SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Sentenza 29 novembre 2011
RITENUTO IN FATTO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 10062/11 della
Corte d'appello di Bologna, con la quale è stata confermata la sentenza
di condanna del tribunale di Bologna per il reato di cui agii artt. 57
e 57 bis c.p. perché, in qualità di direttrice responsabile
dell'edizione on-line del settimanale L'espresso, ometteva il controllo
necessario ad impedire la commissione del reato di diffamazione
aggravata da parte di *** ai danni di *** (reato accertato/commesso in
Bologna nell'aprile del 2004). Contro la sentenza di appello la
ricorrente muove due ordini di censure; sotto un profilo di violazione
di legge lamenta l'erronea interpretazione dell'articolo 57 c.p.,
laddove è stato ritenuto applicabile anche al direttore di un periodico
on line, mentre sarebbe riferibile solo al periodici "cartacei". Né
sarebbe applicabile l'art. 57 per analogia, comportando tale
interpretazione analogica effetti sfavorevoli per l'imputato.
Con un secondo motivo di ricorso, la *** chiede l'annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; afferma la
ricorrente che il reato di omesso controllo deve ritenersi consumato
nel momento in cui non è stata impedita la pubblicazione diffamatoria.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in
quanto la pubblicazione on line non consente un controllo preventivo e
non è comunque assimilabile alla stampa periodica "tradizionale"; per
questi motivi chiede disporsi l'annullamento senza rinvio.
Per l'imputata è presente l'avv. *** il quale rileva che non si
trattava dì un commento giornalistico, ma di un post inviato alla
rivista e cioè di un commento di un lettore che viene automaticamente
pubblicato, senza alcun filtro preventivo; consapevoli di questo
sviluppo cronologico dei fatti, i giudici di merito hanno addebitato
alla non l'omesso controllo, ma l'omessa rimozione del commento, cosi
non solo provvedendo ad un'inammissibile analogia in maiam pattern,
vietata in materia penate, ma altresì stravolgendo la norma
incriminatrlce, che punisce il mancato impedimento della pubblicazione,
e non invece l'omissione di controllo successivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'articolo 57 del codice penale, che punisce i reati commessi col mezzo
della stampa periodica, sanziona penalmente il direttore o il vice-di
rettore responsabile il quale ometta di esercitare sul contenuto del
periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che, col
mezzo della pubblicazione, siano commessi reati.
L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla
stampa) reca la definizione di stampa nei seguenti termini: "Sono
considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le
riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o
fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".
Ciò premesso, si deve valutare se il direttore di un periodico on line
risponda del reato di cui all'articolo 57 del codice penale, per omesso
controllo sui contenuti pubblicati. Giova, sul punto, richiamare una
recente pronuncia di questa stessa sezione che esclude la
responsabilità del direttore di un giornale on line e che il collegio
ritiene di condividere (Sez. 5, Sentenza n. 35511 del 16/07/2010,
Brambilla); in primo luogo si deve ribadire che ai sensi della legge
sulla stampa sono considerate stampe o stampati le riproduzioni
tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici,
in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Dunque, perché possa
parlarsi di stampa in senso giuridico (ai sensi della legge n. 47 del
1948), occorrono due condizioni: a) che vi sia una riproduzione
tipografica, b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica)
sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione
tra il pubblico.
Le pubblicazioni rese note mediante ia rete informatica difettano di
entrambi i requisiti, in quanto non consistono in molteplici
riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo redatto in
originale, al fine della distribuzione presso il pubblico; il testo
pubblicato su Internet esiste - quale luogo di divulgazione della
notizia - solamente nella pagina di pubblicazione, anche se può essere
visualizzato sugli schermi di un numero indefinito di dispositivi
hardware. La diffusione del contenuto del periodico on-line avviene
dunque non mediante la distribuzione del supporto fisico in cui è
inserito (che richiederebbe comunque la mediazione di un apparato di
lettura, mentre la stampa tipografica è immediatamente fruibile dal
lettore), quanto piuttosto attraverso la visualizzazione del suo
contenuto attraverso i terminali collegati alla rete; non diversamente,
mutatis mutandis, da quanto avviene per le notìzie trasmesse dal
telegiornali, che vengono visualizzate sugli apparati privati dei
telespettatori. E la giurisprudenza di questa Corte ha negato (ad
eccezione della sentenza n, 12960 della Sez. feriale, p.u. 31.8.2000,
dep. 12.12.2000, Cavallina, non massimata) che al direttore della
testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all'art. 57 c.p.
(cfr Sez. 2, Sentenza n. 34717 del 23/04/2008 Rv. 240687, Matacena;
Sez. 1, Sentenza n. 1291 del 27/02/1996, Rv. 205281), proprio per la
diversità strutturale tra I due mezzi di comunicazione e per la
impossibilità di operare, in materia penale, una analogia in maiam
partem. D'altronde, sono evidenti le differenze anche nelle modalità
tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato:
nel caso della stampa vi è la consegna materiale dello stampato e la
sua lettura diretta ed immediata da parte del destinatario; nelle
trasmissioni radiotelevisive classiche vi è la irradiazione nell'etere
e la percezione audiovisiva da parte di chi si sintonizza sulla
frequenza di trasmissione; nel caso di pubblicazione in Internet la
trasmissione avviene telemáticamente tramite un internet provider,
sfruttando la rete telefonica fìssa o cellulare.
Pertanto, per le pubblicazioni a mezzo della rete informatica,
quantomeno per quelle che -come nel caso di specie - vengono "postate"
direttamente dall'utenza, senza alcuna possibilità di controllo
preventiva da parte del direttore della testata, deve essere svolto un
discorso analogo a quello operato in materia radiotelevisiva.
D'altronde, non vi è solamente una diversità strutturale tra i due
mezzi di comunicazione (carta stampata e Internet), ma altresì la
impossibilità per il direttore della testata di impedire la
pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la
norma contenuta nell'articolo 57 del codice penale non è stata pensata
per queste situazioni, perché costringerebbe il direttore ad una
attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed
oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta
lecita. E di ciò si rende conto anche la sentenza impugnata, laddove
afferma che - non essendo possibile una censura preventiva, e dunque
non potendo "..imputarsi al direttore responsabile l'omesso controllo
di ciò che, fino a quel momento, non poteva sapere venisse
pubblicato.." - la avrebbe dovuto svolgere una verifica successiva
delle inserzioni già avvenute, espungendo quelle a contenuto
diffamatorio. Così facendo, però, il giudice di appello ha
indebitamente modificato la fattispecie normativa prevista
dall'articolo 57 del codice penale, sanzionando una condotta diversa da
quella tipizzata dai legislatore.
Dunque, l'inapplicabilità dell'articolo 57 del codice penale al
direttore delle riviste on Une discende sia dalla impossibilità di
ricomprendere quest'ultima attività nel concetto di stampa periodica,
sia per l'oggettiva impossibilità del direttore responsabile di
rispettare il precetto normativo, il che comporterebbe la sua punizione
a tìtolo di responsabilità oggettiva, dato che verrebbe meno non solo
il necessario collegamento psichico tra la condotta del soggetto
astrattamente punibile e l'evento verificatosi, ma lo stesso nesso
causale. Né si può argomentare ex lege 62 del 2001, richiamata nella
sentenza di primo grado, per sostenere la assimilabilità dell'editoria
elettronica alla stampa periodica; l'articolo uno della predetta legge,
infatti, afferma espressamente che sì applicano all'editoria
elettronica le disposizioni contenute nell'articolo 2 (relative alle
indicazioni obbligatorie sugli stampati) e a certe condizioni, anche
quelle dell'articolo cinque (sull'obbligo di registrazione) della legge
sulla stampa (legge 3 febbraio 1948, numero 47). La legge 62/2001,
operando un rinvio specifico e limitato dimostra esattamente il
contrario di quanto sostenuto dal giudice di primo grado e cioè che la
normativa sulla stampa non sarebbe autonomamente applicabile, essendo
necessario a tal fine un richiamo espresso di singole disposizioni.
La circostanza, poi, che il contenuto del periodico possa essere
copiato e riprodotto, ovvero stampato dai lettori, non muta i termini
della questione, dato che ia riproduzione su un supporto fisico per
poter essere considerata stampa ai sensi della legislazione speciale e
dell'articolo 57 dei codice penale deve precedere la distribuzione ed
essere a questa finalizzata, oltreché realizzata dall'editore;
pertanto, nessun rifievo ha la riproduzione fisica su carta operata dai
lettore, non solo perché meramente eventuale (ed in alcuni casi anche
impossibile; si pensi alle notizie divulgate in Internet tramite
filmati o registrazioni audio), ma anche perché non finalizzata alla
distribuzione; e d'altronde, una eventuale distribuzione successiva
alla pubblicazione in Internet, operata da soggetti terzi, potrebbe
comportare esclusivamente una responsabilità di questi ultimi,
sfuggendo tale condotta a qualsiasi controllo da parte dell'editore e
del direttore responsabile della rivista (e d'altronde verrebbe
totalmente meno, in questo caso, il nesso causale).
Esistono. poi altri profili, per i quali le pubblicazioni on-line non
possono, essere ricondotte al concetto di stampa periodica; tali
profili sono stati esaurientemente e condivisibilmente esaminati dalla
sentenza di questa sezione, richiamata In apertura della motivazione,
cut si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.
Deve quindi ritenersi, conclusivamente, che il periodico on-line non
possa essere considerato "stampa" al sensi dell'articolo 57 del codice
penale e che pertanto la condotta contestata alla di non aver impedito
la commissione del reato di diffamazione in danno di , non sia prevista
dalla legge come reato.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Cosi deciso in Roma il 28 ottobre 2011.