Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile

Ordinanza del 5 giugno 2009, n. 13038


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE TRIBUTARIA


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. CAPPABIANCA Aurelio - rel. Presidente


Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere


Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere


Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere


Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere


ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA


sul ricorso proposto da:


GA. En. , elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Parioli n. 48, presso lo studio dell'avv. MARINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;


- ricorrente -


contro


AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;


- controricorrente -


per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. 2 , n. 176 dep. 24.11.2006;


Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio Cappabianca;


udito, per il ricorrente, l'avv. Giuseppe Marini; constatata la regolarita' delle comunicazioni di cui all'articolo 380 bis c.p.c., comma 3;


udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso, in adesione alla relazione, per l'accoglimento del ricorso.


FATTO E DIRITTO


Premesso:


- che il contribuente - avvocato - presento' istanza di rimborso dell'irap pagata per gli anni dal 1998 al 2002 e propose, quindi, ricorso sul silenzio - rifiuto conseguentemente formatosi;


- che l'adita commissione provinciale accolse il ricorso, rilevando che il contribuente svolgeva la propria attivita' "senza un'apprezzabile struttura organizzativa, considerati i sussidi strumentali a disposizione";


- che, in esito all'appello dell'Ufficio, la decisione di primo grado fu, tuttavia, riformata, dalla commissione regionale, la cui decisione, nel suo nucleo essenziale, risulta cosi' testualmente motivata: "esaminata attentamente la documentazione prodotta dalla parte ricorrente questa commissione ha ritenuto la sussistenza del presupposto impositivo stabilito dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 47, articolo 2, atteso che tali elementi reddituali non lasciano dubbi in ordine al convincimento che l'attivita' professionale del resistente in codesto grado di giudizio sia stata svolta abitualmente, professionalmente, con autonoma organizzazione per cui in modo rilevante ai fini della produzione di un reddito diverso da quello di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, (T.U.I.R.) e rientrante tra quelli di cui all'articolo 51, del citato T.U.I.R., e cioe' nel campo del reddito di impresa e, conclusivamente, nel campo dell'imposizione IRAP. Non e' pensabile che si possa prescindere da una organizzazione non solo non minima ma anche quanto meno ben strutturata per essere in grado di produrre i redditi indicati nei modelli unici presentati dal ricorrente, odierno appellato";


rilevato:


- che, avverso la decisione di appello, il contribuente ha proposto ricorso in cassazione, deducendo: a) nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., posto che l'appello dell'Ufficio tendeva ad affermare l'assoggettabilita' ad irap dell'attivita' professione tout court ed indipendentemente dalla ricorrenza del requisito dell'autonoma organizzazione; violazione del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 2 e 3, nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione;


- che l'Agenzia delle entrate non si e' costituita;


osservato:


- che, coinvolgendo l'appello dell'Agenzia il tema dei presupposti per l'imposizione irap e del relativo accertamento, la decisione impugnata non e' incorsa in ultrapetizione e conseguente violazione dell'articolo 112 c.p.c.;


osservato inoltre:


- che, in tema di irap, questa Corte ha puntualizzato: che, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l'attivita' di lavoro autonomo, diversa dall'esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell'irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attivita' autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilita' altrui, eserciti l'attivita' di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' autoorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che e' onere del contribuente, che chieda, il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo" (cfr. Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3672/07);


considerato:


- che, fermo tale principio, la sentenza impugnata appare del tutto inadeguatamente motivata, posto che sembra affermare l'assoggettamento del professionista all'imposta contestata solo ed esclusivamente in funzione dell'entita' del reddito prodotto, che costituisce elemento, di per se', non decisivo;


ritenuto:


- che - alla luce degli indicati rilievi - il ricorso del contribuente, infondato, quanto al primo motivo, risulta manifestamente fondato in relazione agli altri congiuntamente valutati, sicche', con riguardo a questi, va accolto nelle forme di cui agli articoli 375 e 380 bis c.p.c.;


- che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione, con rinvio della controversia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.


P.Q.M.


la Corte: rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie gli altri; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.