SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 21 gennaio – 20 marzo 2008, n. 7604
(Presidente Ravagnani – Relatore Miani Canevari)
Svolgimento del processo
Le organizzazioni sindacali Cisl, Uil e Confasal Snals Università, insieme a S. C. coordinatore della R.s.u.. Università di Messina, hanno proposto ricorso al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 28 1.300/1970 denunciando il comportamento antisindacale della Università degli Studi di Messina che aveva provveduto a sostituire tre componenti della R.s.u., due dei quali erano passati ad una diversa organizzazione, mentre il terzo si era dimesso dall'organizzazione di appartenenza; in loro vece aveva nominato quali componenti della R.s.u. altri soggetti non eletti delle rispettive liste. Lamentando quindi un'indebita ingerenza dell'amministrazione nella libera espressione della rappresentatività sindacale, hanno chiesto la rimozione degli effetti dei provvedimenti adottati.
Il giudice adito ha respinto il ricorso e la successiva opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza; questa decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Messina con la sentenza oggi impugnata. Ad avviso della Corte territoriale, l'intervento dell'amministrazione era giustificato dalla avvenuta decadenza dalla carica verificatasi per i tre componenti della R.s.u., a causa della situazione di incompatibilità connessa con la frattura del rapporto fiduciario tra gli stessi e la organizzazione di appartenenza.
La Snals Confsal Università e il coordinatore della R.s.u. propongono ricorso per cassazione con tre motivi. L'Università di Messina resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1 Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto dal sig. S. C. ( coordinatore della R.s.u. della Università di Messina) in quanto privo di legittimazione attiva all'azione ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, riconosciuta dalla legge esclusivamente agli organismi delle associazioni sindacali nazionali.
2 Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 dell'Accordo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle R.s.u. per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni, nonché dell'art. I del contratto di interpretazione autentica stipulato il 6 aprile 2004 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali.
Si rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l'oggetto del giudizio non riguardava la dichiarazione di decadenza dei sindacalisti sostituiti, ma l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione; il direttore amministrativo dell'Università non poteva adottare alcun provvedimento di ingerenza nella R.s.u., essendo tale organismo l'unico competente a decidere sulla richiesta avanzata dalla C.g.i.l. di sostituzione di membri eletti in seno alla medesima R.s.u..
Con il secondo motivo si denuncia la violazione della legge n. 300/1970, dell'Accordo Collettivo Quadro 7 agosto 1998, del contratto collettivo di lavoro del 21 maggio 1996, nonché degli artt. 1, 2,3 e 4 della convenzione O.i.l. del 9 luglio 1948 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale resa esecutiva con legge n. 367/1958.
Con questo mezzo, premesso che le rappresentanze sindacali sono organi autonomi rispetto all'apparato della pubblica amministrazione, si ribadisce l'assunto della illegittimità ed inefficacia di ogni provvedimento amministrativo che si ingerisca nella gestione di un potere di rappresentanza sindacale.
Nella specie, l'art. 9 dell'accordo collettivo quadro non consentiva al direttore amministrativo dell'Università di esercitare alcun diritto di veto sulla R.s.u. legittimamente eletta, destituendo alcuni dei suoi componenti.
Con il terzo motivo, mediante la denuncia di vizio di motivazione ed «omesso esame del petitum sostanziale», si critica la sentenza che ha affermato la legittimità dell'intervento dell'organo della p.a. prospettando una causa di decadenza dei sindacalisti che non costituiva oggetto del giudizio.
3 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro logica connessione, meritano accoglimento per le seguenti considerazioni.
E' stata dedotta in giudizio, mediante ricorso ai sensi dell'art. 28 legge 20 luglio 1970 n. 300, la lesione di prerogative sindacali riconosciute dall'ordinamento con la previsione, ad opera dell'art. 47 comma 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 11 aprile 1997 n. 396 (ora art. 42 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) della costituzione in ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 8 dello stesso articolo, di un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
Per la parte rimessa alla contrattazione collettiva, il quadro normativo previsto dalla legge in tema di rappresentanza dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro è stato completato con l'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni-che ha stabilito le modalità di elezione e funzionamento degli organismi di rappresentanza unitaria del personale non dirigenziale- e dal contratto collettivo in pari data che ha regolato
le modalità di utilizzo delle libertà e prerogative sindacali di cui sono titolari le associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del citato accordo collettivo quadro «le R.s.u. subentrano alle Rsa o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti».
L'art. 7 del medesimo accordo prevede che in caso di dimissioni di uno dei componenti «lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista».
Secondo il successivo art. 9, la carica di componente della R.s.u. è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e o movimenti politici; per altre incompatibilità «valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive associazioni sindacali». Si prevede poi che «il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della R.s.u.».
Nella specie, la direzione amministrativa dell'Università, ritenendo che con il passaggio di alcuni componenti della R.s.u. ad altre organizzazioni sindacali si fossero realizzate situazioni di incompatibilità previste da detta norma, ha rilevato la decadenza dei predetti componenti dalla carica ed ha quindi disposto la sostituzione dei medesimi con i primi non eletti delle rispettive liste.
La sentenza impugnata ha escluso l'antisindacalità di tale comportamento ritenendolo giustificato da una «indeclinabile necessità anche per le convocazioni alla contrattazione decentrata» ed escludendo, in assenza di disposizioni circa il soggetto che deve provvedere alla sostituzione, «la volontà di compiere alcuna condotta limitativa dell'attività sindacale».
La decisione non è conforme a diritto. La disciplina sopra richiamata attribuisce alla rappresentanza unitaria il carattere di organismo autonomo, protetto dagli strumenti di garanzia stabiliti dal titolo III dello statuto dei Lavoratori per la tutela della libertà ed attività sindacale (cfr. Cass. 16 febbraio 2005 n. 3072), su cui non può incidere l'attività dell'ente o amministrazione datore di lavoro.
Si deve quindi escludere la possibilità di riconoscere alla amministrazione qualsiasi potere di ingerenza o controllo sul funzionamento della R.s.u., che si porrebbe in evidente contraddizione con l'autonomia attribuita a questo organismo ai fini della realizzazione della sua funzione di rappresentanza dei lavoratori e di protezione dei loro interessi ( essendo stabilita come unica regola dall'accordo quadro che le decisioni vengono assunte dalla stessa R.s.u. a maggioranza dei componenti: v. in questo senso anche l'accordo del 6 aprile 2004 raggiunto tra l'Aran e le organizzazioni sindacali per l'interpretazione autentica di tale patto).
Non occorre dunque indagare sui presupposti delle fattispecie di incompatibilità, né sul contenuto della previsione relativa alla sostituzione di componenti della R.s.u., secondo la disciplina dell'accordo quadro, perché si deve affermare che nessun provvedimento può essere adottato dall'amministrazione datrice di lavoro in ordine alla composizione della R.s.u.
Ai fini della configurabilità della fattispecie vietata dall'art. 28 Stat. Lav. non è d'altro canto necessario l'accertamento di uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, essendo sufficiente che il comportamento denunciato leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali (Cass. Sez. Un. 12 giugno 1997 n. 5295).
4. Con l'accoglimento del ricorso, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod.proc.civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in ordine alla illegittimità del comportamento dell'amministrazione, che incidendo sullo svolgimento dell'attività della R.s.u. comporta una lesione dell'esercizio della libertà ed attività sindacale.
Deve essere confermata la statuizione sulle spese del primo giudice. L'amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente Snals Confsal Università delle spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese dell'intero processo tra S. C. e la resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da S. C.. Accoglie il ricorso proposto dalla Snals Confsal Università. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara l'antisindacalità del provvedimento posto in essere dalla Università di Messina, in violazione dell'art. 28 Stat Lav. Conferma la statuizione sulle spese del primo grado del giudizio. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio di appello liquidate m € 50 per spese vive, € 800 per diritti di procuratore e € 1200 per onorari di avvocato; al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in 20,00 € per esborsi, € 2.000 per onorari, oltre spese generali. Compensa tra il C. e la resistente le spese dell'intero giudizio.