ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto agenzie fiscali biennio economico 2008-2009.
TITOLO I
Disposizioni generali
Il giorno 29 gennaio 2009 alle ore 15,30 presso la sede dell'Aran,
ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci
Teri ………. firmato ……….
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
=====================================================================
Organizzazioni sindacali: | Confederazioni:
=====================================================================
CGIL FP |CGIL
non firma |non firma
CISL FPS |CISL
firmato |firmato
UIL/PA |UIL
firmato |firmato
FED. CONFSAL-SALFI |CONFSAL
firmato |firmato
RDB/PI CUB |RDB - CUB
non firma |non firma
FLP |CSE
non firma |non firma
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
comparto Agenzie Fiscali per il biennio economico 2008-2009.
COMPARTO AGENZIE FISCALI
CCNL
Biennio economico 2008-2009
Art. 1.
Campo di applicazione, durata
e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato
dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art.
3 del CCNQ dell'11 giugno 2007 sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio
2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del
trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in
vigore le norme dei precedenti CCNL.
TITOLO II
Rapporto di lavoro
CAPO I
VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA'
DELLE AGENZIE IN RELAZIONE
AI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI
Art. 2.
Valutazione e misurazione dell'attivita'
e dei servizi pubblici
1. Nell'ottica di proseguire il processo di innovazione e di
miglioramento dell'organizzazione e dell'attivita', le agenzie, nel
perseguimento dei propri fini istituzionali, daranno maggiore impulso
alle logiche di implementazione dello sviluppo delle capacita' e
delle competenze organizzative in funzione degli obiettivi fissati.
2. Nella programmazione delle attivita', le agenzie, anche in
coerenza con le convenzioni di cui all'art. 59 del decreto
legislativo n. 300 del 1999 e con l'atto di indirizzo del vertice
politico, adeguano le loro strategie di azione ai seguenti principi:
miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate
alla missione istituzionale di controllo;
sviluppo qualitativo delle modalita' relazionali con il pubblico,
anche mediante la semplificazione delle relative procedure;
miglioramento delle condizioni di fruibilita' dei servizi, anche
attraverso la facilitazione dell'accesso alle attivita' di assistenza
e di informazione;
implementazione delle specifiche attivita' istituzionali
attraverso il potenziamento dei metodi di pianificazione aziendale e
la valorizzazione della gestione orientata ai risultati ed alla
sperimentazione delle soluzioni innovative;
conseguimento di una maggiore efficienza anche nell'espletamento
di attivita' e procedure interne, amministrative e di supporto.
3. Le agenzie possono, inoltre, individuare i piani di attivita'
che avranno come destinatari:
gli utenti esterni, ai quali sono rivolte le attivita' delle
singole agenzie, in relazione alle rispettive competenze
istituzionali;
gli utenti interni, che per lo piu' svolgono un'attivita' di
supporto a quella rivolta all'esterno delle agenzie oppure a
vantaggio degli stessi dipendenti delle medesime.
4. In questo quadro di riferimento, le agenzie istituiscono o
confermano, ove adottati, i sistemi di valutazione delle proprie
attivita' e, al fine di evitare che gli stessi abbiano una valenza
meramente formale, assicurano, con cadenza annuale, la concreta
verifica della corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi
standard di qualita', attraverso la misurazione della produttivita'
conseguita, nonche' l'implementazione del livello qualitativo e
quantitativo dei prodotti resi e dei servizi erogati.
5. In sede di attuazione del sistema di valutazione delle proprie
attivita', le agenzie dovranno, in ogni caso, tenere presenti le
seguenti metodologie:
identificazione dei processi nei quali si articola l'azione;
individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo
alle competenze ed alle professionalita' coinvolte;
indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture
interessate.
6. In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, le agenzie
devono rendere conto dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti,
delle risorse umane impiegate, assicurandone la piu' ampia
trasparenza e pubblicita'. Tali risultati vengono utilizzati dalle
agenzie anche per definire successive misure di miglioramento
dell'attivita'.
7. Le parti concordano sull'esigenza di individuare, anche
mediante l'istituzione di apposite commissioni, sedi e momenti di
incontro tra agenzie, organizzazioni sindacali ed utenti in merito
all'efficienza ed alla qualita' dei servizi ed al conseguimento degli
obiettivi stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di
azione.
8. La verifica dell'attivita' amministrativa nel suo complesso,
come delineata nei precedenti commi, costituisce anche un elemento di
particolare rilevanza, che potra' favorire una valutazione delle
strutture/uffici e del personale, assicurando il rispetto dei canoni
di oggettivita' e trasparenza.
9. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate,
comunque, nel rispetto dell'attuale sistema delle relazioni sindacali
e non innovano le procedure previste nella disciplina contrattuale
vigente, anche in materia di valutazione del personale.
TITOLO II
Rapporto di lavoro
CAPO I
VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA'
DELLE AGENZIE IN RELAZIONE
AI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI
Art. 3.
Piani di attivita' per il miglioramento
delle singole strutture organizzative
1. Nell'ambito degli obiettivi assegnati, con le convenzioni di
cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e con l'atto
di indirizzo del vertice politico, ogni singola struttura puo'
adottare procedure per la definizione di specifici piani di attivita'
e/o programmi di miglioramento, finalizzati al progressivo sviluppo
organizzativo e gestionale, con particolare riferimento a quelli
rivolti all'utenza esterna.
2. I piani di attivita' di cui al comma 1, devono corrispondere ad
esigenze effettive dell'agenzia ed apportare un concreto e misurabile
contributo alla attivita' ordinaria della struttura interessata
nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, e, in tale
ottica, possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della
produttivita' collettiva ed individuale.
3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti
criteri generali:
in presenza dei suddetti piani di attivita' il dirigente dovra'
prevedere che la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale
in relazione ad obiettivi intermedi preventivamente fissati;
con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei
piani di attivita' i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori,
secondo le procedure previste dall'art. 85 (Utilizzo del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita') del
CCNL del 28 maggio 2004.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate
nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali attualmente
vigente.
TITOLO III
Trattamento economico
Art. 4.
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dal CCNL del 10 aprile
2008, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilita', indicati nella Tabella A ed alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti
dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle
scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi
dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma
6, del citato CCNL del 10 aprile 2008.
TITOLO III
Trattamento economico
Art. 5.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita,
sul TFR, sull'indennita' di cui all'art. 67, comma 4 (codice
disciplinare) del CCNL del 28 maggio 2004 come modificato dall'art.
8, comma 2 del CCNL del 10 aprile 2008, ed all'art. 70, comma 7
(sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del
28 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto
entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 4
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, di
licenziamento, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 81
(effetti dei nuovi stipendi) del CCNL del 28 maggio 2004.
TITOLO III
Trattamento economico
Art. 6.
Fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttivita'
1. Il Fondo di cui all'art. 84, del CCNL del 28 maggio 2004 come
modificato dall'art. 15 del CCNL del 10 aprile 2008, sara' integrato
sulla base di specifiche disposizioni di legge, come segue:
il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalita' previste
dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
convertito dalla legge n. 133 del 2008, delle risorse derivanti dai
tagli ai fondi unici di amministrazione di cui all'art. 67, comma 5,
delle citate disposizioni legislative;
il recupero delle risorse di cui all'art. 67, commi 2 e 3 del
decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n.
133 del 6 agosto 2008, relativo al finanziamento dei Fondi unici
delle amministrazioni dalle leggi speciali di cui all'Allegato B dei
citati testi di legge, anche utilizzando i risparmi aggiuntivi
previsti dal comma 34 dell'art. 2, del disegno di legge finanziaria
per il 2009, realizzati per effetto di processi amministrativi di
razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento
dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento
della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale
effettuata dal Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 del medesimo disegno di
legge. Le risorse di cui al citato art. 67 saranno erogate
integralmente secondo le modalita' e le decorrenze previste dalle
richiamate leggi speciali.
TITOLO III
Trattamento economico
Art. 7.
Indennita' di amministrazione
1. L'indennita' di cui all'art. 13 del CCNL del 10 aprile 2008 e'
incrementata, con decorrenza 1 gennaio 2009, nelle misure indicate
nella Tabella C.
TITOLO III
Trattamento economico
Allegato
----> Vedere tabelle da pag. 39 a pag. 42 <----