REPUBBLICA ITALIANA
Composta dai seguenti magistrati:
dott. SERGIO MARIA PISANA Presidente
dott. MARIO CASACCIA Consigliere
dott. CAMILLO LONGONI Consigliere
dott. ANTONIO D’AVERSA Consigliere
relatore
dott. GIOVANNI PISCITELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
sul giudizio di appello in materia di pensioni
militari promosso dal signor D.M.N., rappresentato e difeso dall’avv. A.F., ha
eletto domicilio, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per la regione Abruzzo n. 347 del 10 aprile 2001.
Visti il
ricorso dell’interessato iscritto al n. 15791 del registro di Segreteria e gli
atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza
del 26 marzo 2003, il consigliere relatore dott. A.D. ed il difensore
dell’appellante.
Premesso in
FATTO
Con la sentenza n. 347 del 10 aprile 2001 la
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo ha
respinto il ricorso presentato dall’ex militare D.M.N. avverso il decreto del
Ministero della Difesa n. 659 del 19 luglio 1982, negativo di pensione
privilegiata per non dipendenza da causa di servizio dell’infermità “disturbi
funzionali di cuore in epatosplenomegalico”.
Il giudice di I grado, premesso di non poter
prendere in considerazione la perizia di parte in quanto prodotta oltre il
termine di legge, asserito perentorio, ha rilevato che l’infermità sofferta
dall’interessato non poteva ritenersi dipendente da causa di servizio
conformandosi in tal modo al parere espresso dalla C.M.O. nel corso del
procedimento amministrativo e ritenendo che le considerazioni, in esso svolte,
circa l’inesistenza di rapporto tra la infermità dedotta ed i fatti di
servizio, fossero sufficienti a respingere la richiesta di perizia medico
legale avanzata dall’interessato nel corso del giudizio.
Ha proposto appello l’interessato lamentando
l’omessa valutazione della perizia di parte
ed il vizio di motivazione della sentenza la quale avrebbe espresso
acritica adesione al parere della C.M.O.. Lamenta altresì l’affermazione, pure
contenuta nella decisione impugnata, di mancanza dei presupposti per procedere
al tentativo di conciliazione, obbligatorio per legge.
L’appellante conclude per l’annullamento della
sentenza impugnata.
Nella pubblica udienza davanti a questa sezione
centrale l’avv.to F., per l’appellante, ha osservato, in primo luogo, che il
termine per il deposito degli atti è di natura ordinatoria e non perentoria.
Quanto al merito ha sottolineato come la situazione
logistico ambientale in cui avvenne la prestazione militare fosse stata
particolarmente gravosa e, quindi, favorevole al determinarsi della infermità
di cui trattasi.
Conclude per l’ammissibilità dell’appello, almeno
ai fini istruttori. In via subordinata, per la sospensione del giudizio in
attesa della pronuncia della Corte costituzionale circa la questione di
costituzionalità già sollevata, e tuttora
pendente, concernente i limiti dell’appello in sede di giurisdizione
pensionistica.
Come noto, nei giudizi in materia di pensioni,
l’appello è escluso per motivi di fatto tra i quali rientrano, secondo quanto
indicato nella sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n.10/2000, quelle
relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio; al
contrario l’appello è consentito per motivi di diritto, tra i quali, sempre
secondo la medesima sentenza, rientra il vizio di motivazione nel caso in cui
la sentenza di I grado manchi del tutto di motivazione o contenga solo
motivazione del tutto apparente .
Tanto premesso si osserva, in primo luogo, che il
giudice ha ritenuto di non prendere in considerazione la perizia presentata dal
ricorrente in quanto era stata depositata fuori termini. In merito va precisato
che il termine al quale ha fatto riferimento il giudice di primo grado, ha
natura ordinatoria ed è diretto essenzialmente a consentire alla controparte di
conoscere le valutazioni dedotte dall’interessato a sostegno della propria
pretesa. Se depositate fuori temine, la parte controinteressata può chiedere il
rinvio della discussione o il giudice medesimo può, motu proprio,
disporre la proroga del termine ex art.
154 c.p.c.. Tale meccanismo è diretto a tutelare le ragioni del contraddittorio
ed a mantenere le due parti in posizione di parità processuale, ma non ad
impedire al giudice la conoscenza dei profili tecnici e giuridici che si
intendono far valere nel processo, sia attraverso la presentazione di perizia,
sia attraverso la sua illustrazione nel
corso del dibattimento.
Si aggiunga, nel caso presente, che il giudice, pur
ritenendo di poter procedere, comunque, all’esame della causa sulla base dei
soli documenti del procedimento amministrativo, conserva la sua posizione di
terzietà nei confronti delle due contrapposte posizioni. Poiché, infatti, i pareri medico legali a
cui fa riferimento la sentenza, sono
pur sempre documentazione di una delle due parti in giudizio, il giudice, se la ritiene condivisibile, non
può omettere di illustrare, in maniera completa ed esauriente le ragioni di tale condivisione.
Viceversa la sentenza appare, con ogni evidenza,
carente sotto tale aspetto poiché essa rinvia, in maniera del tutto acritica,
alla documentazione di una delle due parti, incorrendo, quindi, nel vizio di
motivazione apparente, vizio che si determina allorché il giudice, pur
indicando gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, li ha
fatti propri senza una approfondita disamina logica e giuridica (cass. Civ n.
2000/4891).
Poiché tale vizio della motivazione determina
sostanziale assenza di essa, l’appello deve essere considerato ammissibile,
nonché fondato nel merito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando viste le leggi14 gennaio
1994 n.19 e 20 dicembre 1996 n. 639.
Accoglie l’appello presentato dal signor D.M.N.
avverso la sentenza n. 347/2001 della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo e, nello
stesso tempo, dispone il rinvio degli atti alla sezione medesima perché, in
diversa composizione, proceda al nuovo esame della causa.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
26 marzo 2003.
Il relatore Il
presidente
F.to Antonio D’Aversa F.to Sergio Maria Pisana
Depositata in Segreteria il 5 APR. 2004
Il Direttore della Segreteria/F.to Mario Francioni