Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 11.
O b i e t t i v i
1. Nell'ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei
livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei
propri fini istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai
metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione
dei risultati e sulla verifica della qualita' dei servizi sanitari e
delle funzioni assistenziali, realizzando in particolare la piu'
ampia valorizzazione della professionalita' dei dirigenti.
2. Considerata la stretta correlazione tra misurazione dei
servizi e valutazione dell'apporto individuale, le Aziende,
nell'ambito delle proprie linee di indirizzo, incentivano i processi
di valutazione gia' attivati in relazione alle disposizioni
contrattuali vigenti, per la verifica dei risultati conseguiti dai
dirigenti in relazione ai programmi e agli obiettivi assegnati,
nonche' si adoperano per l'incremento della qualita' delle strutture
sanitarie anche in relazione alla complessita' delle tecnologie
utilizzate.
Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 12.
Principi della valutazione
1. La valutazione dei dirigenti costituisce un elemento
strategico del loro rapporto di lavoro ed e' diretta a riconoscerne e
a valorizzarne la qualita' e l'impegno per il conseguimento di piu'
elevati livelli di risultato dell'organizzazione e per l'incremento
della soddisfazione degli utenti, nonche' a verificare il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Nel confermare il sistema di valutazione delineato dal CCNL
del 3 novembre 2005, le parti ribadiscono i principi e i criteri in
esso contenuti, come integrati dall'art. 13 nonche' gli organismi, le
modalita' e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle
attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti.
3. Al fine di consentire il rafforzamento dell'efficacia degli
strumenti gestionali vigenti, si rinvia alla sequenza contrattuale di
cui all'art. 29 del presente CCNL gli opportuni approfondimenti per
verificare la possibilita' di individuare, anche sulla base
dell'esperienza maturata, soluzioni maggiormente semplificate e
funzionali.
Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 13.
Procedure della valutazione
1. Le procedure della valutazione, di cui agli articoli 25 e
seguenti del CCNL del 3 novembre 2005, devono essere improntate a
criteri di imparzialita', celerita' e puntualita' al fine di
garantire la continuita' e la certezza delle attivita' professionali
connesse all'incarico conferito, la stretta correlazione tra i
risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonche'
l'erogazione immediata della relative componenti retributive,
inerenti alla retribuzione di risultato.
2. I sistemi di valutazione, come predisposti dalle Aziende con
gli atti previsti dall'art. 25 del CCNL del 3 novembre 2005
definiscono i tempi delle procedure valutative, stabilendo che la
verifica finale, al termine dell'incarico, viene effettuata dal
Collegio tecnico entro la scadenza dell'incarico stesso, allo scopo
di assicurare senza soluzione di continuita' il rinnovo o
l'affidamento di altro incarico nell'ottica di una efficace
organizzazione dei servizi.
3. Compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuna
Azienda, gli atti di cui al comma 2 stabiliscono, altresi', la
tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi
annuali, effettuata dai competenti organismi di valutazione,
assicurando che i provvedimenti di valutazione positiva vengono
trasmessi tempestivamente agli uffici competenti per la
corresponsione della retribuzione di risultato.
4. Qualora non sia stata data attuazione a quanto previsto
dall'art. 25, comma 2 e comma 5 del CCNL del 3 novembre 2005,
l'individuazione dei sistemi di valutazione e la definizione dei
relativi criteri deve essere portata a compimento entro due mesi
dalla firma del presente contratto ed inviata alla regione. La
mancata osservanza dei termini previsti costituisce responsabilita'
dei dirigenti preposti, ove ad essi addebitabile.
Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 14.
Comportamento in servizio
1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza
e fedelta' di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile e
contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e
responsabilita'.
2. Il comportamento del dirigente e' improntato al perseguimento
dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella
primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando
costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3
novembre 2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni
nonche' dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi
dell'art. 54, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quanto
stabilito nelle Carte dei servizi.
3. I codici di comportamento aziendali e le carte dei servizi,
ove emanati, sono affissi in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 15.
Norma di rinvio
1. In considerazione della particolare natura e peculiarita'
delle professioni del Servizio sanitario nazionale, le parti
ritengono opportuno definire un sistema sperimentale in materia
disciplinare e comportamentale, ivi incluse procedure e sanzioni,
volto a fornire alle Aziende maggiori strumenti gestionali,
garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente.
2. In relazione alla novita' della materia ed al fine di poter
effettuare tutti i necessari approfondimenti tecnici, le parti
concordano di affrontare la tematica di cui al comma 1 nell'ambito
della sequenza contrattuale prevista dall'art. 29 del presente CCNL,
anche al fine di poter tener conto degli eventuali provvedimenti
legislativi nel frattempo emanati al riguardo.
Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 16.
Recesso dell'azienda o ente
1. All'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, dopo il comma 3 e'
aggiunto il seguente comma:
«3-bis. In ogni caso, l'azienda e' tenuta ad attivare le
procedure di cui all'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'ipotesi in
cui il dirigente venga arrestato perche' colto in flagranza a
commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto
sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari».
Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 17.
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. All'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, il comma 12 e'
sostituito dal seguente:
12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a
causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
non superiore a cinque anni, fatta salva l'applicabilita' dell'art.
35 del CCNL del 5 dicembre 1996. Decorso tale termine la sospensione
cautelare e' revocata di diritto e il dirigente riammesso in
servizio, salvo che per i reati di particolare rilevanza e gravita'
tali da comportare, se accertati, il recesso, l'Azienda ritenga che
la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla
credibilita' della stessa a causa del discredito che da tale
permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque,
per ragioni di opportunita' e operativita' dell'Azienda stessa. In
tal caso puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione
dal servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale.
Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 18.
Copertura assicurativa e tutela legale
1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e
tempestivita', tutti gli elementi conoscitivi relativi alle
condizioni e modalita' delle coperture assicurative e della tutela
legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche
mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante
aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto.
2. Le aziende, al fine di favorire l'ottimale funzionalita' dei
sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalita'
e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al
verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente
interessato che dovra' collaborare attivamente alla valutazione delle
cause che hanno determinato il sinistro stesso.
3. Con riferimento alla copertura assicurativa e al patrocinio
legale dei dirigenti, in considerazione della necessita' di una
ridefinizione della normativa contrattuale che tenga conto della
rilevanza e delle criticita' della materia in ambito sanitario e
delle previsioni di legge nel frattempo intervenute, e' costituita,
presso l'ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del presente CCNL,
una Commissione composta da rappresentanti di parte datoriale e di
parte sindacale.
4. La suddetta Commissione, attraverso modalita' ritenute piu'
idonee, effettua gli opportuni approfondimenti sulla materia
assicurativa al fine di fornire alle parti negoziali ogni utile
supporto conoscitivo e documentale per una eventuale modifica o
integrazione della normativa contrattuale, avendo riguardo in modo
particolare alle specifiche questioni della tutela legale e delle
consulenze tecniche in ambito civile e penale. Tale proposta dovra'
essere espressa in tempo utile per la stipulazione della sequenza
contrattuale di cui all'art. 29 del presente CCNL.
PARTE II
TRATTAMENTO ECONOMICO BIENNIO 2006-2007
Capo I
Trattamento economico dei dirigenti
Art. 19.
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei
quattro ruoli nel biennio 2006-2007
1. Dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare
previsto per i dirigenti dei quattro ruoli compresi i biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non
esclusivo ed orario unico di cui all'art. 2 del CCNL stipulato il
5 luglio 2006, e' incrementato di Euro 17,70 lordi mensili. Dalla
stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilita', e' rideterminato in Euro 40.261,10.
2. Da 1° febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1
e' incrementato di ulteriori Euro 131,30 lordi mensili. Dalla stessa
data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilita', e' rideterminato in Euro 41.968,00.
3. Nulla e' innovato per i dirigenti di cui all'art. 46 del CCNL
3 novembre 2005.
Capo II
Biennio 2006-2007 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei
dirigenti
Art. 20.
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro
esclusivo
1. A decorrere dal l° gennaio 2007, la retribuzione di posizione
minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 3,
comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006 e' cosi' rideterminata:
----> Vedere tabella a pag. 49 <----
2. L'incremento di cui al comma 1 non e' riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al
dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all'allegato 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data
indicata dal comma 1 e' automaticamente rideterminato aggiungendovi
la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente
in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero
degli stessi al netto degli oneri riflessi.
4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e il comma 9 dell'art. 3 del
CCNL del 5 luglio 2006.
Capo II
Biennio 2006-2007 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei
dirigenti
Art. 21.
Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non
esclusivo
1. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la retribuzione di
posizione minima unificata di cui all'art. 45, comma 1 del CCNL
3 novembre 2005, confermata dall'art. 4 del CCNL 5 luglio 2006,
rimane fissata nei valori stabiliti dalla tavola ivi indicata al
31 dicembre 2003.
2. Rimangono, altresi', confermate tutte le altre clausole
dell'art. 45 citato nel comma 1.
Capo II
Biennio 2006-2007 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei
dirigenti
Art. 22.
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo
professionale e tecnico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, alla retribuzione di
posizione unificata dei dirigenti di cui all'art. 5, comma 3, del
CCNL del 5 luglio 2006 sono attribuiti i seguenti incrementi annui
lordi:
----> Vedere tabella a pag. 49 <----
2. L'incremento di cui al comma 1 non e' riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al
dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data
indicata dal comma 1 e' automaticamente rideterminato aggiungendovi
la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente
in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero
degli stessi al netto degli oneri riflessi.
4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e da 9 a 11 dell'art. 5 del
CCNL del 5 luglio 2006.
Capo II
Biennio 2006-2007 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei
dirigenti
Art. 23.
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle
professioni sanitarie e del ruolo amministrativo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, alla retribuzione di
posizione unificata dei dirigenti di cui all'art. 6 del CCNL del
5 luglio 2006 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
----> Vedere tabella a pag. 50 <----
2. L'incremento di cui al comma 1 non e' riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al
dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data
indicata nel comma 1 e' automaticamente rideterminato aggiungendovi
la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente
in relazione alle specifiche posizioni moltiplicato per il numero
degli stessi al netto degli oneri riflessi.
4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e da 9 a 11 dell'art. 6 del
CCNL 5 luglio 2006.
Capo III
Art. 24.
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti
dall'applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno
effetto sulla tredicesima mensilita', sul lavoro straordinario, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita' alimentare
dell'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di
posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile
in godimento nonche' alle voci retributive di seguito riportate:
del CCNL 8 giugno 2000: assegni personali previsti dall'art.
39, comma 1, data la loro natura stipendiale; indennita' dell'art.
41;
dagli articoli 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio
economico, art. 11 comma 3, come interpretato dall'art. 37, comma 1
del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1
e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento
di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi
previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli
effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita'
sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del
codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione
minima contrattuale.
Capo IV
I fondi aziendali
Art. 25.
Fondi per la retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico trattamento e indennita'
di direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti dall'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, II
biennio economico 2004-2005 per il finanziamento della retribuzione
di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a
titolo personale nonche' dell'indennita' di incarico di direzione di
struttura complessa, e' confermato. Il suo ammontare e' quello
consolidato al 31 dicembre 2005.
2. I fondi del comma 1 sono incrementati delle risorse
individuate negli articoli 20, 22 e 23, a decorrere dalle scadenze
indicate nei medesimi articoli.
3. E' confermato il comma 2 dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006.
Capo IV
I fondi aziendali
Art. 26.
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall'art. 10 del CCNL del 5 luglio 2006, per
il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e'
confermato sia per le modalita' del suo utilizzo che per le relative
flessibilita'. Il suo ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre
2005.
2. Al fine di incentivare la qualita' dei servizi erogati, il
fondo del presente articolo, e' cosi' incrementato:
per l'anno 2007: di Euro 63,49 annui lordi per ogni dirigente
in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;
per l'anno 2008: di Euro 117,91 annui lordi per ogni dirigente
in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Tale
importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la
retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti e'
rideterminata in relazione alla nuova misura dello stipendio
tabellare di cui all'art. 19 del presente CCNL.
Capo IV
I fondi aziendali
Art. 27.
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualita' della
prestazione individuale
1. L'art. 11 del CCNL del 5 luglio 2006, relativo ai fondi per la
retribuzione di risultato e per il premio della qualita' della
prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli e'
confermato. L'ammontare dei fondi ivi indicati e' quello consolidato
al 31 dicembre 2005. Nel consolidamento non sono da considerare le
risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo le
quali, comunque, costituiscono ulteriori modalita' di incremento dei
fondi dal 1° gennaio 2006, ai sensi del comma 3.
2. In relazione alla necessita' di proseguire nell'impegno, gia'
precisato all'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996, di correlare la
retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi dei
dirigenti e delle strutture ed al miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza dei servizi, il fondo del presente articolo e' cosi'
incrementato:
per l'anno 2007 di Euro 95,27 annui lordi per ogni dirigente in
servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;
per l'anno 2008 di Euro 176,93 annui lordi per ogni dirigente
in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi. Tale
importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007.
3. Si conferma quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 11 del
CCNL 5 luglio 2006.
PARTE III
NORME FINALI
Art. 28.
Conferme ed integrazioni
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal
presente contratto, restano confermate tutte le norme dei vigenti
CCNL. In particolare sono confermate le disposizioni in materia di
riposo settimanale contenute nell'art. 21 del CCNL del 5 dicembre
1996 e nell'art. 6 del CCNL del 10 febbraio 2004.
2. Le parti ribadiscono la necessita' che le Aziende
nell'attribuzione degli incarichi previsti dall'art. 15-septies del
decreto legislativo n. 502 del 1992 si attengano alle modalita' e
requisiti previsti dall'art. 63, comma 5 del CCNL dell'8 giugno 2000
per tale tipologia di incarichi.
3. Le assenze retribuite di cui all'art. 23, comma 1, ultima
alinea, del CCNL 5 dicembre 1996, sono godute in misura
corrispondente al numero 18 ore complessive nell'anno.
PARTE III
NORME FINALI
Art. 29.
Norme finali e transitorie
1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state
avviate le trattative rispetto all'inizio del quadriennio 2006-2009 e
biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la
presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di
rinviare, in considerazione dell'eccezionalita' della situazione, ad
una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da
definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la
trattazione delle seguenti tematiche:
rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni
sindacali, nell'ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione
di secondo livello;
riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e
professionali, secondo quanto previsto all'art. 6;
disciplina delle flessibilita' del rapporto di lavoro, alla
luce delle disposizioni vigenti;
disciplina della formazione;
verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad
una maggiore funzionalita' dello stesso;
individuazione di un sistema sperimentale di procedure e
sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi
dell'art. 15 del presente CCNL;
individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura
assicurativa e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori
della Commissione di cui all'art. 18;
problematiche relative al risk management e della sicurezza sul
lavoro.
----
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 15 le parti precisano che sui servizi da
considerare svolti senza soluzione di continuita' si richiama quanto
affermato nella nota di chiarimento dell'Aran n. 11632 del 25 ottobre
2000, pubblicata nel sito Internet www.aranagenzia.it
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti concordano sulla necessita' di verificare da parte degli
uffici competenti il valore di riferimento retributivo utilizzato al
fine della definizione degli incrementi retributivi del presente
contratto prima dell'avvio del negoziato per il rinnovo del prossimo
biennio contrattuale. Tale esigenza si basa sull'accertata
disomogeneita' della crescita delle retribuzioni medie dei due
distinti accordi per il personale delle aree dirigenziali III e IV.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Fermo restando il rispetto delle scelte delle regioni
nell'organizzazione delle aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente
assegna ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale stesso e a
medici e veterinari convenzionati, le parti concordano
sull'opportunita' che le risorse economiche finalizzate alla
copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai
dirigenti di cui alla presente area.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In relazione all'art. 18 le parti chiariscono che, in caso di
sinistro, le Aziende forniscono ai dirigenti tutta l'assistenza
possibile tramite le proprie strutture e la propria organizzazione
senza ulteriori oneri.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione all'art. 8, comma 3, le parti precisano che il
riferimento alla «copertura finanziaria» deve intendersi nell'ambito
di quanto previsto dalla legge n. 251 del 2000.