CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
SENTENZA
(Sentenza
19 maggio 2004 numero 9492)
Svolgimento del processo
Con la sentenza oggi denunciata la Corte di Appello di
Torino ha rigettato l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione del Tribunale
di Aosta, con cui era stato dichiarato il diritto di M. F.
alla conversione della pensione di invalidità, in godimento dal 1981, in
pensione di anzianità con decorrenza dalla domanda amministrativa. Premesso che
il F. all'epoca della domanda era
in possesso del requisito contributivo previsto per l'erogazione della
pensione di anzianità, il giudice dell'appello ha affermato, richiamando la
giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di un principio di mutabilità del
titolo della pensione, desumibile sul piano normativo dalla disposizione
dell'art. 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984 n. 222, come espressione di
un concetto, più generale e immanente nel sistema, di unicità della posizione
assicurativa.
Avverso questa sentenza l'INPS propone ricorso per
cassazione affidata ad unico motivo, al quale M. F.
resiste con controricorso e memoria. La causa è stata
assegnata a questa Sezioni Unite per l'esame della
questione, su cui si sono registrati contrastanti orientamenti
giurisprudenziali, della configurabilità o meno della
facoltà del titolare di una prestazione pensionistica dell'assicurazione
generale obbligatoria di conseguire la liquidazione di un diverso tipo di
pensione, in presenza dei relativi requisiti di legge.
Motivi della decisione
1. Con
l'unico motivo l'Inps
denuncia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 45
del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, dell'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n.
636, così come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, e dell'art.
8 della legge 11 novembre 1983 n. 638. Si sostiene che la trasformazione della
pensione non costituisce un principio di carattere generale, essendo prevista
solo dall'art. 1, comma 10, delle legge n. 222/1984
per l'assegno di invalidità; né rilevano l'art. 22, sesto comma, della legge 30
aprile 1969 n. 153 e l'art. 10, comma 7, del d.lgs.
30 dicembre 1992 n. 503, che prevedono l'equiparazione delle pensioni di
anzianità a quelle di vecchiaia dopo il raggiungimento dell'età pensionabile,
ai fini della disciplina sul cumulo tra pensione e retribuzione.
Si osserva poi che la disciplina dei supplementi di
pensione consente al titolare del trattamento di invalidità
di migliorare la propria posizione nelle more per il raggiungimento della
pensione di vecchiaia; che la pensione di anzianità non è tutelata dall'art. 38
Cost.
2.1. Il ricorso merita accoglimento. Sulla questione
sottoposta all'esame di questa Corte si sono registrati orientamenti
contrastanti, riferibili all'esistenza o meno nell'ordinamento previdenziale di
un principio generale c.d. di «preclusività
alternativa», delle prestazioni previdenziali. La giurisprudenza meno recente
ha affermato con numerose decisioni l'immutabilità del titolo della pensione,
escludendo la possibilità della conversione della pensione di
invalidità in pensione di anzianità o in pensione di vecchiaia (Cass. 20
giugno 1972 n. 1971, 16 maggio 1973 n. 1402, 9 luglio 1973 n. 1982, 18 giugno
1975 n. 2451, 10 dicembre 1976 n. 4609, 25 gennaio 1977 n. 375, 10 aprile 1980
n. 2303, 9 maggio 1981 n. 3084, 7 luglio 1981 n. 4459, 9 marzo 1983 n. 1751, 22
dicembre 1983, n. 7563, 5 aprile 1991 n. 3567). Le ragioni poste a sostegno di questo indirizzo possono così riassumersi:
– esiste un principio generale di divieto di mutamento del titolo della
pensione, risultante soprattutto dall'art. 45 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827
e dall'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (modificato dalla legge 4 aprile
1952 n. 218), i quali escludono chiaramente la possibilità di conversione della
pensione di invalidità in pensione di vecchiaia «nell'ipotesi in cui nei
confronti del pensionato per invalidità che abbia continuato a prestare
attività lavorativa con diritto di accreditamento dei contributi previdenziali
si siano perfezionati i requisiti per il conseguimento delle pensione di
vecchiaia» (Cass. n. 3567/1991 cit.);
– il principio in questione è soggetto ad alcune eccezioni, da interpretarsi restrittivamente e quindi non oltre i casi espressamente
previsti dalla legge. Si tratta dell'art. 14 comma 4 del d.p.r. 27 aprile 1968
n. 488, secondo cui il titolare della pensione di anzianità
può far valere, date determinate condizioni, la contribuzione successiva per
chiedere, al raggiungimento dell'età pensionabile, la riliquidazione
della pensione con i nuovi criteri dell'art. 13 della legge 30 aprile 1969 n.
153, che riconosce ai titolari di pensione di vecchiaia liquidata o da
liquidare in base a norme anteriori al decreto del 1968, e che avessero
continuato nell'attività lavorativa, la facoltà di optare per la riliquidazione secondo il nuovo sistema retribuito
dell'analoga facoltà di opzione per la riliquidazione
della pensione in godimento concessa dall'art. 4 del d.l. 30 giugno 1972 n.
267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972 n. 485, ai
titolari di pensioni di invalidità che abbiano continuato a lavorare
successivamente alla data di decorrenza della pensione.
2.2. Un diverso indirizzo è stato espresso da successive
decisioni. Cass. 22 luglio 1992 n. 8820 (con riferimento ad una particolare
fattispecie di attribuzione del beneficio del
prepensionamento e delle altre provvidenze previste per i dipendenti delle
imprese del settore poligrafico dagli artt. 35 e 37
della legge 5 agosto 1981 n. 416 al lavoratore già titolare di pensione di invalidità) ha rilevato che il principio di immutabilità
del titolo del trattamento pensionistico non più caratterizzato da quella
illimitata valenza della quale in passato lo si accreditava, essendo mutato il
quadro di riferimento normativo nel quale la giurisprudenza di questa Corte lo
ha espresso e ribadito. Sotto questo profilo doveva essere considerata la
previsione dell'art. 1 comma 10 della legge 12 giugno 1984 n. 222, relativa
alla trasformazione dell'assegno di invalidità in
pensione di vecchiaia al compimento dell'età per conseguire questa prestazione,
in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione; questa
norma, secondo la decisione citata, si ricollega ad un concetto di “posizione
assicurativa”, caratterizzata dalla sua unicità quale base fattuale
che legittima tutti gli interventi di tutela economica possibili in favore del
suo titolare e che è «di continuo finalizzata a soddisfare quelle esigenze
sociali che il legislatore ha tipizzato nelle fattispecie pensionistiche».
In questa linea si collocano poi altri precedenti. A parte Cass. 7 maggio 1993
n. 5299, 2 aprile 1996 n. 3045, 23 giugno 1999 n. 6418 (che escludono
l'operatività del divieto di mutamento del titolo della pensione, al fine di
conseguire la prestazione più favorevole, in specifiche ipotesi di
riconoscimento con effetto retroattivo del trattamento di invalidità
in epoca successiva al conseguimento della pensione di vecchiaia), altre
decisioni di questa Corte hanno riconosciuto il diritto alla conversione della
pensione o dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità (Cass. 20
febbraio 1998 n. 1821) come in pensione di vecchiaia (Cass. 7 luglio 1998 n.
6603).
Secondo queste pronunzie, la regola generale dell'alternatività
preclusiva non può essere ricavata dalle norme dell'art. 45 del r.d.l. n.
1827/35 e dell'art. 9 r.d.l. n. 636/1939, richiamate a sostegno del precedente
indirizzo; d'altro canto, le stesse disposizioni indicate come eccezioni
specifiche alla suddetta regola generale forniscono invece un argomento per
sostenere l'esistenza di un diverso principio dell'ordinamento previdenziale,
perché «l'alternatività fra i diversi tipi di
pensione, atteso lo scopo di individuare e qualificare adeguatamente la
situazione di bisogno in cui, in un dato istante, versa il soggetto protetto,
naturale conseguenza del carattere e della funzione giuridica dello stesso
intervento previdenziale, volto com'è a garantire il reddito del soggetto entro
limiti e secondo le modalità tecnico-operative fissati
inderogabilmente dalla legge. La circostanza, poi, che lo stato di bisogno non possa che configurarsi come un unico fatto giuridico
nell'ambito del regime generale (che pure ne stabilisce le varie ipotesi dalle
quali esso può generarsi e secondo le quali resta, perciò, titolato il
trattamento pensionistico), importa che la prestazione previdenziale sia unica
anche nell'ipotesi di concorso di più fattispecie pensionistiche rispetto ad
uno stesso interessato, nel senso, cioè, che, se si sono realizzati i requisiti
richiesti per più tipi di pensione, al soggetto protetto è dovuto un
trattamento pensionistico ed uno soltanto erogato esclusivamente nella misure
di cui, a prescindere dal titolo della pensione accordata, è capace la sua
posizione assicurativa» (Cass. n. 1821/1998 cit.). Più recentemente, si
registrano ancora altre decisioni, con significative
divergenze. Cass. 2 aprile 2003 n. 5096 ritiene consentita la conversione della
pensione di invalidità in pensione di vecchiaia; la
sentenza n. 5097/2003, con la stessa data, ritiene che ciò non si verifichi per
la pensione di anzianità, operando, in mancanza di espressa previsione
legislativa, il diverso generale principio del divieto di mutamento del titolo
(la cui esistenza viene quindi ancora riconosciuta). Entrambe le decisioni
riguardano casi particolari, perché nel primo la acquisizione
dei requisiti per il trattamento di vecchiaia da parte del titolare di una
pensione di invalidità era dedotta come elemento ostativo all'attribuzione del
trattamento straordinario di integrazione salariale; nel secondo, veniva
prospettato che la conversione della pensione di invalidità in pensione di
vecchiaia precludeva l'applicazione del divieto di cumulo con il trattamento di
reversibilità connesso ad una rendita erogata dall'INAIL. Per contro, da
ultimo, Cass. 12 giugno 2003 n. 9462 ha affermato invece il diritto alla
conversione della pensione o assegno di invalidità in
pensione di anzianità.
3.1. La Corte condivide i rilievi critici formulati
dalle sentenze richiamate sub 2.2. in ordine d'esistenza, nel vigente
ordinamento, di un principio generale di immutabilità
del titolo della prestazione pensionistica. In effetti, come
ha osservato Cass. n. 6603/1998 cit., una regola di questo tipo non può essere ricavata dalle
norme dall'art. 45 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e dall'art. 9 del r.d.l.
14 aprile 1939 n. 636 (modificato dalla legge 4 aprile 1952 n. 218). La prima
disposizione, nel disporre che l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia
ha per scopo principe l'assegnazione di una pensione nel caso di invalidità al lavoro o di vecchiaia non assolutamente di
ostacolo, nel suo contenuto letterale, al mutamento del titolo della pensione,
ma solo alla attribuzione congiunta dell'una e dell'altra prestazione; e un
contenuto sostanzialmente identico ha la previsione dell'art. 2, comma primo,
parte prima, del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636.
Analoghe considerazioni valgono per le previsioni
dell'art. 9 del medesimo r.d.l. n. 636/1939, che, stabilendo i requisiti
rispettivamente necessari per l'attribuzione della pensione di vecchiaia e
della pensione di invalidità, configurano
indubbiamente ipotesi alternative di tutela nell'ambito dell'assicurazione
generale obbligatoria, ma non implicano di per sé l'esclusività, nel senso
indicato, dell'una e dell'altra prestazione. D'altro canto, le diverse norme,
sopra ricordate sub 1.2., che per varie fattispecie
consentono la liquidazione della pensione in godimento in base a diversi
criteri, e specialmente la regola di trasformazione dell'assegno di invalidità
in pensione di vecchiaia introdotta dell'art. 1 comma 10 della legge n.
222/1984, sembrano difficilmente riconducibili ad ipotesi eccezionali di deroga
ad un divieto generale; esse inducono invece ad escludere la possibilità di
giungere, attraverso una ricostruzione sistematica della legislazione
previdenziale, all'affermazione sia di un principio generale di divieto di
mutamento del titolo della prestazione pensionistica, sia del principio
inverso, di portata ugualmente generale, di mutabilità del suddetto titolo,
come è stato prospettato da alcune delle pronunzie più recenti. Queste opzioni ricostruttive sono infatti
destinate ad incontrare un insuperabile ostacolo nel carattere estremamente
frammentario del complesso normativo, che nella sua evoluzione lascia
trasparire - come è stato notato in dottrina - opzioni e politiche del diritto
mutevoli, perché prevalentemente ispirate dal contingente.
Il problema può essere correttamente impostato e risolto, ad avviso di questa
Corte, solo nell'ambito della disciplina dei singoli istituti, tenuto conto
delle specifiche caratteristiche della tutela accordata con ciascuno di essi dall'ordinamento, anche alla luce dei principi
costituzionali in materia. Si deve considerare, altresì, che con la prospettata
«trasformazione» della pensione si implica non solo
una diversa qualificazione della prestazione attribuita, ma anche una riliquidazione della stessa, con la determinazione di un
diverso importo, per la quale appare necessario il riferimento ad una specifica
disciplina normativa.
3.2. Per quanto riguarda i rapporti tra
trattamento di invalidità e pensione di vecchiaia, è indubbiamente fondamentale
il dato normativo fornito dal più volte citato art. 1 comma 10 della legge n.
222/1984; il collegamento tra le due forme di tutela (accomunate nella
previsione dei citati art. 45 r.d.l. n. 1827/1935, 2 e 9 r.d.l. n. 636/1939) è
avvalorato, sul piano sistematico, dal rilievo della natura del rischio
protetto, che per entrambe riguarda la perdita della capacità di lavoro (il
«caso di invalidità al lavoro o di vecchiaia»); ad
esso corrispondono - in relazione ad un'unica posizione assicurativa - le
esigenze sociali di protezione dallo stato di bisogno tipizzate nelle diverse
fattispecie pensionistiche, che in attuazione del medesimo precetto dell'art.
38 Cost. garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia.
3.3. Considerazioni diverse valgono invece per la
pensione di anzianità. Con riguardo ad essa non opera la suddetta garanzia costituzionale,
riservata, come più volte stato affermato dal giudice delle leggi, alle
pensioni che trovano la loro causa nella cessazione dell'attività lavorativa
per ragioni di età e non anche a quelle il cui presupposto consiste nel mero
avvenuto svolgimento dell'attività stessa per un tempo predeterminato, così
come nel caso dei trattamenti pensionistici di anzianità, che corrispondono ad
una forma previdenziale affatto diversa, indipendente dall'età e fondata
esclusivamente sulla durata dell'attività lavorativa sulla correlativa
anzianità di contribuzione effettiva (Corte Cost. 2 maggio 1991 n. 194, 28
novembre 1997 n. 372, 4 novembre 1999 n. 416, 19 maggio 2002 n. 70).
Tale prestazione rappresenta un «riconoscimento ed
un premio per la fedeltà al servizio» (Corte Cost. n. 194/1991 cit.), e non è
comparabile con le altre forme previdenziali comprese nell'area di tutela
dell'art. 38 Cost.; la relativa disciplina non può
essere dunque richiamata per trarre dalla normativa in tema di pensione di
vecchiaia (in quanto caratterizzante il sistema
previdenziale «nel suo complesso», secondo l'opinione seguita da Cass.
6603/1998 e Cass. 9462/2003 cit.) una regola di contenuto analogo a quella
contenuta nel citato art. 1 comma 10 della legge 222/1984, che consente la
conversione del trattamento di invalidità in pensione di anzianità.
Per queste ragioni non possono essere condivise su
un piano generale, e specificamente per quanto riguarda il rapporto tra le due
forme pensionistiche in esame, le considerazioni svolte nella richiamata
sentenza n. 1821/1998 in ordine all'unicità sia del
fatto giuridico rappresentato dallo stato di bisogno tutelato nell'ambito del
regime generale, sia della prestazione previdenziale anche nell'ipotesi di concorso
di più fattispecie pensionistiche.
3.4. La
norma dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153, secondo cui la pensione
di anzianità «è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia
quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di
vecchiaia», stabilisce un collegamento tra i due istituti per il momento in cui
si realizza, anche per il pensionato di anzianità, l'evento generatore di
bisogno connesso alla perdita della capacità lavorativa.
D'altro canto, la situazione del titolare di
pensione di invalidità attribuita nel regime
precedente all'entrata in vigore della legge n. 222/1984 (come nel caso di
specie) implica la possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa
limitata, in relazione alla ridotta capacità di lavoro e di guadagno, e quindi
di maturazione di ulteriori periodi di contribuzione. Questa
ipotesi tra la sua disciplina nelle disposizioni dell'art. 19 del d.p.r. n.
488/1968 e dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 155, secondo cui i
contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria successivamente alla data di decorrenza della pensione danno
diritto ad un supplemento delle pensione in atto. Tale disciplina è richiamata
dall'art. 1, comma 9, della legge n. 222/1984, che prevede l'utilizzazione a
tal fine dei periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa successivi alla decorrenza originaria
dell'assegno ordinario di invalidità, corrisposto per il caso di parziale
riduzione della capacità di lavoro oltre la soglia di legge.
Questa prestazione, secondo la previsione del già
citato comma 10 dello stesso articolo, al compimento dell'età stabilita per il
diritto a pensione di vecchiaia «si trasforma» in tale trattamento, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione.
«A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili
ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa».
Non esiste invece alcuna previsione di collegamento
tra la tutela per l'invalidità e la pensione di anzianità,
perché questa non può essere riferita, come si è visto, alla situazione
generatrice di bisogno che accomuna la prima forma previdenziale e la pensione
di vecchiaia, né è stabilito un sistema di rideterminazione
dell'importo del trattamento.
Si deve pertanto concludere
che il sistema non consente una conversione o trasformazione della pensione di
invalidità in pensione di anzianità, per conseguire il vantaggio di questo
secondo trattamento (prima dell'età richiesta prima dell'età stabilita per la
pensione di vecchiaia) sulla base della anzianità contributiva e assicurativa
raggiunte con la prosecuzione dell'attività lavorativa, in relazione alla quale
è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione.
Ciò in ragione della rilevata sostanziale diversità
di questo beneficio (discrezionalmente concesso dal legislatore, come ha
affermato la Corte Costituzionale) rispetto all'intervento previdenziale
diretto a proteggere il lavoratore dal rischio-evento protetto dalla garanzia
costituzionale, che per la disciplina dell'art. 22 della legge n. 153/1969
assume rilievo solo al compimento dell'età pensionabile.
Questa ricostruzione non prospetta alcuna ingiustificabile disparità di trattamento, in relazione
al principio di cui all'art. 3 Cost., nel confronto
della posizione del pensionato di invalidità che continui a prestare attività
lavorativa con quella del soggetto che con piena capacità di lavoro raggiunga i
requisiti assicurativi e contributivi della pensione di anzianità. Si tratta infatti di situazioni evidentemente diverse e non
comparabili, data la tutela previdenziale di cui già gode l'invalido.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata.
Non sono necessari ulteriori
accertamenti di fatto in ordine alla questione oggetto della controversia, e la
causa deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda dell'attore in
primo grado diretta alla conversione della pensione di invalidità in pensione
di anzianità.
Non ricorrono i presupposti di legge, in relazione all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., per la condanna alle spese
processuali della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza
impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da M. F. per il riconoscimento del diritto alla conversione della
pensione di invalidità in pensione di anzianità.
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2004