SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 8 giugno 2010, n. 13767
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Il cittadino **** R.Y.T.B. - trattenuto nelle more del procedimento di espulsione nel C.I.E. di **** - ha proposto ricorso per Cassazione - affidato a tre motivi - contro il decreto del 17.12.2009 con il quale il Giudice di pace di Roma ha prorogato di ulteriori trenta giorni, su richiesta della Questura di Roma, il suo trattenimento nel predetto Centro.
La Questura di Roma e il Ministero dell'Interno intimati non hanno svolto difese.
2. - Con i motivi di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge e formula i seguenti quesiti in relazione a ciascuna censura:
1) "In sede di proroga della misura del trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 6 è conforme agli artt. 24 e 111 Cost. il provvedimento del giudice di pace adottato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5, senza fissazione di udienza camerale, audizione dell'interessato e comunicazione al difensore di fiducia o, in assenza, d'ufficio, così da consentire il pieno ed effettivo contraddittorio, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, periodo sesto e settimo, e dal D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3?" 2) "La domanda di asilo presentata dallo straniero trattenuto nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2, radica la competenza a decidere della richiesta di proroga del trattenimento in capo al tribunale ordinario in composizione monocratica e non, come avvenuto nel caso di specie al giudice di pace, con conseguente incompetenza funzionale del giudice di pace, rilevabile in cassazione con formulazione di apposito motivo di ricorso, laddove, in sede di proroga del trattenimento, la difesa dello straniero non abbia potuto formulare la relativa richiesta perchè alcuna comunicazione è stata effettuata nè al difensore dello straniero nè allo straniero medesimo?". 3) "La sostanziale equiparazione tra misura di trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione dello straniero irregolare e misura detentiva ai sensi dell'art. 5 della CEDU e della giurisprudenza ermeneutica della corte di Strasburgo determina l'invalidità della proroga disposta dal giudice di pace ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, senza la partecipazione dello straniero medesimo nè del suo difensore di fiducia o d'ufficio per violazione degli artt. 5 e 13 della convenzione E.D.U. e dell'art. 117 Cost. che impone al giudice nazionale, laddove possibile (sentenze della corte
costituzionale nn. 348 e 349 del 2007), di interpretare la normativa interna conformemente alle disposizioni della convenzione europea dei diritti dell'uomo?". 3.1- Osserva il Collegio che è preliminare l'esame del secondo motivo, con il quale è denunciata la violazione di norme sulla competenza.
La censura è infondata perchè dagli stessi atti prodotti dal ricorrente si evince che la richiesta di proroga - che radica la competenza del giudice di pace - è stata presentata dal Questore prima (11.12.2008) della presentazione della domanda di protezione internazionale (15.12.2008).
3.2.- Sono manifestamente fondate, per contro, le censure di cui al primo e al terzo motivo di ricorso.
Infatti, già con sentenza n. 4544 del 2010 la Prima Sezione di questa Corte ha chiarito che un'interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 e 6, consente di ritenere applicabile alla proroga di cui alle menzionate disposizioni le garanzie ed i termini procedimentali di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4 e con i limiti cennati al capoverso che precede, con la conseguente nullità - per violazione del principio del contraddittorio - del decreto emesso de plano dal giudice di pace.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2004, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, introdotto dal D.L. 4 aprile 2002, n. 51, art. 2 convertito, con modificazioni, nella L. 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa, ha osservato che nel quadro normativo innanzi menzionato, la tutela giurisdizionale non si arresta all'impugnativa del
decreto di espulsione, ma si estende anche al provvedimento del questore di trattenimento in un centro di permanenza temporanea. Tale provvedimento deve essere trasmesso al giudice senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore ed è assoggettato alla convalida nei modi di cui all'art. 737 c.p.c. e segg. sentito l'interessato, con cessazione di ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive" (art. 14, comma 4). La convalida dell'autorità giudiziaria riguarda anche l'eventuale provvedimento di proroga del trattenimento, con possibilità di ricorso in Cassazione (art. 14, comma 6)".
Pertanto, solo una manifestamente irragionevole interpretazione delle norme di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 14 cit. porterebbe ad escludere l'applicabilità del procedimento camerale di convalida in relazione alla richiesta di proroga del trattenimento; richiesta che deve essere presentata prima della scadenza dell'originario termine, in guisa da consentire al giudice di pace di provvedere nelle quarantotto ore sentito l'interessato. Invero, la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all'Ufficio del giudice di pace nel rispetto del termine di cui al comma 4 e cioè in tempo utile perchè, usando di detto termine per la convocazione dell'originario (o sostituito) difensore e dello stesso interessato, per la tenuta dell'udienza camerale nonchè per la redazione del decreto motivato, il giudice possa depositare il decreto di proroga entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta (Cass. n. 9002 del 2000) ma prima della scadenza del termine ex lege assegnato a suo tempo con la convalida. (Sez. 1^, n. 4544 del 2010).
Pertanto, il provvedimento impugnato, in quanto emesso de plano, deve essere cassato e, più non potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta, provvedendo ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la Corte può dichiarare la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di
trattenimento.
La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dichiara inefficace il provvedimento di trattenimento del ricorrente.
Dichiara compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità.