Corte di Cassazione
Sezione lavoro n. 25599 del 01/12/2006
Omissis….
Ritenuto che con ricorso del 18 ottobre 2001 al Tribunale di Fermo E.T. esponeva di avere subito lesioni profonde alle mani, con postumi permanenti, mentre lavorava ad una macchina per fabbricare scarpe nell’azienda della datrice di lavoro s.n.c. S.M. di S.E. e C., la quale non aveva provveduto alla necessaria manutenzione della macchina, onde chiedeva che la stessa fosse condannata al risarcimento danni;
che, costituitasi la convenuta, la quale chiamava in causa la S.p.A. M. Assicurazioni, il Tribunale rigettava la domanda con decisione del 1 marzo 2002, confermata con sentenza del 18 marzo 2004 dalla Corte d’Appello di Ancona;
che questa, sulla base di una deposizione testimoniale e di una rapporto dell’Azienda sanitaria locale, accertava che, verificata un’irregolarità di funzionamento della macchina causata verosimilmente da un precedente sbalzo di tensione elettrica, la datrice di lavoro aveva provveduto alla riparazione attraverso un tecnico di sua fiducia; nondimeno la disfunzione si era ripetuta, forse per la persistenza delle irregolarità elettriche o forse per carenza della macchina non rilevabili esternamente, e ciò aveva causato l’incidente;
che, rilevata l’assenza di violazioni di specifici obblighi di comportamento o di negligenza della datrice di lavoro, la Corte escludeva la responsabilità della medesima ex art. 2087 c.c.;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il T. mentre la s.n.c. S.M. DI S.E. e C. resiste con controricorso e la S.p.A. M. Assicurazioni non si è costituita.
Considerato che col primo motivo il ricorrente lamenta la “nullità radicale” delle sentenze tanto quanto di secondo grado per “incongruenza” tra motivazione, in cui si afferma una responsabilità dell’impresa riparatrice della macchina malfunzionante, e dispositivo, in cui si esclude la responsabilità, necessariamente connessa, del datore di lavoro;
che il motivo non è ammissibile, sia perché oggetto del ricorso per cassazione è soltanto la sentenza di secondo grado (art. 360, primo comma, c.p.c.) sia per difetto del suo stesso presupposto, vale a dire perché la sentenza d’appello non contiene alcuna affermazione di responsabilità dell’impresa riparatrice, che non è parte in causa;
che col secondo motivo il ricorrente sostiene di essere stato violato l’art. 2087 c.c nonché vizi di motivazione, per non avere la Corte d’appello rilevato il mancato fermo delle lavorazioni a causa del suddetto malfunzionamento, l’omessa chiamata di un tecnico specializzato per la riparazione e l’omesso esame specifico della macchina malfunzionante;
che col terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2087 cit., 115 e 118 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, 3 d. lgs. 25 novembre 1996 n. 626 e vizi di motivazione, per mancata considerazione della non modernità della macchina vecchia di quindici anni e non sufficientemente dotata dei meccanismi di sicurezza;
che col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2087, 2051 c.c. e vizi di motivazione, per mancata, pena prova dell’assenza di colpa della datrice di lavoro;
che col quinto motivo egli lamenta ancora vizi di motivazione sulla non ammissione dei mezzi di prova da lui richiesti in appello;
che i quattro motivi, da esaminare assieme perché connessi e talvolta ripetitivi, non sono fondati;
che il più volte invocato art. 2087 c.c. imputa all’imprenditore-datore di lavoro i danni all’integrità fisica ed alla personalità morale del lavoratore non secondo un criterio di responsabilità oggettiva bensì in base a negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di specifiche norme, restando a suo carico la prova liberatoria ex art. 1218 c.c ( Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184):
che nel caso di cattivo funzionamento di una macchina, l’imprenditore, non necessariamente provvisto delle necessarie conoscenze tecniche, si comporta diligentemente rivolgendosi a persona competente;
che pertanto non è responsabile ex art. 2087 c.c per i danni da lesioni personali causate da detto cattivo funzionamento il datore di lavoro che, dopo avere constatato il cattivo funzionamento, incarichi della riparazione un tecnico di sua fiducia e di capacità professionale non contestata dalle parti in causa, il quale compia la riparazione rilevatasi poi insufficiente per causa non accertate ma comunque non imputabili al datore;
che nel caso di specie il lavoratore danneggiato non ha ritenuto di rivolgere la propria pretesa risarcitoria né all’impresa costruttrice né alla persona che fu incaricata della riparazione della macchina;
che sulla richiesta dei mezzi di prova da parte del lavoratore – appellante la Corte di merito ha motivato il rigetto, esattamente osservando che essa, riprodotta nell’epigrafe della sentenza d’appello ed ora nel quinto motivo di ricorso, riguardava fatti già accertati e non contestati;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza nei confronti della sola parte controricorrente costituitasi in giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della s.n.c. S.M. di S.E. e C., in euro 36,00, oltre ad euro millecinquecento per onorario, nonché spese generali ed accessori.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2006
Depositata in Cancelleria
1 dicembre 2006