REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONI UNITE CIVILI



Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile

Sentenza del 29 maggio 2009, n. 12720


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente


Dott. VELLA Antonio – Presidente di Sezione


Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione


Dott. VIDIRI Guido – rel. Consigliere


Dott. ODDO Massimo – Consigliere


Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere


Dott. SALMè Giuseppe – Consigliere


Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere


Dott. RORDORF Renato – Consigliere


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso 15952/2006 proposto da:


I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in calce al ricorso;


• ricorrente -


contro


MA. RE. ;


• intimato -


sul ricorso 18971/2006 proposto da:


MA. RE. ((OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DURAZZO GUGLIELMO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;


• controricorrente e ricorrente incidentale -


contro


I.N.P.S.;


• intimato -


avverso la sentenza n. 1027/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 31/05/2005;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2009 dal Consigliere Dott. GUIDO VIDIRI;


uditi gli avvocati Alessandro RICCIO, Paolo BOER per delega dell’avvocato Sergio VACIRCA;


udito il P.M. In persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Ma.Re. Adiva il Tribunale di Torino ed esponeva che era stato autoferrotranviere e che aveva richiesto, nei termini di legge, di potere usufruire del prepensionamento ai sensi della L. 5 gennaio 1996, n. 11, per avere maturato i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva richiesti dalla suddetta legge.


La Sadem di (OMESSO), azienda presso la quale il ricorrente aveva lavorato, esperite le necessarie procedure sindacali ed amministrative, aveva sciolto il suo rapporto di lavoro per il pensionamento anticipato, con decorrenza dal 1 gennaio 1998.


L’INPS gli aveva però liquidato il trattamento pensionistico senza tenere in alcun conto degli anni e delle settimane relative al periodo di c.d. Prepensionamento, utili per potere conseguire l’aliquota percentuale necessaria per il conseguimento ed il calcolo della pensione di anzianità (o di vecchiaia), anticipatamente concessa.


Riferiva ancora il ricorrente che aveva proposto ricorso al Comitato Provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, in data 21 aprile 2004, non essendo pervenuta alcun risposta alla sua domanda del 12 marzo 2004 per riottenere il ricalcolo della pensione, ma il Comitato non si era pronunciato nei termini di legge cosi’ da determinare la formazione del silenzio rigetto.


Ciò premesso in fatto, il ricorrente assumeva che una corretta interpretazione letterale, logico-giuridica e sistematica del D.L. n. 501 del 1995, art. 4, convertito in L. 5 gennaio 1996, n. 11, comportava che il beneficio del c.d. Prepensionamento non poteva essere limitato alla anticipata percezione della pensione ma comportava anche il riconoscimento della maggiore aliquota di calcolo, corrispondente al periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità, che esso ricorrente, in possesso di una anzianità di servizio di anni 32 e mesi 11, avrebbe potuto conseguire con il compimento di 35 anni di anzianità, e cioè entro il termine massimo previsto dalla legge di 7 anni dalla data del prepensionamento.


Chiedeva, pertanto, il Ma. Al Tribunale di Torino che fosse accertato il suo diritto ad ottenere la liquidazione della pensione sulla base contributiva pari a 35 anni di anzianità e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze di trattamento maturate dalla data di pensionamento.


Dopo la costituzione del contraddittorio, il giudice unico del Tribunale di Torino accoglieva in parte la domanda del Ma. , riconoscendo che al medesimo competeva il ricalcolo della pensione con 35 anni di anzianità.


Alla fattispecie in esame era però inapplicabile il disposto del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, comma 2, (come modificato dalla L. n. 438 del 1992, art. 4, comma 2), sicché l’INPS doveva essere condannato a corrispondere le differenze sui ratei a far tempo dalla data della domanda amministrativa pervenuta all’INPS il 16 marzo 2004, anzichè dalla data del pensionamento (1 gennaio 1998).


Avverso tale decisione proponeva appello il Ma. , lamentando che la sentenza impugnata, corretta nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, risultava invece errata nella parte in cui aveva riconosciuto solo dalla data della domanda amministrativa le differenze sui ratei arretrati.


L’INPS proponeva a sua volta appello incidentale sollevando nuovamente l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria intrapresa da controparte ed, in via subordinata, deduceva nel merito l’infondatezza della richiesta del Ma. .


La Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame principale, riformava la sentenza di primo grado, riconoscendo il diritto del Ma. Alla liquidazione della pensione sulla base di una anzianità contributiva pari a 35 anni e determinava nel 12 luglio 2001 la data di decorrenza delle differenze arretrate, mentre respingeva l’appello incidentale dell’INPS.


Avverso tale sentenza l’Istituto propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.


Resiste con controricorso Ma.Re. , che spiega anche ricorso incidentale, sostenuto con due motivi.


Ambedue le parti hanno depositato memorie.


Con ordinanza interlocutoria del 6 febbraio 2008 n. 2770, la Sezione lavoro di questa Corte rimetteva gli atti al Primo Presidente stante il disposto dell’art. 374 c.p.c., comma 2, osservando, con riferimento al ricorso incidentale del Ma. , che la ricognizione delle posizioni assunte dalla Corte di Cassazione sulla questione dell’applicabilità del termine di decadenza alle ulteriori rivendicazioni concernenti la stessa prestazione previdenziale già riconosciuta, evidenziava contraddizioni e contrasti e che, in ogni caso, la questione, investendo sotto un profilo di notevole rilevanza, il tema generale dei limiti di operatività dell’istituto della decadenza in materia previdenziale, presentava il connotato della particolare importanza.


Il Primo Presidente ha rimesso la risoluzione della suddetta questione a queste Sezioni Unite.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale per avere ad oggetto la medesima decisione.


2. Con il ricorso principale l’INPS deduce violazione ed errata applicazione del D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4, convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. L’Istituto sostiene che la maggiore anzianità di cui all’art. 4, del citato decreto legge deve essere attribuita – sulla base di una interpretazione letterale dell’intera disposizione – esclusivamente ai fini del conseguimento del diritto a pensione anche perchè non esiste nel nostro ordinamento un principio generale, in base al quale tutte le volte che il legislatore consenta ad una determinata categoria di lavoratori di usufruire del trattamento di quiescenza – prima della maturazione dell’anzianità minima prevista – ciò comporti automaticamente un accredito di contributi figurativi. In assenza di un tale principio il rivendicato beneficio avrebbe dovuto essere contemplato espressamente dalla legge, essendo contrario alla regola stabilita dalla L. n. 153 del 1969, secondo la quale la pensione di anzianità spetta a condizione che si possano fare valere almeno 31 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro (art. 22, comma 1, lett. b). In altri termini la norma dell’art. 4, non era valsa ad attribuire a tutti i lavoratori, che presentavano determinati requisiti, il beneficio di usufruire del diritto a pensione ma aveva lo scopo di consentire ad ogni azienda – a seguito di una autonoma valutazione dei costi dell’operazione – il mezzo per risanare la propria gestione economica attraverso i piani da approvarsi con le prescritte procedure. Ne conseguiva che il diritto di ogni lavoratore riguardava solo il pensionamento prima del raggiungimento dei requisiti richiesti dalla normativa generale, senza che la riconosciuta maggiorazione potesse essere capace di accrescere l’ammontare del trattamento pensionistico rispetto alla misura effettivamente maturata.


3. Con il ricorso incidentale Ma.Re. Lamenta invece una errata interpretazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, e del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 166. Assume al riguardo che in relazione alla sua domanda di riliquidazione della pensione non era applicabile nè l’art. 47, ne l’art. 6, sopra richiamati, e ciò in quanto la sua pretesa non aveva ad oggetto la prestazione ma il mero ricalcolo di una prestazione già riconosciutagli e pacificamente spettantegli. La decadenza triennale opera infatti anche nei casi disciplinati dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, (assenza di ricorso amministrativo o ricorso amministrativo tardivo), solo in caso di diniego della intera prestazione previdenziale e non nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, la domanda dell’assicurato non concerneva la concessione della prestazione bensi’ un mero ricalcolo, rispetto alla cui domanda non era necessario l’esperimento di alcun procedimento amministrativo.


4. Va per evidenti motivi di priorità logico-giuridica esaminato il ricorso dell’Istituto, che va deciso nel merito non essendo accoglibile l’eccezione del Ma. Secondo cui il ricorso suddetto va dichiarato inammissibile, per non essere stati chiariti i termini della censura sollevata e per non essere stati riportati i passaggi della decisione impugnata che si ritengono viziati, atteso che dall’intero contenuto del ricorso dell’INPS si evincono la portata delle doglianze mosse alla decisione della Corte territoriale anche con riguardo alle violazioni di legge che a detta decisione vengono contestate.


4.1. Il ricorso stesso è però privo di fondamento e, pertanto, va rigettato.


4.2. è giurisprudenza costante dei giudici di legittimità che in tema di pensionamento anticipato degli autoferrotranvieri, il D.L. n. 501 del 1995, art. 4, convertito nella L. n. 11 del 1996, deve essere interpretato nel senso che il beneficio con tale disposizione riconosciuto non comporta solo l’anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresi’ sulla misura della prestazione, giacchè - nell’arco temporale intercorrente tra la data della anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto – viene accreditata la contribuzione figurativa (cfr. ex plurimis: Cass. 24 novembre 2003 n. 17822, cui adde Cass. 12 gennaio 2007 n. 515; Cass. 10 agosto 2005 n. 16835; Cass. 12 marzo 2004 n. 5146; Cass. 18 dicembre 2003 n. 19410).


4.3. Ragioni di nomofilachia inducono queste Sezioni Unite a ribadire il principio sopra enunciato non essendo state prospettate ragioni nuove capaci di metterne in dubbio la validità.


5. Va invece accolto il ricorso incidentale del Ma. , avente ad oggetto la generale problematica attinente alla sottoposizione al termine di decadenza – D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, e D.L. n. 103 del 1991, art. 6 – delle ulteriori rivendicazioni concernenti la stessa prestazione previdenziale già riconosciuta all’assicurato, per avere il suddetto Ma. Rivendicato con ricorso al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, il ricalcolo della pensione, che gli era stata liquidata senza che – in violazione del disposto del D.L. n. 501 del 1995, art. 4, - si fosse tenuto in alcun conto, ai fini del relativo trattamento economico, degli anni e delle settimane attinenti al periodo di c.d. Prepensionamento e della contribuzione figurativa.


5.1. Sulla tematica in questione – che come ha evidenziato l’ordinanza della Sezione lavoro presenta il connotato della particolare rilevanza data la natura degli interessi coinvolti – non si riscontra una uniformità di statuizioni, nè si rinviene l’enunciazione di un principio di generale applicazione, capace di cioè di coprire con il suo ambito applicativo tutti i casi di riliquidazioni di prestazioni previdenziali aventi ad oggetto discrasie circa il quantum spettante (come nel caso di specie) o che abbiano ad oggetto analoghe fattispecie relative alle prestazioni previdenziali (domanda di adeguamento monetario della prestazione per il diniego di automatismi economici; richiesta di accessori da ritardo o di inclusioni di specifiche componenti della prestazione già riconosciuta).


5.2. Si rinviene, dunque, in dottrina ed in giurisprudenza una diversità di indirizzi per quanto attiene all’applicabilità del termine decadenziale alla richiesta della differenza dovuta, e non corrisposta, in relazione ad una prestazione di cui già si è riconosciuto il diritto.


5.3. Secondo un orientamento, infatti, con riferimento alla particolare fattispecie di prestazioni corrisposte non nella loro integrità si è rilevato che qualora la legge preveda la decadenza di un diritto di credito – per il caso di suo mancato esercizio entro un termine predeterminato – la richiesta di pagamento soltanto parziale è atto di esercizio idoneo ad impedire la decadenza con riguardo alla prestazione dovuta – stante la facoltà del creditore di chiedere ed accettare l’adempimento parziale ai sensi dell’art. 1181 c.c., - ed a fare si’ che la richiesta di pagamento non sia poi soggetta ad alcun termine della stessa natura. Corollario di tale assunto è l’ulteriore affermazione che l’esercizio di un diritto di credito previdenziale – esercitato entro il termine decadenziale previsto dalla legge – impedisce tale decadenza anche in relazione alle somme ulteriori eventualmente richieste allo stesso titolo, dal momento che la somma successivamente richiesta costituisce sempre una componente essenziale del credito previdenziale ed atteso che non è prospettabile una rinunzia in assenza di uno specifico atto dal quale possa evincersi in maniera univoca una manifestazione di volontà in tali sensi. In conclusione, quindi, la richiesta di una prestazione previdenziale (soddisfatta solo in parte) impedirebbe definitivamente la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, con l’effetto che la richiesta di integrazione non sarebbe piu’ assoggettata al alcun termine decadenziale, per essere ad essa applicabile solo il termine di prescrizione.


5.4 Un altro orientamento è volto invece a distinguere il caso in cui si richieda una prestazione entro un termine di decadenza da quello, invece, in cui si contesti una precedente determinazione dell’ente, con la proposizione di una azione giudiziaria entro un distinto termine, anche esso di decadenza, non rinvenendosi alcuna norma o principio che escluda l’operatività di due diversi termini di decadenza, dei quali il primo imponga – ai fini della conservazione del diritto – di farlo valere tempestivamente in sede amministrativa ed il secondo imponga di contro la necessità - una volta che sia stato riconosciuto in maniera definitiva il diritto stesso – di contestare le ulteriori decisioni dell’ente con la proposizione, entro un termine previsto anche esso a pena di decadenza, di una apposita domanda giudiziale.


5.5. La diversità di soluzioni, cui si è ora fatto riferimento, è emersa con evidenza per quanto attiene alla indennità di disoccupazione agricola.


5.6. Numerose decisioni dei giudici d legittimità - aderendo sostanzialmente al primo orientamento – hanno statuito che la richiesta della suddetta indennità entro il termine previsto dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129 (e per i lavoratori agricoli entro il termine di cui al D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 1323, art. 7) impedisce la decadenza, e fa si’ che l’assicurato, il quale abbia accettato il pagamento parziale (art. 1181 c.c.), costituito dall’importo dell’indennità senza la rivalutazione prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 1988 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 13, convertito in L. 6 aprile 1974, n. 174, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario dell’indennità di disoccupazione ivi indicato) possa poi richiedere tale integrazione senza essere assoggettato al termine predetto (cfr. ex plurimis: Cass., Sez. Un., 18 luglio 1996 n. 6491, cui adde Cass. 7 luglio 2004 n. 12516; Cass. 23 settembre 1998 n. 9546).


5.7. Altre decisioni – aderendo sostanzialmente invece al secondo orientamento – affermano che il riconoscimento del diritto alla prestazione in misura ipoteticamente inferiore al dovuto concreta pur sempre quel provvedimento dell’INPS cui il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, - senza operare alcuna distinzione tra provvedimenti totalmente o parzialmente negativi – collega l’onere di reagire con la proposizione dell’azione giudiziaria entro il termine di decadenza per far valere il diritto alla differenza (in tali termini vedi tra le altre; Cass. 13 novembre 1996 n. 9965 nonché piu’ di recente Cass. 11 aprile 2008 n. 9560; Cass. 6 marzo 2004 n. 4636 per l’affermazione che la decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, - come successivamente interpretato e modificato – si applica anche in caso di riconoscimento parziale del trattamento effettivamente dovuto, poichè il diritto alla somma residua è indistinguibile dal diritto all’intera somma prima del pagamento parziale ma, a seguito di quest’ultimo, è configurabile come diritto separato, concettualmente distinto e suscettibile di autonome vicende, e quindi non sottratto a decadenze, come non lo è alla prescrizione; ed in epoca piu’ risalente Cass. 16 settembre 1997 n. 9210; Cass. 10 settembre 1997 n. 8871).


6. Orbene, queste Sezioni Unite reputano di dovere condividere il primo degli indirizzi scrutinati, dovendosi tale indirizzo applicare in detta fattispecie ed in tutte quelle altre in cui si sia in presenza di una o piu’) componenti, richieste in tempi diversi, di una stessa prestazione, già riconosciuta dall’Istituto.


6.1. A tale conclusione – volta a superare le numerose incertezze che sinora hanno caratterizzato punti non certo marginali della problematica in esame – apprestano sostegno utile alcune considerazioni di carattere generale.


6.2. I giudici di legittimità hanno piu’ volte ribadito che la decadenza sostanziale di cui si discute “è di ordine pubblico” (artt. 2968 e 2969 c.c.), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l’ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l’efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (cosi’ Cass. 27 marzo 1996 n. 2743, ed ancora ex plurimis: Cass. 1 dicembre 1998 n. 12141, che evidenzia come la decadenza sia una conseguenza del fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto durante il tempo stabilito, per cui l’ente previdenziale non ha alcun onere probatorio al riguardo), ed hanno altresi’ rimarcato come per il suo carattere parafiscale, la finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni generali obbligatorie si contraddistingue per l’esistenza di un bilancio alimentato da prelievi obbligatori come i contributi, sicché l’ente previdenziale non può rinunziare alle decadenze, come pure non può derogare negozialmente alla disciplina legale di questa, nè riconoscere il diritto soggetto a termine decadenziale con effetti impeditivi del decorso del suddetto termine (Cass., Sez. Un., 4 luglio 1989 n. 3197, nonché Cass. 27 marzo 1996 n. 2743).


6.3. Ed è, quindi, costante e ripetuta in materia previdenziale la statuizione giurisprudenziale della indisponibilità anche da parte dell’istituto assicurativo dei diritti scaturenti dal rapporto assicurativo, che si traduce nella rilevabilità d’ufficio della decadenza (cfr. al riguardo: Cass. 18 luglio 2002 n. 10472 e Cass. 28 agosto 1997 n. 8122, con riferimento alla fattispecie di una domanda di prepensionamento L. 23 aprile 1981, n. 155, ex art. 16, comma 1; Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184 che, proprio in ragione della ratio della decadenza in materia di assicurazioni sociali e della indisponibilità dei diritti scaturenti dal rapporto con l’Istituto assicurativo, ha poi negato che in una controversia insorta fra soggetti privati, nella quale, pertanto, difetta qualsiasi profilo di indisponibilità delle situazioni coinvolte – come nel caso di azione di responsabilità civile instaurata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro in relazione alla violazione dell’art. 2087 c.c. - la decadenza prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, possa essere fatta valere d’ufficio, dovendo essere invece eccepita e tempestivamente formulata dalla parte interessata).


6.4. Nè sotto altro versante può trascurarsi la considerazione che la giurisprudenza, sempre in ragione della specificità degli interessi da tutelare, ha – con riferimento ad un istituto da sempre configurato come eccezione in senso stretto in quanto rimesso alla esclusiva disponibilità delle parti -riconosciuto la rilevabilità d’ufficio anche della prescrizione (cfr. al riguardo: Cass. 6 dicembre 1995 n. 12538 e, successivamente, tra le altre: Cass. 18 novembre 1997 n. 11479, che hanno rilevato come del resto il principio della irrinunciabilità della prescrizione sia espressamente previsto anche dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55, ostativo del pagamento dei contributi previdenziali prescritti, aggiungendo anche che esso è consono ad un sistema previdenziale avente uno spiccato carattere pubblicistico, nell’ambito del quale è necessario, per la certezza dei rapporti tra l’ente gestore e i cittadini, che i contributi da versare o da rimborsare non siano prescritti e che, comunque, non sia lasciata alla discrezione dell’interessato la possibilità di far valere o meno l’avvenuta prescrizione).


6.5. è, dunque, di comune condivisione l’opinione della piena permeabilità della materia in esame ad interessi di natura pubblicistica. In questa direzione si è mossa pure la dottrina che ha rilevato che: la previsione legale di una autonoma fase contenziosa amministrativa, pur essendo dettata dalla finalità di offrire al privato cittadino – oltre all’azione giudiziaria – anche un ulteriore, piu’ economico ed immediato strumento di tutela, è soprattutto funzionalizzata a garantire, con il doveroso controllo del provvedimento, una limitazione nel tempo – attraverso la predeterminazione di termini procedurali – della impugnabilità di tale provvedimento e, quindi, della precarietà dell’atto amministrativo da emettere; che una finalità indubbiamente acceleratoria va assegnata alla L. n. 533 del 1973, art. 7, secondo cui la richiesta all’Istituto assicuratore si intende a tutti gli effetti di legge (e quindi anche per l’eventuale decorrenza degli interessi moratori) rigettata, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, senza che l’istituto si sia pronunziato; che il procedimento di cui al contenzioso amministrativo viene poi preso in considerazione quale punto di riferimento per il computo del termine di decadenza sostanziale (D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come novellato dalla L. n. 438 del 1990, art. 4), entro il quale l’azione giudiziaria diretta al riconoscimento deve essere proposta (tre anni per le controversie in materia di trattamenti pensionistici ed un anno per le controversie in materia di prestazioni minori).


6.6. L’evidenziato stretto collegamento tra i termini del contenzioso amministrativo e quelli (tre anni ed un anno in ragione, come si è detto, della diversa natura delle prestazioni) legislativamente fissati a pena di decadenza sostanziale, impongono all’interprete – sulla base dell’innegabile loro finalità acceleratoria – di ritenere nel loro complesso che tali termini risultino “indifferenti” - nei sensi in precedenza precisati – alle condotte dell’assicurato ma anche dello stesso istituto previdenziale, volte a snaturarne le indicate finalità ed ad alterare l’intero impianto normativo, che predetermina in maniera articolata ed esaustiva i termini del passaggio dalle procedure amministrative all’ordinario processo previdenziale.


7. Quanto ora detto consente di rassegnare – con consequenziali ricadute sulla problematica oggetto della controversia in esame – alcune statuizioni, riassumibili nei seguenti termini:


• in considerazione della indicata natura pubblicistica del termini in materia la decadenza deve trovare applicazione quale che sia il comportamento delle parti, sicché sul decorso dei (diversi) termini attraverso i quali si articola – ed è stata legislativamente cadenzata – la procedura contenziosa amministrativa non può incidere nè il privato, con un ricorso amministrativo tardivo, nè l’amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anche essa tardiva (cfr. in tali sensi per la riaffermazione di un principio consolidato: Cass. 6 giugno 2007 n. 13276, che individua nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza, e che ha esteso detto principio all’ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell’istituto previdenziale; Cass. 7 dicembre 2007 n. 25760 cit. e, da ultimo, Cass. 17 marzo 2008 n. 7149, che in tema di indennità di disoccupazione ha ribadito che resta preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale sui termini decadenziali per cui la decisione del ricorso tardivamente presentato – ancorchè imposta dalla L. n. 533 del 1973, art. 8, - non impedisce il decorso del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale);


• e sempre nell’area di generale irrilevanza dei comportamenti delle parti ai fini del decorso dei termini scrutinati devono farsi rientrare – e sempre in ragione della già sottolineata natura di ordine pubblico della decadenza in esame – anche gli atti interlocutori dell’Istituto assicurativo o i provvedimenti capaci di assumere carattere decettivo (lettere dell’Istituto con le quali si richiedono ulteriori documenti ovvero si deduce che si sta provvedendo al pagamento o, piu’ in generale, all’esame della pratica amministrativa o – come è avvenuto nella presente controversia – si soprassiede al pagamento della prestazione per ulteriori accertamenti, ecc.), che come tali possono legittimare azioni risarcitorie sempre che detti atti concretizzino condotte lesive dei canoni di correttezza e buona fede.


8. L’impossibilità dell’Istituto previdenziale di incidere (anche con atti irrituali ovvero posti in essere al di fuori dei limiti legislativamente previsti) sulla rigida e predeterminata scansione e sequela dei termini decadenziali – basata su un equilibrato bilanciamento tra finalità pubbliche e tutela dell’assicurato – assume rilievo al fine dell’accoglimento dell’indirizzo giurisprudenziale dell’unitarietà del termine di decadenza e, conseguentemente, sulla non configurabilità di una doppia decadenza: nel caso in cui a fronte del riconoscimento di una prestazione se ne chieda successivamente un adeguamento (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 18 luglio 1996 n. 6491 cit., e negli stessi sensi: Cass. 7 luglio 2004 n. 12516, che rileva l’illogicità ed irrazionalità in materia previdenziale ed assistenziale della previsione di una doppia decadenza sostanziale che, giustificata dalla stessa finalità, si presenterebbe come un doppio sbarramento previsto al solo fine di rendere piu’ difficoltoso l’esercizio del diritto); o ancora in tutti quei casi in si sia in presenza di una componente di una prestazione già riconosciuta (cfr.: Cass. 11 gennaio 2000 n. 209, che – dalla natura di componenti essenziali della pensione degli scatti perequativi periodici – ne ha fatto conseguire l’inapplicabilità del termine di decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, allorché la domanda giudiziale sia volta ad ottenere detti scatti, sicché la relativa domanda soggiace unicamente al termine dell’ordinaria prescrizione decennale).


9. Nè può trascurarsi la considerazione che una diversa opinione legittimerebbe una ingiustificata dilatabilità dei tempi per il riconoscimento di una prestazione previdenziale perchè una condotta dell’istituto – non importa se derivante da una errata interpretazione della normativa legale o da errori di calcolo o da qualsiasi altra ragione – finirebbe per incidere con lo “spezzettamento” di un diritto unitario (e, conseguentemente, con il disconoscimento di una sua componente) su detti tempi, stante lo stretto collegamento dei termini attraverso i quali è cadenzato il procedimento amministrativo D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, comma 2, ed i termini di decadenza (triennali o annuali), di cui alla stessa norma.


9.1. La configurabilità di un doppio termine appare, quindi, inconciliabile al quadro normativo regolante la materia in esame: perchè la fattispecie regolata dal citato art. 47 – cosi come interpretato autenticamente dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, - prevede un solo termine decadenziale per ogni singola prestazione, pur nella duplicità dell’effetto (procedimentale e sostanziale) della suddetta decadenza; e perchè il termine non può essere che unico per il carattere unitario della prestazione rivendicata, dal momento che le somme domandate con riferimento alla prestazione originariamente chiesta non hanno una propria autonomia, non configurandosi come diritto a se.


Ed, ancora, l’opposta opinione finirebbe per contraddice la stessa natura dell’istituto della decadenza per avere l’ordinamento – come è unanimemente ritenuto – stabilito che non possa in relazione a certi diritti perdurare una situazione di incertezza, la quale deve essere necessariamente definita unitariamente in un senso (esercizio del diritto) o nell’altro (perdita del diritto), a seconda che si impedisca o meno il verificarsi della decadenza con il compimento dello specifico atto previsto a tale fine. In ragione di tale natura (e funzione) della decadenza risulta, pertanto, soluzione obbligata quella che ricollega (l’unico) termine di decadenza alla natura del singolo diritto esercitato – e nel nostro caso alla singola prestazione rivendicata – nella impossibilità che possa assumere qualsiasi rilevanza il riferimento alle sue singole componenti (per una chiara, ma anche logicamente implicita conferma dell’unicità del termine di decadenza, cfr.: Cass. 9 marzo 1993 n. 2813, secondo cui allorché l’atto richiesto per impedire la decadenza consiste nell’esercizio di un’azione, la tempestiva proposizione della domanda giudiziale non è idonea a conseguire tale effetto nel caso che il processo sia dichiarato estinto, perchè l’estinzione rende inefficaci tutti gli atti processuali compiuti, compreso l’atto introduttivo della lite, al quale non può essere attribuito alcun effetto processuale o sostanziale, e quindi neppure quello da impedire la decadenza del diritto fatto valere in giudizio; negli stessi sensi tra le tante; Cass. 18 gennaio 2007 n. 1090; Cass. 23 marzo 2000 n. 3437; Cass. 14 aprile 1994 n. 3505).


10. Alla stregua dei principi ora enunciati il ricorso incidentale va accolto.


10.1. La sentenza impugnata ha osservato che non poteva trovare accoglimento l’eccezione sull’inammissibilità del gravame del Ma. , sollevata dall’appellante incidentale sul presupposto della intervenuta decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, per essere stata la domanda giudiziale proposta con ricorso del luglio 2004 – vale a dire a ben sei o sette anni dal provvedimento di liquidazione della pensione – il tutto oltre il limite di sbarramento costituito dalla scadenza dei termini per l’esaurimento del procedimento amministrativo. Dopo avere quindi correttamente reputato non soggetta alla decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, la domanda del Ma. , ha però poi ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il D.L. n. 103 del 1991, art. 6, con l’ulteriore effetto che ha riconosciuto solo parzialmente la fondatezza della domanda in ordine alle differenze sul trattamento pensionistico, facendo retroagire – in applicazione del disposto della suddetta norma – il diritto ai ratei sino al triennio antecedente la preposizione della domanda giudiziale e, quindi, sino alla data del luglio 2001 (per essere il ricorso introduttivo della lite stato depositato nel luglio 2004).


10.2. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale – dopo avere ricordato che il Ma. Aveva presentato nei termini la domanda per ottenere il diritto al prepensionamento e che, esperite le procedure, era stato posto in pensione con decorrenza dal 1 gennaio 1998 – ha correttamente qualificato la sua domanda giudiziaria come volta ad ottenere il ricalcolo della prestazione previdenziale, per essersi lo stesso Ma. Già visto riconosciuto il diritto alla concessione del trattamento pensionistico. Ma la stessa Corte, come detto, ha poi errato laddove – dopo avere escluso l’applicabilità alla domanda di ricalcolo della decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, - ha assoggettato poi la stessa domanda al termine di decadenza prevista dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, riconoscendo al Ma. - sulla base di quest’ultima disposizione – le differenze sui singoli ratei del trattamento pensionistico solo a partire dal luglio 2001.


10.3. In tal modo il giudice d’appello non ha tenuto conto che il D.L. n. 103 del 1991, art. 6, può trovare applicazione non nelle fattispecie in cui si richieda – come nel caso di specie – il ricalcolo di una prestazione pensionistica, già in precedenza riconosciuta e di cui si domanda la rideterminazione, ma nella diversa ipotesi di mancato o omesso riconoscimento proprio del diritto a detta prestazione, avendo il legislatore con la norma scrutinata inteso evidenziare come a fronte di un diritto non soggetto a prescrizione nè suscettibile di essere vanificato attraverso l’istituto della decadenza – come avviene per il diritto ad ottenere la pensione in presenza dei presupposti richiesti per legge – i singoli ratei invece sono sottoposti ad una diversa disciplina per essere assoggettati a propri termini di decadenza si’ da potere essere rivendicati con una decorrenza mobile in relazione al tempo della domanda giudiziaria (cfr. in argomento, per utili riferimenti, la sentenza della Corte Costituzionale n. 246 del 1992 che, dopo avere rimarcato come le conseguenze della decadenza sancita con riguardo alle controversie in materia di pensioni previdenziali consistano – in caso di mancata proposizione dell’azione giudiziaria nel previsto termine di decadenza – oltre che nell’inammissibilità dell’eventuale domanda giudiziale, anche nell’estinzione “in preteritum” dei soli ratei pregressi delle prestazioni previdenziali, ha poi respinto le censure di incostituzionalità - sul D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, commi 1 e 3, e art. 14, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 113 Cost. - per essere state dette censure formulate sulla base dell’erroneo convincimento che l’estinzione coinvolgesse lo stesso diritto alla pensione che, come tale, resta invece imprescrittibile e non sottoponibile alla decadenza).


10.4. Ne consegue che va ribadita, per le numerose ragioni esposte, la condivisione dei principi già affermati nella già menzionata decisione di queste Sezioni Unite in tema richiesta di adeguamento della indennità di disoccupazione agraria, che hanno sottolineato come il volere assoggettare – in caso di successiva domanda di qualche componente delle prestazione già domandata all’Istituto previdenziale – ad una nuova decadenza detta richiesta finirebbe per contraddire tutte le finalità pubbliche che si è visto essere sottese alle disposizioni del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, (cfr. in tali termini: Cass., Sez. Un., 18 luglio 1996 n. 6491). E nella stessa ottica vanno ancora una volta richiamati, per farne applicazione anche in questa fattispecie, le statuizioni dei giudici di legittimità volti a rilevare la illogicità e irrazionalità in materia previdenziale ed assistenziale della previsione di una doppia decadenza sostanziale giustificata dalle stesse finalità (certezza di erogazione delle spese afferenti al pubblico bilancio), la quale si presenterebbe come un doppio sbarramento previsto al solo fine di rendere piu’ difficoltoso l’esercizio del diritto (cosi’: Cass. 7 luglio 2004 n. 12516 e, negli stessi sensi, in precedenza tra le altre: Cass. 23 novembre 1998 n. 9543); nonché i numerosi dieta degli stessi giudici secondo cui il termine di decadenza sostanziale previsto dal citato D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, non può trovare applicazione allorché la domanda giudiziale sia volta ad ottenere solo l’adeguamento della prestazione, sicché in tale caso la pretesa – è bene ribadirlo – non soggiace ad altro limite temporale che non sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale (cfr. in materia di perequazione automatica della pensione, per effetto degli “scatti” perequativi periodici, considerati una componente essenziale della pensione ed una parte integrante di essa, e non l’oggetto di un diritto autonomo e concettualmente distinto da quello concernente il trattamento previdenziale (vedi: Cass. 11 gennaio 2000 n. 209 e, negli stessi sensi, Cass. 8 gennaio 2002 n. 130).


11. Per concludere il ricorso principale va rigettato ed accolto quello incidentale.


11.1. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al ricorso accolto, ed ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “La decadenza di cui al D.P.R. n. 39 del 1970, art. 47, - come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in se considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.


12. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.


P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.