AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza
medico-veterinaria relativa alla dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa.
Parte I
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore
il 3 settembre 2008 sul testo di ipotesi di Accordo relativo al CCNL
del personale della dirigenza medico-veterinaria del Servizio
sanitario nazionale per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007 e della certificazione resa dalla Corte dei conti
il 16 ottobre 2008, a seguito della quale si e' integrato l'art. 26,
comma 1 del presente contratto, il giorno 17 ottobre 2008 alle ore
11,30, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra:
L'A.Ra.N.: nella persona del Presidente:
avv. Massimo Massella Ducci Teri .........................
(firmato)
e le seguenti:
Organizzazioni | Confederazioni | |
sindacali | sindacali | |
---------------------------------------------------------------------
CGIL FP MEDICI .... | (firmato) |CGIL.... | (firmato)
---------------------------------------------------------------------
FED. CISL MEDICI | | |
COSIME.... | } |CISL.... | }
---------------------------------------------------------------------
FM aderente UIL | | |
FPL.... | } |UIL.... | }
---------------------------------------------------------------------
CIVEMP.... | } | |
---------------------------------------------------------------------
FESMED.... | } | |
---------------------------------------------------------------------
UMSPED.... | } | |
---------------------------------------------------------------------
CIMO ASMD.... | } |CONFEDIR ....| }
---------------------------------------------------------------------
ANAAO ASSOMED.... | } |COSMED .... | }
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della
dirigenza medico-sanitaria del Servizio sanitario nazionale relativo
al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, nel
testo che segue.
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti
i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ
del-l'11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai
sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la
definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il
1° febbraio 2008.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a
provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni
gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione
in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il
presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo
confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del
presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale
applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla
stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma
o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall'art. 1,
commi da 3 a 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
3 novembre 2005 relativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro
del quadriennio normativo 2002 2005, I biennio economico che e'
indicato nel testo come «CCNL del 3 novembre 2005».
Parte I
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 -
31 dicembre 2009 per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio
2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla
data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente
contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle
aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicita'
di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti
destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo. Resta, altresi', fermo quanto previsto dall'art. 48,
comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme
sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla
data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti
sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze
previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura degli
articoli 47 e 48, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Gli importi dell'indennita' di vacanza contrattuale, erogati sulla
base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli
incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.
7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione
collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della
parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dall'accordo del luglio 1993.
8. L'art. 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
3 novembre 2005 e' disapplicato.
Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
Art. 3.
Relazioni sindacali
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 10 febbraio
2004 e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre
2005, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che
sostituiscono, modificano o integrano la predetta disciplina.
Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
Art. 4.
Tempi e procedure per la contrattazione integrativa
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale
per la parte normativa e biennale per la parte economica e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello
da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie
che, per loro natura richiedano tempi di negoziazione diversi,
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione
e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.
2. L'azienda provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro quindici
giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10,
comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno
2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla
presentazione delle piattaforme e comunque entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto.
3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL,
l'Azienda, ai fini dell'avvio della trattativa, trasmette alla
Regione la documentazione relativa all'ammontare dei fondi
contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle
organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a)
del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005.
Tale procedura viene attivata all'inizio di ciascun anno ai fini
della contrattazione relativa alla individuazione e utilizzo delle
risorse dei fondi di cui al comma 1 ultimo capoverso.
4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della
tempistica stabilita nel comma 4 dell'art. 5 (Coordinamento
regionale), sulla base di documentazione prodotta dall'Azienda, ove
non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi
perentoriamente entro 150 giorni dalla stipula del presente
contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato
e comunque in presenza di trattative gia' avviate e in fase
conclusiva.
5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare
fattivamente, nell'osservanza dei principi di lealta' e buona fede,
al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel
periodo di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con
una frequenza e assiduita' tali da consentire la stipula del
contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi
sulle modalita' ritenute piu' utili per la conclusione delle
trattative.
6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione, anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi
e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti.
7. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e'
effettuato dal Collegio sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante e'
inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni
senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica
la sottoscrizione e' effettuata dal titolare del potere di
rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso
di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
8. Le Aziende e gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN i
contratti integrativi entro cinque giorni dalla sottoscrizione ai
sensi dell'art. 46, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Nella prossima sessione negoziale di livello nazionale, le
parti provvederanno alla verifica dell'applicazione del presente
articolo, sulle eventuali criticita' per piu' efficaci modifiche,
integrazioni e correzioni.
10. L'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del
3 novembre 2005 e' disapplicato.
Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
Art. 5.
Coordinamento Regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti
nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le
Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali
firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo
nelle seguenti materie relative:
a) all'utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 57 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione
continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione
permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti
di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lettera a) del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 ora art. 54,
comma 2, primo alinea del Contratto collettivo nazionale di lavoro
3 novembre 2005);
d) alla modalita' di incremento dei fondi in caso di aumento
della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad
invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione
dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle
aziende, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 3 novembre 2005;
f) alla verifica dell'efficacia e della corrispondenza dei
servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione
dell'utenza;
g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un
sistema di standard e procedure finalizzati all'individuazione dei
volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto
nonche' di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al
raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati
personali;
h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed
ottimizzazione delle attivita' connesse alla continuita'
assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire il rispetto
dei principi generali inerenti l'orario di lavoro come individuati
nel Capo II del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre
2005, la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del
presente contratto, tenuto conto anche dell'art. 55, comma 2 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 e successive
modifiche, relativo alle tipologie di attivita' professionali ed ai
suoi presupposti e condizioni;
i) all'applicazione dell'art. 17 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilita'
in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione
aziendale attuati ai sensi del comma 6;
j) ai criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti
aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lettera
g) del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005,
di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione
sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa;
k) criteri per la definizione delle modalita' di riposo nelle
24 ore, di cui all'art. 7 del presente CCNL.
2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee
di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli
altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono
avviati secondo i tempi e le modalita' dell'art. 4, comma 2 (tempi e
procedure).
3. Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni
dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi, della facolta' di
emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse
costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell'ambito
dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto
anche prima della scadenza dei novanta giorni previsti dal comma 1
medesimo.
4. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di
novanta giorni, si applica il comma 2 dell'art. 4 (tempi e
procedure).
5. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono,
comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la
formazione e l'incremento dei fondi dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro 8 giugno 2000 (articoli 50, 51, 52 e 53 del I
biennio e 9, 10 del II biennio) nonche' dall'art. 37 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro integrativo del 10 febbraio 2004,
confermate dagli articoli 54, 55 e 56 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 3 novembre 2005, dagli articoli 10, 11 e 12 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006 e dagli
articoli 24, 25 e 26 del presente contratto.
6. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle
relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in
ciascuna Regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente
CCNL, prevedera' gli argomenti e le modalita' di confronto con le
medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti
disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato
di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze
dell'applicazione dell'art. 7 e degli articoli 54 e 56 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005 solo nei casi di
eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto
riguardera', comunque, la verifica dell'entita' dei finanziamenti dei
fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di
pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a
quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di
programmazione regionale, assunti in applicazione del decreto
legislativo n. 229 del 1999, per ricondurli a congruita', fermo
restando il valore della spesa regionale.
7. I protocolli stipulati per l'applicazione del comma 6 saranno
inviati all'ARAN per l'attivita' di monitoraggio prevista dall'art.
46 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
8. L'art. 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
3 novembre 2005 e' disapplicato.
Titolo III
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Incarichi dirigenziali
Art. 6.
Sistema degli incarichi e sviluppo professionale
1. Nell'ambito del processo di riforma del pubblico impiego il
sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne
regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza
strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di
autonomia, responsabilita' e di valorizzazione del merito e della
prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, e' volto
a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel
quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
2. Allo scopo di favorire la piena attuazione degli obiettivi
prioritari connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto
gia' previsto dall'art. 26 comma 1 e dall'art. 27, comma 2 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 specificando,
altresi', che le diverse tipologie di incarico, che implicano
attivita' gestionali e professionali, sono tutte funzionali ad
un'efficace e proficua organizzazione aziendale, contribuiscono ad
una migliore qualita' assistenziale e promuovono lo sviluppo
professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle
potenzialita', delle attitudini e delle competenze di ciascuno di
essi.
3. Al fine di proseguire nel processo di valorizzazione delle
funzioni dirigenziali, le parti ribadiscono che:
in relazione a quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 27 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, le tipologie
degli incarichi ivi indicati, in quanto manifestazione di
attribuzioni diverse ma di pari dignita' ed importanza, rappresentano
espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere una
analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle
funzioni prevista a livello aziendale.
l'autonomia e la responsabilita' professionali, quali
condizioni connaturate alla funzione dirigenziale, vanno
salvaguardate anche ove queste si esplichino nell'ambito di una
struttura articolata ma unitariamente preordinata al raggiungimento
di un risultato, nel rispetto delle dinamiche organizzative della
struttura stessa.
4. Nella prospettiva di proseguire il processo di riforma, le
parti, consapevoli della centralita' del sistema degli incarichi
dirigenziali nell'ambito dell'organizzazione aziendale, si impegnano
a definire, in occasione della sequenza contrattuale integrativa di
cui all'art. 28 del presente CCNL, modalita' e criteri applicativi
che, anche alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti, siano
maggiormente idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo
professionale dei dirigenti, nonche' a realizzare una migliore
efficienza e funzionalita' delle strutture sanitarie.
Capo II
Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti
Art. 7.
Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero
1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei
dirigenti e al fine di preservare la continuita' assistenziale, le
aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi
dell'art. 4, comma 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del
3 novembre 2005, modalita' di riposo nelle ventiquattro ore, atte a
garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle
energie psicofisiche dei dirigenti, nonche' prevenire il rischio
clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al
ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovra'
prevedere, in particolare, dopo l'effettuazione del servizio di
guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata,
in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e
continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione
tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella
successiva.
3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai
dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della
stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza
della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare
lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di
danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa
vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni
ai sensi dell'art. 5, lettera k del presente CCNL.
5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la
articolazione degli orari e dei turni di guardia dall'art. 14,
commi 7 e 8, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre
2005, tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi
giornalieri dal presente articolo.
6. E' fatta salva l'attuale organizzazione del lavoro, purche'
non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da
verificarsi a livello aziendale dalle parti entro novanta giorni
dalla stipula del presente CCNL.
Capo III
Misurazione e valutazione dei servizi
Art. 8.
O b i e t t i v i
1. Nell'ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei
livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei
propri fini istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai
metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione
dei risultati e sulla verifica della qualita' dei servizi sanitari e
delle funzioni assistenziali, realizzando in particolare la piu'
ampia valorizzazione della funzione dirigenziale.
2. Considerata la stretta correlazione tra misurazione dei
servizi e valutazione dell'apporto individuale, le Aziende,
nell'ambito delle proprie linee di indirizzo, incentivano i processi
di valutazione gia' attivati in relazione alle disposizioni
contrattuali vigenti, per la verifica dei risultati conseguiti dai
dirigenti in relazione ai programmi e agli obiettivi assegnati,
nonche' si adoperano per l'incremento della qualita' delle strutture
sanitarie anche in relazione alla complessita' delle tecnologie
utilizzate.
Capo III
Misurazione e valutazione dei servizi
Art. 9.
Principi della valutazione
1. La valutazione dei dirigenti costituisce un elemento
strategico del loro rapporto di lavoro ed e' diretta a riconoscerne e
a valorizzarne la qualita' e l'impegno per il conseguimento di piu'
elevati livelli di risultato dell'organizzazione e per l'incremento
della soddisfazione degli utenti, nonche' a verificare il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Nel confermare il sistema di valutazione delineato dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, le
parti ribadiscono i principi e i criteri in esso contenuti, come
integrati dall'art. 10 nonche' gli organismi, le modalita' e gli
effetti della valutazione positiva e negativa delle attivita'
professionali svolte e dei risultati raggiunti.
3. Al fine di consentire il rafforzamento dell'efficacia degli
strumenti gestionali vigenti, si rinvia alla sequenza contrattuale di
cui all'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro
gli opportuni approfondimenti per verificare la possibilita' di
individuare, anche sulla base dell'esperienza maturata, soluzioni
maggiormente semplificate e funzionali.
Capo III
Misurazione e valutazione dei servizi
Art. 10.
Procedure della valutazione
1. Le procedure della valutazione, di cui agli articoli 25 e
seguenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre
2005, devono essere improntate a criteri di imparzialita', celerita'
e puntualita' al fine di garantire la continuita' e la certezza delle
attivita' professionali connesse all'incarico conferito, la stretta
correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli
obiettivi, nonche' l'erogazione immediata delle relative componenti
retributive, inerenti alla retribuzione di risultato.
2. I sistemi di valutazione, come predisposti dalle Aziende con
gli atti previsti dall'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del 3 novembre 2005 definiscono i tempi delle procedure
valutative, stabilendo che la verifica finale, al termine
dell'incarico, viene effettuata dal Collegio tecnico entro la
scadenza dell'incarico stesso, allo scopo di assicurare senza
soluzione di continuita' il rinnovo o l'affidamento di altro incarico
nell'ottica di una efficace organizzazione dei servizi.
3. Compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuna
Azienda, gli atti di cui al comma 2 stabiliscono, altresi', la
tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi
annuali, effettuata dai competenti organismi di valutazione,
assicurando che i provvedimenti di valutazione positiva vengono
trasmessi tempestivamente agli uffici competenti per la
corresponsione della retribuzione di risultato.
4. Qualora non sia stata data attuazione a quanto previsto
dall'art. 25 comma 2 e comma 5 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del 3 novembre 2005, l'individuazione dei sistemi di
valutazione e la definizione dei relativi criteri deve essere portata
a compimento entro due mesi dalla firma del presente contratto ed
inviata alla Regione. La mancata osservanza dei termini previsti
costituisce responsabilita' dei dirigenti preposti, ove ad essi
addebitabile.
Capo III
Misurazione e valutazione dei servizi
Art. 11.
Comportamento in servizio
1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza
e fedelta' di cui agli articoli 2104 e 2105 del Codice civile e
contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e
responsabilita'.
2. Il comportamento del dirigente e' improntato al perseguimento
dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella
primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando
costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al Contratto
collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, di cui si impegna
a osservare tutte le disposizioni nonche' dei codici di comportamento
adottati dalle Aziende ai sensi dell'art. 54, comma 5 del decreto
legislativo n. 165/2001 e di quanto stabilito nelle carte dei
servizi.
3. I codici di comportamento aziendali e le carte dei servizi,
ove emanati, sono affissi in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Capo III
Misurazione e valutazione dei servizi
Art. 12.
Norma di rinvio
1. In considerazione della particolare natura della professione
medica e delle peculiarita' del Servizio sanitario nazionale, le
parti ritengono opportuno definire un sistema sperimentale in materia
disciplinare e comportamentale, ivi incluse procedure e sanzioni,
volto a fornire alle Aziende maggiori strumenti gestionali,
garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente.
2. In relazione alla novita' della materia ed al fine di poter
effettuare tutti i necessari approfondimenti tecnici, le parti
concordano di affrontare la tematica di cui al comma 1 nell'ambito
della sequenza contrattuale prevista dall'art. 28 del presente
Contratto collettivo nazionale del lavoro, anche al fine di poter
tener conto degli eventuali provvedimenti legislativi nel frattempo
emanati al riguardo.
Capo III
Misurazione e valutazione dei servizi
Art. 13.
Recesso dell'azienda o ente
1. All'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
3 novembre 2005, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. In ogni caso, l'azienda e' tenuta ad attivare le
procedure di cui all'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro 5 dicembre 1996 nell'ipotesi in cui il dirigente venga
arrestato perche' colto in flagranza a commettere reati di peculato o
concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per
le indagini preliminari.»
Capo III
Misurazione e valutazione dei servizi
Art. 14.
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. All'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
3 novembre 2005, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a
causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
non superiore a cinque anni, fatta salva l'applicabilita' dell'art.
36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996.
Decorso tale termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto
e il dirigente riammesso in servizio, salvo che per i reati di
particolare rilevanza e gravita' tali da comportare, se accertati, il
recesso, l'Azienda ritenga che la permanenza in servizio del
dirigente provochi un pregiudizio alla credibilita' della stessa a
causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da
parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunita' e
operativita' dell'Azienda stessa. In tal caso puo' essere disposta,
per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sara'
sottoposta a revisione con cadenza biennale.».
Capo IV
Istituti di particolare interesse
Art. 15.
Disposizioni particolari
1. Nel computo dei cinque anni di attivita' ai fini del
conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice ovvero
di natura professionale anche di alta specializzazione, di
consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di
controllo indicati nell'art. 27, comma 1, lettera b) e c) del
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000,
rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo
determinato, senza soluzione di continuita'.
2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, II biennio
economico, in merito all'esperienza professionale computabile per i
fini ivi previsti.