Capo IV
Istituti di particolare interesse
Art. 16.
Copertura assicurativa e tutela legale
1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e
tempestivita', tutti gli elementi conoscitivi relativi alle
condizioni e modalita' delle coperture assicurative e della tutela
legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche
mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante
aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto.
2. Le aziende, al fine di favorire l'ottimale funzionalita' dei
sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalita'
e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al
verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente
interessato che dovra' collaborare attivamente alla valutazione delle
cause che hanno determinato il sinistro stesso.
3. Con riferimento alla copertura assicurativa e al patrocinio
legale dei dirigenti, in considerazione della necessita' di una
ridefinizione della normativa contrattuale che tenga conto della
rilevanza e delle criticita' della materia in ambito sanitario e
delle previsioni di legge nel frattempo intervenute, e' costituita,
presso l'ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del presente
Contratto collettivo nazionale di lavoro, una Commissione composta da
rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale.
4. La suddetta Commissione, attraverso modalita' ritenute piu'
idonee, effettua gli opportuni approfondimenti sulla materia
assicurativa al fine di fornire alle parti negoziali ogni utile
supporto conoscitivo e documentale per una eventuale modifica o
integrazione della normativa contrattuale, avendo riguardo in modo
particolare alle specifiche questioni della tutela legale e delle
consulenze tecniche in ambito civile e penale. Tale proposta dovra'
essere espressa in tempo utile per la stipulazione della sequenza
contrattuale di cui all'art. 28 del presente Contratto collettivo
nazionale di lavoro.
Parte seconda
Trattamento economico biennio 2006-2007
Capo I
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto
di lavoro esclusivo e non esclusivo
Art. 17.
Incrementi contrattuali e stipendio
tabellare nel biennio 2006-2007
1. Dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare
previsto per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e
non esclusivo ed orario unico dall'art. 2 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del 5 luglio 2006, e' incrementato di Euro 17,70
lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo,
comprensivo della tredicesima mensilita', e' rideterminato in Euro
40.261,10.
2. Dal 1° febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1
e' incrementato di ulteriori Euro 131,30 lordi mensili. Dalla stessa
data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilita', e' rideterminato in Euro 41.968,00.
Parte seconda
Trattamento economico biennio 2006-2007
Capo I
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto
di lavoro esclusivo e non esclusivo
Art. 18.
Incrementi contrattuali e stipendi tabellari
dei medici a tempo definito e dei veterinari
ad esaurimento nel biennio 2006 - 2007
1. Dal 1° gennaio 2006, lo stipendio tabellare previsto per i
dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 3 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006, con rapporto di lavoro
ad esaurimento non esclusivo, e' incrementato dell'importo mensile a
fianco di ciascuno indicato:
a) dirigenti medici: Euro 6,92;
b) dirigenti veterinari: Euro 8,84.
Dal 1° gennaio 2006 lo stipendio tabellare annuo lordo,
comprensivo della tredicesima mensilita', e' quindi rideterminato
rispettivamente in:
Euro 23.167,54 per i medici;
Euro 29.580,77 per i veterinari.
2. Dal 1° febbraio 2007 gli stipendi tabellari di cui al comma 1
sono ulteriormente incrementati dell'importo mensile lordo a fianco
di ciascuno indicato:
a) dirigenti medici: Euro 79,17;
b) dirigenti veterinari: Euro 101,09.
Dal 1° febbraio 2007, lo stipendio tabellare annuo lordo, per
tredici mensilita', e' quindi rideterminato rispettivamente in:
Euro 24.196, 75 per i medici;
Euro 30.894,94 per i veterinari.
Parte seconda
Trattamento economico biennio 2006-2007
Capo I
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto
di lavoro esclusivo e non esclusivo
Art. 19.
Ex medici condotti ed equiparati
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, il trattamento
economico omnicomprensivo di Euro 6.675,98 previsto dall'art. 4,
comma 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio
2006 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non
esclusivo, e' rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, in Euro
6.699,98 e, a decorrere dal 1° febbraio 2007, in Euro 6.974,78.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' corrisposto
mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si
aggiunge la tredicesima mensilita'.
Capo II
Biennio 2006 - 2007 retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti
Art. 20.
Retribuzione di posizione minima unificata
dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione di posizione
minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro
esclusivo di cui all'art. 5, comma 3, del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del 5 luglio 2006 e' cosi' rideterminata:
----> Vedere tabella a pag. 57 <----
2. L'incremento di cui al comma 1 non e' riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al
dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all'allegato 7 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del 3 novembre 2005.
3. Il fondo dell'art. 10 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro 5 luglio 2006, alla data indicata nel comma 1, e'
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente
all'incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati
moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri
riflessi.
4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e 9 dell'art. 5 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006.
Capo II
Biennio 2006 - 2007 retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti
Art. 21.
Retribuzione di posizione minima unificata
per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, alla retribuzione di
posizione minima unificata dei dirigenti veterinari a rapporto di
lavoro esclusivo e con orario unico di cui all'art. 6, comma 3 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006, sono
attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
----> Vedere tabella a pag. 58 <----
2. L'incremento di cui al comma 1 non e' riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al
dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all'allegato n. 7 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro del 3 novembre 2005.
3. Il fondo dell'art. 10 del Contratto collettivo nazionale del
lavoro 5 luglio 2006, alla data indicata dal comma 1, e'
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente
all'incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle
specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi al netto
oneri riflessi.
4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e 9 dell'art. 6 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006.
Capo II
Biennio 2006 - 2007 retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti
Art. 22.
Retribuzione di posizione minima unificata
per i dirigenti medici e veterinari con rapporto
di lavoro non esclusivo o ad esaurimento
1. Per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non
esclusivo e con orario unico la retribuzione di posizione minima
unificata di cui all'art. 43, comma 1 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 3 novembre 2005, confermata dall'art. 7 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006, rimane
fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre
2003.
2. Analogamente si dispone per i dirigenti medici e veterinari
con rapporto di lavoro ad esaurimento disciplinati dall'art. 44 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, la cui
retribuzione di posizione minima contrattuale, fatta salva
l'applicazione degli articoli 49 e 50 del medesimo contratto in caso
di passaggio al rapporto di lavoro unico esclusivo o non esclusivo,
rimane quella fissata al 31 dicembre 2003 dagli articoli 46 e 47 del
contratto citato, confermati dall'art. 7 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 5 luglio 2006.
3. Rimangono, altresi', confermate tutte le altre clausole di cui
agli articoli del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre
2005 citati nei commi precedenti.
Capo III
Art. 23.
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti
dall'applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno
effetto sulla tredicesima mensilita', sul lavoro straordinario, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita' alimentare
dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre
2005, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di
posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile
in godimento nonche' alle voci retributive di seguito riportate:
del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000:
indennita' di cui all'art. 37, comma 2; assegni personali previsti
dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro
natura stipendiale; indennita' dell'art. 40;
dagli articoli 3, 4 e 5 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro 8 giugno 2000, II biennio economico.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1
e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento
di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi
previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli
effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita'
sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del
codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione
minima contrattuale.
Capo IV
I fondi aziendali
Art. 24.
Fondo per l'indennita' di specificita' medica, retribuzione
di posizione, equiparazione, specifico trattamento
e indennita' di direzione di struttura complessa.
1. Il fondo previsto dall'art. 10 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005 per
il finanziamento dell'indennita' di specificita' medica, della
retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove
mantenuto a titolo personale nonche' dell'indennita' di incarico di
direzione di struttura complessa, e' confermato. Il suo ammontare e'
quello consolidato al 31 dicembre 2005.
2. Il fondo del comma 1 e' incrementato delle risorse individuate
negli articoli 20 e 21, a decorrere dalle scadenze indicate nei
medesimi articoli.
3. E' confermato il comma 2 dell'art. 10 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 5 luglio 2006.
Capo IV
I fondi aziendali
Art. 25.
Fondi per il trattamento accessorio legato
alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall'art. 11 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del 5 luglio 2006, per il trattamento accessorio
legato alle condizioni di lavoro e' confermato sia per le modalita'
del suo utilizzo che per le relative flessibilita'. Il suo ammontare
e' quello consolidato al 31 dicembre 2005.
2. Al fine di incentivare la qualita' dei servizi erogati, il
fondo del presente articolo, e' cosi' incrementato:
per l'anno 2007: di Euro 74,83 annui lordi per ogni dirigente
medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli
oneri riflessi;
per l'anno 2008: di Euro 138,98 annui lordi per ogni dirigente
medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli
oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto
per l'anno 2007.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la
retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti,
maggiorata del 15% e' fissata in Euro 25,78. In caso di lavoro
notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% e' pari a Euro 29,14
ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% e' pari a
Euro 33,63.
Capo IV
I fondi aziendali
Art. 26.
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualita'
della prestazione individuale
1. L'art. 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del
5 luglio 2006, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e
per il premio della qualita' della prestazione individuale per i
dirigenti medici e veterinari e' confermato. L'ammontare dei fondi
ivi indicati e' quello consolidato al 31 dicembre 2005. Nel
consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo
articolo, comma 1, ultimo periodo le quali, comunque, costituiscono
ulteriori modalita' di incremento dei fondi dal 1° gennaio 2006, ai
sensi del comma 3.
2. In relazione alla necessita' di proseguire nell'impegno, gia'
precisato all'art. 65 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
5 dicembre 1996, di correlare la retribuzione di risultato al
raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti e delle strutture ed al
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, il fondo
del presente articolo e' cosi' incrementato:
per l'anno 2007 di Euro 112,25 annui lordi per ogni dirigente
medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli
oneri riflessi;
per l'anno 2008 di Euro 208,46 annui lordi per ogni dirigente
medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli
oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto
per l'anno 2007.
3. Si conferma quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 12 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006.
PARTE III
Norme finali
Art. 27.
Conferme ed integrazioni
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal
presente contratto, restano confermate tutte le norme dei vigenti
Contratto collettivo nazionale di lavoro. In particolare sono
confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute
nell'art. 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del
5 dicembre 1996 e nell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del 10 febbraio 2004.
2. Le parti ribadiscono la necessita' che le Aziende
nell'attribuzione degli incarichi previsti dall'art. 15-septies del
decreto legislativo n. 502 del 1992 si attengano alle modalita' e
requisiti previsti dall'art. 62, comma 5 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 per tale tipologia di
incarichi.
3. Le parti si danno atto che e' necessario procedere alla
correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel Contratto
collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006, II biennio
economico 2004-2005:
art. 11, comma 3: le parole «ai sensi dell'art. 55, comma 2»
sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 55, comma 3»;
art. 11, comma 4: le parole «ai sensi dell'art. 55, comma 2»
sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 55, comma 3».
4. Le assenze retribuite di cui all'art. 23, comma 1, ultimo
alinea, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996,
sono godute in misura corrispondente al numero 18 ore complessive
nell'anno.
PARTE III
Norme finali
Art. 28.
Norme finali e transitorie
1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state
avviate le trattative rispetto all'inizio del quadriennio 2006-2009 e
biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la
presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di
rinviare, in considerazione dell'eccezionalita' della situazione, ad
una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente
Contratto collettivo nazionale di lavoro, da definirsi entro la
conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle
seguenti tematiche:
rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni
sindacali, nell'ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione
di secondo livello;
riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e
professionali, secondo quanto previsto all'art 6;
disciplina delle flessibilita' del rapporto di lavoro, alla
luce delle disposizioni contenute nella legge n. 120 del 2007 e nel
decreto-legge n. 112 del 2008;
disciplina della formazione;
verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad
una maggiore funzionalita' dello stesso;
individuazione di un sistema sperimentale di procedure e
sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi
dell'art. 11 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro:
individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura
assicurativa e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori
della Commissione di cui all'art. 15;
problematiche relative al risk management e della sicurezza sul
lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 15 del presente Contratto collettivo
nazionale di lavoro, le parti precisano che sui servizi da
considerare svolti senza soluzione di continuita' si richiama quanto
affermato nella nota di chiarimento dell'Aran n. 11632 del 25 ottobre
2000, pubblicata nel sito Internet www.aranagenzia.it
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Fermo restando il rispetto delle scelte delle regioni
nell'organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario
nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente
assegna ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale stesso e a
medici e veterinari convenzionati, le parti concordano
sull'opportunita' che le risorse economiche finalizzate alla
copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai
dirigenti di cui alla presente area.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti, rilevato che la retribuzione di posizione minima
unificata dei dirigenti di struttura complessa e' differenziata in
base all'area (chirurgica, medica e del territorio) e preso atto che
gli incrementi contrattuali previsti dal presente Contratto
collettivo nazionale di lavoro e dal quello del 3 novembre 2005 non
hanno previsto detta differenziazione, convengono di esaminare la
situazione nel prossimo biennio contrattuale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti confermano che il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2001 ha previsto dettagliatamente le modalita'
di riconoscimento del servizio e della esperienza professionale
maturata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali,
medici e delle altre professionalita' sanitarie, dai medici della
guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei
servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale. Trattasi di una norma speciale alla quale le
aziende devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altra
fattispecie. Si ritiene pertanto che il servizio prestato in regime
di convenzione da parte dei predetti medici, per effetto del decreto
legislativo n. 502/1992 possa essere fatto valere nei limiti e con le
modalita' espressamente previste dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001 emanato dal competente Ministero
della salute.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti, preso atto di quanto previsto dal Consiglio dei
Ministri in sede di approvazione dell'atto di indirizzo il 29
novembre 2007, si impegnano ad affrontare nella sequenza contrattuale
prevista dall'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di
lavoro, la questione dell'inclusione nel trattamento economico di
fine rapporto della retribuzione di posizione variabile aziendale,
nella prospettiva di una possibile soluzione legislativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti si impegnano reciprocamente a valutare, nell'ambito
dell'esame delle materie rinviate alla sequenza contrattuale di cui
all'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro,
uno specifico riconoscimento sul piano organizzativo degli incarichi
di dirigenti di struttura semplice dipartimentale in relazione alla
gestione di risorse umane tecniche o finanziarie, con responsabilita'
specifica nell'ambito del dipartimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
In relazione all'art. 16 le parti chiariscono che, in caso di
sinistro, le Aziende forniscono ai dirigenti tutta l'assistenza
possibile tramite le proprie strutture e la propria organizzazione,
senza ulteriori oneri.