Titolo VI

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

          

        
                              Art. 11.
                          O b i e t t i v i

    1. Nell'ottica  di  garantire  il  mantenimento e lo sviluppo dei
livelli  di  efficacia  ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei
propri  fini  istituzionali,  le Aziende daranno ulteriore impulso ai
metodi  fondati  sulla  fissazione degli obiettivi, sulla misurazione
dei  risultati e sulla verifica della qualita' dei servizi sanitari e
delle  funzioni  assistenziali,  realizzando  in  particolare la piu'
ampia valorizzazione della professionalita' dei dirigenti.
    2. Considerata   la  stretta  correlazione  tra  misurazione  dei
servizi   e   valutazione   dell'apporto   individuale,  le  Aziende,
nell'ambito  delle proprie linee di indirizzo, incentivano i processi
di   valutazione   gia'   attivati  in  relazione  alle  disposizioni
contrattuali  vigenti,  per  la verifica dei risultati conseguiti dai
dirigenti  in  relazione  ai  programmi  e  agli obiettivi assegnati,
nonche'  si adoperano per l'incremento della qualita' delle strutture
sanitarie  anche  in  relazione  alla  complessita'  delle tecnologie
utilizzate.

        
      
          

            Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

          

        
                              Art. 12.
                     Principi della valutazione

    1. La   valutazione   dei   dirigenti   costituisce  un  elemento
strategico del loro rapporto di lavoro ed e' diretta a riconoscerne e
a  valorizzarne  la qualita' e l'impegno per il conseguimento di piu'
elevati  livelli  di risultato dell'organizzazione e per l'incremento
della   soddisfazione   degli   utenti,   nonche'   a  verificare  il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
    2. Nel  confermare  il  sistema di valutazione delineato dal CCNL
del  3 novembre  2005, le parti ribadiscono i principi e i criteri in
esso contenuti, come integrati dall'art. 13 nonche' gli organismi, le
modalita'  e  gli effetti della valutazione positiva e negativa delle
attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti.
    3. Al  fine  di  consentire il rafforzamento dell'efficacia degli
strumenti gestionali vigenti, si rinvia alla sequenza contrattuale di
cui  all'art.  29 del presente CCNL gli opportuni approfondimenti per
verificare   la   possibilita'   di  individuare,  anche  sulla  base
dell'esperienza   maturata,  soluzioni  maggiormente  semplificate  e
funzionali.

        
      
          

            Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

          

        
                              Art. 13.
                     Procedure della valutazione

    1. Le  procedure  della  valutazione,  di  cui agli articoli 25 e
seguenti  del  CCNL  del  3 novembre 2005, devono essere improntate a
criteri   di  imparzialita',  celerita'  e  puntualita'  al  fine  di
garantire  la continuita' e la certezza delle attivita' professionali
connesse  all'incarico  conferito,  la  stretta  correlazione  tra  i
risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonche'
l'erogazione   immediata   della   relative  componenti  retributive,
inerenti alla retribuzione di risultato.
    2. I  sistemi  di valutazione, come predisposti dalle Aziende con
gli   atti  previsti  dall'art.  25  del  CCNL  del  3 novembre  2005
definiscono  i  tempi  delle  procedure valutative, stabilendo che la
verifica  finale,  al  termine  dell'incarico,  viene  effettuata dal
Collegio  tecnico  entro la scadenza dell'incarico stesso, allo scopo
di   assicurare   senza   soluzione   di  continuita'  il  rinnovo  o
l'affidamento   di   altro   incarico  nell'ottica  di  una  efficace
organizzazione dei servizi.
    3. Compatibilmente  con  le  esigenze  organizzative  di ciascuna
Azienda,  gli  atti  di  cui  al  comma 2  stabiliscono, altresi', la
tempistica  per  la  verifica  della  realizzazione  degli  obiettivi
annuali,   effettuata   dai   competenti  organismi  di  valutazione,
assicurando  che  i  provvedimenti  di  valutazione  positiva vengono
trasmessi    tempestivamente    agli   uffici   competenti   per   la
corresponsione della retribuzione di risultato.
    4. Qualora  non  sia  stata  data  attuazione  a  quanto previsto
dall'art.  25,  comma 2  e  comma 5  del  CCNL  del  3 novembre 2005,
l'individuazione  dei  sistemi  di  valutazione  e la definizione dei
relativi  criteri  deve  essere  portata  a compimento entro due mesi
dalla  firma  del  presente  contratto  ed  inviata  alla regione. La
mancata  osservanza  dei termini previsti costituisce responsabilita'
dei dirigenti preposti, ove ad essi addebitabile.

        
      
          

            Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

          

        
                              Art. 14.
                      Comportamento in servizio

    1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza
e  fedelta'  di  cui  agli  articoli 2104  e 2105 del codice civile e
contribuisce   alla  gestione  della  cosa  pubblica  con  impegno  e
responsabilita'.
    2. Il  comportamento del dirigente e' improntato al perseguimento
dell'efficienza  e  dell'efficacia  dei  servizi  istituzionali nella
primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando
costantemente  nel  pieno  rispetto  del  Codice di comportamento dei
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni, allegato al CCNL del 3
novembre  2005,  di  cui si impegna a osservare tutte le disposizioni
nonche'  dei  codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi
dell'art. 54, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quanto
stabilito nelle Carte dei servizi.
    3. I  codici  di  comportamento aziendali e le carte dei servizi,
ove emanati, sono affissi in luogo accessibile a tutti i dipendenti.

        
      
          

            Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

          

        
                              Art. 15.
                           Norma di rinvio

    1. In  considerazione  della  particolare  natura  e peculiarita'
delle   professioni   del  Servizio  sanitario  nazionale,  le  parti
ritengono  opportuno  definire  un  sistema  sperimentale  in materia
disciplinare  e  comportamentale,  ivi  incluse procedure e sanzioni,
volto   a   fornire   alle  Aziende  maggiori  strumenti  gestionali,
garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente.
    2. In  relazione  alla  novita' della materia ed al fine di poter
effettuare  tutti  i  necessari  approfondimenti  tecnici,  le  parti
concordano  di  affrontare  la tematica di cui al comma 1 nell'ambito
della  sequenza contrattuale prevista dall'art. 29 del presente CCNL,
anche  al  fine  di  poter  tener conto degli eventuali provvedimenti
legislativi nel frattempo emanati al riguardo.

        
      
          

            Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

          

        
                              Art. 16.
                     Recesso dell'azienda o ente

    1.  All'art.  19  del  CCNL  3 novembre  2005, dopo il comma 3 e'
aggiunto il seguente comma:
    «3-bis.  In  ogni  caso,  l'azienda  e'  tenuta  ad  attivare  le
procedure di cui all'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'ipotesi in
cui  il  dirigente  venga  arrestato  perche'  colto  in  flagranza a
commettere  reati  di peculato o concussione o corruzione e l'arresto
sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari».

        
      
          

            Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

          

        
                              Art. 17.
       Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

    1.  All'art.  19  del  CCNL  3  novembre  2005,  il  comma 12  e'
sostituito dal seguente:
      12. Quando  vi  sia  stata sospensione cautelare dal servizio a
causa  di procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
non  superiore  a cinque anni, fatta salva l'applicabilita' dell'art.
35  del CCNL del 5 dicembre 1996. Decorso tale termine la sospensione
cautelare  e'  revocata  di  diritto  e  il  dirigente  riammesso  in
servizio,  salvo  che per i reati di particolare rilevanza e gravita'
tali  da  comportare, se accertati, il recesso, l'Azienda ritenga che
la  permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla
credibilita'  della  stessa  a  causa  del  discredito  che  da  tale
permanenza  potrebbe  derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque,
per  ragioni  di  opportunita' e operativita' dell'Azienda stessa. In
tal  caso puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione
dal servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale.

        
      
          

            Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

          

        
                              Art. 18.
               Copertura assicurativa e tutela legale

    1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e
tempestivita',   tutti   gli   elementi   conoscitivi  relativi  alle
condizioni  e  modalita'  delle coperture assicurative e della tutela
legale,  assicurando  la  massima  informazione  e trasparenza, anche
mediante  comunicazioni  periodiche  idonee  a  fornire  il  costante
aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto.
    2.  Le  aziende, al fine di favorire l'ottimale funzionalita' dei
sistemi  di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalita'
e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al
verificarsi  di  un  sinistro,  il  necessario  supporto al dirigente
interessato che dovra' collaborare attivamente alla valutazione delle
cause che hanno determinato il sinistro stesso.
    3. Con  riferimento  alla  copertura assicurativa e al patrocinio
legale  dei  dirigenti,  in  considerazione  della  necessita' di una
ridefinizione  della  normativa  contrattuale  che  tenga conto della
rilevanza  e  delle  criticita'  della  materia in ambito sanitario e
delle  previsioni  di legge nel frattempo intervenute, e' costituita,
presso l'ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del presente CCNL,
una  Commissione  composta  da rappresentanti di parte datoriale e di
parte sindacale.
    4. La  suddetta  Commissione,  attraverso modalita' ritenute piu'
idonee,   effettua   gli   opportuni  approfondimenti  sulla  materia
assicurativa  al  fine  di  fornire  alle  parti negoziali ogni utile
supporto  conoscitivo  e  documentale  per  una  eventuale modifica o
integrazione  della  normativa  contrattuale, avendo riguardo in modo
particolare  alle  specifiche  questioni  della tutela legale e delle
consulenze  tecniche  in ambito civile e penale. Tale proposta dovra'
essere  espressa  in  tempo  utile per la stipulazione della sequenza
contrattuale di cui all'art. 29 del presente CCNL.

        
      
          

            PARTE II
TRATTAMENTO ECONOMICO BIENNIO 2006-2007
Capo I
Trattamento economico dei dirigenti

          

        
                              Art. 19.
Incrementi  contrattuali  e  stipendio  tabellare  dei  dirigenti dei
                 quattro ruoli nel biennio 2006-2007

    1. Dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare
previsto  per  i  dirigenti  dei  quattro  ruoli  compresi i biologi,
chimici,  fisici,  psicologi  e farmacisti a rapporto esclusivo e non
esclusivo  ed  orario  unico  di cui all'art. 2 del CCNL stipulato il
5 luglio  2006,  e'  incrementato  di Euro 17,70 lordi mensili. Dalla
stessa  data,  lo  stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilita', e' rideterminato in Euro 40.261,10.
    2. Da  1° febbraio  2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1
e'  incrementato di ulteriori Euro 131,30 lordi mensili. Dalla stessa
data   lo   stipendio   tabellare   annuo  lordo,  comprensivo  della
tredicesima mensilita', e' rideterminato in Euro 41.968,00.
    3. Nulla  e' innovato per i dirigenti di cui all'art. 46 del CCNL
3 novembre 2005.

        
      
          

            Capo II
Biennio 2006-2007 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei
dirigenti

          

        
                              Art. 20.
Retribuzione  di  posizione  minima  unificata dei dirigenti biologi,
chimici,  fisici,  psicologi  e  farmacisti  con  rapporto  di lavoro
                              esclusivo

    1.  A decorrere dal l° gennaio 2007, la retribuzione di posizione
minima  unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti  con  rapporto  di  lavoro  esclusivo  di  cui all'art. 3,
comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006 e' cosi' rideterminata:

               ---->  Vedere tabella a pag. 49  <----

    2.  L'incremento  di  cui  al  comma 1  non  e' riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla  base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla   retribuzione   di  posizione  complessivamente  attribuita  al
dirigente  indipendentemente  dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all'allegato 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
    3. Il  fondo  dell'art.  9  del  CCNL  5 luglio  2006,  alla data
indicata  dal  comma 1 e' automaticamente rideterminato aggiungendovi
la  somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente
in  relazione  alle  specifiche  posizioni moltiplicati per il numero
degli stessi al netto degli oneri riflessi.
    4. Sono  confermati i commi da 5 a 7 e il comma 9 dell'art. 3 del
CCNL del 5 luglio 2006.

        
      
          

            Capo II
Biennio 2006-2007 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei
dirigenti

          

        
                              Art. 21.
Retribuzione  di  posizione minima unificata per i dirigenti biologi,
chimici,  fisici,  psicologi  e farmacisti con rapporto di lavoro non
                              esclusivo

    1. Per   i   dirigenti  biologi,  chimici,  fisici,  psicologi  e
farmacisti  con  rapporto  di lavoro non esclusivo la retribuzione di
posizione  minima  unificata  di  cui  all'art.  45, comma 1 del CCNL
3 novembre  2005,  confermata  dall'art.  4  del  CCNL 5 luglio 2006,
rimane  fissata  nei  valori  stabiliti  dalla tavola ivi indicata al
31 dicembre 2003.
    2. Rimangono,   altresi',  confermate  tutte  le  altre  clausole
dell'art. 45 citato nel comma 1.

        
      
          

            Capo II
Biennio 2006-2007 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei
dirigenti

          

        
                              Art. 22.
Retribuzione  di  posizione  minima unificata dei dirigenti del ruolo
                       professionale e tecnico

    1.   A  decorrere  dal  1° gennaio  2007,  alla  retribuzione  di
posizione  unificata  dei  dirigenti  di cui all'art. 5, comma 3, del
CCNL  del  5 luglio  2006 sono attribuiti i seguenti incrementi annui
lordi:

               ---->  Vedere tabella a pag. 49  <----

    2. L'incremento  di  cui  al  comma 1  non  e'  riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla  base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla   retribuzione   di  posizione  complessivamente  attribuita  al
dirigente  indipendentemente  dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
    3. Il  fondo  dell'art.  9  del  CCNL  5 luglio  2006,  alla data
indicata  dal  comma 1 e' automaticamente rideterminato aggiungendovi
la  somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente
in  relazione  alle  specifiche  posizioni moltiplicati per il numero
degli stessi al netto degli oneri riflessi.
    4. Sono  confermati  i commi da 5 a 7 e da 9 a 11 dell'art. 5 del
CCNL del 5 luglio 2006.

        
      
          

            Capo II
Biennio 2006-2007 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei
dirigenti

          

        
                              Art. 23.
Retribuzione  di  posizione  minima  unificata  dei  dirigenti  delle
          professioni sanitarie e del ruolo amministrativo

    1.   A  decorrere  dal  1° gennaio  2007,  alla  retribuzione  di
posizione  unificata  dei  dirigenti  di  cui all'art. 6 del CCNL del
5 luglio 2006 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

               ---->  Vedere tabella a pag. 50  <----

    2. L'incremento  di  cui  al  comma 1  non  e'  riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla  base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla   retribuzione   di  posizione  complessivamente  attribuita  al
dirigente  indipendentemente  dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
    3. Il  fondo  dell'art.  9  del  CCNL  5 luglio  2006,  alla data
indicata  nel  comma 1 e' automaticamente rideterminato aggiungendovi
la  somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente
in  relazione  alle  specifiche  posizioni moltiplicato per il numero
degli stessi al netto degli oneri riflessi.
    4.  Sono  confermati i commi da 5 a 7 e da 9 a 11 dell'art. 6 del
CCNL 5 luglio 2006.

        
      
          

            Capo III

          

        
                              Art. 24.
                   Effetti dei benefici economici

    1. Le     misure     degli    stipendi    tabellari    risultanti
dall'applicazione  dei  capi  I  e  II  del  presente contratto hanno
effetto  sulla  tredicesima mensilita', sul lavoro straordinario, sul
trattamento   ordinario   di   quiescenza,  normale  e  privilegiato,
sull'indennita'   premio   di  servizio,  sull'indennita'  alimentare
dell'art.  19  del  CCNL 3 novembre 2005, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute  assistenziali  e  previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
    2. Gli  effetti  del  comma 1  si  applicano alla retribuzione di
posizione  complessiva  nelle componenti minima unificata e variabile
in godimento nonche' alle voci retributive di seguito riportate:
      del  CCNL  8 giugno  2000: assegni personali previsti dall'art.
39,  comma 1,  data  la loro natura stipendiale; indennita' dell'art.
41;
      dagli articoli 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio
economico,  art.  11 comma 3, come interpretato dall'art. 37, comma 1
del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
    3. I  benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1
e  2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento
di  quiescenza  dei  dirigenti  comunque  cessati  dal  servizio, con
diritto  a  pensione,  nel  periodo  di  vigenza del presente biennio
contrattuale  di  parte  economica  alle  scadenze  e  negli  importi
previsti  dalle  disposizioni  richiamate nel presente articolo. Agli
effetti   dell'indennita'   premio   di   servizio,   dell'indennita'
sostitutiva  di  preavviso  e  di  quella prevista dall'art. 2122 del
codice  civile  si  considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data  di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione
minima contrattuale.

        
      
          

            Capo IV
I fondi aziendali

          

        
                              Art. 25.
               Fondi per la retribuzione di posizione,
          equiparazione, specifico trattamento e indennita'
                 di direzione di struttura complessa

    1. I  fondi  previsti  dall'art.  9  del  CCNL  5 luglio 2006, II
biennio  economico  2004-2005 per il finanziamento della retribuzione
di  posizione,  dello specifico trattamento economico ove mantenuto a
titolo  personale nonche' dell'indennita' di incarico di direzione di
struttura  complessa,  e'  confermato.  Il  suo  ammontare  e' quello
consolidato al 31 dicembre 2005.
    2. I   fondi   del   comma 1   sono  incrementati  delle  risorse
individuate  negli  articoli 20,  22 e 23, a decorrere dalle scadenze
indicate nei medesimi articoli.
    3. E' confermato il comma 2 dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006.

        
      
          

            Capo IV
I fondi aziendali

          

        
                              Art. 26.
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

    1. Il fondo previsto dall'art. 10 del CCNL del 5 luglio 2006, per
il  trattamento  accessorio  legato  alle  condizioni  di  lavoro  e'
confermato  sia per le modalita' del suo utilizzo che per le relative
flessibilita'.  Il suo ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre
2005.
    2. Al  fine  di  incentivare  la qualita' dei servizi erogati, il
fondo del presente articolo, e' cosi' incrementato:
      per  l'anno  2007: di Euro 63,49 annui lordi per ogni dirigente
in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;
      per  l'anno 2008: di Euro 117,91 annui lordi per ogni dirigente
in  servizio  al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Tale
importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007.
    3.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la
retribuzione  oraria  per  il  lavoro  straordinario dei dirigenti e'
rideterminata   in   relazione  alla  nuova  misura  dello  stipendio
tabellare di cui all'art. 19 del presente CCNL.

        
      
          

            Capo IV
I fondi aziendali

          

        
                              Art. 27.
Fondo  per  la  retribuzione  di  risultato  e  per la qualita' della
                       prestazione individuale

    1. L'art. 11 del CCNL del 5 luglio 2006, relativo ai fondi per la
retribuzione  di  risultato  e  per  il  premio  della qualita' della
prestazione   individuale  per  i  dirigenti  dei  quattro  ruoli  e'
confermato.  L'ammontare dei fondi ivi indicati e' quello consolidato
al  31 dicembre  2005.  Nel consolidamento non sono da considerare le
risorse  di  cui  al  medesimo  articolo,  comma 1, ultimo periodo le
quali,  comunque, costituiscono ulteriori modalita' di incremento dei
fondi dal 1° gennaio 2006, ai sensi del comma 3.
    2. In  relazione alla necessita' di proseguire nell'impegno, gia'
precisato  all'art.  62  del  CCNL  5 dicembre  1996, di correlare la
retribuzione  di  risultato  al  raggiungimento  degli  obiettivi dei
dirigenti  e  delle  strutture  ed  al miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza  dei servizi, il fondo del presente articolo e' cosi'
incrementato:
      per l'anno 2007 di Euro 95,27 annui lordi per ogni dirigente in
servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;
      per  l'anno  2008 di Euro 176,93 annui lordi per ogni dirigente
in  servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi. Tale
importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007.
    3. Si  conferma  quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 11 del
CCNL 5 luglio 2006.

        
      
          

            PARTE III
NORME FINALI

          

        
                              Art. 28.
                      Conferme ed integrazioni

    1. Nelle  parti  non  modificate  o  integrate o disapplicate dal
presente  contratto,  restano  confermate  tutte le norme dei vigenti
CCNL.  In  particolare  sono confermate le disposizioni in materia di
riposo  settimanale  contenute  nell'art.  21 del CCNL del 5 dicembre
1996 e nell'art. 6 del CCNL del 10 febbraio 2004.
    2. Le   parti   ribadiscono   la   necessita'   che   le  Aziende
nell'attribuzione  degli  incarichi previsti dall'art. 15-septies del
decreto  legislativo  n.  502  del 1992 si attengano alle modalita' e
requisiti  previsti dall'art. 63, comma 5 del CCNL dell'8 giugno 2000
per tale tipologia di incarichi.
    3. Le  assenze  retribuite  di  cui  all'art. 23, comma 1, ultima
alinea,   del   CCNL   5   dicembre   1996,  sono  godute  in  misura
corrispondente al numero 18 ore complessive nell'anno.

        
      
          

            PARTE III
NORME FINALI

          

        
                              Art. 29.
                     Norme finali e transitorie

    1.  Le  parti,  considerato  il  ritardo  con il quale sono state
avviate le trattative rispetto all'inizio del quadriennio 2006-2009 e
biennio  economico  2006-2007,  ritengono  prioritario  concludere la
presente  fase  negoziale  in  tempi brevi e, pertanto, concordano di
rinviare,  in considerazione dell'eccezionalita' della situazione, ad
una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da
definirsi  entro  la  conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la
trattazione delle seguenti tematiche:
      rivisitazione   delle   tematiche   riguardanti   le  relazioni
sindacali, nell'ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione
di secondo livello;
      riordino  complessivo  del sistema degli incarichi gestionali e
professionali, secondo quanto previsto all'art. 6;
      disciplina  delle  flessibilita'  del  rapporto di lavoro, alla
luce delle disposizioni vigenti;
      disciplina della formazione;
      verifica  del  sistema  di valutazione, ai fini di pervenire ad
una maggiore funzionalita' dello stesso;
      individuazione  di  un  sistema  sperimentale  di  procedure  e
sanzioni   a  carattere  disciplinare  e  comportamentale,  ai  sensi
dell'art. 15 del presente CCNL;
      individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura
assicurativa  e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori
della Commissione di cui all'art. 18;
      problematiche relative al risk management e della sicurezza sul
lavoro.
                                ----


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

    Con riferimento all'art. 15 le parti precisano che sui servizi da
considerare  svolti senza soluzione di continuita' si richiama quanto
affermato nella nota di chiarimento dell'Aran n. 11632 del 25 ottobre
2000, pubblicata nel sito Internet www.aranagenzia.it

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

    Le parti concordano sulla necessita' di verificare da parte degli
uffici  competenti il valore di riferimento retributivo utilizzato al
fine  della  definizione  degli  incrementi  retributivi del presente
contratto  prima dell'avvio del negoziato per il rinnovo del prossimo
biennio   contrattuale.   Tale   esigenza   si   basa  sull'accertata
disomogeneita'  della  crescita  delle  retribuzioni  medie  dei  due
distinti accordi per il personale delle aree dirigenziali III e IV.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

    Fermo   restando   il   rispetto   delle   scelte  delle  regioni
nell'organizzazione  delle  aziende  ed  enti  del Servizio sanitario
nazionale  ed  i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente
assegna  ai  dirigenti  del  Servizio  sanitario nazionale stesso e a
medici    e    veterinari    convenzionati,   le   parti   concordano
sull'opportunita'   che   le   risorse  economiche  finalizzate  alla
copertura  dei  posti  delle dotazioni organiche vengano destinate ai
dirigenti di cui alla presente area.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

    In  relazione  all'art.  18  le parti chiariscono che, in caso di
sinistro,  le  Aziende  forniscono  ai  dirigenti  tutta l'assistenza
possibile  tramite  le  proprie strutture e la propria organizzazione
senza ulteriori oneri.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

    In  relazione  all'art.  8,  comma 3,  le  parti precisano che il
riferimento  alla «copertura finanziaria» deve intendersi nell'ambito
di quanto previsto dalla legge n. 251 del 2000.