REPUBBLICA
ITALIANA
In nome del popolo italiano
Costituita
dai magistrati:
dr.
Tommaso De Pascalis
- Presidente
dr.
Sergio Maria Pisana - Consigliere
dr.
Camillo Longoni - Consigliere rel.
dr.
Antonio D’Aversa -
Consigliere
dr.Giovanni Piscitelli - Consigliere
ha
pronunciato la seguente
nel giudizio
pensionistico iscritto al n. 15363 del
registro di Segreteria e promosso, con atto d’appello depositato il 3.4.2002,
dalla sig.ra P.I., quale vedova del gen. E.S., rappresentata e difesa dall’avv. prof. F.D.J., avverso la sentenza n. 833/2001 del
10.5.2000/5.02.2001 della Sezione giurisdizionale per il Lazio e contro il
Ministero della Difesa;
Visto
il predetto atto d’appello;
Vista
la sentenza impugnata;
Visti
gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, all’udienza dibattimentale del 22 gennaio 2004, il relatore
cons. C.L. e l’avv. D.J.; assente non
costituita, l’Amministrazione appellata;
Ritenuto
F A T T O
Con
sentenza n. 833/2001 del 10.5.2000/5.2.2001 la Sezione giurisdizionale per il
Lazio rigettava il ricorso della sig.ra P.I., quale
vedova del gen. E.S., volto alla valorizzazione nel
trattamento pensionistico spettante al dante causa e, di conseguenza, nel
trattamento di reversibilità dell’indennità di aeronavigazione e di volo con i
benefici previsti dall’art. 19 della legge n. 78 del 1983.
Avverso
la menzionata sentenza, la sig.ra P., rappresenta e difesa dall’avv. prof. F.D.J., ha proposto appello con
atto depositato il 3 aprile 2002 per i seguenti motivi:
1-
la natura stipendiale di detta indennità di aeronavigazione
e di volo e la sua conseguente piena pensionabilità;
2- il carattere di lex specialis dell’art. 19 della legge n. 78 del 1983;
3-
l’applicabilità dei miglioramenti introdotti dalla predetta normativa anche
agli ufficiali collocati a riposo anteriormente al 1
gennaio 1982.
L’appellante
chiede, pertanto, in riforma della impugnata sentenza,
che sia riconosciuto il diritto del gen. S. e, per lui
deceduto, della vedova P. al ricalcolo dell’indennità
di aeronavigazione a decorrere dal 1 gennaio 1982 ai sensi della legge n. 78
del 1983 nonché alla rivalutazione prevista dalla legge n. 468 del 14.11.1987,
come rimodellata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1991,
dell’intera pensione, ossia della base pensionabile costituita dal coacervo:
stipendio più indennità di aeronavigazione, come sopra riliquidata.
La
difesa dell’appellante si è richiamata, depositandone copia integrale, alla
sentenza delle SS.RR. n. 3/2002/Q.M. depositata l’11.2.2002, che ha recepito l’orientamento
riportato nell’atto d’appello.
All’odierna
udienza dibattimentale è intervenuto, assente
l’Amministrazione appellata, l’avv. D.J. il quale ha
insistito nelle conclusioni scritte.
Considerato
in
D I R I T T O
L’appello
ripropone la duplice questione riguardante: da un
lato, l’applicabilità ai sensi dell’art. 23 della legge 23 marzo 1983, n. 78,
dei benefici di cui all’art. 19 della stessa legge in favore dei militari che
siano cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1982 e che abbiano
fruito in servizio dell’indennità di aeronavigazione o di volo; dall’altro,
l’inclusione nella base pensionabile ai fini della riliquidazione
ex art. 3 del D.L. n. 379 del 1987 (convertito con legge n. 468 del 1987) della indennità di aeronavigazione incrementata degli
aumenti previsti, per l’indennità in parola, dalla menzionata legge n. 78 del
1983.
Orbene,
come è noto, le Sezioni Riunite di questa Corte, con
sentenza n. 3/QM dell11 febbraio 2002, hanno riconosciuto “il diritto dei ricorrenti a vedersi ricalcolare le indennità di aeronavigazione o volo a
decorrere dal 1 gennaio 1982 nei termini fissati dal combinato disposto degli artt. 19 e 23 della legge n. 78 del 23.3.1983”. Le
SS.RR. hanno riconosciuto, altresì, che della nuova misura di tali assegni
dovrà tenersi conto in occasione della riliquidazione
della pensione per effetto dell’applicazione dell’art.3 della legge n. 59 del
27 febbraio 1990 ( per gli Ufficiali non equiparati ai dirigenti e per i
sottufficiali cessati dal servizio prima del 1.7.1978), nonché
della perequazione ex legge n. 468 del 1987 per gli Ufficiali dirigenti.
Il
Collegio ritiene di condividere pienamente le argomentazioni poste a base della menzionata decisione delle SS.RR.
adottata in sede di definizione di questione di
massima. La decisione in parola viene, peraltro, a confermare la costante
giurisprudenza di questa Sezione favorevole a siffatta interpretazione
estensiva ( cfr., da ultimo,
Sez. II centrale n. 177/2003 del 6.5.2003).
L’appello
merita, quindi, accoglimento anche per quanto riguarda arretrati, interessi e
rivalutazione che dovranno corrispondersi con le modalità
e nei limiti di legge.
Non
è luogo a pronuncia sulle spese, vertendosi in
materia pensionistica.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sez. II giurisdizionale centrale, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, accoglie l’appello
proposto dalla sig.ra P.I., vedova del gen. E.S.,
avverso la sentenza n. 833/2001 del 10.5.2000/5.02.2001 della Sezione
giurisdizionale per il Lazio e, per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata riconosce al gen. E.S. e,
per lui defunto, alla sig.ra P.I. il diritto
all’attribuzione dell’indennità di aeronavigazione o di volo a decorrere dal 1°
gennaio 1982 nei termini fissati dal combinato disposto degli artt. 19 e 23 della legge n. 27 del 23.3.1983, nonché alla rivalutazione di cui alla legge n. 468 del 1987
della base pensionabile spettantegli con l’inclusione
nella base in parola dell’indennità di aeronavigazione, come sopra ricalcolata;
Con
diritto, sul conseguente maturato economico, agli interessi legali e alla
rivalutazione monetaria secondo le modalità nei limiti
di legge.
Nulla
per le spese.
L’Amministrazione
della Difesa è tenuta all’esecuzione della presente sentenza.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del
22 gennaio 2004.
L’ESTENSORE - F.to Camillo Longoni
IL
PRESIDENTE - F.to Tommaso de Pascalis