SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 13 aprile 2007, n. 8910

Svolgimento del processo

Con ricorso del 23 giugno 1994 al Pretore di Napoli, S.W., liquidatore di sesto livello alle dipendenze della s.p.a. Riunione adriatica di sicurtà (RAS), chiedeva l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione di dieci giorni, infintagli per negligenze nell'attività lavorativa accertate in modo a suo dire illegittimo perchè occulto (L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 3).

Con altri ricorsi, del 5 e del 25 maggio 1995, il S. chiedeva il risarcimento dei danni da illegittima sanzione e ancora con ricorso del 18 dicembre 1995 egli chiedeva l'accertamento della qualifica di dirigente di massimo livello o, in subordine, di funzionario, con le conseguenti differenze retributive, per avere svolto le sue funzioni in favore anche delle ss. pp. aa. Lavoro e sicurtà nonchè l'Italica, nonchè l'incarico di transigere controversie per sinistri e di emettere assegni da libretti intestati a tutte le dette società.

Costituitesi queste e riuniti i giudizi, il Pretore commutava la sanzione in biasimo scritto, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della società Lavoro e sicurtà e l'Italica e rigettava tutte le altre domande con decisione del 15 luglio 1999, confermata con sentenza del 4 dicembre 2003 dalla Corte d'Appello di Napoli, la quale, quanto alla sanzione disciplinare, notava che gli illeciti addebitati al lavoratore erano risultati da controlli esercitati non già in forma occulta bensì da personale appartenente all'organizzazione gerarchica dell'imprenditore, ben conoscibile dal lavoratore controllato ed incaricato di verificare l'andamento generale della gestione dell'assicurazione contro i sinistri nella sede di Napoli. Non si risultava, poi, che la contestazione degli addebiti non fosse stata tempestiva.

Quanto alla commutazione della sanzione in senso riduttivo, essa rientrava nei poteri del Pretore poichè l'imprenditore, pur se unico titolare del potere disciplinare, aveva espressamente e ritualmente chiesto la riduzione durante il giudizio.

Gli illeciti erano stati accertati nella scarsa diligenza nel seguire le pratiche relative ai sinistri anche in sede giudiziaria, con pregiudizio economico per la datrice di lavoro, ed anche nell'avere poco curato l'informazione circa lo stato di manutenzione della locale rete stradale. Nè i precedenti apprezzamenti positivi del lavoro svolto dal S. o la corresponsione di un modesto premio valevano a dimostrare come eccessiva la lieve sanzione del biasimo scritto.

La legittimazione delle società Lavoro e sicurtà e L'Italica esattamente era stata negata dal Giudice di primo grado poichè esse non erano raggruppate in modo tale da costituire un unico centro d'imputazione di rapporti giuridici insieme alla datrice di lavoro RAS, sola titolare del potere organizzativo e disciplinare d'impresa.

Quanto alla pretesa di inquadramento nella superiore qualifica, ristruttoria espletata non permetteva di ravvisare il "potere di rappresentanza generale", chiesto dal contratto collettivo per la qualifica di dirigente. Il potere di emettere assegni, compreso nella "facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui" ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 15, non era sufficiente a provare le sussistenza di quella facoltà, così come resistenza del meno non basta a provare l'esistenza del più; quel potere, del resto, non poteva essere esercitato al di sopra di un certo limite senza l'autorizzazione della Direzione. Nè risultava alcuna autonomia decisionale e tecnica, rispetto al "supervisore", tali da giustificare l'inquadramento del "liquidatore senior" (qualifica spettante al S.) nella categoria dei funzionari di quinto livello.

Contro questa sentenza il S. ricorre per Cassazione mentre la s.p.a. RAS resiste con controricorso. Memorie utrinque.

Motivi della decisione

Col primo motivo (A.1.) il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello omesso di pronunciare circa la legittimazione ad infliggere la sanzione disciplinare, considerato che l'attività da lui svolta quale liquidatore riguardò polizze stipulate non dalla società formalmente sua datrice di lavoro bensì da altre società collegate, i cui affari egli nondimeno curava transigendo sull'ammontare degli indennizzi, effettuando pagamenti e firmando quietanze.

Il motivo non è fondato, poichè come ha affermato la Corte d'Appello sulla base di un accertamento di fatto incensurabile nel giudizio di legittimità, non sussisteva tra la RAS, datrice di lavoro, e le altre due società un collegamento tale da far ravvisare un unico centro d'imputazione di rapporti giuridici e perciò un unico datore di lavoro.

Poichè unico autore della sanzione disciplinare era la società RAS, solo questa poteva essere chiamata in giudizio.

Il fatto poi che il datore di lavoro, titolare del potere organizzativo d'impresa, incarichi un dipendente di effettuare prestazioni lavorative a vantaggio di un terzo imprenditore non vale ad instaurare un rapporto di lavoro con questo, semplice beneficiario delle prestazioni.

Col secondo motivo (A.2.) il ricorrente deduce l'omessa motivazione circa le sue mansioni, che consistevano non solo nel liquidare gli indennizzi ma anche nel "realizzare un certo contraddittorio tra l'impresa (assicuratrice) e il danneggiato, così rivelandosi in realtà superiori a quelle del semplice liquidatore.

Analoga censura di difetto di motivazione egli svolge nel terzo motivo (A. 3.), con riguardo al suo potere di emettere assegni anche per conto di altre imprese assicuratrici, in quanto munito di "procura volontaria".

Col quarto motivo (A.4.) il ricorrente lamenta la violazione del R.D. n. 1736 del 1933, artt. 14 e 15 e art. 1708 cod. civ., sostenendo che il potere di emettere assegni rivelava la sussistenza di una procura a gestire affari ossia ad esercitare mansioni superiori alla qualifica di liquidatore.

Analoga censura, rubricata come violazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., artt. 112 e 113 cod. proc. civ., egli prospetta col quinto motivo (A.1.) e con riguardo alla sussistenza della prova della procura ora detta.

Sulla medesima procura il ricorrente torna col sesto motivo (A. 6.), lamentando la violazione degli artt. 2095 e 2103 cod. civ., in relazione al contratto collettivo, che attribuiva la qualifica di "dirigente delle imprese assicuratrici" ai dipendenti con "funzioni responsabili di rappresentanza" o muniti di "mandato generale continuo".

Col settimo motivo (A.7.) il ricorrente parla di difetto di motivazione nell'interpretazione del contratto collettivo ed alle funzioni da lui effettivamente esercitate e caratterizzate da autonomia.

Nessuno di questi motivi, da esaminare insieme perchè connessile fondato.

I Giudici di merito hanno con motivazione coerente e completa illustrato le mansioni svolte dall'attuale ricorrente e non superiori a quelle, previste per contratto, di liquidatore di sesto livello.

Nè attraverso i motivi di ricorso possono essere sollecitati da questa Corte nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto.

Il R.D. n. 1736 del 1933, artt. 14 e 15, sono invocati fuori luogo.

Il primo disciplina la fattispecie, estranea al caso qui in esame, della rappresentanza senza poteri nell'emissione dell'assegno bancario ed il secondo dice che la facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni, ma non può significare il contrario, come vorrebbe il ricorrente, ossia che il semplice potere di emettere assegni presupponga necessariamente la detta facoltà.

Con l'ottavo motivo (B.1.) il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 3, art. 2104 cod. civ., sostenendo che l'illecito disciplinare contestatogli venne accertato con mezzi illegittimi ossia in forma occulta ossia, ancora, da funzionari estranei al servizio di vigilanza.

Il motivo è privo di alcun fondamento poichè l'art. 3 cit., stabilendo l'obbligo di pubblicità del personale addetto alla vigilanza aziendale al fine di evitare un controllo occulto sulle prestazioni del lavoratore, non impedisce all'imprenditore di esercitare i suoi necessari e ovvii poteri di controllo, da solo o attraverso ausiliari le cui funzioni possano in ogni momento e all'occorrenza essere conosciute da tutti in qualsiasi momento, come nel caso di specie (Cass. 14 luglio 2001, n. 9576, 2 marzo 2002, n. 3039).

Col nono motivo (B.2.) il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare senza fornire sufficiente motivazione.

Il motivo non è ammissibile sia per omessa indicazione, richiesta dall'art. 366 cod. proc. civ., n. 3, della norma che imporrebbe l'immediata contestazione dell'illecito disciplinare non comportante il licenziamento, sia per difetto di interesse, vale a dire perchè il ricorrente non lamenta di non essersi potuto difendere a causa della asseritamente tardiva contestazione.

Col decimo motivo (B.3.) egli sostiene il difetto di motivazione circa l'asserito difetto di diligenza sulle sue prestazioni lavorative.

Con l'undicesimo motivo (B. 4.) egli insiste su questa doglianza, con particolare riguardo al premio di produttività da lui conseguito.

I due connessi motivi sono privi di fondamento poichè la Corte d'Appello, nell'esercizio insindacabile del suo potere di accertamento e di valutazione dei fatti, si è diffusa nella descrizione delle negligenze del lavoratore sia nella trattazione delle pratiche di manutenzione delle strade, incidente sull'andamento degli infortuni. Negligenze non bilanciate da qualche apprezzamento positivo.

Col dodicesimo motivo (B.5.) il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112, 416, 418 cod. proc. civ., sostenendo che i Giudici di merito non avrebbero potuto infliggere una sanzione disciplinare minore di quella inflitta dal datore di lavoro senza una "domanda riconvenzionale" di quest'ultimo.

Neppure questo motivo è fondato.

Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità all'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare e, neppure quanto alla riduzione della gravità della sanzione, può essere esercitato dal Giudice (Cass. 16 novembre 2000 n. 14841; 21 maggio 2002 n. 7462 e cfr. Cass. 16 agosto 2004 n. 15932), salvo il caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista perciò soltanto in una riconduzione al limite. Istituti come la riduzione d'ufficio della penale (art. 1384 cod. civ.; Cass. Sez. un. 13 settembre 2005 n. 18128) o come la conversione del contratto nullo (art. 1424 cod. civ.) sono estranei al tema disputato sia perchè la sanzione disciplinare, a differenza della penale nel contratto, non ha funzione risarcitoria, sia perchè la sanzione eccessiva non è equiparabile al negozio giuridico nullo e del resto la conversione giudiziale presuppone l'assenza di una manifestazione d'autonomia riservata all'autore del negozio (cfr. art. 13424 cit: "...debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto...").

Diverso è però il caso, verificatosi nella concreta fattispecie, in cui lo stesso datore di lavoro, convenuto in giudizio per l'annullamento della sanzione, chieda nell'atto di costituzione (non v'è alcuna domanda riconvenzionale) la riduzione della pena per l'ipotesi in cui il giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, ritenga eccessiva la sanzione già inflitta. In tal caso l'applicazione di una pena minore non sottrae autonomia all'imprenditore e realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio, avente ad oggetto la stessa.

Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 70,76, oltre ad Euro duemilacinquecento per onorario, nonchè spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2007.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007.