Sentenza 18
maggio 2007, n.11654
Matrimonio
concordatario e sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti
civili
autore: Corte di
Cassazione - Civile
data: 18
maggio 2007
argomento: Matrimonio
/ Separazione personale e divorzio
nazione: Italia
parole
chiave: Matrimonio concordatario, Nullità,
Separazione personale, Coniugi, Sentenza civile passato in giudicato,
Delibazione della sentenza ecclesiastica
Corte di Cassazione. Sezione I Civile. Sentenza 18 maggio 2007, n. 11654: "Matrimonio concordatario e sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili".
La Corte Suprema di
Cassazione, Sezione I Civile
composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. M.G. Luccioli – Presidente
Dott. F. Felicetti – Consiliere
Dott. P. Giuliani – Consigliere
Dott. M.R. San Giorgio – Consigliere
Dott. Carlo De Chiara - Consigliere relatore
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul
ricorso proposto da:
- P.G., rappresentata
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Goliardo
Canonico ed elettivamente domicialiara presso lo studio dell'avv.
Giuseppe dell'Erba in Roma, VIa Belsiana, n. 71
ricorrente
contro
- P.F., rappresentato e difeso, per procura in calce al
controricorso, dall'Avv. Zenio Cattivera, presso il quale è
elettivamente domiciliato in ROma, Via Cerreto di Spoleto, n.
24
controricorrente
avverso la sentenza della Corte di
appello di Lecce n. 462/03 depositata il 26 luglio 2003;
udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 2007
dal Consigliere dott. Carlo De Chiara,
udito il controricorso dell'avv. Zentio Cattivera;
udito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generlae dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del
processo
Il sig. P.F., con
citazione del febbraio 2002, ha chiesto alla Corte di appello di
Lecce la declaratoria di efficacia nella Repubblica della sentenza
ecclesiastica, passata in giudicato, dichiarativa della nullità
del suo matrimonio con la sig.ra P. G. per esclusione della
indissolubilità del vincolo.
La sig.ra P. si è
opposta, eccependo il giudicato formatosi a seguito della sentenza di
separazione personale dei coniugi, nonché la violazione del
principio di ordine pubblico di tutela della buona fede e
dell'affidamento incolpevole, essendo ella ignara, prima del
matrimonio, della riserva mentale del marito sulla non
indissolubilità del vincolo matrimoniale. Ha, inoltre, in via
riconvenzionale subordinata, fatto richiesta di riconoscimento delle
provvidenze economiche previste dall'art. 8, n. 2, dell'accordo di
revisione dei patti lateranensi sottoscritto il 18 febbraio 1984 e
ratificato e reso esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121, nonché
dall'art. 129 bis c.c..
La Corte di appello,
con sentenza del 26 luglio 2003, ha accolto la domanda dell'attore e
respinto la riconvenzionale della convenuta, osservando (per quanto
qui ancora rileva):
che non sussisteva il
prospettato contrasto di giudicati tra la sentenza di separazione dei
coniugi e quella di delibazione della sentenza ecclesiastica, attesa
l'autonomia dei due procedimenti, diversi per finalità,
obiettivi, petitum e causa petendi;
che neppure
sussisteva contrasto con i principi di tutela della buona fede e
dell'affidamento incolpevole, dovendo ritenersi, sulla base di
dichiarazioni rese dalla sig.ra P. nel processo ecclesiastico, che la
riserva mentale del sig. P. le fosse nota prima della celebrazione
del matrimonio;
che la richiesta di provvedimenti economici
provvisori ai sensi dell'art. 8, n. 2, del richiamato accordo del
1984 era da respingere per difetto, quantomeno, del requisito del
periculum in mora, e che quella relativa all'indennità di cui
all'art. 129 bis c.c. era inammissibile, dovendo essere rivolta al
tribunale ordinario.
Avverso tale sentenza
ricorre la sig.ra P. per quattro motivi, cui resiste il sig. P. con
controricorso. La ricorrente ha anche depositato memoria.
Motivi della
decisione
1. - Con il primo
motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 2909 c.c. e vizio
di motivazione, si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato
il giudicato, implicito in quello di separazione personale dei
coniugi, sulla validità del vincolo matrimoniale, dato che
l'esistenza ed efficacia di tale vincolo costituiscono presupposto
logico e giuridico della pronuncia di separazione e che il giudicato
copre il dedotto e il deducibile.
Ciò, ad avviso
della ricorrente, è particolarmente vero dopo la modifica del
concordato del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede mediante il
richiamato accordo del 1984, che ha abolito la riserva di
giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità
del matrimonio concordatario, rendendo così deducibile la
relativa questione davanti ai giudici dello Stato.
1.1. - Il motivo è
infondato.
Questa Corte,
infatti, già da epoca risalente ha avuto modo di chiarire che
tra giudizio di nullità del matrimonio e giudizio di
separazione non sussiste un rapporto di necessaria pregiudizialità,
perchè prima della dichiarazione di nullità, e anche in
pendenza del relativo processo, i coniugi continuano ad essere
trattati dalla legge come tali, con reciproci diritti e doveri e le
relative azioni per il loro adempimento, e la questione della
relazione fra il giudizio di nullità e quello di separazione
deve essere risolta nel senso dell'autonomia dei due procedimenti
(cfr., tra le altre, Cass. 1093/1967, 5976/1981, nonché Sez.
Un. 2602/1974, le quali hanno conseguentemente escluso la necessità
della sospensione del processo di separazione in pendenza di quello
di nullità o anche - come puntualizza la richiamata Sez. Un.
2602/1974 - di una mera pronuncia di separazione temporanea ai sensi
dell'art. 126 c.c.).
Del resto questa
Corte ha anche avuto modo di chiarire, più di recente, che -
pur dopo la modifica del concordato del 1929 tra lo Stato italiano e
la Santa Sede mediante il già richiamato accordo del 1984, con
la conseguente deducibilità della questione di nullità
del matrimonio concordatario nel giudizio di cessazione dei suoi
effetti civili - lo stesso giudicato formatosi in quest'ultimo
giudizio non preclude la dichiarazione di efficacia della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio, in quanto tale
giudicato non spiega efficacia sul punto della esistenza e validità
del vincolo matrimoniale (salvo che la relativa questione sia stata
espressamente sollevata dalle parti e dunque decisa necessariamente
con efficacia di giudicato - trattandosi di questione di status - ai
sensi dell'art. 34 c.p.c.), le quali costituiscono un presupposto
della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma
non formano oggetto, nel relativo giudizio, di specifico accertamento
suscettibile di dar luogo al formarsi di un giudicato (Cass.
4202/2001; in precedenza, ma sempre in epoca successiva al richiamato
accordo del 1984, anche Cass. 12144/1993 si era espressa nel senso
della delibabilità della sentenza ecclesiastica di nullità
in presenza di giudicato di cessazione degli effetti civili).
2.
- Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge e vizio di
motivazione, viene censurata la esclusione della contrarietà
della delibanda sentenza ecclesiastica all'ordine pubblico interno
sotto il profilo della violazione dei principi della buona fede e
dell'affidamento incolpevole.
La ricorrente non contesta il
principio di diritto (del resto costante nella giurisprudenza di
legittimità) cui ha dichiarato di attenersi la Corte di
appello, è cioè che i principi di tutela della buona
fede e dell'affidamento incolpevole non sono violati allorché
la riserva mentale di uno degli sposi in ordine all'esclusione di un
bonum matrimonii (nella specie il bonum dell'indissolubilità
del vincolo) fosse conosciuta o conoscibile (applicando l'ordinaria
diligenza) dall'altro. Ritiene, tuttavia, che in concreto la Corte di
merito abbia fatto malgoverno di tale principio nell'osservare che
(torna qui utile la riproposizione testuale del passo della sentenza
criticato dalla ricorrente) "dall'interrogatorio reso dalla P.
al giudice istruttore del Tribunale Ecclesiastico il 24 maggio 1996
(...) emerge che l'esclusione dell'indissolubilità del sacro
vincolo da parte dell'attore era conosciuta o, quanto meno,
conoscibile da parte della convenuta. Costei, al quesito su quali
fossero le convinzioni dell'attore, all'epoca delle nozze, circa il
divorzio e l'indissolubilità del matrimonio, si è così
testualmente espressa:
Non ricordo di aver mai avuto scambi
di idee con F. circa le sue idee sul divorzio. Se debbo esprimere una
impressione, penso che ritenesse che una coppia in crisi dovesse fare
ogni sforzo per salvare il matrimonio; solo quando ogni tentativo
fosse andato a vuoto, fosse possibile il ricorso al divorzio, in tal
modo rendendo palese che, sia pure per sua personale "impressione",
si era resa conto che il futuro sposo non era alieno, quale extrema
ratio, dal ricorrere alla possibilità di chiedere la
declaratoria di cessazione degli effetti civili nascenti dalla
trascrizione del matrimonio concordatario prevista dalla L. n. 898
del 1970".
Nel ricorso si
critica tale ragionamento della Corte di appello perchè:
fa confusione tra
esclusione dell'indissolubilità del vincolo e possibilità
di richiederne la mera cessazione degli effetti civili, la quale,
invece, non intacca la validità sacramentale del matrimonio;
non basta sapere, o addirittura supporre (la ricorrente nel
processo ecclesiastico aveva parlato di una sua "impressione"),
che il futuro coniuge può anche seguire ideologie favorevoli
al divorzio, per essere definiti consapevoli di una intenzione
concretamente simulatoria dello stesso con riferimento specifico al
suo matrimonio; intenzione che, del resto, come risulta dagli stessi
verbali del processo ecclesiastico prodotti dal P., quest'ultimo
aveva escluso di aver confidato alla sposa.
2.1. - Il motivo
non può essere accolto.
E' vero che
l'esclusione del bonum sacramenti, che presuppone la riserva di
riprendere la piena libertà da ogni legame, con la connessa
possibilità di celebrare nuove nozze, non si identifica,
concettualmente, con la riserva di ricorrere al divorzio civile, che
di per sé non tocca direttamente il vincolo matrimoniale
canonico; ma è pur vero che (come riconosciuto anche nella
giurisprudenza ecclesiastica; cfr. Trib. regionale Vicariato Lazio 13
febbraio 1996) è giustificata la presunzione che chi si
riserva di divorziare abbia appunto l'intenzione di riprendere
pienamente la sua libertà (salva, ovviamente, la prova
contraria, di cui però nella specie non si discute), onde, di
fatto, i due accertamenti possono ben coincidere.
Ed appunto a ciò
ha inteso far riferimento la Corte di appello nella sentenza
impugnata.
Per il resto, il motivo contiene inammissibili
censure di merito sulla valutazione del materiale probatorio compiuta
dalla Corte di appello (la quale non ha mancato neppure di
considerare la tesi della ricorrente secondo cui il P.,
nell'ipotizzare lo scioglimento del matrimonio, si riferisse a tutti
i matrimoni tranne che al suo, valutandola come non plausibile).
3. - Con il terzo e
il quarto motivo, da esaminare congiuntamente data la loro
connessione, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia
rigettato la sua domanda riconvenzionale, riguardante le provvidenze
economiche in suo favore, escludendo il periculum in mora senza
considerare le sue condizioni economiche e la sua situazione di
bisogno documentata in atti (terzo motivo), e che abbia dichiarato
inammissibile la domanda volta al conseguimento dell'indennità
prevista dall'art. 129 bis c.c. sul rilievo che la domanda andava
proposta davanti al tribunale, mentre invece, ai sensi dell'art. 8,
n. 2, del più volte richiamato accordo del 1984, alla corte di
appello compete il riconoscimento delle provvidenze economiche in via
provvisoria in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio (quarto motivo).
3.1. - I due motivi
sono inammissibili, avendo questa Corte già avuto occasione di
chiarire che il provvedimento con il quale la corte d'appello,
chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica di nullità del
matrimonio concordatario, disponga, a norma dell'art. 8, n. 2,
dell'accordo del 1984, misure economiche provvisorie a favore di uno
dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rientra tra
i provvedimenti aventi funzione strumentale e natura anticipatoria,
con la conseguenza che avverso detto provvedimento interinale, per
sua natura inidoneo a conseguire efficacia di giudicato (sia dal
punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale), non è
esperibile il ricorso per cassazione, ammissibile soltanto nei
confronti di provvedimenti giurisdizionali che siano definitivi ed
abbiano carattere decisorio, ossia attitudine ad incidere con
efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale
(Cass. 17535/2003). Le medesime considerazioni valgono,
evidentemente, anche per i provvedimenti che, come nella specie,
negano l'invocata tutela provvisoria.
4. - Il ricorso va
pertanto respinto. La natura e i termini della controversia
giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le
parti le spese processuali.