REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DE POPOLO ITALIANO
LA
CORTE DEI CONTI
Sezione
Giurisdizionale per la Regione Lazio
iL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott. Giovanni Iovino
(Sentenza
n°1494)
alla Pubblica udienza del 29.9.2003 ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso da
S.P.
difeso dall’avv. A. F., in Roma.
AVVERSO
Il
Ministero dell’Economia
Dipartimento
Servizi vari in Roma
Visto il ricorso, iscritto nel registro
di segreteria al n. 56453;
Visti tutti gli atti e documenti della
causa;
Visti gli articoli 6 della legge 14
gennaio 1994, n. 19; 5 e 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nonché gli articoli 420,421.429, 430 e 431 del codice di
procedura civile;
Uditi nella pubblica udienza del
29.9.2003 il difensore del ricorrente che si è richiamato alla memoria scritta
e il rappresentante dell’Amministrazione che analogamente si è richiamato alla
memoria scritta.
FATTO
Il
ricorrente, titolare del trattamento pensionistico tabellare, presta opera retribuita privata dall’1.1.1984,
resa all’estero. Dall’1.1.1979 tale iscrizione è stata
adeguata al trattamento minimo INPS.
Con ricorso ritualmente
depositato ha chiesto la corresponsione della indennità
integrativa speciale nella misura intera e della XIII mensilità con decorrenza
1.5.1968, pari alla decorrenza della pensione privilegiata.
Dagli atti risulta
che con decreto n. 220 del 7.2000 fu concesso al ricorrente il trattamento
privilegiato prima per otto anni e poi a vita dall’1.5.1968.
Con domanda del 2.7.2001 ha chiesto la
concessione dell’indennità integrativa speciale nella misura intera a decorrere
dall’1.5.1968 richiamandosi alla giurisprudenza
costituzionale.
L’Amministrazione con memoria del
25.3.2002 ha chiesto il rigetto del ricorso, sollevando comunque
l’eccezione di prescrizione quinquennale.
Con memoria depositata il 10.9.2002 il
difensore del ricorrente chiede l’indennità integrativa speciale e la XIII
mensilità con decorrenza coincidente con la decorrenza della pensione
privilegiata (1.5.1968) avendo l’interessato prodotto l’istanza
relativa al ricorso prima del compimento del quinquennio prescrizionale.
Si
osserva:
Il
ricorso alla stregua della più recente giurisprudenza, è fondato.
Invero
con le sentenze di questa Sezione n. 119/01 e 120/01 entrambe del 13.12.2000, determinanti ai fini del decidere anche ai sensi dell’art. 9
comma 1 della legge 21.7.2000 n. 205, a conclusione di una lunga elaborazione
giurisprudenziale di questa Corte e della Corte Costituzionale, è stato
chiarito che nel nostro ordinamento giuridico devono ritenersi non
ulteriormente sussistenti, dopo le numerose pronunce caducatorie
(v. da ultimo la sentenza n. 516 con l’ordinanza n. 517 entrambi del 15.21
novembre 2000 della Corte Costituzionale per la indennità
integrativa speciale e la sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 1992
con la sentenza delle SS. RR. di questa Corte n. 22/98 QM per la XIII
mensilità) il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale come
l’analogo divieto di cumulo della XIII mensilità su pensione e retribuzione.
Per quanto concerne la decorrenza del
riconoscimento degli arretrati degli emolumenti, non trova applicazione l’art.
2 del R.D. 1939/295 richiamato dall’art. 143 del T.U. 1973/1092 con carattere
di generalità per tutti i trattamenti disciplinati dal T.U., per le considerazioni svolte dal difensore e più sopra
riportate (v. art. 143, 5 comma del D.P.R. 1973/1092).
Sulle
somme dovute in esecuzione della presente decisione competono quindi i benefici
accessori ai sensi della sentenza n. 10 QM/2002 con la stessa decorrenza della
pensione privilegiata (1.5.1968).
P.Q.M.
La
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio,
definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
il ricorso in epigrafe e per l’effetto riconosce il diritto del
ricorrente ad ottenere l’indennità integrativa speciale nella misura intera con
detrazione di quanto già percepito allo stesso titolo, e la XIII mensilità, a
decorrere dall’1.5.1968 con i benefici accessori sugli arretrati fino al
soddisfo, come specificato in motivazione.
Spese
compensate.
Così deciso in Roma e data lettura del dispositivo alla
pubblica udienza del 29.9.2003.
Il
Giudice Unico
(Dott. Giovanni Iovino)