REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti magistrati:

dott. SERGIO MARIA PISANA         Presidente

dott. MARIO CASACCIA              Consigliere

dott. CAMILLO LONGONI                Consigliere

dott. ANTONIO D’AVERSA               Consigliere relatore

dott. GIOVANNI PISCITELLI          Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di appello in materia di pensioni militari promosso dal signor D.M.N., rappresentato e difeso dall’avv. A.F., ha eletto domicilio, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo n. 347 del 10 aprile 2001.

Visti il ricorso dell’interessato iscritto al n. 15791 del registro di Segreteria e gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 26 marzo 2003, il consigliere relatore dott. A.D. ed il difensore dell’appellante.

Premesso in

FATTO

Con la sentenza n. 347 del 10 aprile 2001 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo ha respinto il ricorso presentato dall’ex militare D.M.N. avverso il decreto del Ministero della Difesa n. 659 del 19 luglio 1982, negativo di pensione privilegiata per non dipendenza da causa di servizio dell’infermità “disturbi funzionali di cuore in epatosplenomegalico”.

Il giudice di I grado, premesso di non poter prendere in considerazione la perizia di parte in quanto prodotta oltre il termine di legge, asserito perentorio, ha rilevato che l’infermità sofferta dall’interessato non poteva ritenersi dipendente da causa di servizio conformandosi in tal modo al parere espresso dalla C.M.O. nel corso del procedimento amministrativo e ritenendo che le considerazioni, in esso svolte, circa l’inesistenza di rapporto tra la infermità dedotta ed i fatti di servizio, fossero sufficienti a respingere la richiesta di perizia medico legale avanzata dall’interessato nel corso del giudizio.

Ha proposto appello l’interessato lamentando l’omessa valutazione della perizia di parte  ed il vizio di motivazione della sentenza la quale avrebbe espresso acritica adesione al parere della C.M.O.. Lamenta altresì l’affermazione, pure contenuta nella decisione impugnata, di mancanza dei presupposti per procedere al tentativo di conciliazione, obbligatorio per legge.

L’appellante conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

Nella pubblica udienza davanti a questa sezione centrale l’avv.to F., per l’appellante, ha osservato, in primo luogo, che il termine per il deposito degli atti è di natura ordinatoria e non perentoria.

Quanto al merito ha sottolineato come la situazione logistico ambientale in cui avvenne la prestazione militare fosse stata particolarmente gravosa e, quindi, favorevole al determinarsi della infermità di cui trattasi.

Conclude per l’ammissibilità dell’appello, almeno ai fini istruttori. In via subordinata, per la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale circa la questione di costituzionalità già sollevata, e tuttora  pendente, concernente i limiti dell’appello in sede di giurisdizione pensionistica.

DIRITTO

Come noto, nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è escluso per motivi di fatto tra i quali rientrano, secondo quanto indicato nella sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n.10/2000, quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio; al contrario l’appello è consentito per motivi di diritto, tra i quali, sempre secondo la medesima sentenza, rientra il vizio di motivazione nel caso in cui la sentenza di I grado manchi del tutto di motivazione o contenga solo motivazione del tutto apparente .

Tanto premesso si osserva, in primo luogo, che il giudice ha ritenuto di non prendere in considerazione la perizia presentata dal ricorrente in quanto era stata depositata fuori termini. In merito va precisato che il termine al quale ha fatto riferimento il giudice di primo grado, ha natura ordinatoria ed è diretto essenzialmente a consentire alla controparte di conoscere le valutazioni dedotte dall’interessato a sostegno della propria pretesa. Se depositate fuori temine, la parte controinteressata può chiedere il rinvio della discussione o il giudice medesimo può, motu proprio, disporre la proroga  del termine ex art. 154 c.p.c.. Tale meccanismo è diretto a tutelare le ragioni del contraddittorio ed a mantenere le due parti in posizione di parità processuale, ma non ad impedire al giudice la conoscenza dei profili tecnici e giuridici che si intendono far valere nel processo, sia attraverso la presentazione di perizia, sia attraverso la sua illustrazione  nel corso del dibattimento.

Si aggiunga, nel caso presente, che il giudice, pur ritenendo di poter procedere, comunque, all’esame della causa sulla base dei soli documenti del procedimento amministrativo, conserva la sua posizione di terzietà nei confronti delle due contrapposte posizioni.  Poiché, infatti, i pareri medico legali a cui fa  riferimento la sentenza, sono pur sempre documentazione di una delle due parti in giudizio,  il giudice, se la ritiene condivisibile, non può omettere di illustrare, in maniera completa ed  esauriente le ragioni di tale condivisione.

Viceversa la sentenza appare, con ogni evidenza, carente sotto tale aspetto poiché essa rinvia, in maniera del tutto acritica, alla documentazione di una delle due parti, incorrendo, quindi, nel vizio di motivazione apparente, vizio che si determina allorché il giudice, pur indicando gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, li ha fatti propri senza una approfondita disamina logica e giuridica (cass. Civ n. 2000/4891).

Poiché tale vizio della motivazione determina sostanziale assenza di essa, l’appello deve essere considerato ammissibile, nonché fondato nel merito. 

P.Q.M.

La Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti.

Definitivamente pronunciando viste le leggi14 gennaio 1994 n.19 e 20 dicembre 1996 n. 639.

Accoglie l’appello presentato dal signor D.M.N. avverso la sentenza n. 347/2001 della Sezione   giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo e, nello stesso tempo, dispone il rinvio degli atti alla sezione medesima perché, in diversa composizione, proceda al nuovo esame della causa.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2003.

Il relatore                                                        Il presidente

F.to Antonio D’Aversa                      F.to Sergio Maria Pisana

Depositata in Segreteria il 5 APR. 2004

Il Direttore della Segreteria/F.to Mario Francioni

 

 

 

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