REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DE POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

iL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

dott. Giovanni Iovino

(Sentenza n°1494)

 

alla Pubblica udienza del 29.9.2003 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso da

S.P.

difeso dall’avv. A. F., in Roma.

AVVERSO

Il Ministero dell’Economia

Dipartimento Servizi vari in Roma

 

         Visto il ricorso, iscritto nel registro di segreteria al n. 56453;

         Visti tutti gli atti e documenti della causa;

         Visti gli articoli 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 19; 5 e 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nonché gli articoli 420,421.429, 430 e 431 del codice di procedura civile;

         Uditi nella pubblica udienza del 29.9.2003 il difensore del ricorrente che si è richiamato alla memoria scritta e il rappresentante dell’Amministrazione che analogamente si è richiamato alla memoria scritta.

FATTO

Il ricorrente, titolare del trattamento pensionistico tabellare, presta opera retribuita privata dall’1.1.1984, resa all’estero. Dall’1.1.1979 tale iscrizione è stata adeguata al trattamento minimo INPS.

         Con ricorso ritualmente depositato ha chiesto la corresponsione della indennità integrativa speciale nella misura intera e della XIII mensilità con decorrenza 1.5.1968, pari alla decorrenza della pensione privilegiata.

         Dagli atti risulta che con decreto n. 220 del 7.2000 fu concesso al ricorrente il trattamento privilegiato prima per otto anni e poi a vita dall’1.5.1968.

         Con domanda del 2.7.2001 ha chiesto la concessione dell’indennità integrativa speciale nella misura intera a decorrere dall’1.5.1968 richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale.

         L’Amministrazione con memoria del 25.3.2002 ha chiesto il rigetto del ricorso, sollevando comunque l’eccezione di prescrizione quinquennale.

         Con memoria depositata il 10.9.2002 il difensore del ricorrente chiede l’indennità integrativa speciale e la XIII mensilità con decorrenza coincidente con la decorrenza della pensione privilegiata (1.5.1968) avendo l’interessato prodotto l’istanza relativa al ricorso prima del compimento del quinquennio prescrizionale.

Si osserva:

Il ricorso alla stregua della più recente giurisprudenza, è fondato.

Invero con le sentenze di questa Sezione n. 119/01 e 120/01 entrambe del 13.12.2000, determinanti ai fini del decidere anche ai sensi dell’art. 9 comma 1 della legge 21.7.2000 n. 205, a conclusione di una lunga elaborazione giurisprudenziale di questa Corte e della Corte Costituzionale, è stato chiarito che nel nostro ordinamento giuridico devono ritenersi non ulteriormente sussistenti, dopo le numerose pronunce caducatorie (v. da ultimo la sentenza n. 516 con l’ordinanza n. 517 entrambi del 15.21 novembre 2000 della Corte Costituzionale per la indennità integrativa speciale e la sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 1992 con la sentenza delle SS. RR. di questa Corte n. 22/98 QM per la XIII mensilità) il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale come l’analogo divieto di cumulo della XIII mensilità su pensione e retribuzione.

         Per quanto concerne la decorrenza del riconoscimento degli arretrati degli emolumenti, non trova applicazione l’art. 2 del R.D. 1939/295 richiamato dall’art. 143 del T.U. 1973/1092 con carattere di generalità per tutti i trattamenti disciplinati dal T.U., per le considerazioni svolte dal difensore e più sopra riportate (v. art. 143, 5 comma del D.P.R.  1973/1092).

Sulle somme dovute in esecuzione della presente decisione competono quindi i benefici accessori ai sensi della sentenza n. 10 QM/2002 con la stessa decorrenza della pensione privilegiata (1.5.1968).

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio,

definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe e per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere l’indennità integrativa speciale nella misura intera con detrazione di quanto già percepito allo stesso titolo, e la XIII mensilità, a decorrere dall’1.5.1968 con i benefici accessori sugli arretrati fino al soddisfo, come specificato in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma e data lettura del dispositivo alla pubblica udienza del 29.9.2003.

Il Giudice Unico

(Dott. Giovanni Iovino)

 

 

Inizio_Pagina