L’insegnante non può dimettersi dal proprio incarico se l’alunno è “difficile”.
Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 5.12.2007, n° 1988/2008 (Cesira Cruciani)
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 5 dicembre 2007, n° 1988/2008, ha rigettato il ricorso di un insegnante, ritendo senza giusta causa le dimissioni dal proprio incarico: “in classe erano presenti studenti troppo difficili che non permettevano il normale svolgimento delle lezioni”.
Il Tribunale di Firenze ritenne fondato l’assunto del docente, costretto a dimettersi a causa della condotta di uno studente, fonte di turbativa delle lezioni scolastiche ed anche fonte di pericolo per sé e per gli altri.
La mancanza di regole da parte del ragazzo, era considerata normale dalla psicologa e dagli altri docenti perché l’alunno fino a cinque anni era vissuto in una favela brasiliana, in condizioni di disagio e di abbandono. Il consiglio di classe riteneva che l’alunno avesse bisogno di un periodo di inserimento nella nuova classe; ma tra la metà di settembre ed il 1 novembre (quando il docente ha deciso di dimettersi) l’alunno si era reso protagonista di episodi gravi (quali l’avere chiuso a chiave la classe e gettato dalla finestra la chiave, l’avere colpito con un calcio ed insultato un altro professore, l’avere scagliato un barattolo di vernice contro una cassettiera dell’aula di applicazioni tecniche, l’avere agitato un ombrello all’indirizzo del professore preso di mira).
La psicologa aveva sempre convinto il consiglio di classe a mantenere il ragazzo nel gruppo-classe sopportando determinati atteggiamenti e reputandoli di ambientamento: la linea “soft” non è era stata però eccettata dal docente di lingua italiana, che avrebbe preferito l’assegnazione di un altro docente, una psico-pedagoga, con la quale potersi allontanare per svolgere attività didattica alternativa.
La Corte d’Appello di Firenze, pur prendendo atto degli episodi gravi, riteneva le dimissioni del docente priva di giusta causa, tenuto conto delle idonee iniziative adottate dall’Istituto, che avevano portato ad un risultato positivo, e altresì dello specifico contesto in cui si era svolta la vicenda in esame, nella quale andava considerata la necessaria presenza nel bagaglio professionale di ciascun docente di scuola media, di doti di pazienza e di tolleranza, oltre che specifiche conoscenze psico-pedagogiche dell’età evolutiva. Accoglieva, il gravame, dichiarando non dovuta l’indennità di preavviso, con conseguente obbligo per il docente di restituzione di quanto a tale titolo ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado e con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
La Suprema Corte ha confermato il secondo giudizio, rigettando il ricorso del docente, l’Istituto scolastico ha gestito il “caso difficile dell’alunno”, in termini di flessibile ragionevolezza e con risultati apprezzabili, sicchè non era rinvenibile a carico della Preside della scuola alcuna condotta omissiva o di colpevole sottovalutazione delle “ricadute” che i comportamenti posti in essere nel periodo iniziale dell’anno scolastico avrebbero potuto avere sul regolare andamento delle lezioni e sulla sicurezza complessiva delle persone e delle cose, con esclusione, quindi, di una violazione ai sensi dell’art. 2119 c.c. Il prosieguo dell’anno scolastico evidenziò come la linea avesse dato buoni frutti, andando la condotta del giovane gradualmente migliorando, tanto che a fine anno, la sua perdurante “vivacità” non era dissimile da quella di altri compagni di classe.