 

 

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