AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI


COMUNICATO

Contratto   collettivo   nazionale  di  lavoro  del  personale  della
dirigenza  sanitaria,  professionale,  tecnico  ed amministrativa del
Servizio   sanitario  nazionale  quadriennio  normativo  2006-2009  e
biennio economico 2006-2007.
          

            PARTE I
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

          

        
    A  seguito  del  parere  espresso  dal  Comitato  di  settore  il
3 settembre 2008 sul testo di ipotesi di Accordo relativo al CCNL del
personale   della  dirigenza  sanitaria,  professionale,  tecnico  ed
amministrativa  del  Servizio  sanitario nazionale per il quadriennio
normativo   2006-2009   e   biennio   economico   2006-2007  e  della
certificazione  resa  dalla  Corte  dei  conti  il 16 ottobre 2008, a
seguito  della  quale si e' integrato l'art. 27, comma 1 del presente
contratto,  il  giorno 17 ottobre 2008 alle ore 11,30, presso la sede
dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra:
    L'A.Ra.N.: nella persona del Presidente:
      avv. Massimo Massella Ducci Teri .........................
                                                (firmato)
e le seguenti:
Organizzazioni         |          |Confederazioni         |
sindacali              |          |sindacali              |
---------------------------------------------------------------------
CGIL FP.....           | (firmato)|CGIL.....              | (firmato)
---------------------------------------------------------------------
CISL FPS COSIADI.....  |    }     |CISL.....              |    }
---------------------------------------------------------------------
UIL FPL.....           |    }     |UIL.....               |    }
---------------------------------------------------------------------
FP CIDA.....           |    }     |CIDA.....              |    }
---------------------------------------------------------------------
SNABI SDS.....         |    }     |                       |
---------------------------------------------------------------------
SINAFO.....            |    }     |                       |
---------------------------------------------------------------------
AUPI.....              |    }     |CONFEDIR.....          |    }
---------------------------------------------------------------------
CONFEDIR SANITA'.....  |    }     |                       |

    Al   termine  della  riunione  le  parti  hanno  sottoscritto  il
Contratto   collettivo   nazionale  di  lavoro  del  personale  della
dirigenza  sanitaria,  professionale,  tecnico  ed amministrativa del
Servizio   sanitario  nazionale  relativo  al  quadriennio  normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, nel testo che segue.
CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI LAVORO AREA DIRIGENZA SANITARIA,
PROFESSIONALE,   TECNICA  E  AMMINISTRATIVA  DEL  SERVIZIO  SANITARIO
                              NAZIONALE

               Parte normativa quadriennio 2006 - 2009
                 e parte economica biennio 2006-2007

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

    1. Il  presente Contratto collettivo nazionale si applica a tutti
i   dirigenti   del   ruolo   sanitario,   professionale,  tecnico  e
amministrativo,  di  cui  al  CCNL  3 novembre  2005, con rapporto di
lavoro  a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende
ed  enti  del  Servizio sanitario nazionale, individuati dall'art. 10
del  CCNQ  dell'11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti
di  contrattazione  ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, terzo
alinea   del   CCNQ.  per  la  definizione  delle  autonome  aree  di
contrattazione, stipulato il 1° febbraio 2008.
    2. Ai   dirigenti   dipendenti  da  aziende  o  enti  soggetti  a
provvedimenti  di  soppressione,  fusione,  scorporo, sperimentazioni
gestionali,  trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione
in  fondazioni  ed  i  processi  di  privatizzazione  - si applica il
presente  contratto  sino  all'individuazione  o  definizione, previo
confronto  con  le  organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del
presente  contratto,  della  nuova  specifica disciplina contrattuale
applicabile  al  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti ovvero sino alla
stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma
o definizione del comparto pubblico di destinazione.
    3. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con
il   termine   «dirigente»   si  intende  far  riferimento,  ove  non
diversamente  indicato,  a  tutti  i  dirigenti  dei ruoli sanitario,
professionale,  tecnico  ed  amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove
non   diversamente  specificato,  sono  compresi  i  dirigenti  delle
professioni     sanitarie     infermieristiche,     tecniche    della
riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
    4. I  dirigenti  delle  professioni  sanitarie  infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica   del   ruolo  sanitario,  nel  testo  sono  indicate  come
«dirigenti delle professioni sanitarie».
    5. Sono  confermate  tutte  le disposizioni previste dall'art. 1,
comma 3  e  commi da  5 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL
del  quadriennio  normativo 2002-2005, primo biennio economico che e'
indicato nel testo come «CCNL del 3 novembre 2005».

        
      
          

            PARTE I
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

          

        
                               Art. 2.
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

    1. Il  presente  contratto  concerne il periodo 1° gennaio 2006 -
31 dicembre  2009  per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio
2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
    2. Gli  effetti  giuridici  decorrono  dal giorno successivo alla
data   di  stipulazione,  salvo  diversa  prescrizione  del  presente
contratto.  L'avvenuta  stipulazione viene portata a conoscenza delle
aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicita'
di carattere generale.
    3. Gli  istituti  a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato   ed  automatico  sono  applicati  dalle  aziende  ed  enti
destinatari  entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
    4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di
anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera  raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto
collettivo.  Resta,  altresi',  fermo  quanto  previsto dall'art. 48,
comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    5. Per  evitare  periodi  di  vacanza contrattuale le piattaforme
sono  presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
azioni dirette.
    6. Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla
data  di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti
sara'   corrisposta  la  relativa  indennita',  secondo  le  scadenze
previste  dall'accordo  sul  costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione  di  detta  indennita'  si  applica  la  procedura degli
articoli  47  e  48, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Gli  importi  dell'indennita'  di vacanza contrattuale, erogati sulla
base   delle   suddette   disposizioni,   vengono  riassorbiti  negli
incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.
    7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione
collettiva,  in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della
parte  economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato   sara'  costituito  dalla  comparazione  tra  l'inflazione
programmata  e  quella  effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dall'accordo del luglio 1993.
    8. L'art. 2 del CCNL 3 novembre 2005 e' disapplicato.

        
      
          

            Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

          

        
                               Art. 3.
                         Relazioni sindacali

    1.  Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal
CCNL  dell'8 giugno 2000, dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 e
dal  CCNL  del  3 novembre  2005,  fatto  salvo per quanto riguarda i
seguenti   articoli che  sostituiscono,  modificano  o  integrano  la
predetta disciplina.

        
      
          

            Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

          

        
                               Art. 4.
         Tempi e procedure per la contrattazione integrativa

    1. I  contratti  collettivi integrativi hanno durata quadriennale
per  la  parte  normativa  e  biennale  per  la  parte economica e si
riferiscono  a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello
da  trattarsi  in  un'unica sessione negoziale, tranne per le materie
che,  per  loro  natura,  richiedano  tempi  di negoziazione diversi,
essendo  legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione
e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.
    2. L'Azienda  provvede  a  costituire  la  delegazione  di  parte
pubblica  abilitata  alle trattative di cui al comma 1 entro quindici
giorni  da  quello  successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10,
comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro
quindici  giorni  dalla  presentazione  delle  piattaforme e comunque
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.
    3. Entro   trenta   giorni   dalla  stipula  del  presente  CCNL,
l'Azienda,   trasmette   alla   regione  la  documentazione  relativa
all'ammontare  dei  fondi  contrattuali  e  ne  fornisce  contestuale
informazione  alle  OO.SS.  ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a)
del CCNL del 3 novembre 2005.
    4. La  contrattazione  integrativa,  avviata  tenendo conto della
tempistica   stabilita   nel   comma 4   dell'art   5  (Coordinamento
regionale),  sulla  base di documentazione prodotta dall'Azienda, ove
non   siano   state   presentate  le  piattaforme,  deve  concludersi
perentoriamente   entro   centocinquanta  giorni  dalla  stipula  del
presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente
motivato  e comunque in presenza di trattative gia' avviate e in fase
conclusiva.
    5. Nel  corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare
fattivamente,  nell'osservanza  dei principi di lealta' e buona fede,
al  rispetto  della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel
periodo  di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con
una  frequenza  e  assiduita'  tali  da  consentire  la  stipula  del
contratto  integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi
sulle   modalita'  ritenute  piu'  utili  per  la  conclusione  delle
trattative.
    6. I  contratti  collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione,  anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi
e  conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti.
    7. Il    controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione  collettiva  integrativa  con i vincoli di bilancio e'
effettuato dal Collegio sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo   integrativo  definita  dalla  delegazione  trattante  e'
inviata  a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni
senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica
la   sottoscrizione   e'   effettuata  dal  titolare  del  potere  di
rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso
di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
    8. Le  aziende  e  gli  enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN i
contratti  integrativi  entro  cinque  giorni dalla sottoscrizione ai
sensi dell'art. 46, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    9. Le  clausole  dei  commi  3  e  4  del presente articolo hanno
carattere  sperimentale  e sono soggette a verifica delle parti nella
prossima sessione negoziale di livello nazionale.
    10. L'art. 5 del CCNL del 3 novembre 2005 e' disapplicato.

        
      
          

            Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

          

        
                               Art. 5.
                       Coordinamento regionale

    1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti
nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le
regioni,  entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
contratto,   previo   confronto   con   le  organizzazioni  sindacali
firmatarie  dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo
nelle seguenti materie relative:
      a) all'utilizzo  delle risorse regionali di cui all'art. 53 del
CCNL 3 novembre 2005;
      b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione
continua,  comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione
permanente;
      c) alle  metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti
di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione  organica  del  personale (art. 50, comma 2, lettera a) del
CCNL  8 giugno  2000 ora art. 49, comma 2, primo e secondo alinea del
CCNL 3 novembre 2005;
      d) alla  modalita'  di  incremento dei fondi in caso di aumento
della  dotazione  organica  del  personale  o  dei  servizi  anche ad
invarianza  del  numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del
CCNL 8 giugno 2000;
      e) ai  criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione
dei  dirigenti  che  devono  essere  adottati  preventivamente  dalle
aziende, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del CCNL 3 novembre 2005;
      f) alla  verifica  dell'efficacia  e  della  corrispondenza dei
servizi  pubblici  erogati  alla  domanda e al grado di soddisfazione
dell'utenza;
      g) ai  criteri  generali  per sviluppare a livello aziendale un
sistema  di  standard  e procedure finalizzati all'individuazione dei
volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto
nonche'  di  monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al
raggiungimento  degli  obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati
personali;
      h) ai    criteri   generali   per   la   razionalizzazione   ed
ottimizzazione    delle    attivita'    connesse   alla   continuita'
assistenziale  ed  urgenza/emergenza  al  fine  di  favorire  la loro
valorizzazione   economica   secondo   la   disciplina  del  presente
contratto, tenuto anche conto dell'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno
2000  relativo  alle  tipologie di attivita' professionali ed ai suoi
presupposti e condizioni;
      i) all'applicazione  dell'art.  17  del  CCNL 10 febbraio 2004,
diretto  a  regolare  la mobilita' in caso di eccedenza dei dirigenti
nei  processi  di  ristrutturazione  aziendale  attuati  ai sensi del
comma 6;
      j) ai  criteri  generali  per  l'inserimento,  nei  regolamenti
aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lettera
G)  del  3 novembre 2005, di norme idonee a garantire che l'esercizio
della  libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento
delle liste di attesa;
      k) ai  criteri generali per l'attuazione dell'istituzione della
qualifica    unica   di   dirigente   delle   professioni   sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della  professione ostetrica e modalita' e limiti della copertura dei
relativi oneri;
      l) ai  criteri  per  la  definizione  delle modalita' di riposo
nelle ventiquattro ore, di cui all'art. 7 del presente CCNL.
    2.  Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee
di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli
altri  livelli  di  relazioni  sindacali  previsti dal contratto sono
avviati secondo i tempi e le modalita' dell'art. 4.
    3.  Ove le regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni
dalla  data  in  vigore  del CCNL, di non avvalersi della facolta' di
emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse
costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell'ambito
dei  livelli  per  ciascuna  di  esse previsti dal presente contratto
anche  prima  della  scadenza dei novanta giorni previsti dal comma 1
medesimo.
    4.  Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di
novanta giorni, si applica il comma 2 dell'art. 4 del presente CCNL.
    5.  Tenuto  conto  delle  lettere c)  e d) del comma 1 rimangono,
comunque,  ferme  tutte  le  regole  contrattuali  stabilite  per  la
formazione   e   l'incremento   dei  fondi  dai  CCNL  8 giugno  2000
(articoli 50,  51,  52  e  53  del  primo biennio e 8 e 9 del secondo
biennio),  nonche'  dall'art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio
2004,  confermate  dagli articoli 49, 50, 51 e 52 del CCNL 3 novembre
2005,  dagli  articoli  9,  10  e  11  del CCNL 5 luglio 2006 e dagli
articoli 25, 26 e 27 del presente CCNL.
    6.  Ferma  rimanendo  l'autonomia  aziendale,  il  sistema  delle
relazioni  sindacali  regionali,  secondo  i  protocolli  definiti in
ciascuna  regione  con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente
CCNL,  prevedera'  gli  argomenti  e le modalita' di confronto con le
medesime  su  materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti
disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato
di  attuazione  dello  stesso,  specie  con  riguardo alle risultanze
dell'applicazione   dell'art.   7   e   degli   articoli 49,   51   e
corrispondenti  fondi  dell'art. 52 del CCNL 3 novembre 2005 solo nei
casi  di  eventuale  incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto
riguardera',  comunque,  la  verifica dell'entita' dei finanziamenti,
dei  fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di
pertinenza  delle  aziende  sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a
quelle   soggette  a  riorganizzazione  in  conseguenza  di  atti  di
programmazione   regionale,   assunti  in  applicazione  del  decreto
legislativo  n.  229  del  1999,  per  ricondurli a congruita', fermo
restando il valore della spesa regionale.
    7. I  protocolli stipulati per l'applicazione del comma 6 saranno
inviati  all'ARAN  per l'attivita' di monitoraggio prevista dall'art.
46 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    8. L'art. 9 del CCNL 3 novembre 2005 e' disapplicato.

        
      
          

            Titolo III
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Incarichi dirigenziali

          

        
                               Art. 6.
          Sistema degli incarichi e sviluppo professionale

    1. Nell'ambito  del  processo  di riforma del pubblico impiego il
sistema  degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne
regolano  la  verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza
strategica  e  innovativa.  Tale sistema, che si basa sui principi di
autonomia,   responsabilita'  e  di  valorizzazione  del  merito  nel
conferimento  degli  incarichi,  e'  volto  a  garantire  il corretto
svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni
legislative e contrattuali vigenti.
    2. Allo  scopo  di  favorire  la piena attuazione degli obiettivi
prioritari  connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto
gia'   previsto   dall'art.  27,  comma 2  del  CCNL  8  giugno  2000
specificando,   altresi',  che  le  diverse  tipologie  di  incarico,
gestionali e professionali, sono entrambe funzionali ad un'efficace e
proficua  organizzazione  aziendale,  contribuiscono  ad una migliore
qualita'  assistenziale  e  promuovono  lo sviluppo professionale dei
dirigenti,  mediante  il  riconoscimento  delle  potenzialita', delle
attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.
    3. Al  fine  di  proseguire  nel processo di valorizzazione delle
funzioni dirigenziali vengono ribaditi i seguenti principi:
      - in  relazione a quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 27 del
CCNL  8  giugno  2000,  le tipologie degli incarichi ivi indicati, in
quanto  manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignita' ed
importanza,  rappresentano  espressione  di sviluppi di carriera, che
possono  raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro
della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale;
      - l'autonomia e la responsabilita' professionale del dirigente,
quale  condizione  naturale e necessaria della funzione dirigenziale,
vanno salvaguardate anche ove queste si esplichino nell'ambito di una
struttura articolata ma unitariamente preordinata.
    4. Nella  prospettiva  di  proseguire  il processo di riforma, le
parti,  consapevoli  della  centralita'  del  sistema degli incarichi
dirigenziali  nell'ambito dell'organizzazione aziendale, si impegnano
a  definire,  in occasione della sequenza contrattuale integrativa di
cui  all'art.  29  del presente CCNL, modalita' e criteri applicativi
che,  anche  alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti, siano
maggiormente   idonei   a   sostenere   la  crescita  e  lo  sviluppo
professionale  dei  dirigenti,  nonche'  a  realizzare  una  migliore
efficienza e funzionalita' delle strutture sanitarie.

        
      
          

            Capo II
Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti

          

        
                               Art. 7.
      Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero

    1. Nel  rispetto  dei principi generali di sicurezza e salute dei
dirigenti  e  al  fine di preservare la continuita' assistenziale, le
aziende  definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi
dell'art.  4,  comma 4  del  CCNL  del  3 novembre 2005, modalita' di
riposo  nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di
lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti,
nonche' prevenire il rischio clinico.
    2. In tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al
ruolo   e   alla  funzione  dirigenziale,  la  contrattazione  dovra'
prevedere,  in  particolare,  dopo  l'effettuazione  del  servizio di
guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata,
in  ambito  diurno,  di  un adeguato periodo di riposo obbligatorio e
continuativo,  in  misura  tale da garantire l'effettiva interruzione
tra  la  fine  della  prestazione  lavorativa  e  l'inizio  di quella
successiva.
    3. Le   misure  previste  dai  commi precedenti  garantiscono  ai
dirigenti  una  protezione  appropriata  evitando  che, a causa della
stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza
della  prestazione  professionale,  aumentando  il rischio di causare
lesioni  agli  utenti  o  a  loro  stessi,  ad  altri lavoratori o di
danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
    4. La  contrattazione  si  svolge  nel  rispetto  della normativa
vigente,  tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle regioni
ai sensi dell'art. 5, lettera l) del presente CCNL.
    5. Resta  fermo  quanto  previsto  per la programmazione e per la
articolazione  degli  orari  e  dei  turni  di  guardia dall'art. 14,
comma 7,  del CCNL 3 novembre 2005, tenendo conto di quanto stabilito
in materia di riposi giornalieri dal presente articolo.
    6. E'  fatta  salva  l'attuale organizzazione del lavoro, purche'
non  sia  in  contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da
verificarsi  a  livello  aziendale  dalle  parti entro novanta giorni
dalla stipula del presente CCNL.

        
      
          

            Titolo IV
DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE,
DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA

          

        
                               Art. 8.
Entrata  a regime dell'istituzione della qualifica unica di dirigente
delle   professioni   sanitarie   infermieristiche,  tecniche,  della
   riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica

    1. A   seguito  dell'adozione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  25 gennaio  2008,  con  cui  e'  stato reso
esecutivo l'Accordo Stato-regioni del 15 novembre 2007 concernente la
disciplina  per  l'accesso  alla  qualifica  unica di dirigente delle
professioni     sanitarie     infermieristiche,    tecniche,    della
riabilitazione,  della  prevenzione  e  della  professione ostetrica,
dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente CCNL entra a regime
l'istituzione  della  qualifica  unica di dirigente delle professioni
sanitarie  infermieristiche,  tecniche,  della  riabilitazione, della
prevenzione  e  della  professione  ostetrica,  gia' provvisoriamente
disciplinata dall'art. 41 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004.
    2. Le  aziende  provvedono  all'istituzione dei posti della nuova
figura  dirigenziale  sulla base delle proprie esigenze organizzative
mediante  modifiche compensative della dotazione organica complessiva
aziendale,  effettuate ai sensi delle norme vigenti in materia, senza
ulteriori   oneri  rispetto  a  quelli  definiti  dalle  regioni.  La
trasformazione  della  dotazione  organica avviene nel rispetto delle
relazioni sindacali di cui ai CC.CC.NN.L.
    3. Ai  fini  di  quanto  previsto nel comma precedente le regioni
possono adottare, sulla materia, apposite linee di indirizzo ai sensi
dell'art.   5   del   presente  contratto,  indicando  altresi',  ove
necessario,  le  modalita'  e  i  limiti della copertura dei relativi
oneri.
    4. Alla  dirigenza  di  nuova  istituzione  si applicano sotto il
profilo  normativo  ed  economico  tutte  le  norme  previste  per la
disciplina   del   rapporto  di  lavoro  della  dirigenza  dei  ruoli
sanitario,   professionale,  tecnico  ed  'amministrativo,  dai  CCNL
vigenti  alla  data  di  entrata in vigore del presente contratto. Di
conseguenza la struttura della retribuzione e' quella di cui all'art.
33,  comma 1,  del  CCNL  3  novembre  2005. Alla dirigenza di cui al
comma 1 non compete l'indennita' di esclusivita'.
    5. La  retribuzione  di  posizione minima unificata attribuita al
dirigente  di  cui  al  comma  1,  e'  quella stabilita dall'art. 44,
comma 1,  tavola  C)  del  CCNL  3 novembre  2005, come rideterminata
dall'art.  6  del CCNL del 5 luglio 2006, secondo biennio economico e
dall'art. 23 del presente contratto.
    6. Per   la  formazione  dei  fondi  della  dirigenza  del  ruolo
sanitario  appartenente  alle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica  si  applica  quanto  previsto  dall'art.  5  del  CCNL del
3 novembre  2005, come integrate dagli articoli 9, 10 e 11 del CCNL 6
luglio 2006, secondo biennio per i dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo e confermati dagli articoli 24, 25 e 26 del
presente  CCNL,  fermo  restando  quanto  previsto  nel  comma 3  del
presente articolo.
    7. Le  attribuzioni  dei  dirigenti  di  nuova  istituzione  e la
regolazione,  sul  piano  funzionale  ed  organizzativo, dei rapporti
interni  con  le  altre  professionalita'  della dirigenza sanitaria,
saranno  definite  dall'azienda,  nel  rispetto  delle attribuzioni e
delle  competenze degli altri dirigenti gia' previste dalla normativa
nazionale   vigente,  nell'ambito  di  apposito  regolamento,  previa
consultazione  obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie
del  presente  contratto,  sulla base dei contenuti professionali del
percorso   formativo   indicato  nell'art.  6,  comma 3  del  decreto
legislativo   n.   502   del   1992   e  nel  decreto  del  Ministero
dell'universita',  ricerca  scientifica  e  tecnologica  del 2 aprile
2001,  pubblicato  sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
del  5 giugno  2001,  n.  128,  nonche'  delle  attivita' affidate in
concreto  a  tali  dirigenti.  Le attribuzione del dirigente di nuova
istituzione  di  cui  al  presente  articolo dovranno  consentire  un
adeguato  livello  di  integrazione  e  collaborazione  con  le altre
funzioni  dirigenziali,  garantendo  il  rispetto dell'unicita' della
responsabilita'   dirigenziale   per  gli  aspetti  professionali  ed
organizzativi   interni   delle   strutture   di   appartenenza.   In
particolare,   a   tale   ultimo   fine,   dovranno   essere  evitate
sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sul
piano organizzativo, possano ostacolare od impedire un regolare avvio
e  funzionamento  dei nuovi servizi nonche' l'ottimale organizzazione
aziendale.  Il  regolamento  di  cui  al presente comma dovra' essere
stato  adottato  dall'Azienda  prima  di procedere all'assunzione dei
dirigenti di nuova istituzione.
    8. Il   presente   articolo sostituisce   l'art.   41   del  CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004.

        
      
          

            Titolo IV
DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE,
DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA

          

        
                               Art. 9.
Utilizzo  della  disciplina  provvisoria  di cui all'art. 42 del CCNL
                    integrativo 10 febbraio 2004

    1. In  via provvisoria e a conferma di quanto stabilito nell'art.
24,   comma 20,   del   CCNL   3 novembre  2005,  l'incarico  di  cui
all'articolo  precedente puo' essere conferito dalle aziende anche al
personale  appartenente  al  profilo  di assistente sociale, indicato
nell'art.  7  della  legge  n. 251 del 2000, come integrato dall'art.
1-octies  del decreto-legge n. 250/2005, convertito dalla legge n. 27
del 2006, per il coordinamento della specifica area professionale.
    2. Per  il  conferimento  degli  incarichi al personale di cui al
comma precedente,  per  il  quale  non  e'  ancora  stata  emanata la
relativa   disciplina   concorsuale,   continuano  ad  applicarsi  le
modalita' di conferimento di incarichi provvisori, di cui all'art. 42
del  CCNL  integrativo  10 febbraio  2004,  fino all'emanazione della
predetta disciplina.
    3. Il   presente   articolo sostituisce   l'art.   42   del  CCNL
integrativo   10 febbraio  2004,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
precedente  comma 2  per  il  personale  appartenente  al  profilo di
assistente sociale.

        
      
          

            Titolo V
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE

          

        
                              Art. 10.
                      Disposizioni particolari

    1. Nel   computo  dei  cinque  anni  di  attivita'  ai  fini  del
conferimento  dell'incarico di direzione di struttura semplice ovvero
di   natura   professionale   anche   di  alta  specializzazione,  di
consulenza,  di  studio  e  ricerca,  ispettivi,  di  verifica  e  di
controllo  indicati  nell'art.  27, comma 1, lettere b) e c) del CCNL
del   8   giugno  2000,  rientrano  i  periodi  svolti  con  incarico
dirigenziale a tempo indeterminato, senza soluzione di continuita'.
    2. Resta  fermo  quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del CCNL 8
giugno  2000,  secondo  biennio  economico,  in merito all'esperienza
professionale computabile per i fini ivi previsti.
    3. All'art. 29, comma 4, prima alinea, secondo capoverso del CCNL
8  giugno  2000, a decorrere dal presente contratto sono apportate le
seguenti modifiche:
      dopo  le  parole  «non  potra'  essere inferiore a cinque anni»
aggiungere  il  seguente  periodo: «maturati con rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato  e  determinato,  prestati  senza  soluzione  di
continuita».
    4. Nel  periodo  di  vigenza  del  presente contratto si conferma
quanto stabilito dall'art. 24, comma 10 del CCNL 3 novembre 2005.
    5.   L'art.  13,  comma 1  del  CCNL  8  giugno  2000,  e'  cosi'
modificato:
    «L'assunzione  dei  dirigenti  con  rapporto  di  lavoro  a tempo
indeterminato  ha  come  presupposto  l'espletamento  delle procedure
concorsuali  e  selettive  previste  dai decreti del Presidente della
Repubblica  n. 483 e n. 484 del 1997 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008».