REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. POSTIGLIONE AMEDEO - PRESIDENTE -
1. Dott. MANCINI FRANCO - CONSIGLIERE -
2. Dott. PETTI CIRO - CONSIGLIERE -
3. Dott. IANNIELLO ANTONIO - CONSIGLIERE -
4. Dott. SARNO GIULIO - CONSIGLIERE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Lo.Tu.Do. N. IL (...)
avverso SENTENZA del 24/04/2006 TRIB. SEZ. DIST. di TAORMINA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la
relazione fatta dal Consigliere MANCINI FRANCO
Svolgimento del processo
Con sentenza del 24.4.2006 il tribunale di Messina sezione distaccata di
Taormina ha condannato Lo.Tu.Do. nella veste di sindaco del comune di Ga. alla
pena di euro 1.500,00 di ammenda per una serie di contravvenzioni alla
normativa sulla sicurezza del lavoro -avere omesso di elaborare il documento
sulla valutazione dei rischi sulla sicurezza e salute durante il lavoro; avere
omesso di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
avere omesso di nominare il medico competente.
Era emerso in dibattimento che la ASL di Me., Servizio medicina, aveva
proceduto ai controlli di legge ed avendo constatato la inosservanza di tali
norme aveva prescritto al Sindaco di adeguarsi alla disciplina vigente nel
termine di giorni 180 constatando, alla scadenza, che le prescrizioni non erano
state osservate.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del
difensore deducendo a) violazione di legge per avere il giudicante ritenuto che
la responsabilità in materia spetti all'autorità politica invece che ai
funzionari comunali aventi funzioni direttive: ciò in contrasto con la
previsione dell'art. 2 co. 1 lett. b) della legge 626 del 1994 o
alternativamente b) difetto di motivazione non essendo stato spiegato in base a
quale ragionamento il giudice abbia individuato la responsabilità del sindaco.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con l'unico motivo vi si lamenta l'errata attribuzione al sindaco della
responsabilità per l'inosservanza della normativa antinfortunistica all'interno
del comune sostenendosi che la responsabilità stessa dovesse configurarsi a
carico dei dirigenti o funzionari dell'ente.
Così come nota il ricorrente, a mente dell'art. 2 lett. b) del D.Lvo del 1994,
contenente l'attuazione di una serie di direttive CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
"nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale ".
E tuttavia perché tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli
organi di direzione politica - nel nostro caso il sindaco - procedano alla
individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di
lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformità peraltro a quanto agli
stessi organi imposto dall'art. 30 del D.Lvo 19. 3. 1996 n. 242 contenente
modifiche ed integrazioni al D.Lvo n. 242 del 1994.
Nella specie non risulta che ciò sia avvenuto tanto è vero che il ricorrente
neppure in questa sede si è premurato di indicare il soggetto da considerare
all'interno del suo comune come datore di lavoro limitandosi ad effettuare una
generica affermazione di principio.
La mancata indicazione non può che avere come conseguenza il permanere in capo
al soggetto titolare della responsabilità politica - nella specie il sindaco -
della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della
responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica.
In questi precisi termini è l'indirizzo già affermatosi di questa Corte Suprema
quale risulta da Sez. IV, sent. n. 38840 del 2005 Rv. 232418, con la quale
è stata confermata la responsabilità di un sindaco per l'infortunio occorso ad
un operaio del comune.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.