LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 3 dicembre 2010 n. 24577
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. PERSICO Mariaida - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE - ricorrente -
contro
vari – intimati -
avverso la sentenza n. xx della COMM. TRIB. REG. di xx, depositata il xxx;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;
udito per il ricorrente l'Avvocato DE BELLIS, che ha chiesto l’accoglimento; udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
F.V., L.G., L.P.A., P.R., R.I., titolari di pensione integrativa INAIL, impugnavano il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della maggiore IRPEF trattenuta o versata per gli anni dal 1995 al 1999 per avere l'INAIL calcolato l'imposta dovuta sulla base del 100% del trattamento e non del 87,50%, come previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 47 e 48 come modificati dalla L. n. 335 del 1995. L'agenzia, costituitasi, eccepiva che il fondo in questione non rientra tra quelli contemplati dal D.Lgs. n. 124 del 1993.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13 come modificato dalla L. n. 335 del 1995, contempla anche il fondo de quo fissando nell’85% del corrisposto la base imponibile. Disponeva quindi i rimborsi, applicando i termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38. La sentenza veniva appellata dall’ufficio che ribadiva la propria tesi e contestava l'applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione decennale in luogo di quello decadenziale di 48 mesi, di cui al cit. art. 38. I contribuenti controdeducevano.
La Commissione tributaria regionale di Genova accoglieva l'appello limitatamente all’inapplicabilità del termine di prescrizione decennale; rigettava nel resto.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su di un duplice motivo. I contribuenti non hanno controdedotto.
Diritto
L'Agenzia, con il primo motivo, denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. E del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 nonché vizi della motivazione per avere la sentenza impugnata: - in mancanza di appello sul punto e quindi in ultrapetizione, stabilito che per le domande di rimborso operava il termine decadenziale di 18 mesi se antecedenti il 18.5.99 e di 48 mesi se presentate successivamente; - comunque erroneamente individuato la data alla quale fare riferimento per individuare la corretta durata del termine decadenziale, che è invece quella dell’1.1.2001, data di entrata in vigore della riforma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 introdotta dalla L. n. 388 del 2000, art. 38.
Tale censura, che contiene una pluralità di profili, è solo parzialmente fondata.
Preliminarmente va esaminato la doglianza di ultrapetizione: la stessa è infondata. In effetti, come si ricava dalla sentenza impugnata (non contrastata con i necessari e specifici richiami sul punto) il giudice di primo grado, nel disporre il rimborso, aveva distinto “precisando che per quanto concerne le ritenute di acconto operate alla fonte si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Mentre per quanto riguarda i versamenti diretti va osservato il termine decadenziale di 18 o 48 mesi a seconda della data di presentazione della domanda di rimborso. Contro tale punto l'agenzia aveva proposto appello in quanto “appare errato il riconoscere l'applicabilità del termine prescrizionale decennale, perché nella fattispecie anche la giurisprudenza di cassazione ritiene applicabile solo quello previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Gli appellati, controdeducendo, avevano a loro volta eccepito che “le eccezioni in tema di termini prescrizionali sono tutte riproposte per la prima volta in appello e sono quindi inammissibili”.
è chiaro, in virtù di tali passaggi, che non soffre di ultra petizione il punto della sentenza impugnata che, decidendo uno specifico punto dell’appello, prima motiva differenziando tra le fattispecie sussumibili sotto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37 e quelle sussumibili sotto l'art 38 cit. D.P.R., e poi dispone sia in ordine all’applicabilità alle fattispecie in esame del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 sia con riferimento al dies a quo per il relativo calcolo.
La doglianza in esame è fondata invece per quanto attiene l'individuazione della data alla quale fare riferimento per calcolare la durata del termine decadenziale da applicare. I giudici dell’appello correttamente ritengono che nel caso di specie, non operando la ritenuta direttamente l'Amministrazione dello Stato, dovesse trovare applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e quindi il termine decadenziale dallo stesso previsto, ovvero di 18 mesi prima della riforma e di 48 mesi dopo detta riforma. Errano però nell’individuazione della norma con la quale è stato modificato il detto art. 38 e quindi della data di entrata in vigore della stessa.
Ed infatti il cit. art. 38 disciplina con i commi 1 e 2 due diverse ipotesi a seconda che la domanda di rimborso sia presentata dal soggetto che ha effettuato il versamento diretto (cioè il sostituto d'imposta diverso dall’amministrazione statale), oppure dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, in entrambi i casi l'iniziale termine di decadenza di diciotto mesi e stato elevato a quello di quarantotto mesi, ma nel primo caso (sostituto d'imposta) il termine è stato elevato dalla L. n. 133 del 1999, art. 1, comma 5 con decorrenza dal 18.5.1999; nel secondo caso (percipiente) è stato elevato dalla L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 6 con decorrenza dall’1.1.2001. Nel caso di specie la domanda di rimborso è stata presentata dai pensionato, percettore della pensione integrativa erogata dal Fondo Inail: trova pertanto applicazione il comma 2 del cit. art. 38 e, conseguentemente, la data di entrata in vigore del nuovo e più ampio termine decadenziale è quella dell’1.1.2001 (salvi, evidentemente, i principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo).
Alla fattispecie in esame andrà pertanto applicato il seguente principio di diritto: nell’ipotesi in cui la domande di rimborso sia stata presentata dal percettore della pensione erogata dal fondo integrativo Inail il corretto termine decadenziale applicabile è quello di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2 come modificato, a partire dal 1.1.2001, dalla L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 6.
Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto nei limiti di cui sopra, e, rendendosi necessario un accertamento di fatto, in relazione alla censura accolta la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale che curerà l'applicazione del principio sopra esposto.
Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce- in relazione all’art. 260 c.p.c., nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 11; della L. n. 449 del 1997, art. 59, commi 2 e 3; D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18; del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 47 e 48 e 64; della L. n. 144 del 1999, art. 2; nonché vizi della motivazione. Assume che erroneamente l'impugnata sentenza fa rientrare tra i fondi pensionistici complementari i fondi integrativi.
Tale censura è infondata secondo i principi già enucleati da questa Corte che (Cass. n. 8504 dell’8.4.2009) ha affermato : “Nel sistema previdenziale, i fondi integrativi già istituiti alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, dagli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, e, in particolare, il Fondo di previdenza dei dipendenti Inps, come dell’Inail – enti espressamente menzionati dalla L. n. 70 del 1975 – sono soggetti alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. Ne consegue che il trattamento pensionistico integrativo erogato dal detto Fondo rientra, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1, lett. H bis), (inserita dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 7 come sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 1 in vigore dal 17 agosto 1995). Quanto al regime fiscale mutato nel tempo (da ultimo D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, comma 1, lett. F, entrato in vigore il la gennaio 2001), di tali prestazioni periodiche, relativamente alle erogazioni riferibili agli importi maturati nel periodo compreso fra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 2000, si applica la tassazione nella misura ridotta dell’87,5% del loro ammontare, per effetto della disposizione di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 7 bis, (introdotto dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 8, come sostituito dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 1) e successivamente della disposizione di cui al medesimo D.Lgs., art. 48 bis, lett. D (introdotta, con effetto dal 1 gennaio 1998, dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4, comma 1, lett. d)”. In virtù di quanto sopra il motivo in esame va pertanto rigettato. Le spese del presente giudizio saranno regolate dal giudice del rinvio.
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P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo per quanto di ragione; rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2010