ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI


COMUNICATO

   Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
   comparto agenzie fiscali biennio economico 2008-2009.            
TITOLO I
Disposizioni generali    
        
   Il giorno 29 gennaio 2009 alle ore 15,30 presso la sede dell'Aran,
ha avuto luogo l'incontro tra:
   L'ARAN  nella  persona  del Presidente avv. Massimo Massella Ducci
Teri ………. firmato ……….
   e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

=====================================================================
      Organizzazioni sindacali:      |        Confederazioni:
=====================================================================
CGIL FP                              |CGIL
non firma                            |non firma
CISL FPS                             |CISL
     firmato                         |firmato
UIL/PA                               |UIL
firmato                              |firmato
FED. CONFSAL-SALFI                   |CONFSAL
firmato                              |firmato
RDB/PI CUB                           |RDB - CUB
non firma                            |non firma
FLP                                  |CSE
non firma                            |non firma

   Al  termine  della  riunione  le  parti  sottoscrivono  l'allegato
Contratto  Collettivo  Nazionale  di Lavoro relativo al personale del
comparto Agenzie Fiscali per il biennio economico 2008-2009.

                      COMPARTO AGENZIE FISCALI

                                CCNL

                     Biennio economico 2008-2009


                               Art. 1.

                    Campo di applicazione, durata
                     e decorrenza del contratto

   1.  Il  presente  contratto  si  applica  a tutto il personale con
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a tempo determinato
dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art.
3  del  CCNQ  dell'11  giugno  2007 sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva.
   2.  Il  presente  contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio
2008  al  31  dicembre  2009  e concerne gli istituti giuridici e del
trattamento economico di cui ai successivi articoli.
   3.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente contratto restano in
vigore le norme dei precedenti CCNL.

        
      
TITOLO II
Rapporto di lavoro
CAPO I
VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA'
DELLE AGENZIE IN RELAZIONE
AI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI
        
                               Art. 2.

              Valutazione e misurazione dell'attivita'
                       e dei servizi pubblici

   1.  Nell'ottica  di  proseguire  il  processo  di innovazione e di
miglioramento  dell'organizzazione  e dell'attivita', le agenzie, nel
perseguimento dei propri fini istituzionali, daranno maggiore impulso
alle  logiche  di  implementazione  dello  sviluppo delle capacita' e
delle competenze organizzative in funzione degli obiettivi fissati.
   2.  Nella  programmazione  delle  attivita',  le agenzie, anche in
coerenza   con   le  convenzioni  di  cui  all'art.  59  del  decreto
legislativo  n.  300  del  1999 e con l'atto di indirizzo del vertice
politico, adeguano le loro strategie di azione ai seguenti principi:
    miglioramento  delle  prestazioni collettive e individuali legate
alla missione istituzionale di controllo;
    sviluppo qualitativo delle modalita' relazionali con il pubblico,
anche mediante la semplificazione delle relative procedure;
    miglioramento  delle condizioni di fruibilita' dei servizi, anche
attraverso la facilitazione dell'accesso alle attivita' di assistenza
e di informazione;
    implementazione    delle   specifiche   attivita'   istituzionali
attraverso  il potenziamento dei metodi di pianificazione aziendale e
la  valorizzazione  della  gestione  orientata  ai  risultati ed alla
sperimentazione delle soluzioni innovative;
    conseguimento  di una maggiore efficienza anche nell'espletamento
di attivita' e procedure interne, amministrative e di supporto.
   3.  Le  agenzie possono, inoltre, individuare i piani di attivita'
che avranno come destinatari:
    gli  utenti  esterni,  ai  quali  sono rivolte le attivita' delle
singole    agenzie,   in   relazione   alle   rispettive   competenze
istituzionali;
    gli  utenti  interni,  che  per  lo piu' svolgono un'attivita' di
supporto   a  quella  rivolta  all'esterno  delle  agenzie  oppure  a
vantaggio degli stessi dipendenti delle medesime.
   4.  In  questo  quadro  di  riferimento, le agenzie istituiscono o
confermano,  ove  adottati,  i  sistemi  di valutazione delle proprie
attivita'  e,  al  fine di evitare che gli stessi abbiano una valenza
meramente  formale,  assicurano,  con  cadenza  annuale,  la concreta
verifica  della  corrispondenza  dei  servizi  erogati  ad  oggettivi
standard  di  qualita', attraverso la misurazione della produttivita'
conseguita,  nonche'  l'implementazione  del  livello  qualitativo  e
quantitativo dei prodotti resi e dei servizi erogati.
   5.  In sede di attuazione del sistema di valutazione delle proprie
attivita',  le  agenzie  dovranno,  in  ogni caso, tenere presenti le
seguenti metodologie:
    identificazione dei processi nei quali si articola l'azione;
    individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo
alle competenze ed alle professionalita' coinvolte;
    indicazione    dei   dirigenti   responsabili   delle   strutture
interessate.
   6. In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, le agenzie
devono  rendere  conto dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti,
delle   risorse   umane   impiegate,   assicurandone  la  piu'  ampia
trasparenza  e  pubblicita'.  Tali risultati vengono utilizzati dalle
agenzie   anche  per  definire  successive  misure  di  miglioramento
dell'attivita'.
   7.   Le  parti  concordano  sull'esigenza  di  individuare,  anche
mediante  l'istituzione  di  apposite  commissioni, sedi e momenti di
incontro  tra  agenzie,  organizzazioni sindacali ed utenti in merito
all'efficienza ed alla qualita' dei servizi ed al conseguimento degli
obiettivi  stabiliti  in  sede  di  predisposizione  dei programmi di
azione.
   8.  La  verifica  dell'attivita' amministrativa nel suo complesso,
come delineata nei precedenti commi, costituisce anche un elemento di
particolare  rilevanza,  che  potra'  favorire  una valutazione delle
strutture/uffici  e del personale, assicurando il rispetto dei canoni
di oggettivita' e trasparenza.
   9.  Le  disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate,
comunque, nel rispetto dell'attuale sistema delle relazioni sindacali
e  non  innovano  le procedure previste nella disciplina contrattuale
vigente, anche in materia di valutazione del personale.
            
TITOLO II
Rapporto di lavoro
CAPO I
VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA'
DELLE AGENZIE IN RELAZIONE
AI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI

                               Art. 3.

               Piani di attivita' per il miglioramento
                delle singole strutture organizzative

   1.  Nell'ambito  degli  obiettivi assegnati, con le convenzioni di
cui  all'art. 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e con l'atto
di  indirizzo  del  vertice  politico,  ogni  singola  struttura puo'
adottare procedure per la definizione di specifici piani di attivita'
e/o  programmi  di miglioramento, finalizzati al progressivo sviluppo
organizzativo  e  gestionale,  con  particolare  riferimento a quelli
rivolti all'utenza esterna.
   2. I piani di attivita' di cui al comma 1, devono corrispondere ad
esigenze effettive dell'agenzia ed apportare un concreto e misurabile
contributo  alla  attivita'  ordinaria  della  struttura  interessata
nell'ambito  di  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, e, in tale
ottica, possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della
produttivita' collettiva ed individuale.
   3.  In  relazione  ai commi precedenti sono individuati i seguenti
criteri generali:
    in  presenza  dei suddetti piani di attivita' il dirigente dovra'
prevedere  che  la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale
in relazione ad obiettivi intermedi preventivamente fissati;
    con  riferimento  ai  risultati  ottenuti nella realizzazione dei
piani di attivita' i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori,
secondo le procedure previste dall'art. 85 (Utilizzo del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita') del
CCNL del 28 maggio 2004.
   4.  Le  disposizioni  contenute nel presente articolo sono attuate
nel  rispetto  del  sistema  delle  relazioni  sindacali  attualmente
vigente.          

            
TITOLO III
Trattamento economico

          

                               Art. 4.

                         Stipendio tabellare

   1.  Gli  stipendi tabellari, come stabiliti dal CCNL del 10 aprile
2008,  sono  incrementati  degli  importi  mensili lordi, per tredici
mensilita', indicati nella Tabella A ed alle scadenze ivi previste.
   2.   Gli   importi   annui  degli  stipendi  tabellari  risultanti
dall'applicazione  del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle
scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
   3.  Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi
dell'indennita'  di  vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma
6, del citato CCNL del 10 aprile 2008.
            
TITOLO III
Trattamento economico

                               Art. 5.

                     Effetti dei nuovi stipendi

   1.  Le  misure  degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione del
presente  contratto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul
compenso  per  lavoro  straordinario,  sul  trattamento  ordinario di
quiescenza,  normale  e  privilegiato, sull'indennita' di buonuscita,
sul  TFR,  sull'indennita'  di  cui  all'art.  67,  comma  4  (codice
disciplinare)  del  CCNL del 28 maggio 2004 come modificato dall'art.
8,  comma  2  del  CCNL  del  10 aprile 2008, ed all'art. 70, comma 7
(sospensione  cautelare  in caso di procedimento penale) del CCNL del
28  maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali  e  relativi  contributi, comprese la ritenuta in conto
entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
   2.  I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 4
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
al  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel  periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti
dell'indennita'  di  buonuscita, del trattamento di fine rapporto, di
licenziamento,  nonche'  di  quella  prevista  dall'art. 2122 c.c. si
considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
del rapporto di lavoro.
   3.  Resta  confermato  quanto  previsto  dal  comma 3 dell'art. 81
(effetti dei nuovi stipendi) del CCNL del 28 maggio 2004.

            
TITOLO III
Trattamento economico

                               Art. 6.

                 Fondo per le politiche di sviluppo
             delle risorse umane e per la produttivita'

   1.  Il  Fondo di cui all'art. 84, del CCNL del 28 maggio 2004 come
modificato  dall'art. 15 del CCNL del 10 aprile 2008, sara' integrato
sulla base di specifiche disposizioni di legge, come segue:
    il  recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalita' previste
dall'art.  61,  comma  17 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
convertito  dalla  legge n. 133 del 2008, delle risorse derivanti dai
tagli  ai fondi unici di amministrazione di cui all'art. 67, comma 5,
delle citate disposizioni legislative;
    il  recupero  delle  risorse  di cui all'art. 67, commi 2 e 3 del
decreto-legge  n.  112  del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n.
133  del  6  agosto  2008,  relativo al finanziamento dei Fondi unici
delle  amministrazioni dalle leggi speciali di cui all'Allegato B dei
citati  testi  di  legge,  anche  utilizzando  i  risparmi aggiuntivi
previsti  dal  comma 34 dell'art. 2, del disegno di legge finanziaria
per  il  2009,  realizzati  per effetto di processi amministrativi di
razionalizzazione    e   riduzione   dei   costi   di   funzionamento
dell'amministrazione,  che  possono essere destinate al finanziamento
della  contrattazione  integrativa,  a seguito di verifica semestrale
effettuata   dal   Ministro   per   la   pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  33 del medesimo disegno di
legge.   Le  risorse  di  cui  al  citato  art.  67  saranno  erogate
integralmente  secondo  le  modalita'  e le decorrenze previste dalle
richiamate leggi speciali.

            
TITOLO III
Trattamento economico
        
                               Art. 7.

                    Indennita' di amministrazione

   1.  L'indennita' di cui all'art. 13 del CCNL del 10 aprile 2008 e'
incrementata,  con  decorrenza  1 gennaio 2009, nelle misure indicate
nella Tabella C.

            
TITOLO III
Trattamento economico
                                                             Allegato

         ---->  Vedere tabelle da pag. 39 a pag. 42   <----