REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dal Sigg.ri Magistrati

dott. Giuseppe David

Presidente

dott.ssa Piera Maggi

Consigliere

dott.ssa Cristina Zuccheretti

Consigliere

dott.ssa Rita Loreto

Consigliere

dott. Piergiorgio Della Ventura

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 167/2008/A)

nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 28568 del registro di Segreteria, proposto dall'INPS avverso la sentenza n. 117/2006 del 26 gennaio 2006 - 16 febbraio 2006, resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 4 aprile 2008, il relatore Consigliere dott.ssa Piera Maggi, costituiti parte appellante a mezzo del   e parte appellata a mezzo dell' avvocato.

FATTO:

Così descrive il fatto la sentenza impugnata: «Nei confronti della ricorrente, è stato liquidato trattamento pensionistico di reversibilità sulla pensione di cui era in godimento il marito Scacciatella Ercole, cessato dal servizio a decorrere dal 1/9/1971 e deceduto il 22/9/1996.

Il trattamento di reversibilità è stato determinato secondo la disciplina vigente nell'ambito dell'Assicurazione generale obbligatoria, in applicazione dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ossia nella misura del 60% della pensione e dell'indennità integrativa speciale di cui era in godimento il dante causa.

L'I.N.P.S. Fondo Ferrovie di Genova in data 25/8/2005 ha respinto la domanda della ricorrente (16/8/2005) tendente ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico di reversibilità con il calcolo dell'indennità integrativa speciale in misura intera ai sensi dell'art. 15. comma 5, della legge n. 724/1994.

L'interessata, con il ricorso proposto davanti a questa Corte, in via cautelare, ha chiesto al Collegio il riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione nella misura che scaturisce dall'applicazione del predetto art. 15. comma 5°, con rivalutazione monetaria e interessi legali sugli arretrati.

L'I.N.P.S., con memoria prodotta in data 25/l/2006, si è costituito in giudizio e, nel fare presente di aver operato secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 335/95, ha chiesto il rigetto del ricorso. L'istituto ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei».

Nella sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria ha, pertanto riconosciuto il diritto della signora Brini a percepire l'indennità integrativa speciale in misura intera sul trattamento pensionistico di reversibilità, oltre accessori di legge.

Il Giudice di prime cure ha motivato il proprio convincimento, esprimendo piena adesione al principio enunciato dalle Sezioni Riunite di con la nota sentenza n. 8/QM del 17 aprile 2002, secondo cui l'entrata in vigore della legge 335 del 1995 non ha costituito abrogazione tacita della precedente disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, della legge 724 de1 1994.

Avverso la predetta sentenza l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale gestore del «Fondo speciale» F.S., istituito ai sensi dell'art. 43 della legge n. 488/99, ha proposto appello, per i seguenti motivi.

Violazione ed errata applicazione dell'art. l, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in relazione all'art. l, comma 41 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e all'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Secondo parte appellante la questione costituisce - già da diverso tempo - materia del contendere in relazione ad un cospicuo "filone" di controversie sorte su tutto il territorio nazionale.

Essa riguarda sostanzialmente la spettanza o meno del diritto del superstite di ex ferroviere -divenuto titolare di pensione di reversibilità dopo l'entrata in vigore della legge n. 335/1995, ma in dipendenza di pensione diretta liquidata prima del 31.12.1994 - alla corresponsione della indennità integrativa speciale in misura intera, così come già percepita dal dante causa, invece che nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità dalla legge n. 335/1995 medesima.

Con uniforme e consolidata giurisprudenza numerose Sezioni Giurisdizionali regionali, e così il Giudice a quo, hanno condiviso la decisione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 8/2002/QM del 17 aprile 2002, con la quale era stato risolto il contrasto giurisprudenziale inizialmente delineatosi con riguardo al rapporto tra l'art. 15, comma 5, della legge 724 del 1994 e l'art. l, comma 41, della legge 335 de1 1995.

Le predette Sezioni avevano affrontato la dedotta questione di massima statuendo che, «nell'ipotesi di decesso di pensionato, titolare di trattamento di riposo, liquidato prima del 31 dicembre 1994, il consequenziale trattamento di reversibilità deve essere in ogni caso liquidato secondo la norma di cui all'art. 15, comma 5, della L. 23.12.1994, n. 724, indipendentemente dalla data della morte del  dante causa. L'art. 1 comma 41 della L. 8.8.1995, n. 335 non ha effetto abrogativo dell'art. 15, comma 5 della L. 23.12.1994, 724».

La insuperabilità del riferito orientamento giurisprudenziale aveva indotto l'Istituto ad uniformarsi ai principi enunciati con la decisione n. 8/QM/2002, adeguandosi all'insegnamento delle Sezioni Riunite, e a non gravare dinanzi alle Sezioni Giurisdizionali Centrali di Appello le sentenze sfavorevoli aventi ad oggetto la questione in argomento.

Sennonché, la voluntas legis appena sopravvenuta chiarirebbe indiscutibilmente la portata delle norme fin qui citate e smentirebbe funditus la giurisprudenza contabile di cui si è detto.

Il tenore della legge 27 dicembre 2006 n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, ha indotto l'Istituto oggi appellante a coltivare le controversie risolte sfavorevolmente agli interessi dell'Istituto medesimo - ove le relative sentenze non siano ancora passate in giudicato, come nella specie - e a riproporre in questa sede la questione del rapporto tra le due disposizioni esaminate, alla stregua di quelle recentemente emanate.

Parte appellante ricorda la normativa di riferimento.

L' art. 15 della legge 724 del 1994 dispone:

- al comma 3 che « in attesa della armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal primo gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli emolumenti retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale »;

- al comma 4 che « la pensione di cui al comma 3 è reversibile, con riferimento alle categorie dei superstiti aventi diritto in base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » ;

- al comma 5 che « le disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione, previste dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31.12.1994 ed alle pensioni di reversibilità ad esse riferite ». L' art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, entrata in vigore il 17 agosto 1995, così dispone: «la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70%, limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui all'allegata tabella F …….

Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti ».

Oggi, il quadro normativo sopra delineato risulta integrato e completato dalla legge 27.12.2006 n. 296, la quale all'art. 1 comma 774 ha statuito che «l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime prevista dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità ».

Ciò posto, non vi sarebbe dubbio, secondo parte appellante, che la surriferita normativa si applichi al caso di specie, mentre risulterebbe evidente che la sentenza indicata in epigrafe si pone in contrasto con l'interpretazione autentica fornita dal legislatore con la disposizione di cui al citato articolo l, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Detta ultima disposizione si pone, infatti, quale ius superveniens applicabile a tutte le fattispecie, come la presente, non ancora definite.

Rimarca ancora la parte che il comma 776 dell'art. 1 della ridetta legge n. 296/2006 ha coerentemente ed espressamente abrogato l'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sicché risulta ormai contraddetta dal legislatore l'affermazione posta a base della più volte citata sentenza n. 8/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte - cui la sentenza qui impugnata fa espresso ed assorbente riferimento - secondo la quale «l'art. 1 comma 41 della legge 8 agosto n. 335 non ha effetto abrogativo dell'art. 15 comma 5 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

Concludendo, la fattispecie dedotta dalla odierna appellata, che è titolare di pensione di reversibilità dal 1° ottobre 1996 e quindi da data successiva al 17 agosto 1995, rientra nella previsione della invocata disposizione di legge, con la conseguenza che l'indennità integrativa speciale, già corrisposta in misura intera al dante causa dell'odierna appellata sulla pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° agosto 1995, compete alla predetta, quale coniuge superstite di pensionato, nella misura del 60% dell'importo corrisposto al titolare della pensione originaria, come disposto dall'art. 1, comma 41, della legge 335 così come interpretato dall'art. 1, comma 774, della legge 296 de1 2006.

La parte deduce, pertanto, nei confronti della sentenza impugnata, la violazione delle disposizioni di legge richiamate e chiede, in applicazione dell'art. l, comma 774, della legge 296 del 2006, la riforma della medesima sentenza.

L'Istituto appellante ha proposto altresì, con il gravame, istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata deducendo la sussistenza del fumus boni iuris. La fattispecie oggetto del giudizio troverebbe, infatti, oggi disciplina nel citato comma 774 dell'art. 1 della legge 296/2006 (finanziaria per l'anno 2007) che non consentirebbe ormai la diversa soluzione seguita dalla giurisprudenza della Corte.

Anche il periculum in mora parrebbe sussistere per le difficoltà dell'Istituto di dover procedere all'esito del presente giudizio al recupero delle somme medio tempore corrisposte.

Parte appellante chiede di essere ascoltata nella camera di consiglio che verrà fissata per la discussione della presente istanza.

Conclusivamente, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come sopra rappresentato e difeso, chiede che, in sede di appello, previa sospensione dell'esecuzione ed in riforma dell'impugnata sentenza sia accolto l'appello e, per l'effetto, sia dichiarato che la signora Cesarina Brini non ha diritto alla liquidazione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità percepita a carico del Fondo speciale di Previdenza FF.SS. nella misura intera, bensì nella misura (60%) prevista dalla disciplina vigente per le pensioni di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Alla pubblica udienza parte appellante ha ribadito la richiesta scritta mentre parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello.

DIRITTO:

La questione all'esame è di facile soluzione e può pertanto adottarsi decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 3 della legge n. 205/2000.

Le intervenute modifiche normative intervenute con la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) sono state oggetto del vaglio da parte della Corte costituzionale la quale investita della questione di costituzionalità dell'art. 1 comma 774 della legge finanziaria dalla Sez. giur. della Puglia e della Sicilia, con sentenza n. 74/2008 si è pronunciata al riguardo nei seguenti termini:

“Entrambi i rimettenti muovono dalla premessa che dalla giurisprudenza della Corte dei conti, antecedente all'entrata in vigore della disposizione denunciata, si desumerebbe un orientamento del tutto «pacifico» circa il diritto alla pensione di reversibilità nel caso di decesso di titolare di pensione diretta liquidata entro il 31 dicembre 1994; diritto al trattamento di reversibilità che deve essere liquidato secondo le norme di cui all'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), indipendentemente dalla data della morte del dante causa, atteso che l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), non ha abrogato il richiamato comma 5 dell'art. 15 della legge n. 724 del 1994.

Ad avviso dei rimettenti, l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia sarebbe stato smentito però dal comma 774 della legge n. 296 del 2006, il quale, con una norma di interpretazione autentica, avrebbe imposto «un'esegesi diametralmente opposta a quella sin qui praticata da questa Corte e l'applicazione di tale norma interpretativa condurrebbe, come conseguenza, al rigetto del ricorso».

Sennonché, il comma 774 denunciato si presterebbe a dubbi di costituzionalità.

Per la Sezione giurisdizionale della Regione Siciliana (r.o. n. 387 del 2007), la norma censurata violerebbe l'art. 3 della Costituzione, in quanto il legislatore, con un'operazione di «inequivoca irrazionalità», ha utilizzato «l'interpretazione autentica, al di là della funzione che le è propria».

Ne sarebbe prova - secondo il rimettente - l'«insanabile contrasto logico-giuridico tra l'asserita natura interpretativa del citato comma 774 e la disposizione di cui al successivo comma 776», abrogativa dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, e sarebbe evidente «che con il combinato disposto di cui ai commi 774 e 776 dell'art. l della legge n. 296/2006 il legislatore ha notevolmente modificato (in pejus per i pensionati) la disciplina precedente, illegittimamente disponendo peraltro che quello era il significato della normativa preesistente».

Nella specie, il legislatore avrebbe «arbitrariamente distorto la tipica funzione dell'interpretazione autentica (alla quale si deve far ricorso con attenta e responsabile moderazione) con il connaturato effetto retroattivo».

Secondo il giudice a quo, ciò contrasterebbe con l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, considerato che l'irretroattività «rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva e grave causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi», soprattutto ove si incida «su situazioni di diritto soggettivo come il trattamento di quiescenza già in godimento».

Anche per la Sezione giurisdizionale della Regione Puglia (r.o. n. 388 del 2007), la norma denunciata contrasterebbe con l'art. 3 Cost., giacché, «appare costituire un'ipotesi di esercizio irrazionale del potere del legislatore di emanare norme interpretative» e, in ogni caso, «la previsione retroattiva [.] appare parimenti irragionevole» per la lesione del principio dell'affidamento, essendo «venuta a determinare, in modo retroattivo, per i trattamenti di reversibilità sorti a decorrere dal 17 agosto 1995, ma riferiti a pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994, una sostanziale decurtazione dell'ammontare dell'indennità integrativa speciale tradendo l'affidamento che i titolari delle suddette pensioni di reversibilità avevano riposto, all'indomani dell'entrata in vigore del comma 5 dell'art. 15 della legge 724 ossia già da dodici anni or sono, nella certezza della spettanza dell'indennità integrativa speciale quale emolumento accessorio intero e non da conseguire in misura percentuale».…….omissis……

Le questioni non sono fondate.

Il problema che pongono le due ordinanze di rimessione concerne l'individuazione, tramite la disposizione denunciata, della data di decorrenza dell'estensione della disciplina prevista dall'assicurazione generale obbligatoria in materia di trattamento pensionistico di reversibilità alle altre discipline esclusive o sostitutive.

Occorre rammentare, infatti, che nel settore privato opera, da epoca risalente, il principio di onnicomprensività della retribuzione pensionabile, essendo essa individuata in base ad un coacervo di elementi che, salvo specifiche eccezioni, entrano, tutti, a comporla, secondo le disposizioni che recano la disciplina di riferimento. E così era già nella vigenza del regime retributivo precedente alla riforma recata dalla legge n. 335 del 1995, in forza della regolamentazione dettata dall'art. 5, comma 2, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), tramite il richiamo all'art. 27 e seguenti del d.P.R. 30 maggio 1995, n. 797 (Approvazione del testo unico delle norme sugli assegni familiari), il quale, a sua volta, rinvia agli artt. 46 e 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

Diversamente accadeva per il settore pubblico, in base al sistema originariamente delineato dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), il quale prevedeva, infatti, che la pensione del pubblico dipendente fosse calcolata su una determinata base pensionabile (art. 43 per i dipendenti civili; art. 53 per i militari) e, una volta determinata la prestazione, a questa si aggiungeva l'indennità integrativa speciale, la quale - come reso palese dall'art. 2 della legge n. 324 del 1959 e poi dall'art. 99 del t.u. del 1973 - era elemento accessorio del trattamento pensionistico.

La diversità di detti sistemi si ripercuoteva, di conseguenza, sul calcolo della pensione di reversibilità, spettante al superstite in misura percentuale rispetto alla pensione diretta del dante causa. Nel settore privato il 60 per cento in favore del coniuge (aliquota fissata dall'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, modificato anche dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903) era calcolato sulla pensione del dante causa determinata in base al principio di onnicomprensività (includente quindi tutti gli elementi retributivi sui quali operava l'aliquota del 60 per cento); nel settore pubblico, una volta  determinata la pensione diretta e calcolata su questa la misura spettante al pensionato di reversibilità (al coniuge, in forza dell'art. 88 del t.u., il 50 per cento, di regola, della pensione del dante causa), si aggiungeva, in misura piena, l'indennità integrativa speciale.

Su tale assetto è, dapprima, intervenuto l'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale, al comma 3, disponeva che «In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale [.]».

In forza del successivo comma 4, si prevedeva che «La pensione di cui al comma 3, è reversibile con riferimento alle categorie dei superstiti aventi diritto in base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».

A sua volta, con una norma di salvaguardia di situazioni pregresse, il comma 5 stabiliva che «Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite».

In definitiva, l'art. 15 della legge n. 724 del 1994 stabiliva che la corresponsione dell'indennità integrativa speciale nella misura piena si sarebbe dovuta fermare (per dar luogo, poi, al suo conglobamento nel trattamento pensionistico, con liquidazione complessiva di esso nella misura percentuale del 60 per cento secondo quanto previsto dall'assicurazione speciale obbligatoria), per quanto riguarda le pensioni dirette, al 31 dicembre 1994, ed avrebbe potuto continuare ad essere corrisposta alle pensioni di reversibilità, purché «riferite» alle pensioni dirette liquidate entro detta data.

Successivamente, il legislatore, con l'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, ha previsto che la disciplina del trattamento di reversibilità in essere nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria fosse esteso anche al settore pubblico - determinando così la liquidazione della pensione con il conglobamento della indennità integrativa speciale - dalla data di entrata in vigore della legge stessa (e cioè dal 17 agosto 1995).

Si pose, quindi, il problema della implicita abrogazione, per effetto della successione delle leggi nel tempo, del comma 5 della legge n. 724 del 1994, su cui la giurisprudenza maggioritaria della Corte dei conti si è espressa in termini negativi, secondo una posizione che è chiaramente contenuta nella sentenza delle sezioni riunite n. 8/2002/QM. Tale pronuncia ritenne, anzitutto, che «nessun rapporto di incompatibilità può sussistere tra la norma di cui al ripetuto art. 15 della legge n. 724 del 1994 e quella della seconda parte del comma 41 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995, atteso che tale seconda parte tratta materia affatto diversa dalla disciplina dell'indennità integrativa», sicché non sarebbe possibile parlare di abrogazione tacita delle disposizioni di cui alla legge n. 724 del 1994. Inoltre, la stessa sentenza affermò che «la norma transitoria di cui all'art. 15, comma 5, avrebbe la sua ratio nella salvaguardia dei diritti quesiti» e che la «norma di salvaguardia prevista dall'ultima parte del comma 41 [.] si riferirebbe, non all'indennità integrativa speciale, ma alla disciplina del cumulo dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi dei beneficiari».

E' in siffatto più ampio contesto che le ordinanze di rimessione censurano il comma 774 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, giacché esso, ponendosi in contrasto con la «pacifica» giurisprudenza della Corte dei conti, che ritiene esonerate dalla anzidetta estensione le pensioni di reversibilità «riferite» a pensioni dirette liquidate entro il 31 dicembre 1994 e sorte anche posteriormente a detta data, vulnererebbe l'art. 3 Cost., non potendo essere qualificato come norma di interpretazione autentica, e lederebbe, comunque, il principio dell'affidamento nella sicurezza giuridica.

Questa Corte ha avuto modo di affermare, in più di un'occasione (da ultimo, sentenza n. 234 del 2007), che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, trattandosi in entrambi i casi di accertare se la retroattività della legge, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo che per la materia penale, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Sicché, la norma censurata, ove considerata espressione di funzione di interpretazione autentica, non può considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, e dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che essa si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (si veda anche la sentenza n. 274 del 2006), senza, peraltro, che siffatta operazione debba essere necessariamente volta a comporre contrasti giurisprudenziali, ben potendo il legislatore precisare il significato di norme in presenza di indirizzi omogenei (sentenze n. 374 del 2002, n. 29 del 2002 e n. 525 del 2000).

Non può non rilevarsi che la linea ispiratrice dell'intervento del legislatore su cui si incentrano i dubbi dei rimettenti - intervento che si assume operato proprio in riferimento alla ricordata contrastante giurisprudenza della Corte dei conti - emerge in tutta la sua chiarezza dalla prima lettura della disposizione denunciata, la quale pone in rilievo due dati essenziali: a) l'indipendenza del trattamento pensionistico di reversibilità rispetto alla data di liquidazione della pensione diretta del dante causa; b) la decorrenza della estensione della disciplina della pensione di reversibilità prevista dall'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime dalla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.

In sostanza, si viene anzitutto a riaffermare il principio dell'autonomia del diritto alla pensione di reversibilità come diritto originario; principio ribadito da questa Corte nella sentenza n. 446 del 2002 (con la quale era stata dichiarata non fondata proprio la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Inoltre, quanto alla decorrenza della evidenziata estensione di disciplina, a fronte del ricordato atteggiamento della giurisprudenza contabile, sicuramente maggioritaria, ma non univoca, essendo presenti anche orientamenti diversi, il legislatore ha ritenuto di intervenire con la norma censurata, la quale, interpretando l'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, ha scelto, in definitiva, uno dei possibili significati della norma interpretata.

Nel contesto di siffatta operazione, non può reputarsi contraddittoria, e dunque irragionevole, l'abrogazione - ad opera del comma 776 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 - del comma 5 dell'art. 15 citato, giacché essa risulta rispondente ad una esigenza di ordine sistematico imposta proprio dalle vicende che hanno segnato la sua applicazione.

Peraltro, non è senza rilievo il fatto che il legislatore, in sede di interpretazione autentica, possa modificare in modo sfavorevole, in vista del raggiungimento di finalità perequative, la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati senza per questo violare l'affidamento nella sicurezza giuridica (sent. n. 6 del 1994 e sent. n. 282 del 2005), là dove, ovviamente, l'intervento possa dirsi non irragionevole. E che, nel caso oggetto di scrutinio, non sia ravvisabile una tale irragionevolezza si evince non solo da quanto sinora posto in evidenza, ma anche dal fatto che l'assetto recato dalla norma denunciata riguarda anche il complessivo riequilibrio delle risorse e non può, pertanto, non essere attenta alle esigenze di bilancio. In questo contesto, peraltro, il legislatore, con il comma 775 dell'art. 1 della stessa legge n. 296 del 2006, ha salvaguardato i trattamenti di miglior favore già definiti in sede di contenzioso, con ciò garantendo non solo la sfera del giudicato, ma anche il legittimo affidamento che su tali trattamenti soltanto poteva dirsi ingenerato”.

Conseguentemente la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti e dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti, con le ordinanze in epigrafe indicate.

L'appello deve, pertanto, essere accolto.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

ACCOGLIE:

1' appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe e, per l'effetto, la riforma non riconoscendo il diritto della ricorrente a percepire l'i.i.s. in misura intera sulla pensione di reversibilità.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2008.

L'Estensore              Il Presidente

F.to Piera MAGGI             F.to Giuseppe DAVID

 

Depositata in Segreteria il 14/4/2008  

Il Dirigente

               F.to Maria FIORAMONTI