LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Sentenza 21.4.2010 n. 35075


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiuli - Presidente -

Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere -

Dott. OLDI Paol - rel. Consigliere -

Dott. SCALERA Vito - Consigliere -

Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., N. IL (OMISSIS);


avverso la sentenza n. 22/2008 TRIBUNALE di MILANO, del 07/04/2009; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto


Con sentenza in data 7 aprile 2009 il Tribunale di Milano, riformando la sentenza assolutoria del locale giudice di pace, ha riconosciuto B.A. Responsabile del delitto di lesione volontaria in danno della figlia B.B.; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

La prova del commesso reato è stata ravvisata nella testimonianza della persona offesa, ritenuta intrinsecamente attendibile per la linearità e logicità interna del suo narrato, per di più riscontrata dalle deposizioni dei testi assunti. Secondo la ricostruzione così attuata, la sera del fatto il B. si era recato a far visita alle figlie Al. E B., conviventi con la moglie dalla quale egli era separato; alla vista del padre la figlia B. si era allontanata per andare in camera da letto, dove tuttavia egli l’aveva raggiunta e, visto respinto un proprio tentativo di abbracciarla, l’aveva afferrata per le spalle e strattonata violentemente, causandole un “colpo di frusta” e uno shock emotivo.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente contesta la sussistenza del dolo, negando di aver inteso usare violenza alla figlia.

Col secondo motivo contesta il giudizio di attendibilità della persona offesa, espresso dal giudice di merito, assumendo doversi ravvisare nella sua deposizione un’incongruenza logica e taluni aspetti di contrasto con altre risultanze, quali il silenzio della persona offesa nei confronti della polizia intervenuta a richiesta della sorella, la deposizione del teste L.V.F. E la documentazione medica attestante la cronicità dell’emicrania accusa da B.B..

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Pur apparendo plausibile che il B. non abbia avuto la specifica intenzione di produrre lesioni alla figlia, è tuttavia indubitabile – alla stregua della ricostruzione in fatto cui ha acceduto il Tribunale – la sua coscienza e volontà di strattonarla, tenendola per le spalle, e quindi di porre in essere nei suoi confronti un atto di violenza idoneo a provocare quel “colpo di frusta”, che è notoriamente la frequente conseguenza di una sollecitazione delle vertebre cervicali dovuta alla forzata oscillazione del capo.

Orbene, la volontaria applicazione della violenza fisica ad una persona, indipendentemente dalla forma in cui viene esercitata (nel caso presente lo strattone; per l’ipotesi di urto o spinta v. Cass. 24 settembre 1986 n. 12867), integra il reato di cui all’art. 582 c.p., ogniqualvolta produca l’effetto di cagionare una lesione: ciè è a dirsi anche sotto il profilo dell’elemento psicologico, essendo sufficiente a integrare il dolo eventuale la semplice accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa dar luogo ad effetti lesivi.

Quando fin qui argomentato da conto dell’infondatezza del primo motivo di ricorso.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto esula dal novero di quelli consentiti dall’art. 606 c.p.p..

Infatti le censure con esso elevate, dietro l’apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.

Il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni che l’hanno indotto a ricostruire i fatti nei modi dianzi esposti; a tal fine ha valorizzato le dichiarazioni rese in sede testimoniale dalla persona offesa, ritenute intrinsecamente attendibili per la loro linearità e coerenza; e ha evidenziato i riscontri al narrato di costei, rivenienti innanzi tutto dalle deposizioni dei testi Bo.

A., L.M.V. E N.M.: mentre la prima aveva direttamente riferito di aver visto la sorella B. strattonata dal padre, dalle restanti testimonianze era dato trarre la descrizione di un contesto di litigiosità, tale da rendere del tutto plausibile la narrazione della persona offesa; altro riscontro esterno, infine, è stato ravvisato nella documentazione medica acquisita.

Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento; mentre il suo tentativo di screditare le testimonianze a proprio carico, e di attribuire ad altre cause le lesioni attestate nei certificati medici, si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa del materiale probatorio, rispetto a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito:

il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2010